Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2011, n. 7717 Ricorso

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Svolgimento del processo

che F.G. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unIco motivo, avverso la sentenza n. 384/2005 del tribunale di Torre Annunziata, che ne aveva respinto l’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Pompei, reiettiva della sua domanda risarcitoria nei confronti delle Assicurazioni Generali s.p.a. (quale impresa designata per il Fondo di garanzia) a seguito di sinistro provocato da veicolo non identificato, nel quale aveva riportato lesioni personali;

che al ricorso resiste con controricorso la società intimata;

che: il Collegio ha raccomandato che la motivazione sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

che in ricorso i fatti di causa sono esposti mediante riproduzione di quanto riportato sub "Svolgimento del processo" nella sentenza impugnata;

che quanto riprodotto non consente di cogliere quelli rilevanti ai fini del decidere, in qualche misura suscettibili di essere compresi solo dalla lettura dell’intera sentenza del tribunale, che non ha dato credito ai testi escussi per avere gli stessi affermato di aver immediatamente accompagnato in ospedale il F., il quale aveva invece sostenuto in atto di citazione di essersi recato al pronto soccorso solo il giorno successivo;

che i fatti di, causa devono invece essere esposti in modo da consentirne alla Corte la conoscenza indipendentemente dalla lettura degli atti processuali (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione);

che non è dunque soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 e che da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500, di cui 1.300 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 07-03-2011, n. 8864 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11.6.2010 la Corte di Appello di Ancona confermava quella in data 9.12.2009 del GIP del Tribunale di Ancona che aveva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, P. G. alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000 di multa quale responsabile dei delitti, unificati con il vicolo della continuazione di cui ai capi A ( art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere detenuto nell’abitazione di S.D. e in concorso con costui 18 panetti di hashish per un peso complessivo di kg. 1.800, per n. 6.900 dosi medie droganti, (in (OMISSIS)) e al capo B ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione, all’interno della propria abitazione, di gr. 64,507 di cocaina per n. 296 dosi medie droganti (in (OMISSIS)). Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.G. deducendo al violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed il vizio motivazionale, assumendo che la Corte aveva ritenuto, al pari del giudice di primo grado e nonostante in sede di appello fossero state depositate documentazioni relative allo stato di tossicodipendenza del P. in ordine alle quali non aveva rilevato alcunchè, che la cocaina rinvenuta nella sua abitazione non fosse destinata ad uso personale. Tanto più che il denaro era stato dissequestrato poichè provento di lecita attività lavorativa. Denunzia ancora la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto era stata ritenuta la duplicità del reato (sub capi A e B) in forza della duplice tipologia delle sostanza stupefacenti in sequestro, benchè rinvenute nel corso della medesima operazione di polizia giudiziaria, tenuto conto della medesima pena edittale ormai prevista per entrambi i tipi di stupefacente a seguito della novella di cui alla L. n. 40 del 2006.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, come già correttamente osservato dalla Corte territoriale, benchè il rinvenimento dei due distinti tipi di stupefacente sia avvenuto nello stesso giorno, esso è seguito alla perquisizione operata sì nell’ambito della medesima operazione di p.g. ma relativamente a due distinte abitazioni site in ben diverse località: l’una nell’abitazione di S.D. nella quale veniva rinvenuto il P. assieme a 18 panetti di hashish e, l’altra nell’abitazione dello stesso P., nella quale veniva rinvenuta la cocaina.

Consegue che non può ritenersi la contestualità della detenzione dei due diversi tipi di sostanza stupefacente (Cass. pen. Sez. 4, n. 42285 del 2009, Rv. 245458) uno dei quali, per giunta, detenuto in concorso con il S. e l’altro in via autonoma, come contestato nell’imputazione.

La prima censura ripropone pedissequamente in questa sede la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con congrua motivazione, immune da vizi ed assolutamente plausibile. Sicchè la censura s’appalesa oltre che infondata anche aspecifica poichè "la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). La Corte territoriale, invero, nel richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado (che rilevava il rilevante quantitativo dello stupefacente sequestrato, del tutto esuberante rispetto a presumibili esigenze personali di consumo, tenuto conto delle modeste condizioni economiche del P., nonchè il rinvenimento assieme allo stupefacente anche di materiale, tra cui bilancini di precisione e mannite, solitamente adoperato per il taglio, la pesatura e suddivisione delle dosi in droga) ha fornito adeguata replica alla censura suddetta, a nulla valendo la rappresentata allegazione in appello (ma in questa sede solo accennata in ricorso) della documentazione attestante la tossicodipendenza. Invero, con le sopra indicate adeguate e corrette argomentazioni motivazione il Giudice di merito ha pienamente ottemperato all’onere di tener conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, operando la corretta valutazione prognostica della destinazione della sostanza allo spaccio (Sez. Un., n. 4 del 28.5.1997, Rv. 208217), insindacabile in questa sede di legittimità.

Conseguentemente il ricorso va rigettato e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11295

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.2.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò C.M. responsabile del reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva, e lo condannò alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 900,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame il difensore dell’imputato, chiedendo la riduzione della pena inflitta, previo riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p., dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e l’esclusione dell’aggravante della recidiva, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.2.2009, in riforma della decisione di primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’applicabilità dell’art. 62 c.p., n. 4, in quanto il riconoscimento o l’esclusione dell’attenuante impone una valutazione del danno commisurata al valore della "res" al momento della consumazione del reato di ricettazione, e trattasi di vettura in circolazione da ben tredici anni.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Premesso che la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione, non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità – gravita deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Cass. S.U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), e che per la concessione del danno di speciale tenuità è necessario che il danno sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve, correttamente la Corte ha escluso la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, trattandosi di un’autovettura, il cui valore, per quanto modesto non può essere considerato di rilevanza minima anche in relazione alla sua funzione;

la vettura, sottratta al legittimo proprietario circa un mese prima era infatti regolarmente abilitata alla circolazione ed effettivamente marciante.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 07-04-2011, n. 13990 Trattamento penitenziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con sentenza in data 05.05.2010 la Corte d’appello di Palermo integralmente confermava la pronuncia di primo grado (resa dal Tribunale di Marsala il 04.06.2009) con la quale T.S. e suo figlio T.M. erano stati ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 416 bis c.p., con le riconosciute aggravanti previste dai commi 4 e 6 di detta norma, ed erano stati così condannati il primo dei predetti imputati alla pena di anni 3 di reclusione a titolo di continuazione con precedente giudicato, ed il secondo a quella di anni 9 e mesi 4 di reclusione, nonchè entrambi alle pene accessorie di legge ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1 per T.S. e di anni 2 per T.M..- In particolare dette conformi pronunce riconoscevano per T. S., già reggente della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, la permanenza della sua attiva partecipazione associativa anche dopo il limite fissato dalla precedente condanna e perdurante anche in sua condizione carceraria, e per T.M. la condotta associativa mafiosa consistita in tre principali attività: – avere fornito assistenza ed appoggio all’allora latitante M. A., già reggente della famiglia mafiosa in questione; – avere provveduto ai versamenti periodici alle famiglie di alcuni uomini d’onore detenuti; – essersi attivamente interessato alla spartizione di lavori pubblici eseguiti nel territorio di riferimento.

La Corte territoriale – per quel che ancora riveste interesse in questa sede – esaminando l’appello proposto da T.M. respingeva dapprima le questioni sollevate in ordine alle effettuate intercettazioni, proposte sotto i seguenti profili: a) assenza di motivazione dei decreti autorizzativi di captazioni da eseguirsi con impianti esterni alla Procura; b) assenza di provvedimenti legittimanti l’intrusione degli strumenti captativi in luoghi di privata dimora; c) mancanza di esplicitati criteri per la selezione, lettura ed interpretazione del vastissimo materiale intercettativo;

d) insufficienza, nel merito, dei risultati ottenuti con le poche conversazioni ritenute di interesse.- Orbene, su tali temi, centrali per la decisione, la Corte territoriale riteneva: a) che, trattandosi di decreti rilasciati per le ricerche di latitanti, i risultati erano ben utilizzabili a fini probatori a prescindere dai predetti profili motivazionali dei decreti autorizzativi; che, comunque, detti decreti non soffrivano in concreto del denunciato vizio; b) che l’interno delle autovetture ed i locali di un istituto carcerario non potessero essere definiti luoghi di privata dimora; c) che per il materiale refluente dalle intercettazioni non si imponevano criteri legali di valutazione, e che, nel concreto, non vi erano ragioni per dubitare della provenienza, della genuinità e dell’affidabilità delle conversazioni intercettate.- Quanto, poi, al merito dei risultati emergenti dalle captazioni, entrambi i giudici del merito ritenevano provato l’assunto accusatorio sui vari profili del complessivo addebito: a) T.M. aveva distribuito proventi delittuosi della associazione criminosa a vari appartenenti alla stessa; non si trattava, come aveva sostenuto la difesa, di dazioni sporadiche dettate da ragioni umanitarie, ma di versamenti usuali, consistenti, eseguiti pure in favore di persone neppure conosciute direttamente, anche su disposizione di boss del calibro di A. M., tramite il figlio di costui; b) lo stesso imputato aveva avuto stretti e diretti rapporti con l’allora latitante M. A., più volte incontrato in modo riservatissimo, come si evidenziava da alcune captate conversazioni; c) varie intercettazioni dimostravano altresì gli interventi del predetto imputato per governare la gestione dei lavori pubblici nella zona.- La Corte palermitana confermava infine la ricorrenza delle contestate aggravanti della disponibilità di armi in capo all’associazione mafiosa e del reimpiego di capitali illeciti, elementi da ricondurre in modo certo all’esperienza storico-giudiziaria in proposito.

2. IL RICORSO – Avverso tale sentenza non proponeva ricorso T.S. nei cui confronti la decisione diveniva pertanto irrevocabile.- Proponeva invece ricorso per cassazione T.M. che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) violazione di legge e vizio di motivazione: i decreti autorizzativi, in punto utilizzo impianti esterni, se emessi per la cattura di latitanti, ove però utilizzati per fini probatori, dovevano comunque sottostare ai requisiti previsti dall’art. 268 c.p.p., comma 3, il che nella presente vicenda processuale non era;

peraltro nei decreti in questione non vi era traccia della finalità di ricercare catturandi; vi era stato uso di formule di stile; non era stata data sostanziale risposta alle deduzioni proposte, su tali punti, con i motivi dell’appello, b) errata esclusione dell’abitacolo di un’autovettura dalla qualificazione di luogo di privata dimora, in contrasto – si sostiene – con l’indirizzo giurisprudenziale della CEDU; c) vizio di motivazione in ordine ai criteri adottati per la corretta interpretazione delle poche conversazioni ritenute rilevanti, d) vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti che non potevano essere sostenute con il ricorso a massime di esperienza.

3. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con le conseguenze tutte di legge.- Non sono fondate, e devono dunque essere rigettate, le questioni proposte dal ricorrente imputato in ordine alle intercettazioni (di cui sopra sub 2.a e 2.b), Quanto all’uso a fini probatori di decreti di intercettazione rilasciati in funzione della cattura di latitanti, vale osservare dapprima, quale fatto processuale, che gli stessi risultano in effetti in tal senso finalizzati, come emerge anche dalla pur sintetica classificazione rilevabile negli stessi, in atti, ed anche nelle copie prodotte dalla difesa. L’assunto di piena utilizzabilità a fini probatori, a prescindere dalle formalità di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, discende poi dall’univoca giurisprudenza di questa Corte in proposito (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 44522 in data 15.10.2009, Rv. 245166, Gargiulo; Cass. Pen. Sez. 1, n. 298 in data 19.11.2009, Rv. 246034, Della Corte; Cass. Pen. Sez. 2, n. 39380 in data 07.10.2010, Rv. 248691, Preiti; ecc). Deve inoltre essere rilevato come il ricorrente denunci in modo quanto mai generico la specifica incidenza dei decreti contestati, senza neppure proporre l’insufficienza del materiale residuo, e come – di contro – quello recante il n. 82/03 sia accompagnato dalla relativa attestazione della segreteria dell’ufficio di Procura, in ordine all’inidoneità degli apparati interni, evidentemente fatta propria dal P.M.- Risulta infondata anche la questione, qui riproposta, in ordine all’inserimento di apparecchiatura captativa nell’abitacolo di un’auto (per la sala colloqui di un carcere la questione, avanzata in sede di merito, viene abbandonata), questione correttamente risolta dalla Corte territoriale secondo giurisprudenza di legittimità, pacifica sul punto (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. 6, n. 4125 in data 17.10.2006, Rv. 235601, Cimino; Cass. Pen. Sez. 1, n. 32851 in data 06.05.2008, Rv. 241229, Sapone; Cass. Pen. Sez. 1, n. 13979 in data 24.02.2009, Rv. 243556 Morabito; ecc.) alle cui motivazioni si fa rimando, non proponendo il ricorrente questioni diverse.- Tanto ritenuto, passando all’ulteriore questione proposta in ordine al materiale intercettato, e cioè i criteri di valutazione delle conversazioni (v. sopra sub 2.c), parimenti deve rilevarsene l’infondatezza. Va premesso che il ricorso, sul punto, è quanto mai generico, svolgendo considerazioni del tutto aspecifiche, e mancando di indicare quali sarebbero i risultati della captazioni di dubbio significato. Deve essere comunque rilevato come i colloqui in questione si siano svolti senza cautele linguistiche ed in un contesto di ben comprensibile chiarezza, come osserva la Corte territoriale, senza smentita sul punto.- E’ corretto infine il ricorso alle massime di esperienza in tema di aggravanti, dovendosi così disattendere anche l’ultimo motivo del ricorso (v. al p. 2.d).

Nessuno può seriamente porre in dubbio che "Cosa Nostra" sia associazione armata, e che tale era anche negli anni di cui all’imputazione, in relazione agli esiti di innumerevoli accertamenti giudiziali ben noti a tutti, attribuzione di cui l’odierno imputato (figlio di capo-mandamento, prossimo a boss di prima grandezza e frequentatore di latitanti) certamente era a conoscenza. Altrettanto è a dire in ordine all’aggravante del reimpiego di capitali illeciti, attività quanto mai tipica, non ignota a chi, come l’odierno ricorrente, gestiva lavori ed appalti facenti capo ala consorteria.

Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve dunque essere rigettato.- Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T.M. al pagamento delle spese processuali.

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