T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1914 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto introduttivo notificato il 24 febbraio 1998 le ricorrenti, dipendenti dell’Azienda Sanitaria intimata con qualifica di commesse, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe già indicati con i quali è stata approvata la graduatoria per l’applicazione dei benefici previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 45 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro 1995.

Le deducenti hanno lamentato – con unico motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del detto C.C.N.L., eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione sulla base dell’argomentazione che le ricorrenti non avrebbero rivestito la qualifica di ausiliario alla data di adozione del provvedimento reiettivo. Risulta, tuttavia, che al 1 dicembre 1990 le ricorrenti erano già in possesso della qualifica di ausiliarie di terzo livello.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione osserva che l’invocato beneficio fosse condizionato al limite del 45% della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli considerati ed al limite di finanziamento previsto dall’art. 43 comma 2 punto 3 del medesimo CCNL.

La pretesa azionata è per una migliore attribuzione dell’incremento dell’indennità (e degli arretrati) di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, riconosciute dal citato C.C.N.L. al personale dei vari ruoli del comparto sanità con decorrenza 1.12.1995.

Come si vede, la controversia, ancorché instaurata dopo il 30 giugno 1998, è relativa a questione attinente a periodo anteriore del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice adito, ai sensi dell’art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80.

Avverso la graduatoria i ricorrenti presentavano analitiche osservazioni, censurando, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione: il provvedimento impugnato non dà in alcun modo conto delle motivazioni che fondano l’esclusione delle ricorrenti dalla graduatoria stessa.

Diventa dunque prevalente ed assorbente la censura di difetto di motivazione.

Il ricorso va quindi accolto per difetto di motivazione.

Il Collegio ritiene equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1670 televisione

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Svolgimento del processo

Con la sentenza gravata n. 8597 del 2005, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso n. 2664 del 1992 proposto dalla associazione odierna appellante avverso il decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni in data 20 dicembre 1991, recante aumento del canone di abbonamento radiotelevisivo.

Il T.A.R., in particolare, disattese talune eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, lo ha ritenuto infondato nel merito, respingendo i numerosi motivi dedotti con il ricorso originario e con quello per motivi aggiunti.

Propone gravame la ricorrente, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 18 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello va respinto.

Giova esaminare distintamente i quattro motivi di gravame proposti.

Con il primo, il Codacons deduce l’erroneità della sentenza appellata laddove ha disatteso la censura relativa all’assunta violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 367 del 1988, poiché l’Amministrazione avrebbe disposto l’aumento del canone RAI prima del termine di due anni dal precedente aumento.

Il Collegio condivide, al riguardo, quanto sostenuto dal primo giudice laddove ha rimarcato che il citato art. 22 del D.P.R. n. 367 del 1988 non esclude affatto la possibilità per l’Amministrazione di effettuare verifiche di congruità in anticipo rispetto alla cadenza biennale e di procedere, quindi, ad una revisione anticipata del canone.

D’altra parte, non appare al Collegio condivisibile l’assunto sostenuto dall’appellante secondo cui l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni sottese a tale revisione anticipata.

Invero, dalla premesse al decreto impugnato emergono le ragioni sottese alla contestata determinazione di attendere ad un aumento, individuate nell’esigenza di una sufficiente ed economica gestione dei servizi: tale affermazione non solo risulta del tutto coerente con quanto disposto dall’art. 22, D.P.R. n. 367 del 1988, ma è stata anche corroborata dalle risultanze del procedimento che ha preceduto l’adozione del decreto impugnato in primo grado, in specie dagli atti -primo tra tutti la relazione della segreteria del CIP in data 18 dicembre 1991- idonei ad attestare che l’incremento del canone si fosse reso necessario soprattutto in conseguenza dell’aumento del tasso di inflazione.

Sotto tale profilo, risulta che il contestato provvedimento si è anche basato su una motivazione articolata, suffragata da specifici dati istruttori.

Né, del resto, il procedimento seguito dall’Amministrazione nel ricalcolare il canone può ritenersi viziato per la mancata acquisizione delle proiezioni triennali dei costi e dei ricavi della RAI.

Infatti, come condivisibilmente rimarcato dal T.A.R., infatti, le stesse non costituiscono elemento indispensabile per la determinazione del canone.

Va parimenti disatteso il secondo motivo di gravame con cui il Codacons ripropone la censura relativa al dedotto mancato coinvolgimento del Comitato centrale prezzi nel procedimento conclusosi con la determinazione impugnata in primo grado.

Il Collegio condivide, sulla scorta degli atti di causa, quanto sostenuto nella sentenza gravata laddove si afferma che il Comitato centrale prezzi ha svolto, nella concreta determinazione dell’aumento del canone, un ruolo non certo di sola presa d’atto delle determinazioni di altri organi intervenuti nel procedimento, apportando, viceversa, un contributo di rilievo.

Parimenti, il Collegio concorda con il giudice di primo grado laddove ha rimarcato che, attesa la compiutezza dell’istruttoria svolta dalla Commissione mista PosteTesoro, avrebbe costituito un inutile aggravio procedimentale lo svolgimento di un’ulteriore attività istruttoria ad opera del Comitato centrale prezzi.

Va respinto, ancora, il terzo motivo di appello con cui il Codacons deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha ritenuto la illegittimità della composizione del Comitato centrale prezzi al momento in cui lo stesso ha deliberato sul canone RAI, sostenuta sul rilievo della mancata inclusione dello stesso Codacons tra i suoi componenti.

Giova considerare che, con distinto ricorso, il Codacons aveva impugnato gli atti con cui l’Amministrazione aveva respinto l’istanza volta ad ottenere la nomina di rappresentanti del Codacons medesimo in seno al Comitato centrale prezzi; con la sentenza del 12 giugno 1992, n. 782, successiva quindi alla seduta nella quale il Comitato centrale prezzi ha deliberato sul canone RAI, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo quel ricorso, aveva annullato l’impugnato provvedimento di reiezione, disponendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto rivalutare la decisione di esclusione del Codacons, "verificando se sussistano in concreto in capo alla ricorrente i presupposti di legge, per aderire o meno all’istanza medesima".

Orbene, diversamente da quanto sostenuto nell’atto di gravame, la citata sentenza del T.A.R., lungi da determinare retroattivamente l’illegittimità della composizione del Comitato centrale prezzi laddove, nella seduta del 18 dicembre 1991, ha assunto la contestata determinazione relativa all’aumento del canone, ha solo imposto all’Amministrazione di attendere ad un riesame della questione relativa alla posizione da riconoscere al Codacons all’interno della Commissione, senza certo incidere sulla legittimità degli atti in precedenza adottati dalla Commissione medesima (e ciò anche se prima ancora della delibera in questione era stata accolta la domanda cautelare della associazione avverso l’atto negativo).

Va, infine, respinto l’ultimo motivo di appello, riguardante la partecipazione al comitato di esponenti non espressamente previsti dalla normativa di settore..

E’ sufficiente, al riguardo, osservare, d’accordo con quanto sostenuto dal T.A.R., che è mancata nel caso di specie la notifica al controinteressato, per tale dovendosi intendere la persona fisica che fa parte dell’organo la cui illegittima composizione è in contestazione.

Peraltro, la corrispondente censura di primo grado risulta anche infondata, poiché – per meglio valutare gli interessi in conflitto – l’amministrazione comunque può convocare soggetti che possano nella immediatezza fornire ogni utile elemento.

2. L’appello va conclusivamente respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali del secondo grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10177 del 2006, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 6.000, di cui 3.000 in favore della R. e 3.000 in favore del C.I.P.E.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 619 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, notificato il 29 dicembre 2000 e depositato il 17 gennaio 2001, la sig.ra A.L.G. ha impugnato il parere espresso dalla commissione edilizia comunale in data 10 febbraio 2000 nonché la nota del Comune di Ribera n. 15276 del 2 novembre 2000, che escludono la possibilità di conseguire la concessione edilizia in sanatoria di un fabbricato realizzato in contrada Piana Grande.

La ricorrenti ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della elgge n. 47/1985, del D.M. 2 aprile 1968 e dell’art. 22 della L.r. n. 71/1978;

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;

3) Violazione dell’art. 51 della legge n. 142/1990 – Incompetenza;

4) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – carenza di motivazione -Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il Comune di Ribera non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011, su conforme richiesta del procuratore della ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Osserva, invero, il Collegio che gli atti impugnati si basano su tre autonomi motivi:

"l’opera non è conforme alle norme igienicosanitarie previste nel R.E.C.";

l’opera "non è riconducibile ad un fabbricato necessario all’esercizio dell’attività agricola…così come normato dall’art. 18 delle norme di attuazione del P.U.C. n. 6 per le zone E’;

la riproposizione dell’opera "è contraria ai dettami dell’art. 22 della L.R. n.71/78 e successive modifiche ed integrazioni e contrasta con le tipologie del corpo di fabbrica identificato con i numeri 1235 verosimilmente di civile abitazione" (v. nota 2 novembre 2000).

Orbene, con i predetti quattro motivi d’impugnazione la ricorrente ha censurato gli atti in questione senza muovere alcuna doglianza in ordine al predetto rilievo, secondo il quale "l’opera non è conforme alle norme igienicosanitarie previste nel R.E.C.".

Il ricorso, pertanto, si appalesa inammissibile, dovendosi ribadire il pacifico principio secondo il quale, nel caso in cui l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivi autonomi (c.d. atto plurimotivato), è sufficiente che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggerle per intero l’atto stesso, il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura, sicchè il provvedimento continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2767; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20 marzo 2006, n. 595; sez. II, 8 luglio 2009, n. 1211; T.A.R. Lazio, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810; T.A.R. Liguria, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a nulla potendo, in ogni caso, rilevare il vizio di incompetenza, stante che la predetta nota n. 15276 del 2 novembre 2000 non riveste natura provvedimentale, non facendo altro che ribadire, nella sostanza, quanto "negativamente" esitato dalla commissione edilizia nell’impugnato parere (rilasciato alla ricorrente in data 3 luglio 2000, per cui la relativa impugnazione presenta profili di tardività).

Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato (n. 222/2001).

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-07-2011, n. 16079 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10-11 aprile 2006, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari, depositata il 24 febbraio 2005 che, respingendo l’appello dell’Ufficio, aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla s.p.a. Edilfabbrica Lobosco alla cartella esattoriale ad essa notificata il 10 novembre 1995 per lire 157.643.000 e accessori a titolo di imposta complementare di registro e maggiorazioni relativamente alla compravendita di un immobile stipulata per atto notar Caggianelli registrato il 7 marzo 1989, il cui valore finale era stato rettificato da L. 390 milioni a L. 1.040 milioni con avviso di accertamento notificato il 13 febbraio 1991.

Tale avviso di accertamento in rettifica – a quanto riferisce il ricorso – era stato impugnato dal solo venditore e non anche dalla acquirente s.p.a. Edilfabbrica Lobosco. Il venditore aveva poi, con istanza del 26 marzo 1992, definito la sola INVIM ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 1. Dal ricorso si ricava che la cartella era stata opposta dalla s.p.a. Edilfabbrica deducendo : a) che essa aveva con ricorso dell’8 giugno 1995 proposto opposizione all’avviso di accertamento in rettifica (secondo il ricorso dell’Agenzia delle entrate, invece, con tale atto la società aveva soltanto impugnato il diniego opposto dall’ufficio alla richiesta di condono dalla società stessa proposta con atto del 13 marzo 1992 e respinta il 8 aprile 1995 proprio in ragione del fatto che l’avviso di accertamento di maggior valore non era stato impugnato e quindi non vi era lite pendente; nè vi era istanza di condono per l’imposta di registro da parte del venditore, la cui richiesta di definizione riguardava solo l’INVIM. Comunque il controricorso della s.p.a.

Edilfabbrica non riferisce di aver dedotto, con l’opposizione alla cartella, di aver a suo tempo opposto l’avviso di accertamento di maggior valore); b) che l’obbligazione tributaria si era estinta anche nei suoi confronti a seguito della definizione per condono ottenuta dal venditore, quale condebitore solidale dell’imposta (e questo è il solo contenuto dell’opposizione alla cartella qui riferito dalla controricorrente).

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate esponeva anche che la s.p.a.

Edilfabbrica con ricorso del 22 dicembre 1993 si era anche opposta all’avviso di liquidazione notificatole il 26 ottobre 1993 e relativo alla medesima imposta complementare di registro deducendo il condono richiesto dal venditore e quello da essa stessa richiesto il 31 marzo 1992. La Commissione tributaria provinciale di Bari, con sentenza n. 199/24/04 passata in giudicato aveva negato la possibilità per la s.p.a. Edilfabbrica di avvalersi del condono non essendovi lite pendente in ordine all’imposta complementare di registro; aveva altresì statuito che rispetto all’INVIM – cui soltanto si riferiva la richiesta di condono del venditore – non vi era solidarietà con l’acquirente s.p.a. Edilfabbrica; aveva infine escluso l’applicabilità dell’art. 1306 cod. civ. sia perchè non vi era rapporto di solidarietà sia perchè non vi era alcun giudicato.

Proseguendo nella narrazione dello svolgimento del processo, il ricorso riferiva che nel corso del giudizio di primo grado l’Ufficio aveva esibito in udienza sia l’istanza di condono INVIM del solo venditore sia il provvedimento di rigetto del condono opposto all’acquirente per le due ragioni sopra ricordate. La Commissione tributaria provinciale , dando atto di tali documenti e del loro contenuto, osservava che nella ricevuta in data 7 gennaio 1994 di pagamento del condono da parte del venditore questo aveva scritto " L.C. per conto di Edil Fabbrica Lobosco s.p.a." e indicato la causale "Imp. Compl. Reg. atto reg. il 7.3.89 n. 3338 per condono L. n. 413 del 1991". La Commissione tributaria provinciale aveva quindi richiesto chiarimenti su quale imposta fosse stata condonata ma alla successiva udienza l’Ufficio non era comparso ed il giudice di primo grado aveva quindi statuito che "il dubbio … in carenza delle debite deduzioni dell’Ufficio … non può essere sciolto se non su base documentale" e pertanto aveva accolto il ricorso.

In appello l’Ufficio aveva ribadito le proprie deduzioni e, in relazione alla formulazione della ricevuta di pagamento aveva rilevato, tra l’altro, che essendo stato poi formalmente denegato il condono all’acquirente s.p.a. Edilfabbrica ed avendo il venditore limitato all’INVIM la sua richiesta di condono la questione doveva ritenersi superata ed il pagamento doveva eventualmente essere imputato quale acconto rispetto alle somme portate dalla liquidazione.

La sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’ufficio è così motivata: "in primo luogo, si ricava che l’avviso di accertamento era stato impugnato dal venditore L.C. e che l’impugnazione proposta doveva ritenersi sufficiente ad impedire la definitività dell’accertamento di valore.

A tale proposito non vale osservare che la società Edilfabbrica Lobosco S.p.A. non aveva impugnato a suo tempo l’avviso di accertamento, dal momento che l’impugnazione era stata proposta dal venditore. Quest’ultimo infatti è solidalmente obbligato con l’acquirente al pagamento dell’imposta. D’altra parte la sentenza favorevole può essere opposta al comune creditore anche da chi non ha impugnato l’accertamento. In secondo luogo, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 11, la presentazione da parte di uno dei coobbligati della domanda di definizione della controversia prevista dai commi precedenti del medesimo art. 53 comporta la definizione della controversia anche nei confronti degli altri condebitori".

Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto cinque motivi di censura.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa narrazione della vicenda processuale. Il motivo è infondato. Il principio di autosufficienza vale per il ricorso e non per la sentenza. Le lacune informative di quest’ultima debbono essere supplite dal ricorrente.

Nella specie, nonostante i difetti di completezza e di chiarezza della sentenza impugnata, ricorso e controricorso hanno fornito elementi sufficienti a rappresentare i termini essenziali della controversia e sopratutto a dimostrare l’inadeguatezza della pronunzia della Commissione tributaria regionale.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e dell’art. 7 c.p.c., comma 3 e art. 324 cod. proc. civ. perchè il ricorso originario era rivolto contro la cartella ma non denunziava vizi di quest’ultima. I vizi relativi alla liquidazione della imposta complementare erano stati decisi con sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale depositata il 18.8.04 e ormai passata in giudicato. La società non nega il passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione all’avviso di liquidazione ma oppone a tale motivo che anche in sede di impugnazione della cartella il condebitore solidale può far valere che l’obbligazione tributaria è stata estinta dall’altro debitore.

Tale deduzione è inconferente posto che la sentenza impugnata non ha accertato che l’obbligazione tributaria relativa all’imposta complementare di registro è stata estinta in qualche modo dal venditore. Per quel che è dato comprendere dalla criptica pronunzia, il venditore avrebbe impugnato l’avviso di accertamento ma non si sa con quale esito. La sentenza impugnata parla anche dell’art. 1306 cod. civ. ma non si comprende a qual proposito.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo la Commissione tributaria regionale affermato che l’impugnazione dell’ avviso di accertamento della imposta complementare di registro proposta dal venditore giovava anche all’acquirente. Ma tale eccezione non era stata sollevata dalla società che aveva invece affermato di aver essa opposto l’accertamento (mentre invece aveva solo impugnato il diniego di condono).

Come si è già osservato il rilievo della Commissione tributaria regionale è incomprensibile dato che non si dice quale sia stato l’esito dell’impugnazione proposta dal venditore. Resta comunque il fatto che non risulta che l’eccezione in questione sia stata sollevata dall’attuale controricorrente e quindi è indubitabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Con il quarto motivo di ricorso viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 nonchè dell’art. 2909 cod. civ. e art. 102 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto che fosse estensibile al condebitore solidale l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Il motivo è palesemente fondato ma è superato da quanto già deciso.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra petizione, dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 1306 cod. civ.. Mentre non è chiaro il riferimento della censura all’art. 112 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., è fondata la denunzia di violazione dell’art. 1306, posto che la sentenza impugnata non specifica quale sia il giudicato che ha ritenuto estensibile in favore dell’attuale controricorrente.

Con il sesto motivo di ricorso viene ancora una volta denunziata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia circa la deduzione dell’Agenzia delle entrate secondo cui l’unica istanza di condono avanzata dal venditore riguardava l’INVIM e non l’imposta complementare di registro e, con riguardo all’invim, nessuna situazione di con titolarità solidale nel debito di imposta era ipotizzabile.

Anche tale motivo è manifestamente fondato.

I motivi fatti valere con il ricorso sono quindi da accogliere tutti eccettuato il primo con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per l’ulteriore esame ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale con il compito di accertare se, come e con quali effetti, vi sia stata istanza di condono relativamente all’imposta complementare di registro ed in quale rapporto si ponga tale eventuale definizione con il giudicato che si sia formato su taluni aspetti della vicenda in esame.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.