Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-10-2011) 24-11-2011, n. 43340

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 22.3.2011 il Tribunale del Riesame di Crotone confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso nei confronti di S.A. dal GIP del Tribunale di Crotone in data 24.2.2011, ai sensi del combinato disposto dell’art. 322 ter, art. 640 quater c.p.p..

Riteneva il Tribunale sussistente il fumus del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al capo b) sulla scorta degli atti di indagine confluiti nella informativa della G.d.F-Nucleo di P.T. di Crotone del 13.8.2010. Da tale documentazione emergeva che in data 19.10.2005 B.A. aveva presentato – in qualità di legale rappresentante della società Eurosviluppo Industrale (E.I), società che controllava la Eurosviluppo Elettrica Spa (E.E) che era stata autorizzata, in data 18.5.2004, dal Ministero delle Attività Produttive all’esercizio e alla realizzazione della Centrale a ciclo combinato di Scandale ed opere connesse – richiesta di riconoscimento dello stato di avanzamento dei lavori e di rilascio della fidejussione prestata a titolo di garanzia. A sostegno della richiesta aveva presentate fatture per un importo di Euro 6.470.000,00 relative a forniture poste in essere dalla società PIANIMPIANTI SpA di Milano a favore della E.I. Il 16.10.2006 MELIORBANCA aveva inviato al Ministero una relazione con cui aveva ritenuto ammissibili le spese indicate nelle fatture. Il 23.2.2006 il Ministero, sulla base di detta relazione, aveva provveduto allo svincolo della fidejussione a suo tempo prestata dalla E.I. Dalle dichiarazioni di G.A., Presidente del CdA di PIANIMPIANTI e di V.P., AD di ERGOSUD SpA, titolare dell’autorizzazione per la realizzazione della Centrale di Scandale era dato apprendere che non vi era stata alcuna fornitura di macchinari alla E.I. da parte della PIANIMPIANTI, società di proprietà di M.R., soggetto particolarmente legato allo S. (cfr. dichiarazioni M.M. e J. A.) che risulta avere rivestito la carica di sindaco in E.I ed E.E e quella di A.U. in PIANIMPIANTI nel biennio 2003/2005.

Il Tribunale respingeva gli assunti difensivi in ordine alla non riferibilità di PIANIMPIANT al B. e al mancato transito sui conti correnti intestati allo S. dei proventi del delitto sub c) evidenziando che non era stata allegata documentazione dalla quale desumere che su tali conti fossero versate solo somme fossero di provenienza lecita.

Riteneva quindi sussistente il fumus della truffa aggravata in quanto l’emissione delle false fatturazioni aveva realizzato quel comportamento artificioso idoneo a trarre in inganno il Ministero che aveva elargito all’E.I. la prima rata pari ad Euro 4.008.000,73.

Considerava legittimamente apprese tutte le somme sequestrate, così come riteneva corretto il sequestro dell’immobile, di cui il ricorrente era proprietario pro quota, richiamando alcune decisione di questa Corte.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che il provvedimento impugnato presenta una motivazione viziata in punto di fatto e di diritto. Sottolinea il travisamento del dichiarato dei due testimoni: G. e V. e afferma che non risponde al vero il fatto che lo S. sia stato socio della Ricurfin e AU della PIANIMPIANTI. Evidenzia inoltre che, come riferito dallo stesso consulente del P.M., la PIANIMPIANTI fino al 2006, epoca nella quale il ricorrente si era dimesso da qualsiasi carica societaria, non era riconducibile al B.. Lamenta la mancata sussistenza del fumus indiziario.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Tali argomentazioni sarebbero di per sè sufficienti per dichiarare inammissibile un ricorso come quello in esame che lamenta un vizio di motivazione per travisamento del fatto.

Deve comunque aggiungersi che le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica, "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv. 206657; Cass. SU n. 7/2000).

E’ stato così affermato che l’unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato, lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione.

Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dando atto di avere esaminato e valutato gli elementi accusatori e quelli prospettati dalla difesa e all’esito di essere pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus di cui ha dato conto nel provvedimento in questa sede censurato Le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono pertanto in generiche censure in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di un provvedimento del Tribunale del Riesame che, come già detto, ha fatto corretta applicazione dei principi di legge in materia.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-10-2012) 20-02-2013, n. 8348

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/05/2011, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese del 19/05/2008, che aveva condannato D.L.P. alla pena di Euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, in relazione al reato di cui all’art. 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di L.S., riferendo a più persone che la stessa aveva una relazione extraconiugale.

2. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova delle affermazioni diffamatorie dell’imputato emergeva dalle dichiarazioni dei coniugi L.G. e R.A., ha sottolineato che gli elementi di contraddizione tra le deposizioni dei testi erano marginali e spiegabili con il fatto che la R. avesse un ricordo meno preciso dei particolari, a differenza del marito, maggiormente interessato alla vicenda, visto che l’assunta infedeltà riguardava la sorella.

Significativo riscontro alla veridicità delle dichiarazioni testimoniali il Tribunale ha tratto dall’esistenza di voci nel vicinato, a proposito della relazione tra la donna e F. G.. Proprio la moglie di quest’ultimo, G.A., aveva confermato l’esistenza di tali dicerie.

3. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè violazione di legge.

3.1. Sotto il primo profilo, il D.L. censura la sentenza: a) per avere ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del L., anzichè quella della moglie, nonostante che il primo fosse, come la stessa decisione aveva riconosciuto, maggiormente interessato alla vicenda; b) per non avere proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria, necessaria a chiarire le contraddizioni in cui i testi erano incorsi; c) perchè, in ogni caso, le dichiarazioni del L. e della moglie non erano obiettive, visto che entrambi erano parenti della L.S. e comunque erano contrastanti tra di loro; d) per avere utilizzato, ai fini della condanna, il contenuto di "voci del vicinato"; e) per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della L., sebbene quest’ultima fosse stata smentita dalla teste G., che aveva negato di avere accusato la L. di intrattenere una relazione col marito.

3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta esistente un’offesa della reputazione della L., nonostante che la notizia di una sua relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l’avesse mai contestata.

3.3 Nelle conclusioni, l’imputato ha altresì chiesto di rilevare l’esistenza eventuale della prescrizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va rilevato che la sentenza di secondo grado, con motivazione congrua, ha posto a fondamento della decisione le deposizioni dei testi L. e R., i quali hanno riferito di avere appreso proprio dal ricorrente la notizia della relazione extraconiugale della L.. L’affermazione, secondo cui i contrasti tra i due testimoni, peraltro concernenti il successivo momento in cui la circostanza sarebbe stata contestata alla L. dal fratello, si spiegherebbero con la maggiore precisione del ricordo di quest’ultimo, perchè più interessato dalla vicenda, non significa affatto che sia stato dato credito ad un teste portatore di uno specifico interesse alla risoluzione del procedimento in senso sfavorevole all’imputato. Essa sottolinea che, secondo la Corte territoriale, il teste L. ha serbato un ricordo più preciso dei fatti, perchè più coinvolto della propria moglie, in quanto sarebbe stata la sorella a rendersi responsabile della relazione con un terzo.

Peraltro, proprio il ricorrente inizialmente assume (pag. 2 del ricorso) che si dovrebbe, per questa ragione, attribuire maggiore attendibilità alla R., la quale ha, tuttavia, confermato che fu proprio il D.L. a comunicare la notizia.

Così come il ricorrente fraintende il significato del riferimento del Tribunale alle voci del vicinato in ordine alla relazione della L. (e non in ordine al fatto che il D.L. ne parlasse in giro), le quali, nel percorso motivazionale rappresentano solo un argomento per sostenere che l’imputato, al pari di altri, fosse a conoscenza della notizia. Anche il fatto che la moglie del presunto amante abbia negato di aver mai contestato alla L. la relazione, a differenza di quanto riferito da quest’ultima, non assume rilievo, poichè si tratta di elemento marginale non idoneo a scalfire la logicità della motivazione, quanto alla diffusione della notizia da parte del D.L. nei confronti del L. e della R.. Emerge, quindi, una lettura coordinata delle risultanze della prova testimoniale che rappresenta l’implicito, ma non equivoco presupposto della decisione di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.

Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo, che non richieda approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

3. In definitiva, in assenza di vizi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, deve concludersi nel senso che il primo motivo aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

4. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 40539 del 23/09/2008, Cibelli, Rv. 241739), in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perchè posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.

Al riguardo, si è rilevato che, se la tutela dell’onore trova radice nella dignità sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (art. 2 Cost.) con pari forza (art. 3 Cost.) tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (art. 41 Cost., comma 2), non v’è dubbio che la riservatezza come limite alla curiosità sociale è tutta scritta in controluce, nell’art. 15 Cost., nonchè negli artt. 2, 3, 13, 14, 29 Cost.; in definitiva, la necessità d’una interpretazione del sistema interno di garanzia dei diritti fondamentali fin dove è possibile conforme alle norme Convenzione Europea imponendo, per altro, di privilegiare anche con riferimento ai precetti costituzionali una lettura che ne faccia emergere i valori in quella considerati, e così, per quanto qui interessa, il diritto di ogni persona "al rispetto della sua vita privata e familiare" (art. 8 Convenzione EDU, cui deve adeguarsi, ex art. 117 Cost. la normativa interna). La riservatezza, come la dignità, può cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può, in linea di principio, ammettersi che ciò avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale (Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).

Anche sotto questo profilo, il ricorso appare, pertanto, inammissibile, dal momento che se, anche in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata dal D.L..

5. il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morrà, Rv. 250328, in motivazione).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 09-05-2013, n. 19993

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6 giugno 2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di militare di Verona ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.D., aviere scelto in servizio presso il (OMISSIS) dell’Aviazione militare di (OMISSIS), per insussistenza del fatto ascrittogli.

Il S. era stato imputato di "violata consegna da parte di militare in servizio", aggravata dal grado rivestito (art. 120 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2), perchè, "in data (OMISSIS), verso le ore 7,00, mentre era comandato di servizio di piantone all’ingresso della zona operativa, in violazione delle consegne ricevute e nonostante le ripetute intimazioni del capo posto, ometteva di controllare i veicoli e le persone in transito e rimaneva all’interno della garitta, ove si riparava dal freddo".

Il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che le consegne scritte ricevute dall’imputato, aventi il seguente testuale tenore:

"il piantone presta servizio, senza armamento al seguito, tra la guardiola dell’ingresso e una delle sbarre d’uscita/entrata; in caso di freddo intenso trova riparo nella guardiola", non erano sufficientemente chiare, al punto che era stato necessario procedere all’audizione del comandante del reparto, tenente colonnello C., il quale aveva chiarito che il compito, pure indicato nelle consegne ricevute dall’imputato di controllare "il transito del personale e degli automezzi in entrata e in uscita dall’Installazione", doveva ritenersi prioritario, nel senso che la facoltà del piantone di sostare nella garitta, in caso di freddo intenso, era subordinata alla mancanza di passaggio di personale e di automezzi.

Il giudice ha anche considerato che la conformazione delle garitte, munite di vetro idoneo all’ispezione esterna e di monitor sul quale controllare tutti i movimenti in entrata e in uscita di persone e mezzi mediante pass magnetici da inserire nella colonnina esterna, escludeva il determinante rilievo della presenza del piantone fuori dalla garitta al fine del raggiungimento degli scopi per i quali il servizio era stato istituito.

Di conseguenza, valutate le disposizioni della consegna non sufficientemente determinate ed esclusa l’importanza della violazione rispetto alla funzionalità del servizio di guardia, in adesione ad una interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie criminosa contestata, rispettosa dei principi di tassatività della condotta illecita e di offensività del fatto-reato, il Giudice ha pronunciato la suddetta sentenza di non luogo a procedere, a norma dell’art. 425 c.p.p., comma 1.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, il quale, con unico motivo, deduce l’erronea applicazione della legge penale sostanziale (artt. 120 e 173 c.p.m.p.) e processuale (artt. 424, 425 e 521 cod. proc. pen.).

Il Giudice avrebbe omesso di considerare che la contestazione formulata, con l’esplicito richiamo delle ripetute intimazioni del capo posto al piantone, S., perchè controllasse all’esterno della garitta i veicoli e le persone in transito, includeva anche il reato di disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p., non autonomamente ascritto all’imputato perchè assorbito nella più grave violazione di consegna di cui all’art. 120 c.p.m.p..

Conseguentemente, una volta ritenuto insussistente il fatto più grave, il giudice avrebbe dovuto valutare l’ipotesi criminosa minore, inclusa nella contestazione, e rinviare l’imputato a giudizio per rispondere di essa, in conformità della giurisprudenza di questa corte di cassazione in un caso analogo (citata sentenza n. 35806 del 2008).

3. L’imputato, tramite il difensore, avvocato Umberto Richiello del foro di Roma, ha depositato memoria difensiva in data 14 gennaio 2013, nella quale richiede, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso sul presupposto che la diversa ipotesi criminosa prevista dall’art. 173 c.p.m.p., oltre a non essere stata formalmente contestata, non avrebbe mai formato oggetto di dibattito processuale davanti al giudice dell’udienza preliminare su deduzione del pubblico ministero, nè sarebbe stata ravvisata dallo stesso giudice in sentenza, restando dunque estranea al tema di decisione indicato dalle parti ovvero rilevato d’ufficio, annotando che la sentenza di questo giudice di legittimità, richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, sarebbe attinente al diverso caso in cui lo stesso giudice dell’udienza preliminare attribuisca, in sentenza, al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella indicata in contestazione e, tuttavia, pronunzi decisione di non luogo a procedere.

In via subordinata, il difensore dell’imputato conclude per il rigetto del ricorso in mancanza di elementi idonei a sostenere in giudizio la sussistenza del diverso reato di disobbedienza militare sia sul piano dell’elemento materiale, sia sul piano di quello psicologico, considerata altresì l’effettività del controllo, ben sottolineata nella sentenza impugnata, garantita anche in caso di permanenza del piantone nella garitta.

Motivi della decisione

1. Premesso che, contrariamente alla tesi difensiva, l’impugnazione non è inammissibile, includendo la contestazione criminosa anche la violazione delle intimazioni del capo posto, attribuita all’imputato, il ricorso è tuttavia infondato.

Il giudice ha sottolineato, nella sentenza impugnata, che la conformazione delle garitte dotate di monitor da cui era possibile vedere i dati di coloro i quali, dall’esterno, facevano passare il tesserino magnetico, senza il quale non era possibile l’accesso, attraverso gli appositi sensori, erano tali da non compromettere le finalità di controllo e di sicurezza, implicitamente ma inequivocabilmente escludendo che il fatto potesse configurare alcuna ipotesi criminosa e, quindi, anche quella subordinata di disobbedienza, in ragione della ritenuta congruenza tra il comportamento dell’imputato e le finalità di controllo perseguite col servizio a lui ordinato ed effettivamente assicurate.

Non sussiste, quindi, la violazione di legge denunciata poichè non è stata omessa dal giudice che ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere la completa valutazione del fatto contestato, ritenuto insussistente in tutti i suoi profili giuridicamente rilevanti.

2. Segue il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 23-04-2009 (09-04-2009), n. 17354 SICUREZZA PUBBLICA – Allontanamento arbitrario dal luogo di dimora –

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 5/11/08 il GIP del Tribunale Nola – investito da richiesta di emettere misura cautelare, previa convalida dell’arresto, nei confronti di G.C. indagato per violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 423, art. 9, comma 2, essendo stato trovato il (OMISSIS) in territorio del comune di (OMISSIS) mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di (OMISSIS) – dopo avere applicato in via di urgenza gli arresti domiciliari ha declinato la competenza sul rilievo che il reato doveva ritenersi consumato nel luogo ove era avvenuto l’arbitrario allontanamento, da individuarsi secondo detto giudice nel territorio del comune ove il predetto doveva soggiornare rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
Con ordinanza in data 4/2/09 il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, dopo avere emesso decreto di giudizio immediato, ha sollevato, su eccezione proposta dalla difesa contestualmente alla richiesta di rito abbreviato, conflitto negativo sull’assunto che il reato doveva ritenersi consumato nel primo luogo in cui il G. si era recato diverso da quello ove aveva l’obbligo di soggiornare, luogo che secondo la prospettazione della difesa andava individuato nel territorio del comune di (OMISSIS) rientrante nel circondario del Tribunale di Napoli (ciò tenendo conto delle dichiarazioni dell’indagato e di quello che si sostiene essere il tragitto più breve per raggiungere (OMISSIS)) e il giudice ha invece individuato nel territorio del circondario del Tribunale di Nola, dove l’imputato è stato trovato.
Il conflitto, ammissibile in rito in quanto rientra nella previsione di cui all’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), va risolto con la declaratoria di competenza del GIP Tribunale di Torre Annunziata.
Posto invero che il reato di cui si tratta, che ha carattere istantaneo, si consuma, indipendentemente dal luogo in cui il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno viene rintracciato, nel momento e nel luogo in cui lo stesso arbitrariamente entra nel territorio di un comune diverso da quello da cui gli è stato imposto di non allontanarsi (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 29/10/04, Confl. in proc. Guntri, rv. 230.768) e posto altresì che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della determinazione della competenza territoriale non può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell’imputato allorchè non siano sorrette da sicuri riscontri (cfr., tra le molte, Sez. 2^ 23/1/97, Mazza, rv. 207.124 e Sez. 124/2/04, Confl. in proc. Bujar, rv.
228.878), non resta che prendere atto che dai provvedimenti dei giudici in contrasto risulta che non è stato possibile ricostruire in modo certo quale percorso il G. abbia seguito per recarsi ad (OMISSIS) e il territorio di quali comuni abbia attraversato, per cui devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all’art. 9 c.p.p..
E la prima di tali regole che nel caso di specie si presta ad essere ad essere utilizzata è quella stabilita nel comma 2 della suddetta norma secondo cui la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza dell’imputato, che è (OMISSIS) rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.