Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 26-05-2011, n. 21034 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

enzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova, con decreto del 28/07/2010, rigettava l’istanza del 22.01.2010 con la quale M.D. aveva chiesto la restituzione di polizze e denaro investito in titoli già oggetto di sequestro preventivo nell’ambito dell’indagine a suo carico per delitti di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) e comma 4, art. 80, comma 2.

Avverso tale provvedimento M.D., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione lamentandone l’abnormità, in quanto, a norma dell’art. 321 c.p.p., comma 3 il Pubblico Ministero non avrebbe potuto, autonomamente, rigettare l’istanza di dissequestro, ma avrebbe dovuto rimettere l’istanza al G.I.P. perchè vi provvedesse. Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

E’ infatti abnorme il decreto del Pubblico Ministero che rigetti la richiesta di revoca del sequestro preventivo, anzichè trasmetterla, ex art. 321 c.p.p., comma 3, al giudice competente, trattandosi di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo, durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente concorde (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n.3601 del 23.12.2009, Rv.

246299; Cass.,Sez. 5, Sent. n.37293 del 5.07.2010, Rv. 248639).

Il provvedimento impugnato è pertanto abnorme.

La rilevata abnormità consiste appunto nell’emanazione di provvedimento estraneo alla sfera di attribuzioni dell’organo che vi ha provveduto.

Il decreto impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 21162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con ricorso presentato in data 24 settembre 2003 il Sig. V. E. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie Sig.ra B.L., con la quale era coniugato dal (OMISSIS), specificando che la crisi coniugale era da addebitarsi alla condotta della stessa.

La B., costituitasi, non contestava la ricorrenza dei presupposti della separazione, deducendo, tuttavia, che la prosecuzione della convivenza si era resa intollerabile a causa della condotta del coniuge, il quale l’aveva fra l’altro indotta con l’inganno a donargli la quota dell’appartamento del quale erano comproprietari, per poi proporre, dopo qualche giorno, la domanda di separazione personale. Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata al ricorrente, nonchè l’attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento.

1.1 – Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 614 depositata in data 20 marzo 2008, pronunciava la separazione dei coniugi, con rigetto di ogni altra domanda.

1.2 – La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dalla B., confermava la decisione di primo grado, rilevando che la donazione della quota dell’immobile di proprietà comune si inseriva in più complessi accordi di natura economica, mentre una relazione sentimentale con altra donna attribuita al V. si collocava in un periodo successivo alla maturazione della crisi coniugale, ed era,pertanto, priva di rilevanza causale al riguardo. Veniva altresì posta in evidenza l’assenza di elementi probatori sui quali si fondava la richiesta della B. dell’attribuzione di un assegno di mantenimento.

1.3 – Avverso tale sentenza la B. propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il V..

Il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata della sentenza.
Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale considerato le risultanze deponenti nel senso del comportamento fedifrago e decettivo tenuto dal coniuge.

2.1 – Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia ed omessa motivazione, nonchè violazione dell’art. 156 c.c., relativamente al rigetto della domanda relativa all’assegno di mantenimento, pur avendo la B. sostenuto di essere disoccupata.

2.2 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso in data 10 aprile 2009, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e, in particolare, l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla, formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circo – scriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 2.3 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che ciascun motivo, quanto alle violazioni denunciate, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regala iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al vizio motivazionale dedotto (per altro contestualmente alla violazione di legge, così realizzandosi ulteriore ipotesi di inammissibilità: Cass., 29 ottobre 2010, n. 22205), manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.5 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 385 c.p.c., u.c., in assenza di qualsiasi allegazione o dimostrazione di elementi di colpa grave in capo alla ricorrente (Cass. n. 654/10).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controparte, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 22-06-2011, n. 25180

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 1.4.2010, la corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 22.5.06 del tribunale di Locri con la quale E.F. è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di quattro mesi di reclusione, perchè ritenuto colpevole dei reati di minaccia grave, così modificata l’originaria imputazione di violenza privata, e di lesioni lievi, uniti dal vincolo della continuazione, in danno di R.G..

Con la medesima sentenza, il tribunale ha assolto E.A., figlio dell’imputato e della persona offesa, per non aver commesso il fatto.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2.

Il giudicante ha omesso di dare rilievo alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva, depositata in udienza, determinando così una nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c);

2. violazione degli artt. 612 e 393 c.p.: la tesi difensiva, secondo cui il fatto è da qualificare ex art. 393 c.p. è stata ritenuta infondata dalla corte, trascurando la sussistenza dell’ipotesi di un preteso diritto fatto valere anche se supposto, nel senso che non è necessario che il diritto sia obiettivamente sussistente in capo al soggetto attivo. Nel caso in esame, l’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è integrata dal fatto che l’ E. ha agito per l’esigenza – surrettiziamente indotta da quanto narratogli – di far valere con la violenza i diritti del figlio, che riteneva lesi dal comportamento omissivo della madre, in ordine ai suoi doveri.

3. vizio di motivazione sul rigetto dell’istanza di dichiarare l’estinzione dei reati per prescrizione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla doglianza relativa all’omessa considerazione, da parte della corte di merito, delle ragioni critiche contenute nella memoria depositata in udienza, va rilevato che in essa il ricorrente aveva ribadito le argomentazioni, relative alla qualificazione del fatto ex art. 393 c.p. e al trattamento punitivo. Su tali argomenti la corte si è soffermata in maniera ineccepibile e, come meglio si vedrà più innanzi, è pervenuta a condivisibili conclusioni di infondatezza. La tesi difensiva sulla pretesa derubricazione del fatto-reato, a norma della disciplina dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, si fonda su un dato storico del tutto inconsistente, sotto più profili. Innanzitutto, la corte di merito ha messo in evidenza come la R. si sia dimostrata pienamente disponibile a soddisfare la pretesa del figlio di mangiare non il cibo preparato e venduto da un ristorante insieme alla madre e a una sua amica, ma il cibo preparato dalla stessa genitrice, nella sua abitazione. In ogni caso, l’eventuale scelta della R. di sospendere le sue mansioni quotidiane e di concedersi una cena in un ristorante, insieme allo stesso figlio e ad un’amica, non costituisce, sul piano strettamente giuridico e sul piano delle regole del costume, alcuna violazione di alcun diritto tutelato dal vigente ordinamento. Men che mai sussiste una ragione dell’ E. da sottoporre alla valutazione di un giudice della Repubblica, per ottenere il riconoscimento dell’obbligo della R. di sottostare in maniera immediata e indiscussa alle scelte alimentari del figlio maggiorenne. E’ quindi smentita, in termini di fatto e di diritto, la fondatezza della pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento del carattere trasgressivo dell’eventuale decisione della R. di non cucinare e la meritevolezza di un censura giuridica di questa omissione Quest’ultima censura sarebbe stata poi anticipata e sostituita, in maniera arbitraria, dalle minacce di morte e dalle lesioni prodotte dal padre del giovane,. E’ di tutta evidenza che l’imputato ha posto in essere una condotta illegittima, travalicante i limiti di quanto avrebbe potuto ottenere dalla Giustizia del nostro paese.La chiarezza e la trasparenza della situazione di fatto e la macroscopica consapevolezza e volontà dell’ E. di imporre le proprie regole di violento dispotismo rendono del tutto impossibile il riconoscimento di condotta determinata da errore scusabile. Va quindi affermata la piena infondatezza di questo motivo del ricorso.

Ugualmente infondata è la doglianza sul mancato riconoscimento dell’estinzione dei reati per prescrizione, in quanto è inficiata da un erroneo calcolo del relativo termine. Il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 11-07-2011, n. 27032 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica, con sua sentenza del 28/972010 pronunziando in sede di appello avverso sentenza di condanna pronunziata dal Giudice di Pace di L’Aquila, nei confronti di A.A. ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato l’imputato e il responsabile civile al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per quel grado di giudizio.

L’imputato A., e il responsabile civile ex art. 575 c.p.p., hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere, ciascuno secondo la sua collocazione processuale, l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza pubblica del 15/3/2011 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

L’ A. è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 590 c.p., commi 1 e 4, perchè nella sua qualità di direttore dell’Ater e come tale amministratore del condominio dell’immobile Ater nel quale era collocato l’appartamento n. 880, abitato dalla famiglia Ag., per negligenza, imperizia e imprudenza, omettendo di munire il comignolo della canna fumaria dell’immobile stesso di sistemi adatti a consentire un normale deflusso dei fumi e a impedire la nidificazione di animali, nonchè di effettuare operazioni periodiche di controllo e pulizia della canna medesima cagionava nell’ottobre 2005 ad Ag.Al., A. C., C.C. e Ag.Ma., una intossicazione da ossido di carbonio con lesioni dalle quali derivò per i detti abitanti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a gg. 20.

Il ricorso dell’ A. premette alle censure formulate, la considerazione che per la vicenda descritta in rubrica, il soggetto contrattualmente incaricato della manutenzione dell’impianto di riscaldamento fonte del sinistro fu accusato di avere falsamente attestato di aver verificato i fumi di combustione dell’impianto medesimo nel 2004 e di aver utilizzato a tale scopo i modelli di verifica relativi al 2002 così inserendo nella vicenda lesiva un fattore causale alternativo sufficiente ed adeguato a produrre, da solo, i fatti reato peraltro in una situazione nella quale l’Ater gestiva 5000 appartamenti. Da tale diversa responsabilità era derivata sentenza di condanna per lesioni del manutentore M. peraltro in concorso al 50% con l’ Ag. conduttore dell’appartamento considerato nel processo.

Il ricorso A. denunzia:

1 difetto di motivazione, sua illogicità manifesta, travisamento delle risultanze di specifici atti del processo in dettaglio richiamati in una ai contenuti di deposizioni testimoniali raccolte nel processo e a riferiti criteri di distribuzione degli oneri di manutenzione degli impianti di riscaldamento tra Ater e conduttori degli appartamenti che troverebbero conforto in specifica documentazione depositata e menzionata.

2 Violazione della legge penale e dei principi dalla stessa presidiati in punto di attribuzione della colpa e di individuazione del nesso di causalità art. 42 c.p., art. 43 c.p., terzo cpv., art. 40 c.p., comma 2, Parallelo difetto di motivazione e illogicità della stessa Sottolinea il ricorrente che il direttore dell’Ater ha potere di gestione amministrativa e finanziaria dell’azienda ma non ha alcun potere di sostituzione del Presidente che è il vertice dell’Azienda e non è comunque amministratore di alcun condominio. Il direttore si occupa della perfetta organizzazione degli uffici e della vigilanza sul loro funzionamento, non anche del patrimonio e della manutenzione del patrimonio alle quali è dedicata una specifica struttura operativa con proprio budget di spesa.

Il ricorso del responsabile civile, esemplato sul testo del ricorso dell’imputato, denunzia.

1 difetto di motivazione, sua illogicità manifesta, travisamento delle risultanze di specifici atti del processo in dettaglio richiamati in una ai contenuti di deposizioni testimoniali raccolte nel processo e a riferiti criteri di distribuzione degli oneri di manutenzione degli impianti di riscaldamento tra ater e conduttori degli appartamenti che troverebbero conforto in specifica documentazione depositata e menzionata.

2 Violazione della legge penale e dei principi dalla stessa presidiati in punto di attribuzione della colpa e di individuazione del nesso di causalità art. 42 c.p., art. 43 c.p., terzo cpv., art. 40 c.p., comma 2, Parallelo difetto di motivazione e illogicità della stessa.

Questa Corte rileva che la decisione impugnata, a fronte della allegazione della esistenza di una delega di funzioni ad apposita struttura tecnica dell’Azienda e al suo dirigente, oltretutto dotati di capacità di spesa entro un tetto prefissato, e a fronte della allegazione di fatti volontari di terzi che occultarono all’Ater e al suo direttore, la mancata effettuazione di pulizia periodica della canna fumaria nonchè dell’altra allegazione di una accertata omissione dell’inquilino che non attivò la struttura tecnica preposta dell’Ater non ha fornito alcuna motivazione sulle questioni poste e sulla documentazione che poteva dare ad esse fondamento. La sentenza finisce così col lasciare senza motivazione alcuna la affermazione della addebitabilità della omissione fonte delle, lesioni per cui è processo, al direttore dell’Ater, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla causalità alternativa sufficiente (e indipendente) derivante dalla volontaria falsificazione operata da terzi che rappresentarono come compiuta una manutenzione programmata che invece mai fu svolta, ha omesso, al di là di alcune espressioni congetturali prive di ragionato fondamento giuridico, di individuare una colpa del direttore Ater per omissione di controllo e di impulso verso le strutture tecniche dipendenti, ha omesso di valutare, alla luce dei documenti allegati dalla stessa parte civile, se la causalità della colpa fosse addebitabile ad altri soggetti (gli inquilini) ove pattiziamente onerati di obbligazioni di manutenzione della canna fumaria e di segnalazione all’Ater di mancati interventi sulla stessa.

La sentenza impugnata deve per queste ragioni essere annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila (quale giudice di appello) che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.