Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27517 Responsabilità dell’appaltatore

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Svolgimento del processo

L’avvocato D.A. convocava in giudizio, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, M.G.M., e, premesso di aver affidato in appalto a M.G.M. la costruzione di una casa in località "(OMISSIS)" pattuendo il prezzo di L. 103.600.000, di aver versato la somma di L. 101.950.000 e di essere creditore della somma di L. 5.500.000 per prestazioni professionali,lamentava che l’appaltatore aveva iniziato i lavori con grande ritardo senza portarli a termine ed aveva, successivamente, lasciato l’immobile abbandonato e incustodito, chiedeva il rilascio dell’immobile ed instava per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento dell’appaltatore, ivi inclusi quelli derivanti dall’indisponibilità del fabbricato.

Si costituiva il convenuto contestando che il D. avesse mai eseguito prestazioni professionali in suo favore e affermava di aver completato i lavori appaltati e in via riconvenzionale chiedeva il pagamento del saldo del prezzo.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 12 gennaio 2000, accoglieva la domanda con esclusione della parte attinente al credito da prestazioni professionali e condannava il M. al pagamento della somma di L. 44.200.000 stimata necessaria per il completamento dei lavori e della somma di L. 4.000.000 quale danno conseguito all’indisponibilità del fabbricato.

Avverso tale sentenza, interponeva appello, davanti alla Corte di appello di Sassari, M.G.M. producendo una dichiarazione dell’avv. D. con la quale affermava che i lavori erano stati completati in data 23 settembre 1986. Ha resistito l’avv. D. sostenendo che l’appello doveva considerarsi infondato ed inammissibile stante la mancata indicazione dei motivi di specifica contestazione degli esiti peritali.

La Corte di Appello di Sassari, con sentenza n. 189 del 2006, riformava parzialmente la sentenza di primo grado avuto riguardo alla somma che M. doveva corrispondere al D., per il completamento dell’opera. A sostegno di questa decisione la Corte sassarese osservava: a) che l’appello era motivato con riguardo alla non condivisibilità delle conclusioni peritali che non avevano tenuto conto della dichiarazione dell’appellato, secondo il quale i lavori erano stati terminati in data 23 settembre 1986, ma non era da accogliere dato che l’attore aveva chiesto il risarcimento danni per omessa consegna delle opere e dalla mancata disponibilità dell’immobile; b) La lettera depositata dal M. non era risolutiva perchè, seppure ivi era dichiarato, da parte di D., che l’opera era stata completata, non conteneva la dichiarazione della consegna delle opere e dell’immobile; c) Il D., essendo a conoscenza dell’ultimazione dei lavori, avrebbe potuto mettere in mora il M. per la consegna degli stessi e, pertanto, deve rigettarsi la domanda di risarcimento danni conseguenti all’indisponibilità dell’abitazione. d) Esaminata la relazione di consulenza dovevano escludersi alcune opere non dovute dal M..

La cassazione della sentenza n. 189 del 2006, della Corte di Appello di Sassari, è stata chiesta da D.A.. M.G. regolarmente intimato, in questa fase, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1.= Con l’unico motivo D.A. lamenta la violazione di legge per erronea o falsa applicazione degli artt. 1453-1455-1218- 1210-1223 cod. civ.;

omessa o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e deciso: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, il ricorrente specifica che per quanto i giudici di merito riconoscevano l’inadempimento avente effetto risolutivo con riferimento non tanto al mancato adempimento degli obblighi specifici del contratto di appalto quanto all’inosservanza dei principi generali del contratto e avendo ritenuto che da quell’inadempimento discendeva sia la risoluzione del contratto sia i conseguenti obblighi risarcitori, questi dovevano essere riconosciuti in applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. cioè il risarcimento danni doveva ricomprendere non sodo le perdite subite ma anche il mancato guadagno. Epperò, la Corte di appello di Sassari, confermato il risarcimento del primo danno, ha escluso il secondo in base all’apodittico assunto di una mancata costituzione in mora dell’appaltatore. Questa affermazione, secondo il ricorrente, sarebbe erronea contraddittoria ed immotivata, in quanto non tiene conto di una circostanza di fatto essenziale e decisiva. Specifica il ricorrente che – come emerge dall’esposizione del fatto di cui alla sentenza impugnata, già il 13 aprile 1992 con l’atto di citazione, D. ha chiesto il rilascio ed instava per il risarcimento danni ivi compresi quelli derivanti dall’indisponibilità del fabbricato, ma il suddetto rilascio non avveniva. Piuttosto, il rilascio dell’immobile è stato conseguito parzialmente l’11 febbraio 1995 in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania, in quanto nominato custode dello stesso, e con la piena disponibilità giuridica il 14 gennaio 2000.

Ne consegue chiarisce il ricorrente, che la costituzione in mora dell’appaltatore, comunque, è avvenuta con l’atto di citazione del 13 aprile 1992, mentre la disponibilità ed il pieno godimento del fabbricato è stato ottenuto successivamente alla sentenza del 14 gennaio 2000. Pertanto, il M. era tenuto a rispondere se non dal 31 dicembre 1980, come da domanda iniziale, quanto meno dal 13 aprile 1992 fino alla conseguita disponibilità. Considerato poi che, per un deplorevole lapsus calami l’attore aveva quantificato il danno da mancato godimento dell’immobile, tout court, in L. 4.000.000, e quell’importo, riconosciuto dal Tribunale, andava confermato e riconosciuto dalla Corte di Appello di Sassari che invece, sempre a dire dal ricorrente – non l’avrebbe fatto.

1.1.= Il motivo è infondato e va respinto perchè la Corte di merito ha fatto buon uso della normativa e dei principi riferibili alla questione esaminata.

1.2.= Va qui osservato che, in linea teorica, l’atto di citazione vale come costituzione in mora del debitore inadempiente ed è atto interruttivo della prescrizione, essendo idoneo a portare nella sfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento. A sua volta, la costituzione in mora, operata mediante atto di citazione in giudizio, si estende anche ai danni che maturano in corso di causa purchè, però, esplicitamente richiesti.

1.2.a).= Nell’ipotesi in esame la domanda di giustizia avanzata da D.A., così come riportata e la sentenza appellata si riferiscono ai soli danni subiti, cioè a quelli anteriori alla causa, ai quali va, sicuramente, riferita la costituzione in mora di cui si dice. Epperò, quella costituzione in mora, operata mediante l’atto di citazione, non si estendeva ai danni subendi perchè, per essi, non era stata avanzata una domanda specifica. Per la operatività della costituzione in mora, sarebbe stato necessario, che fosse stata avanzata una specifica richiesta di risarcimento, anche, dei danni subendi. Insomma, sul piano sostanziale il diritto di cui si chiede il riconoscimento era esistente, ma, sul piano processuale quel diritto non era stato azionato con una specifica domanda che ricomprendesse anche i danni ulteriori che sarebbero maturati in corso di causa.

1.2.b).= Del resto e analogicamente l’art. 345 c.p.c., il quale prescrive il principio dell’esistenza della domanda cui il giudice deve attenersi ex art. 112 c.p.c. prescrive la risarcibilità dei danni che vengono a maturare in corso di causa ma affida quella risarcibilità alla domanda di parte, giusta l’espressione ivi contenuta secondo cui "possono domandarsi(…)".

Per queste ragioni, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio perchè M., regolarmente intimato, in questa fase, non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 09-08-2011, n. 31644 Ricusazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al di là delle argomentazioni esposte dal ricorrente, ritiene il Collegio che colga perfettamente nel segno la requisitoria scritta del P.G. presso questa Corte, il quale rileva che "è sufficiente osservare come le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell’imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica, e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p., che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto – non espressamente considerati dall’ordinamento – a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione del giudice di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutatone da parte di detto magistrato della responsabilità dell’imputata in occasione di altri procedimenti (Sez. 1^, 05/12/2002, De Falco e le numerosissime altre ivi citate, cui si rinvia).

Va ribadito infatti come, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (ord. n. 368/2000 e sent. n. 283/2000), nonchè della Corte di Cassazione (Sez. 6^, 24/11/1999, Musitano; Sez. 6^, 17/11/1999, Rosmini), la funzione pregiudicante può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta bensì soltanto in una valutatone di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato. La pretesa causa di incompatibilità, nella specie, esula da quelle tassativamente previste dall’ordinamento, non avendo il giudice ricusato espresso il proprio giudizio contenutistico di merito in una precedente decisione sullo stesso fatto-reato relativamente al medesimo imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2012, n. 1189 Ricorso per Cassazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R.C. impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza del Tribunale di Gela, depositata il 4 ottobre 200K, che, riformando quella di primo grado (che, nella controversia relativa al danno alla persona, aveva ritenuto la conducente del veicolo antagonista responsabile all’80%), ha ritenuto corresponsabili del sinistro in lite in pari misura il R. e la predetta conducente, P.V.. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che il giudice di appello non ha tenuto conto del giudicato esterno formatosi tra le parti in relazione ai danni all’autovettura del R., con sentenza del Giudice di Pace del luogo (depositata il 30 aprile 2007 e notificata 7 giugno 2007), che aveva ritenuto la P. responsabile nella misura del 70%. sentenza prodotta in giudizio dall’odierno ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale d’appello depositata i 14.7.2008, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2008. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Rispetto all’indicata questione, il ricorrente formula le seguenti censure:

2.1. Violazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e chiede alla Corte se violi dette disposizioni il giudice di appello che, non valutando una precedente sentenza già passata in giudicato e formalmente prodotta in atti, avente ad oggetto il medesimo sinistro stradale e resa tra le medesime parti, ridetermini in misura diversa dal giudicato la responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.

2.2. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4). e chiede alla Corte se l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno formulata da una parte nel corso del giudizio e comunque risultante dagli atti di causa comporti la nullità della sentenza di merito.

2.3. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) e rileva che il punto decisivo della controversia in relazione al quale assume che la motivazione sia omessa è costituito dalla preclusione derivante del giudicato esterno formatasi, in punto di responsabilità, in virtù della sentenza n. 325/07 emessa dal Giudice di pace di Gela il 27.4.2007, depositata il 30.4.2007 e divenuta irrevocabile per la mancata impugnazione della stesa nei termini di legge.

3. Il ricorso si rivela inammissibile, in quanto il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di appello (la sentenza di cui s’invoca l’effetto di cosa giudicata è stata depositata il 30 aprile 2007 e notificata il 7 giugno 2007) e, in particolare, la sentenza è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione in epoca ben precedente all’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 15 maggio 2008, senza che ta relativa eccezione fosse sollevata, neanche in detta udienza, nel giudizio definito con la sentenza impugnata, ma solo dedotta ed allegata alla comparsa conclusionale prodotta in data 14 luglio 2008. Con l’ulteriore conseguenza che, per far valere detto giudicato (previo accertamento dei relativi presupposti, in ordine all’identità di soggetti, petitum e causa pretendi) avrebbe dovuto proporsi ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, avverso la sentenza qui impugnata, non già ricorso per cassazione.

3.1. Ritiene, infatti, il Collegio che nella specie debba trovare applicazione il principio espresso da Cass. S.U. n. 21493/2010, secondo cui nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione, dovendo tale principio operare anche allorchè, come nella specie, il preteso giudicato, formatosi durante il giudizio d’appello non sia stato nello stesso ritualmente dedotto.

3.2. Infatti, l’art. 395 c.p.c., n. 5, configura espressamente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia "contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione". Nel caso, dunque, in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e l’esistenza di tale giudicato non sia dedotta in giudizio, dalla parte che ne abbia interesse, la sentenza di appello che abbia giudicato in difformità da tale giudicato e impugnabile con il ricorso per revocazione e non con il ricorso per cassazione. Tale soluzione è stata del resto ritenuta coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno – che. per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto – risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06. Con la sola precisazione che tale soluzione non discende dai limiti alle produzioni documentali di cui all’art. 372 c.p.c., ma dalla stessa inammissibilità del mezzo (Cass. S.U. n. 21493/2010. in motivazione).

3.3. Orbene, il principio della parificazione del giudicato esterno a quello interno sul piano della rilevabilità al di fuori di iniziative di parte anche in sede di legittimità si basa sulla considerazione che, in mancanza di specifica previsione normativa che imponga l’istanza di parie, il giudicato esterno costituisca oggetto di eccezione in senso lato ed il giudice possa rilevarne d’ufficio l’esistenza (Cass. S.U. 25 magio 2001 n. 226). Tuttavia, se il giudicato si sia formato in pendenza del giudizio di merito, potendo e dovendo la documentazione relativa alla sentenza essere prodotta in detto giudizio, deve ritenersi che ritorni ad essere applicabile la regola generale in virtù della quale è vietata la produzione di documenti in sede di legittimità. 3.4. Ne deriva che, nell’ipotesi, essendo il giudicato intervenuto (come dedotto dallo stesso ricorrente e come si evince dagli atti), durante il giudizio di appello, non sarebbe stato possibile provarne l’esistenza mediante la produzione di documenti in questa sede e, d’altra parte, non si può tenere conto dei documenti concernenti il giudicato esterno prodotti unitamente alla comparsa conclusionale di appello, in quanto irritualmente prodotti nel giudizio di secondo grado dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19772. in motivazione; argomento desumibile anche da Cass. n. 11790/2011. in tema di deducibilità del giudicato in sede di giudizio di rinvio): conclusioni precisate il 15.5.2008, deposito in data 14.7.2008 di copia di sentenza di primo grado notificata in data 7.6.2007 (quindi, passata in giudicato ben prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello definito con la sentenza impugnata).

4. Si deve, pertanto, affermare che "nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ritualmente dedotta nel corso dello stesso, dalla parte interessata, (essendo stata, nell’ipotesi, la relativa documentazione prodotta unitamente alla comparsa conclusionale depositata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni), la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione". 5. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 03-11-2011, n. 8409 Assegnazione di fondi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso può essere dichiarato improcedibile in quanto, all’esito della procedura di assegnazione indetta dall’Università resistente, è risultato che i ricorrenti T. e B. hanno comunque ottenuto l’assegnazione di superfici di estensione maggiore a quella dell’anno precedente;

– che, in mancanza dei quattro nuovi assegnatari di terreni (senza bestiame da pascolo ma comunque in possesso di altri animali), i predetti ricorrenti non hanno apportato elementi idonei a provare che, in loro assenza, sarebbero stati destinatari di una estensione maggiore di terreno, posto peraltro che alcuna censura viene rivolta, con il ricorso in esame, alla predetta procedura di assegnazione delle superfici per erba da falce indetta dalla Università agraria di Bracciano ma solo al fatto che la stessa sia ora aperta, con la modifica dell’art. 6 del regolamento dell’Ente, anche a coloro che non sono possessori di capi di bestiame;

– che non risulta che la ricorrente Boschi abbia presentato domanda di assegnazione delle superfici di che trattasi né che, nell’anno precedente, sia stata assegnataria di tali terreni, dal che deriva la mancanza di legittimazione a proporre il presente gravame;

– che l’aumento del contributo da versare a favore dell’Università resistente (smentita, tuttavia, dall’Università resistente), unitamente alla richiesta di assegnazione delle superfici, non costituisce motivo di ricorso ma è stata sollevata con la memoria depositata in vista della camera di consiglio, tanto da non poter essere esaminata in questa sede;

– che, in ogni caso, non risulta irragionevole la modifica apportata con la delibera impugnata;

– che le spese possono essere compensate tra le parti del giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda, successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile con riferimento a Emanuela Boschi e, per i restanti ricorrenti, improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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