Corte cost. 30-04-2009 (01-04-2009), n. 127 (ord.) Procedimento civile – Denunciato eccesso di delega, per estraneità all’oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale ordinario di Sondrio con ordinanza dell’8 maggio 2008, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con ordinanza del 7 dicembre 2007 e dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza del 14 gennaio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 330, 343 e 362 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 46 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze in data 7 dicembre 2007, 14 gennaio 2008 ed 8 maggio 2008, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ed il Tribunale ordinario di Sondrio hanno sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (la seconda ordinanza soltanto in riferimento al primo di detti parameri costituzionali), ed in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 (recte: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che, inoltre, il Tribunale ordinario di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 45 (recte: art. 45, comma 6) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che le apparecchiature automatiche atte all’accertamento delle violazioni alle norme di circolazione siano sottoposte a periodiche verifiche di funzionalità, secondo la disciplina stabilita dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura);
che i tre giudizi principali hanno ad oggetto l’impugnazione delle sentenze emesse da altrettanti Giudici di pace, concernenti opposizioni avverso un’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (r.o. n. 330 del 2008), nonché avverso verbali di contestazione di infrazioni previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 (r.o. n. 343 e n. 362 del 2008);
che, secondo i rimettenti, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza prevista da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione concernente la prima norma;
che, ad avviso dei giudici a quibus, il citato art. 26, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge n. 80 del 2005, poiché la delega contenuta in quest’ultima disposizione non avrebbe avuto ad oggetto la modifica dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, neppure prevista dal comma 3, lettera a), di detto art. 1, il quale concerneva «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», fattispecie diversa da quella disciplinata dalla norma censurata;
che, inoltre, secondo il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, il potere attribuito al legislatore delegato di «revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega» (art. 1, comma 4, della legge n. 80 del 2005) neppure avrebbe permesso di modificare l’ultimo comma del citato art. 23, il quale prevederebbe un controllo di mera legalità, stabilendo una eccezione alla regola dell’art. 339, primo comma, del codice di procedura civile, coerente con il tipo di sindacato svolto nel giudizio di opposizione all’irrogazione delle sanzioni amministrative;
che il Tribunale ordinario di Sondrio, dopo avere premesso che la parte privata, con il primo motivo di appello, ha contestato la prova dell’infrazione del limite di velocità, in quanto, a suo avviso, la mancata taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata per rilevarla ne comprometterebbe l’affidabilità, benché si trattasse di dispositivo regolarmente omologato, ha altresì sollevato, in linea gradata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che detta apparecchiatura debba essere sottoposta a periodiche verifiche di funzionalità, secondo la disciplina stabilita dalla legge n. 273 del 1991;
che, secondo il rimettente, la tesi dell’appellante «si appalesa infondata alla luce del costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide e fa proprio, secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazione al cod. strada le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura», in quanto «tale sistema di controlli […] attiene alla materia cosiddetta metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità»;
che, nonostante questa premessa, il giudice a quo deduce, tuttavia, che l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, non prevedendo la sottoposizione degli apparecchi di misurazione della velocità al sistema di taratura previsto dalla legge n. 273 del 1991, violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle fattispecie governate da detta legge, recando una disciplina intrinsecamente non ragionevole, poiché la taratura periodica di detti apparecchi ne garantirebbe precisione ed affidabilità, permettendo il controllo successivo della esattezza della rilevazione;
che, infine, a suo avviso, la norma censurata recherebbe vulnus al diritto di difesa ed al principio della parità delle parti in ordine alla prova dell’infrazione, in considerazione della irripetibilità e scarsa affidabilità dell’accertamento dell’infrazione a mezzo di dette apparecchiature, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
che in tutti i giudizi è intervenuto, con distinti atti, di contenuto sostanzialmente coincidente, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo argomenti esclusivamente in riferimento alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006 e chiedendo che sia dichiarata non fondata.
Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto, in parte, la stessa norma, censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, possono essere riuniti, ai fini di una decisione congiunta;
che in riferimento alle censure concernenti l’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), va osservato che una questione identica, avente ad oggetto detta norma, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, e sotto gli stessi profili indicati nelle ordinanze di rimessione in esame, è stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008 e n. 8 del 2009;
che, secondo siffatte pronunce, la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, alla luce della finalità della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a) e del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, legittimavano il legislatore delegato ad adottare una norma diretta a limitare i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, anche modificando disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega;
che, inoltre, la conformazione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa come giudizio di accertamento sul fondamento della pretesa sanzionatoria, l’ambito del sindacato svolto in sede di legittimità e la considerazione che l’ordinamento già prevedeva casi di impugnabilità con l’appello delle sentenze che decidono un’opposizione a sanzione amministrativa rendono manifesta l’impossibilità di invocare una asserita «logica di sistema» a conforto di una interpretazione restrittiva della legge-delega (sentenza n. 98 del 2008);
che le ordinanze non deducono profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate, con la conseguenza che la questione avente ad oggetto il citato art. 26, comma 1, lettera b), deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che la questione avente ad oggetto l’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è manifestamente inammissibile, poiché l’ordinanza di rimessione manca di un’adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio e, tra l’altro, neppure dà conto dei motivi di appello proposti, quindi, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa nel processo a quo (ordinanze n. 15 del 2009 e n. 441 del 2008), non essendo detta lacuna emendabile attraverso l’esame diretto del fascicolo del giudizio principale (ordinanze n. 395 del 2008 e n. 251 del 2007);
che, inoltre, benché la giurisprudenza di legittimità, da un canto, abbia sottolineato la complessità della disciplina degli strumenti di misura, evidenziandone le differenti finalità, in correlazione con gli scopi avuti di mira dal legislatore e, dall’altro, abbia indicato presupposti e modalità della prova in ordine all’eventuale malfunzionamento dell’apparecchiatura di misurazione della velocità, la questione è stata sollevata in modo sostanzialmente assertivo, senza svolgere adeguatamente le ragioni del denunciato contrasto della disciplina censurata con i parametri costituzionali invocati;
che, infine, sotto un ulteriore e concorrente profilo, la questione è manifestamente inammissibile anche perché è stata prospettata in antitesi con la premessa interpretativa svolta dal rimettente, per disattendere la tesi svolta dalla parte privata, quindi in maniera palesemente contraddittoria (ordinanza n. 252 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1741 Successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.8.92 R. D. B., nella qualità di procuratore speciale di G. e G. B. adiva il Pretore di S. M. Capua Vetere, sez. dist. di Sessa Aurunca, nei confronti di A. B. fratello delle anzidette, per le reintegra nel compossesso di beni lasciati in eredità legittima dal comune germano G. B. (deceduto il 15.5.92), costituiti da terreni e da un fabbricato siti in Roccamonfina, sul quale ultimo, in particolare, intimato avrebbe accampato diritti, trattenendone le chiavi e rifiutandone la consegna di copia alle istanti, adducendo il proprio possesso esclusivo anteriore all’apertura della successione e l’esistenza un non ben precisato testamento olografo a suo favore.
L’adito pretore, dopo l’emissione di provvedimento interdittale di accoglimento del ricorso relativamente al solo fabbricato, disponente la consegna al ricorrente, nella qualità, di un esemplare delle chiavi, all’esito della successiva fase di merito, nella persistente contumacia dell’intimato, confermava la reintegra e condannava il B. al risarcimento dei danni, stimati in L. 3.016.093 al netto delle spese di gestione, come da consulenza tecnica, in favore delle ricorrenti, oltre al rimborso delle spese di lite.
Proposto appello dal B., resistito dal D. B. nella qualità, con proposizione di appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese, con sentenza del 15.2.2000 l’adita corte territoriale, accogliendo per quanto di ritenuta ragione il gravame principale e disatteso quello incidentale, revocati l’interdetto possessorio del 6.11.92 e la successiva ordinanza ammissiva di c.t.u., rigettava le richieste e compensava interamente le spese del doppio grado del giudizio. Detta decisione si basava, per quanto ancora in questa sede rileva, sull’essenziale considerazione che, "rivestendo l’attuale appellante qualità di chiamato all’eredità, l’aver costui trattenuto le chiavi dell’immobile abitativo rientrante nell’asse ereditario, senza che sia stata dimostrata la clandestinità o la violenza del conseguimento del bene, non costituisce violazione del compossesso con gli altri chiamati allo stesso titolo ma semplicemente una ritenzione da godimento esclusivo a titolo di comproprietà per effetto del meccanismo successorio." Avverso detta sentenza il D. B. n.q. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, il B..

Motivi della decisione
Il ricorso deduce "violazione degli artt. 1140, 1146, 1168 cod. civ. e 112, 113 c.p.c. in correlazione con l’art. 360 c.p.c.", essenzialmente lamentando che la corte di merito avrebbe erroneamente e riduttivamente qualificato le ricorrenti germane B. "chiamate all’eredità", così negando loro la tutela del compossesso dei beni relitti dal de cuius, senza tenere conto che invece le medesime, avevano agito quali eredi legittimi, avendo tacitamente accettato l’eredità, in virtù di atti vari, tra i quali la nomina del D. B. ad amministratore dei beni ereditali e la proposizione di istanze amministrative, nonchè dello stesso ricorso introduttivo del procedimento possessorio, nel quale avevano, tra l’altro, chiesto che nella successiva fase di merito si dichiarasse aperta la successione con conseguente divisione della massa ereditaria.
In tale qualità, che erroneamente la corte di merito non avrebbe loro riconosciuto, ed a fronte dell’ingiustificato diniego del compossessore ad ammetterle al godimento in comune del cespite, dal quale si erano viste di fatto escluse in violazione delle fondamentali regole dettate dall’art. 1102 c.c., la tutela possessoria, fondatamente richiesta ex art. 1130 c.c. dall’amministratore, quale atto conservativo, avrebbe dovuto essere accordata. Il ricorso, fondato per quanto di ragione,va accolto nei termini di seguito precisati. Poco o punto rileva, ai fini della decisione, se le parti rivestano la semplice qualità di "chiamati all’eredità" (nella quale vengono accomunate nella motivazione della sentenza impugnata), oppure di eredi, come, più correttamente, avrebbero dovuto essere qualificati ex art. 476 c.c. in virtù della tacita accettazione, integrata, quanto al resistente, dall’apprensione dei beni ereditarie quanto ai ricorrenti, quantomeno, dall’aver adito l’autorità giudiziaria, al fine di tutelare il compossesso di tali beni, per la cui divisione peraltro pendeva contemporaneo giudizio (v. a tale ultimo riguardose relative deduzioni ammissive dell’appellante, riportate nella narrativa della sentenza di secondo grado).
Il chiamato all’eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditali senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall’art. 460 c.c. che lo abilita, anche prima dell’accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l’erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall’apertura della successione.
Sicchè, nel caso di specie, in cui l’eredità legittima, era stata devoluta ai tre germani e comunque era stata dai medesimi tacitamente accettataci era instaurata una situazione di compossesso sui beni costituenti l’asse ereditario, non esclusa dalla circostanza che gli stessi fossero materialmente detenuti solo da uno dei chiamati (poi divenuti eredi), nella specie da A. B..
Premesso, al riguardo, che il possesso può, ai sensi dell’art. 1140 co. 2 c.c., essere esercitato o "direttamente o per mezzo della persona che ha la detenzione della cosa", giudici di appello, che, pur avevano, per altro verso, disatteso il motivo di gravame secondo il quale il suddetto appellante, avrebbe posseduto in modo esclusivo il bene fin da epoca anteriore all’apertura della successione, avrebbero dovuto ritenere che il B., compossessore al pari delle germane dell’immobile, lo detenesse in parte nel suo interesse ed in parte per conto delle medesime.
In siffatto contesto il rifiuto, opposto alle composseditrici, di farle partecipare al godimento del cespite, oltre a costituire un chiaro atto oppositivo ex art. 1141 co. 2 c.c. esternante una propria pretesa possessoria esclusiva sul bene, incompatibile con le concorrenti facoltà delle suddette e tale da impedirne (in violazione dei fondamentali principi di cui all’art. 1102 c.c. valevoli anche in tema di compossesso) l’esercizio, avrebbe dovuto essere considerato anche quale spoglio, idoneo a giustificare il ricorso alla tutela di cui all’art. 1168 c.c..
Al riguardo va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., secondo il quale la violenza, agli effetti della configurabilità dello spoglio sanzionabile con l’azione di reintegrazione, non deve necessariamente esplicarsi, materialmente, sulla persona o sulle cose, essendo a tal fine sufficiente il compimento di atti arbitrari, costituenti espressione di consapevole antagonismo rispetto alla volontà, espressa o presunta, del possessore, ed idonei ad impedirgli in via permanente l’esercizio delle relative facoltà (v., tra le altre, Cass., sez. 3^, 6.9.1995 n. 9381, sez. 2^, 30.8.2000, n. 11453).
Non convincente al riguardo, tenuto conto che nel caso di specie risulta esternata una pretesa esclusiva sul bene incompatibile con le concorrenti facoltà di compossesso, deve ritenersi il richiamo della corte di merito ad un lontano precedente giurisprudenziale (Cass. 2^, 4/5/82 n. 2745), solo apparentemente in termini, considerato che nella relativa vicenda, a differenza che nella presente, all’omessa consegna delle chiavi non si accompagnava alcuna pretesa di possesso esclusivo sul bene, sicchè fu ritenuto che tale rifiuto fosse di per sè inidoneo a sovvertire la situazione di compossesso a vantaggio del compossessore detentore ed a discapito di quello non detentore;
non conferente è, altresì, il richiamo a Cass. n. 5517/98, relativo a fattispecie del tutto diversa.
Impropria deve, infine, ritenersi la menzione della facoltà di "ritenzione da godimento esclusivo", considerato: a) che l’esclusività di tale godimento, che il resistente ha ritenuto di dover instaurare mediante il rifiuto di ammissione dei coeredi all’uso dell’immobile, essendo il risultato conseguito con tale comportamento, nel quale si configurano gli estremi dello spoglio, non può assurgere a causa giustificativa dello stesso; b) che l’istituto della "ritenzione", in quanto forma eccezionale di autotutela accordata dalla legge in casi tipici, in deroga alle regole generali che prevedono il ricorso all’A.G. per l’affermazione e tutela delle proprie pretese, non è suscettibile di applicazione analogica e, pertanto, non può essere invocato al di fuori delle ipotesi normativamente previste (v., tra le altre, Cass. sez. 2^, 19.8.02 n. 12232, sez. 3^, 8.5.03, n. 6981).
Per le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per nuovo esame del gravame di merito, ad altra sezione della corte territoriale, che regolerà anche le spese del presente grado, tenuto conto dell’esito finale della lite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 18-01-2011, n. 1076 Misure cautelari; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza 20.05.2010 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta da C.G. avverso l’ordinanza in data 4.05.2010 con cui il GIP del Tribunale di Varese gli aveva imposto la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè, al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente, in concorso con persone in corso di identificazione, importava dalla Confederazione Elvetica oltre un kg di marijuana, occultandola a bordo della sua auto;

deteneva lo stupefacente presso la sua abitazione; ne cedeva grammi 530 a C.M..

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato denunciando:

mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale, per confortare la tesi della non occasionalità della condotta, aveva apoditticamente escluso che egli lavorasse in Svizzera circostanza ritenuta pacifica nell’ordinanza impostava della misura;

inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, d’inutilizzabilità, d’inammissibilità e di decadenza per avere qualificato, senza alcuna motivazione, come bilancino di precisione la bilancia che egli aveva indicato come strumento del suo lavoro di falegname.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il ricorso, che non contesta la gravità indiziaria, non è puntuale perchè la decisione impugnata non è affetta da alcuna violazione di legge.

Premesso che "in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale le doglianze espresse in un ricorso per cassazione e attinenti al difetto sia dei gravi indizi di colpevolezza sia dette esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se si traducono in un motivo di annullamento che può essere ravvisato unicamente nella violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. e), il quale, per essere rilevatole in sede di legittimità, deve rientrare nelle previsioni di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ne consegue che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione la valutazione sulla concreta sussistenza tanto degli indizi quanto delle esigenze cautelari, che rientrando fra i compiti esclusivi dei giudici dal merito, dapprima del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, e poi. eventualmente, del giudica del riesame.

Non sono, quindi, proponibili censure che richiamano circostanze di fatto implicitamente esaminate dal Tribunale e che tendono sostanzialmente a una diversa valutartene dei dati fattuali su cui è fondato il convincimento espresso in sede di merito" cfr. Cassazione Sezione 1^, n.707/1992, D’Avino, RV. 189227, va osservato che, nel caso di specie, il Tribunale ha osservato i sopraindicati principi, avendo, con congrua motivazione comprensiva di tutte le argomentazioni contenute nel provvedimento impositivo, riconosciuto sussistere entrambe le esigenze cautelari ravvisate nell’ordinanza impositiva della misura art. 274 c.p.p., lett. a)e c).

La prima perchè erano "in corso indagini volte all’individuazione di altri soggetti (in particolare R.I.) coinvolti nei traffici illeciti, sicchè andava evitato ogni contatto tra gli indagati che consentisse loro di fornire versioni di comodo.

La mancata impugnazione di tale punto della decisione rende già intangibile la decisione che è tale anche sulla contestata esigenza di socialprevenzione avendo, in merito, l’indagato mosso censure di carattere meramente fattuali, improponibili in sede di legittimità nei confronti di un provvedimenti che si sottrae al sindacato di legittimità per la congruità e coerenza delle valutazioni compiute.

Per l’inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, grava sul ricorrente l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 5625 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001 proposta da F.G. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti – sez. giurisdizionale Veneto – con ricorso depositato il 26.5.1997 e definito il 14.11.2007, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione dell’assegno di pensione in godimento.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 7 e mesi 6), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere ‘collettivò del ricorso, quindi complessivi Euro 3.750,00, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso l’attore formulando un solo motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 e art. 41 CEDU e L. n. 89 del 2001, art. 2, deducendo che in tema di giudizio di equa riparazione il parametro di Euro 1.000,00 ad anno di ritardo ragionevole può essere decurtato avuto riguardo in concreto alla natura specifica di ciascuna controversia e non già in ragione del tipo di controversia se singola o collettiva.

In relazione al tipo di ricorso se singolo o collettivo, è illegittima la generica affermazione che trattasi di ricorso collettivo "a quo" che comporterebbe una partecipazione emotiva affievolita con parametro ridotto di Euro 500,00 ad anno di durata irragionevole rispetto a quello base di Euro 1.000,00.

Il ricorso è fondato perchè questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria", sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili" (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il dimezzamento della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso "collettivo" della domanda proposta dal ricorrente. Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto in circa undici anni (10 anni e 6 mesi) e dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU (Sez. 2", 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, ric. 43674/02) e da questa Corte (Sez. 1, n. 13019/2010), l’indennizzo va determinato, per ciascun ricorrente, nella misura di Euro 6.000,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a – carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 6.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.