T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-10-2011, n. 7835 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, appartenente al ruolo amministrativo del personale non docente dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", inquadrata nella categoria "D" (ex VIII qualifica funzionale) dell’area amministrativocontabile con il profilo professionale e l’incarico di ""Segretario Amministrativo di Dipartimento"", pretende di essere inquadrata nella categoria EP /Elevate Specifiche Tipologie Professionali), con decorrenza 31/12/2000, in applicazione dell’art. 74 comma 5, lettera c) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 19982001.

Rappresenta che il citato C.C.N.L., all’art. 74, comma 5, lettera c), stabiliva che le amministrazioni, entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, avrebbero dovuto provvedere, entro il 31.12.2001, ad attuare procedure selettive per la progressione verticale del personale appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII – con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. – per il passaggio, con decorrenza 31.12.2000, rispettivamente, alle categorie C, D ed EP.

Evidenzia che in data 18 ottobre 2001 tra la Amministrazione e le OO.SS. si teneva un incontro di contrattazione integrativa per l’applicazione della "preintesa" anteriormente intervenuta per l’applicazione del predetto C.C.N.L. in cui veniva concordato l’inquadramento in D1 e EP1 del personale della ex VII ed ex VIII qualifica al quale fossero state conferite funzioni di particolare responsabilità con atto formale (direzione di struttura complessa) prima della data di sottoscrizione del contratto ed in svolgimento alla data del 1/01/01.

Gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda con allegato curriculum ed eventuale documentazione a corredo.

Tale contrattazione integrativa, da ultimo intervenuta introduceva il requisito della "direzione di struttura complessa" e l’ulteriore elemento costituito dalla vigenza dell’incarico alla data del 1°/1/2001. L’amministrazione, in data 25 ottobre 2001 emanava, con atto Rettorale, l’Avviso con il quale indiceva la selezione riservata, per titoli, per la progressione verticale alla categoria EP, posizione economica c) del C.C.N.L., con la osservanza delle modalità stabilite nella "preintesa" del 22 dicembre 2000 e dell’accordo integrativo del 18 ottobre 2001.

Per quanto concerne la sua posizione, rappresenta la istante che in data 9/11/2001 presentava tempestiva domanda al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per essere ammessa alla selezione riservata, per titoli, per la progressione verticale alla categoria EP posizione economica EP1, allegando il proprio curriculum e i documenti a corredo (in cui dichiarava di ricoprire alla data dell’1.1.2001 l’incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento nel Dipartimento di "Ricerche Filosofiche" e di Segretario Amministrativo ad interim presso lo IaD – Centro Autonomo di Spesa).

Con decreto Rettorale in data 10 maggio 2002 venivano approvati gli atti della stessa selezione riservata per titoli cui venivano ammessi n. 23 candidati, ritenuti in possesso dei requisiti richiesti, ma venivano dichiarati idonei per la progressione verticale alla categoria EP solo cinque, restando invece esclusa la stessa ricorrente poiché la Commissione ha ritenuto la funzione di segretario di dipartimento rientrare nella ex VIII qualifica (ora categoria D) come si evince dall’art. 63, comma 3, del vigente C.C.N.L..

Vengono dedotti due motivi sui quali viene basato il ricorso dell’attuale ricorrente la quale rileva che:

I) il decreto Rettorale, che ha approvato gli atti della selezione riservata per titoli, ha confermato gli assunti della Commissione ed ha sancito la sua esclusione negando la sussistenza del requisito di titolarità "di incarico di particolare responsabilità alla data dell’1.1.2001" per non essere tale quello di "segretario amministrativo di dipartimento".

Al contrario è da ritenersi, sulla base delle declaratorie relative al profilo professionale di segretario amministrativo di Dipartimento,istituito con l’art. 11, comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987 n. 567 e di cui al comma 4 del D.P.R. n. 68/1986 (contenente la disciplina prevista dall’accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università) ed anche in base alla disposizione dello Statuto della Università di Roma "Tor Vergata" (approvato con D. Rettorile 2/4/1998) che le stesse attribuzioni sarebbero da qualificarsi come incarico di "particolare responsabilità" concretando l’esercizio di funzioni di livello dirigenziale all’interno di una struttura complessa.

II) Quanto alla motivazione della Commissione che ha ritenuto non valutabili i titoli della ricorrente in conclamata affermazione che "… l’incarico non è corrispondente ai criteri di cui alla seduta preliminare poiché la funzione di segretario di dipartimento rientra nella ex VIII qualifica funzionale (ora categoria D) come si evince dall’art. 63, comma 3 del vigente C.C.N.L.", puntualizza ricorrente che la commissione, per negare la sussistenza del requisito, ha assunto a presupposto di esclusione il disposto dell’art. 63 comma 3 ed ha ritenuto che l’incarico di segretario di dipartimento risulterebbe non "di particolare responsabilità" e non tale da costituire valenza di titolo per l’attribuzione della categoria EP.

Ritiene errata tale conclusione e travisata la interpretazione della disposizione in questione che non avrebbe effetto inteso sancire la ricomprensione delle funzioni del segretario amministrativo di Dipartimento nella categoria D, ma semplicemente riconoscere che agli appartenenti alla categoria D possono conferirsi "specifici, qualificati incarichi di responsabilità – amministrative…. e tecniche" e che tra quelle responsabilità possono comprendersene anche alcune amministrative, di regola connesse alle funzioni di segretario amministrativo di dipartimento.

Inoltre, anche a ritenere non forviata la lettura dall’Amministrazione fornita all’art. 63, rileva la istante parimenti non escludibile il diritto, alla progressione verticale in EP di coloro che, alla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. (9.8.2000), avessero svolto da oltre cinque anni la funzione di segretario e la mantenessero alla data dell’1.1.2001, poiché tale riconoscimento si rinviene nell’art. 74 del citato C.C.N.L. che impone una fase di transizione diretta ad attuare il passaggio nella categoria EP dei funzionari di ex VIII qualifica con 5 anni di anzianità, tra i quali sarebbero da ricomprendersi anche quelli incaricati delle funzioni di Segretario amministrativo di Dipartimento.

Con riferimento al disposto dell’art. 63 comma 3 del C.C.N.L. di cui trattasi e nella subordinata ipotesi in cui la dizione letterale dello stesso fosse reputata, in aderenza a quanto ritenuto dalla Commissione, impeditiva del riconoscimento della superiore qualifica invocata, vengono formulati rilievi critici nella considerazione che i Dipartimenti costituiscono la maggiore struttura amministrativa nell’ambito dell’Università e che si rende configurabile una situazione di corresponsabilità anche patrimoniale, con il Direttore, dei Segretari amministrativi di Dipartimento.

Viene infine sottolineata la particolare situazione della ricorrente che, inquadrata nell’ottavo livello, con il profilo professionale di Segretario Amministrativo di Dipartimento, al momento di presentazione della domanda di selezione, aveva dichiarato di aver ricoperto altri incarichi, ad interim, e anche l’incarico di Segretario Amministrativo presso lo IaD – Centro di Spese Autonomo conferitole con Decreto Rettorale, non considerati dalla Commissione che si è riferita esclusivamente al profilo di inquadramento, con conseguente ulteriore illegittimità dell’operato della stessa Commissione.

Il suindicato rilievo, con riferimento alla preintesa del 22.12.00 sub d) e sub a) ed all’accordo integrativo del 18 ottobre 2001, punto 2 viene indirizzato anche alla omessa valutazione da parte della Commissione esaminatrice della intera esperienza lavorativa attraverso l’integrale esame del suo "curriculum" che avrebbe manifestato la idoneità della ricorrente alla progressione verticale in "EP".

Viene infine aggiunto, ad ulteriore denuncia della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, che:

a) la Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha invitato gli esclusi per "improcedibilità", a sostenere le prove della seconda Selezione, per titoli ed esami, per la progressione verticale alla categoria "EP" posizione economica "EP1". Senonchè tale iniziativa della Amministrazione ove intesa a sanare la illegittimità del pregresso suo operato, si rivela anch’essa arbitraria e non corretta;

b) essendo infatti nel frattempo variata la composizione della Commissione, formata per tale seconda Selezione, e con decreti rettorali del 4 giugno 2002, 17 dicembre 2002 e 3 aprile 2003, la nuova Commissione ha rielaborato "ex novo" i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, e peraltro in modo non aderente al disposto dell’art. 59, comma 2, lettere b), d) ed e) del C.C.N.L., della "Preintesa" del 22.12.2000 e dell’accordo integrativo del 18 ottobre 2001.

c) inoltre l’operato dell’Amministrazione, che ha tuttavia imposto per la progressione in "EP" l’espletamento dei corsi di perfezionamento ed il superamento di prova idoneativa finale, appare inidoneo ad eliminare il vizio originario e sottostante all’intero iter procedimentale riconducibile alla omessa considerazione, appositamente e prioritariamente contestata, di valutare la esperienza lavorativa mediante esame del curriculum, degli altri atti presenti nel fascicolo personale e della documentazione di corredo.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato nonché di G.F., anch’esso costituitosi in giudizio.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va aggiunto che la azione giudiziaria, originariamente proposta dinanzi il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che, con sentenza del 27/10/2004 ha declinato la propria giurisdizione, è stata riassunta dinanzi questo TAR dai soggetti interessati i quali anche se per questione identica, hanno proposto ricorsi singoli tutti introitati, per la decisione, in stessa udienza.

La identicità della questione, di somma rilevanza trattandosi di personale delle Università di qualifiche subdirigenziali aspiranti alla immissione nella categoria "EP", ha indotto, per la sua risoluzione, alla formulazione di unica decisione ad esito identico.

Pur essendo stati i ricorsi affidati, per gruppi, a più Relatori, erano tuttavia da evitarsi possibili difformità atteso che restavano differenziate le posizioni dei ricorrenti, in special modo di quelli che avevano addotto in giudizio elementi di particolarità e di non comune coincidenza.

A decisione di uniforme conclusione per alcuni ricorrenti diversi dagli attuali istanti, anche per questi ultimi il ricorso si presenta di certa definizione che, come per gli altri, è di reiezione della proposta impugnativa.

Giova al riguardo rammentare che la questione sottoposta all’esame del Collegio è stabilire se la Commissione giudicatrice abbia correttamente escluso che l’incarico di segretario amministrativo di dipartimento costituisca incarico "di particolare responsabilità" così come richiesto dall’Avviso della Selezione riservata per la progressione verticale alla categoria "EP", in applicazione della "Preintesa" con le OO.SS. e dell’Accordo sindacale del 18/10/2001.

La selezione de qua era riservata ai dipendenti già inquadrati nella categoria D, ex VIII qualifica funzionale sicchè il requisito richiesto (consistente "in incarichi di particolare responsabilità") era un incarico ulteriore rispetto all’ordinario contenuto funzionale del segretario amministrativo di dipartimento.

Tale ulteriore incarico avrebbe dovuto investire l’incaricato, con accollo delle relative responsabilità, di funzioni del tutto particolari ed ultronee rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale di appartenenza di detto segretario (come definita e individuata dall’art. 11 del d.p.r. 28 settembre 1987, n. 567).

Senza dubbio, l’incarico di segretario amministrativo di dipartimento integra un incarico di responsabilità connesso alle funzioni ordinarie della categoria D, ex VIII qualifica funzionale, ma non si identifica in quell’incarico di "particolare responsabilità", richiesto dalla procedura selettiva interna per l’accesso alla categoria EP.

L’art. 63 comma 3, del C.C.N.L. disciplina l’incarico di Segretario di Dipartimento come un incarico normalmente pertinente alle funzioni del personale di categoria D con la corrispondente attribuzione di una apposita indennità accessoria, ma non si identifica con gli incarichi che danno accesso alla progressione verticale nella categoria EP. Tali incarichi (vedasi verbale n. 1 della Commissione esaminatrice) comportano la direzione di una struttura complessa da intendersi tale locuzione la responsabilità di una organizzazione comportante il coordinamento di una pluralità di uffici a cui afferisca una congrua dotazione di personale e sia attribuita una pluralità di beni e mezzi strumentali. Tale incarico deve comportare l’accollo integrale di tute le responsabilità tale che il destinatario dello stesso non resti subordinato ad altro funzionario, incarico che non è stato riconosciuto attribuito alla ricorrente.

Neppure può ritenersi precluso, come ritiene la stessa, al contratto collettivo la disciplina dei procedimenti di cui trattasi, di selezione interna.

Il C.C.N.L., previsto dall’art. 2 – comma 3 – del D.Lgs. n. 165/2000 che costituisce la disciplina del rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi uno strumento legittimo per la progressione di carriera anche nel passaggio ad altra posizione funzionale.

La lettera d) della "Preintesa" e il punto 1 dell’Accorso sindacale del 18/10/2001 prevedono una selezione basata solo sulla valutazione dei titoli mentre la lett. b) della "Preintesa" e il punto 2 dell’Accordo sindacale prevedono – in aggiunta alla valutazione dei titoli – un corso di aggiornamento professionale con prova idoneativa finale volta ad accertare sia la professionalità raggiunta nel corso degli anni che il grado di apprendimento nel corso di formazione.

E’ nella selezione per titoli la previsione dell’incarico di "particolare responsabilità".

Trattasi dunque di fattispecie selettive del tutto diverse.

Stante tale distinzione non si rinviene alcuna contraddittorietà solo perché la ricorrente mentre è stata ritenuta priva del requisito in ordine alla selezione basata sui titoli, è stata invece ammessa alla distinta selezione per titoli ed esami, previo corso di formazione, per la cui partecipazione è stata richiesta dal relativo Avviso soltanto il requisito di cinque anni di anzianità nella "ex" VIII qualifica funzionale.

Stante la netta differenziazione delle due selezioni e i requisiti che si richiedevano per parteciparvi risulta agevole la confutazione dei successivi rilievi della ricorrente.

Non ha pregio quello relativo alla sua esclusione (rectius "improcedibilità") dalla valutazione dei propri titoli che la Commissione avrebbe disposto senza tuttavia la considerazione del "curriculum" desumibile dal fascicolo personale che, secondo la istante, avrebbe manifestato il possesso delle sue doti e attitudini quali si richiedevano per l’accesso in "EP" né degli altri incarichi dalla stessa svolti e indicati nel ricorso.

La selezione per titoli richiedeva come presupposto di partecipazione, oltre alla anzianità di cinque anni nella ex VIII qualifica funzionale, lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità la cui mancanza ha costituito il motivo della "improcedibilità", tale dichiarata dalla Commissione, della valutazione di tutti gli altri titoli della ricorrente.

Nessuna ulteriore motivazione occorreva in aggiunta a quanto rilevato dalla Commissione e dalla stessa enunciato nel relativo verbale e cioè che ricorrente quale Segretario amministrativo di Dipartimento aveva ricoperto funzioni rientranti nella "ex" VIII qualifica e per tale ragione "… la valutazione dei titoli è… dichiarata improcedibile".

Neppure può ritenersi configurabile un regime di derivazione normativa o viepiù contrattuale, transitorio che garantirebbe il diritto alla progressione verticale in EP di coloro che alla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 9/8/2000 avessero svolto da oltre cinque anni le funzioni di Segretario e le mantenessero alla data del 1°/1/2001 (tra i quali sarebbero da ricomprendersi anche quelli incaricati delle funzioni di Segretario amministrativo di Dipartimento).

Il regime di transitoria salvaguardia viene nel ricorso prospettato come diritto garantito per coloro che si trovano nelle condizioni già indicate dal C.C.N.L. 9/8/2000.

Va invece rilevato che tale C.C.N.L. nello stabilire all’art. 74 comma 5 che, "in prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7 le amministrazioni provvederanno a…. omissis…. inquadrare nella categoria EP…….. il personale della ex VIII qualifica….. non inquadrato ai sensi del successivo comma 3…. (dell’)… art. 46.. (del C.C.N.L. 21/5/1996)… "ha inteso soltanto stabilire una priorità in tale inquadramento in sede di prima applicazione dello stesso C.C.N.L. ma non ha certo voluto sancire il diritto dello stesso personale a transitare in via automatica nella categoria "EP".

Quanto poi agli ulteriori rilievi dalla istante mossi a pretesa dimostrazione della emergenza di irregolarità (a dire della stessa insanabili) nell’operato dell’Amministrazione e del modo in cui è stata condotta a termine l’intera procedura (consistita in una selezione riservata per titoli per la progressione alla categoria "EP" ed in selezione per titoli ed esami, previo corso di formazione, per la stessa progressione) tali censure, una volta accertata la legittimità della prima selezione per titoli che ha condotto alla "improcedibilità" nella valutazione di quelli della ricorrente cui mancava il possesso dell’incarico di particolare responsabilità, non si rendono esaminabili nella presente sede di impugnativa essendo riferibili (vedasi ad esempio quella relativa alla diversità della Commissione ed al mutamento dei criteri di valutazione) alla seconda selezione per titoli ed esami (ovvero agli eventuali suoi risultati).

Non si ravvisano dunque profili che consentano l’accoglimento del ricorso e per tale ragione lo stesso va rigettato.

Si ravvisa invece la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 05-10-2011, n. 36145

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 30.6.2010, il tribunale di Novara ha confermato la sentenza 20.12.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale B.M. è stato condannato alla pena di Euro 800 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del delitto di diffamazione, perchè, con missiva datata 25.2.05, inviata al giudice di pace di Novara, avv. A.E., e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara, dr. C. C., offendeva la reputazione dell’avv. Ag.Fe., suo difensore di ufficio nel procedimento penale instaurato su querela dell’avv. Co.Mi. nei suoi confronti, incolpandola di infedele patrocinio, asserendo che vi fosse una sorta di scorretta intelligenza tra l’avv. Co. e il proprio difensore di ufficio.

Il B. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge: non può essere considerato diffamazione il segnalare reati a due o più magistrati, se non sussiste quello di calunnia. Inoltre il ricorrente rileva che la comunicazione a più persone del contenuto della missiva è avvenuta per mancato rispetto della normativa sulla procedura e per intempestiva iniziativa dei destinatari.

2. vizio di motivazione: l’affermazione che vi è prova documentale della missiva da lui inviata è smentita dal contenuto della missiva stessa e dagli atti del presente procedimento. Inoltre l’affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni della parte civile, su elementari tautologie, su inconferenti considerazioni e su altre inesattezze, elencate nella memoria difensiva, depositata il 28.6.2010, allegata agli atti di appello.

Il ricorrente rileva inoltre alcune irregolarità formali della sentenza impugnata, in quanto la copia della motivazione ricevuta dal proprio avvocato era priva del frontespizio e questo atto, unitamente alla copia del dispositivo e del p.v. dell’udienza 30.6.2010 erano privi del numero della sentenza.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure sono del tutto infondate.

L’interrogativo sulla correttezza professionale del proprio difensore ben poteva essere espresso dal B. con una valutativa esposizione delle vicende processuali agli organi preposti al controllo della capacità e della lealtà professionali del difensore d’ufficio. In questa ipotesi ricorre la generale causa di giustificazione ex art. 51 c.p., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale.

Nel caso in esame, l’imputato ha raggiunto conclusioni direttamente diffamatorie nei confronti dell’avv. Ag., alla luce di proprie valutazioni faziose e tecnicamente scorrette, anticipando qualsiasi controllo e qualsiasi accertamento, correttamente esercitabili nelle sedi istituzionali.

Queste offese sono state comunicate a più persone: ai due magistrati, diretti destinatari della missiva, e ai soggetti che, per dovere di ufficio, i predetti magistrati erano tenuti a informare.

Il contenuto della missiva acquisita agli atti, è, con immediata evidenza, lesivo del credito professionale dell’avv. Ag., accusata – senza alcuna giustificazione – di "rendersi infedele ai suo doveri professionali, cercando di arrecare nocumento agli interessi del suo assistito".

Nessuna censura è quindi formulabile sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione giuridica, contenute nella sentenza impugnata.

Quanto alle asserite irregolarità formali degli atti indicati dal ricorrente, esse non hanno alcun rilievo, ai fini del riconoscimento di un qualsiasi ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-11-2011, n. 878 Aggiudicazione dei lavori

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Giunge in decisione l’appello interposto dall’impresa "Pr.An." (d’ora in poi: "Pr."), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con l’Alta Altavilla Trattamento Acque S.r.l. (in seguito: "Alta Altavilla"), avverso la sentenza, in forma semplificata, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso in primo grado dall’odierna appellante, avendo il Tribunale ritenuto fondato il quinto motivo del ricorso incidentale proposto dalla Lacinia Costruzioni S.r.l. ("Lacinia").

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, l’U.R.E.G.A., il comune di Mascalucia e la Lacinia. Quest’ultima ha riproposto gli ulteriori motivi del primitivo ricorso incidentale non presi in esame dal T.A.R.

3. – All’udienza pubblica del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Per una migliore intelligenza delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio, occorre succintamente riferire, in punto di fatto, che la Pr. adì il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

– la determinazione dirigenziale del Capo Area Lavori Pubblici del comune di Mascalucia del 28 dicembre 2010, prot. n. 2581, con cui furono approvati in via definitiva i verbali di gara e di aggiudicazione all’ATI Lacinia/S.I.D.I. s.r.l. del pubblico incanto indetto per la realizzazione opere di urbanizzazione e infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali via Porto Marretti – primo stralcio funzionale;

– il verbale di gara del 22 settembre 2010, nella parte recante l’ammissione alla gara delle società Lacinia e S.I.D.I. s.r.l.;

– il verbale di gara del 4 novembre 2010, nella parte relativa alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della predetta ATI;

– il successivo verbale del 10 dicembre 2010, di conferma, a seguito di riesame degli atti di gara, della precedente aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Lacinia/S.I.D.I. s.r.l;

– le note dell’U.R.E.G.A. nelle date: 8 novembre 2010, prot. n. 1460; 30 novembre 2010, prot. n. 1655; 1 dicembre 2010, prot. n. 1668 (con la quale fu denegato il provvedimento di autotutela richiesto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006); 14 dicembre 2010, prot. n. 1783, e i verbali di gara del 22 settembre 2010, 24 settembre 2010, 7 ottobre 2010, 19 ottobre 200 e 3 novembre 2010; – le note del comune di Mascalucia del 9 novembre 2010, prot. n. 35932, e del 23 dicembre 2010, prot. n. 42031.

La Pr. richiese altresì il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in forma specifica, anche mediante declaratoria di inefficacia del contratto aggiudicato, ove stipulato, con l’affidamento dell’appalto in proprio favore. 5. – Il Tribunale adito ha prioritariamente esaminato le censure dedotte in via incidentale dalla Lacinia – miranti a sostenere l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’ATI Pr./Alta Altavilla – attesa la natura paralizzante delle stesse (rispetto all’impugnativa principale) e ha ritenuto la fondatezza di alcune delle doglianze dedotte col quinto motivo di ricorso incidentale. In particolare, il T.A.R. ha accolto la censura incentrata sulla denuncia della:

– violazione del punto 4 del disciplinare di gara, con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c), del codice dei contratti e successive modificazioni (da parte della mandante Alta Altavilla);

– violazione del medesimo punto 4 summenzionato, con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. f), del codice dei contratti e successive modificazioni (da parte della medesima mandante). Occorre premettere che il citato punto 4 del disciplinare richiedeva che la dichiarazione sostitutiva indicasse specificatamente la sussistenza delle condizioni stabilite dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), ed h). Orbene, il T.A.R. ha precisato che, sulla base dell’inciso "indicandole specificamente" presente nella ridetta clausola della lex specialis, la parte dichiarante avrebbe dovuto riprodurre espressamente, sebbene in negativo, il contenuto di ciascuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2000 e che, pertanto, nella fattispecie, dovessero giudicarsi insanabilmente incomplete le dichiarazioni rese, dall’ATI aggiudicataria, in ordine ai requisiti indicati nella lett. c) del comma 1 del ripetuto art. 38; inoltre, con riguardo al secondo profilo di doglianza, il T.A.R. ha osservato che l’art. 38, comma 1, del codice dei contratti pubblici prevede, alla lett. f), l’esclusione dei soggetti che, "secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante" e che, tuttavia, la dichiarazione sostitutiva di Alta Altavilla, sul punto, conteneva unicamente la seguente affermazione: "Lett. f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta stazione appaltante", senza nulla accennare riguardo alla eventuale commissione di gravi errori professionali. In sostanza, il primo Giudice ha ritenuto che sussistesse un’evidente difformità tra le dichiarazioni rese e le corrispondenti previsioni normative, difformità concretatasi nella sostanziale mancanza delle dichiarazioni previste. Infine, secondo il Tribunale, non si sarebbe potuto applicare nella specie l’art. 46 del medesimo codice dei contratti pubblici, in tema di regolarizzazione, dal momento che tale disposizione consente soltanto di integrare dichiarazioni incomplete o formalmente carenti, ma non di rendere ex post dichiarazioni originariamente omesse.

6. – Avverso la pronuncia, sopra riferita nei suoi contenuti essenziali, ha interposto appello la Pr., articolando mezzi di gravame così rubricati:

I) erroneità della sentenza sul quinto motivo del ricorso incidenta – le per erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del punto 4 del disciplinare di gara con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c) ed f), del codice dei contratti da parte della mandante Alta Altavilla;

II) erroneità della sentenza appellata per il mancato accoglimento dei motivi di impugnazione dedotti con il ricorso di primo grado;

III) erroneità della sentenza appellata per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

In sintesi, la Pr. ritiene (primo motivo di appello) che il T.A.R. abbia interpretato la normativa di gara in maniera troppo formalistica posto che la lex specialis, alla quale l’Alta Altavilla si sarebbe puntualmente attenuta, non richiedeva affatto la riproduzione letterale, seppure in negativo, di tutte le condizioni previste dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici; soggiunge inoltre che l’Alta Altavilla ebbe a produrre agli atti della gara, in ossequio al punto 9 del disciplinare, una dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto, e, ancora, che la dichiarazione, ai sensi della lett. f) dell’art. 38, non era richiesta a pena di esclusione.

Con il secondo motivo di impugnazione la Pr. ha quindi riproposto le censure (non scrutinate dal T.A.R.) dell’originario ricorso principale e con il terzo mezzo di gravame ha nuovamente insistito per il risarcimento del danno.

7. – Il Collegio ritiene che la pronuncia impugnata meriti integrale conferma. In primo luogo si osserva che l’interpretazione sulla quale poggia la sentenza gravata è l’unica in grado di attribuire un significato utile al punto 4, lett. a), del disciplinare. Ed invero, la previsione impone alla concorrente di dichiarare, "indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), ed h), del Codice dei contratti …". Orbene, l’inciso "indicandole specificatamente" connota all’evidenza l’obbligo di rendere la dichiarazione prescritta dal disciplinare nel senso di escludere la possibilità, per l’impresa concorrente, di limitarsi a enumerare le lettere dell’art. 38.

D’altronde la chiara finalità del suddetto inciso è stata esattamente percepita anche dal legale rappresentante della Alta Altavilla, posto che, nella dichiarazione da questi resa, il richiamo di ciascuna lettera dell’art. 38 è stato accompagnato da brevi esplicitazioni il cui tenore testuale tendenzialmente corrisponde a quanto indicato nelle citate lettere dell’art. 38, fatta eccezione per le lett. c) ed f) le quali invece – siccome esattamente colto dal T.A.R. – si presentano distoniche rispetto alla formulazione legislativa, sotto i profili indicati dal primo Giudice, le cui argomentazioni questo Collegio pienamente condivide e fa proprie.

8. – In disparte quanto sopra considerato (che, di per sé, potrebbe condurre al rigetto dell’appello), il Collegio ravvisa comunque la fondatezza di un altro motivo del primitivo ricorso incidentale (v. a pag. 17), riproposto dalla Lacinia in secondo grado. Si allude alla circostanza che l’Alta Altavilla, come denunciato dalla controinteressata, non ha affatto reso la dichiarazione, prescritta a pena di esclusione, al punto f) del medesimo punto 4 del disciplinare, laddove si richiedeva alle partecipanti di elencare "le imprese (denominazione, ragione sociale e sede), rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile" si fossero trovate "in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato", precisando altresì che tale dichiarazione dovesse essere resa anche se negativa.

Ancora è del pari fondata un’altra censura dedotta con il medesimo ricorso incidentale e, segnatamente, quella relativa alla dichiarazione non veritiera dell’appellante con riferimento alla lett. m) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. In effetti la Pr. ha dichiarato, in data 6 settembre 2010, che, nei suoi confronti, "non (era) stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis c. 1 del decreto legge 223/2006 convertito con modificazioni con la legge 248/2006.", salvo poi accompagnare tale dichiarazione con la produzione, agli atti della gara, di un estratto del casellario dell’Autorità di vigilanza in cui invece risultano delle annotazioni a carico dell’impresa appellante, una delle quali relativa all’irrogazione di una sanzione ai sensi del citato art. 36-bis, per la durata di quindici giorni. Siffatta allegazione dell’estratto del casellario, pur evidenziando l’irrilevanza penale della condotta posta in essere dalla Pr. (per la manifesta carenza dell’elemento soggettivo), dimostra tuttavia in modo eloquente, finanche per tabulas, la "non veridicità" della dichiarazione in discorso.

9. – In conclusione, la fondatezza di plurimi motivi dell’originario ricorso incidentale esonera il Collegio dall’esame del secondo e del terzo motivo di appello, dovendosi respingere in toto l’impugnazione.

10. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

11. – Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’appellante soccombente alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, per complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-05-2012, n. 7235 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Catania ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre notivi – illustrati da memoria, il lavoratore ha resistito con controricorso;

con riferimento all’assunzione del lavoratore in epigrafe assunto con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore – e cioè per il periodo dal 9 novembre 1999 al 31 gennaio 2000 – preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata dal resistente di decadenza dall’impugnazione per essere stato il ricorso notificato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17; invero a norma del successivo art. 58, comma 1, della medesima L. n. 69 del 2009 la disposizione che ha modificato il termine di decadenza da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore delle suddetta legge con la conseguenza che essendo stato il presente giudizio instaurato prima della entrata in vigore della legge in parola non trova applicazione la modifica di cui trattasi;

parimente è infondata l’ulteriore eccezione, sempre sollevata dal resistente, d’improponibilità del ricorso per avvenuta acquiescenza alla sentenza impugnata in quanto trattandosi di sentenza immediatamente esecutiva la conformazione al dictum della sentenza non costituisce comportamento integrante acquiescenza tacita totale alla sentenza impugnata essendo necessario a tal fine un comportamento univoco, nella specie mancante, che escluda una volontà conformativa;

altrettanto infondata è l’eccezione del resistente di carente esposizione del fatto atteso che il ricorso nel suo complesso consente la cognizione del fatto sostanziale e processuale nei suoi termini essenziali relativi alla stipulazione di un contratto di lavoro a termine, alla causale dello stesso, al periodo di riferimento ed alle norme collettive applicabili al caso di specie nonchè alle ragioni che hanno indotto la Corte del merito ha ritenere nulla l’apposizione del termine;

il primo motivo del ricorso con il quale, deducendosì – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., si assume l’erroneità della sentenza impugnata in punto di non ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per muto consenso è infondato;questa Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) (V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935); analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto, in applicazione del richiamato principio di diritto, che la mera inerzia del lavoratore è di per sè insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso; nè la società ricorrente deduce al riguardo vizio di motivazione;

il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., non è scrutinabile considerato che le critiche, facendo riferimento alla contrattazione collettiva, dovevano essere, a mente dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 – accompagnate dalla specificazione della sede processuale di merito dove i CCNL e gli accordi collettivi di riferimento sono rintracciabili e tanto anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530); nè del resto vi è trascrizione, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso del contenuto di tutte le clausole collettive richiamate;

il terzo motivo di ricorso, con il quale, allegandosi violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., si afferma che la sentenza, impugnata erroneamente interpretando la lettera raccomandata del 3.10.2003, ha ritenuto che la stessa contenesse una valida offerta di prestazione lavorativa, è inammissibile;

infatti è giurisprudenza di questa Suprema Corte che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178);

nella specie non risultano denunciati, e i canoni ermeneutici in concreto violati, e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice del merito;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.