T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 25-05-2011, n. 1318 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 17.12.2009, la Ditta A. presentava al Comune resistente istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di modifiche ed ampliamenti di un fabbricato commerciale di proprietà, allegando di doverlo adibire in futuro a sala giochi.

Con verbale del 9.3.2010, la competente Commissione esprimeva il parere favorevole all’intervento consentendo al Comune il rilascio, con atto del 20.5.2010, dell’autorizzazione paesaggistica (poi modificata a seguito di istanza dell’interessata con provvedimento del 23.11.2010, previo parere della Commissione del 14.9.2010).

Con Denuncia di Inizio Attività ex art. 19 della L. n. 241/1990, datata 27.5.2010, la Ditta A. denunciava l’esecuzione della nuova costruzione concernente la "modifica fabbricato Bar/Gestore con spostamento zona locali di servizio (magazzini, retrobar, servizi igienici); costruzione fabbricato in aderenza da destinarsi a sala giochi con capienza inferiore a 100 persone" cui, in assenza di interventi del Comune, seguiva, il 12.7.2010, la comunicazione di inizio dei lavori.

Con delibera del Consiglio comunale del 29.9.2010, l’Amministrazione resistente, approvava il Regolamento comunale per l’apertura e la gestione delle sale da gioco prescrivendo che il numero di sale da gioco autorizzabili nell’intero territorio comunale non avrebbe potuto superare il numero di una ogni 5.000 abitanti.

Con istanza del 22.10.2010, la società T. S.r.l. presentava al Comune resistente "domanda per apertura sala giochi" ex art. 86 del TULPS in locali di proprietà della Ditta A. & C. S.n.c. dei quali avrebbe avuto la disponibilità in forza di un contratto di affitto "in fase di registrazione".

Con annotazione in calce al modello di domanda si impegnava "ad integrare la presente domanda con l’opportuna documentazione entro il 29/10/2010" (nella specie, l’istanza non era corredata da copia del contratto di affitto e non risultavano specificati, benché richiesti dal modello, gli estremi del certificato di agibilità. L’integrazione documentale veniva effettuata in data 12.11.2010 senza allegazione del certificato di agibilità.

Con atto depositato il 15.11.2010, la Ditta A. effettuava la comunicazione di ultimazione dei lavori.

In data 18.11.2010, la T. S.r.l. presentava una nuova "istanza per la concessione di una licenza per l’apertura di una sala giochi in San Martino Siccomario, Via Turati n. 31" con la quale, premesso "che ai sensi della normativa(a) vigente il rilascio della licenza deve essere effettuata per ogni 5.000 abitanti", rappresentava che la richiesta era "la prima e unica presentata al Comune di San Martino Siccomario".

L’Amministrazione, con provvedimento del 29.11.2010, richiamato il contenuto dell’art. 5 della fonte regolamentare sopravvenuta, negava l’autorizzazione sul presupposto che il numero di sale giochi già presenti sul territorio comunale già corrispondeva al massimo consentito.

Nel frattempo, nell’ambito del procedimento relativo alla DIA n. 31 del 27.5.2010 "Modifica fabbricato gestore/bar, costruzione sala giochi e creazione tavolato divisorio per locale fumatori" la Ditta A., con istanza protocollata in data 9.12.2010, chiedeva il certificato di agibilità.

L’Amministrazione, riscontrata la carenza della documentazione necessaria, con nota del 17.12.2010, procedeva alla richiesta delle dovute integrazioni che pervenivano con successiva nota del 29.12.2010.

Il certificato di agibilità n. 28/2010 veniva rilasciato in data 10.2.2011.

Avverso il successivo diniego di autorizzazione all’apertura della sala giochi, entrambe le società, T. e A., proponevano ricorso, con contestuale domanda risarcitoria, deducendo:

1. l’illegittimità dell’applicazione retroattiva del Regolamento comunale disciplinante il rilascio di autorizzazione all’apertura di sale giochi;

2. l’errata applicazione dell’art. 5 del Regolamento comunale in virtù della considerazione, nel numero massimo degli impianti autorizzabili, di quelle soggette a licenza ministeriale;

3. la lesione del legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente A. in virtù del perfezionamento della DIA.

Si è costituita l’Amministrazione eccependo, in via pregiudiziale, sotto un primo profilo, il difetto di legittimazione della Ditta A., estranea al procedimento autorizzatorio oggetto del giudizio, sotto altro profilo, il difetto di interesse della ricorrente T. stante la mancata impugnazione dell’art. 5 del Regolamento comunale in esecuzione del quale è stata negata l’autorizzazione richiesta.

Nel merito confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 9.3.2011 veniva accolta all’istanza di sospensione ed all’esito della pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Nel presente giudizio ricorrono avverso il provvedimento di diniego opposto ad una istanza di autorizzazione all’apertura di una sala giochi, tanto la società istante, sulla quale riverberano in via immediata gli effetti del provvedimento impugnato, quanto la ditta che ha effettuato i lavori per la realizzazione dei locali all’interno dei quali si sarebbe dovuta svolgere l’attività di gioco.

Preliminarmente si pone all’attenzione del Collegio l’eccezione di carenza di legittimazione al ricorso della Ditta A. introdotta dall’Amministrazione resistente sul presupposto dell’estraneità della medesima alle vicende procedimentali oggetto del giudizio.

Parte ricorrente, a sostegno della sussistenza di un interesse concreto e ed attuale della Ditta A. all’impugnazione del diniego opposto alla Società T., assume la violazione da parte dell’Autorità pubblica dei principi di correttezza e buona fede.

In particolare deduce che detta violazione si sarebbe consumata con il mancato esercizio dei poteri inibitori in ordine alla DIA dalla medesima presentata con indicazione della destinazione dei locali da realizzarsi che, con il consolidarsi del titolo abilitativo, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento non solo relativamente alla regolarità delle opere da realizzarsi, ma anche circa la futura possibilità di adibire i locali all’esercizio di attività di gioco.

A sostegno della propria posizione evidenzia l’ordinario svolgimento di attività riferite al procedimento di autorizzazione edilizia in epoca concomitante all’esplicazione delle fasi istruttorie del parallelo procedimento di autorizzazione all’apertura della sala giochi in assenza di alcuna obiezione od osservazione da parte del Comune.

In particolare allega l’invito inoltratole dall’Amministrazione, successivamente all’approvazione del Regolamento ostativo, a procedere al pagamento degli oneri connessi alla DIA e l’autorizzazione paesaggistica "in variante" che, come già precisato, sarebbe intervenuta in data 23.11.2010, successivamente ad entrambe le istanze proposte dalla Società T..

L’eccezione è fondata.

La ditta A. non è, infatti, portatrice di alcun interesse concreto ed attuale all’impugnazione del provvedimento di diniego in questa sede censurato in quanto soggetto estraneo al procedimento finalizzato al suo rilascio ed in relazione al quale vanta un interesse di mero fatto.

Nessuna lesione è ipotizzabile, infatti, in capo alla medesima quale conseguenza diretta del diniego opposto alla T. nella cui sola sfera giuridica sono destinati ad esplicarsi gli effetti lesivi del provvedimento.

Riconosce il Collegio che appare singolare, anche in relazione alle dimensioni della struttura amministrativa del Comune resistente, che il procedimento relativo alla DIA presentata dalla Ditta A., con indicazione delle specifiche finalità dell’intervento, si sia svolto in parziale concomitanza con l’iter di approvazione del Regolamento comunale e con la fase istruttoria del procedimento autorizzatorio di interesse per la T. senza alcun rilievo ostativo da parte dell’Amministrazione, ma la circostanza è irrilevante ai fini del presente giudizio.

Sarà semmai cura della ricorrente A. valutare se la dedotta lesione dei principi di correttezza e buona fede possa rilevare, qualora comprovata, in diversa sede ai fini di una eventuale domanda risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Sempre in via pregiudiziale, l’Amministrazione eccepisce l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento comunale.

La perdurante efficacia dell’atto presupposto, si sostiene, anche in caso di eventuale accoglimento del gravame relativamente all’atto applicativo, non consentirebbe alla ricorrente di conseguire utilità in quanto detto esito non potrebbe che determinare l’adozione di un nuovo provvedimento con i medesimi contenuti.

L’eccezione è infondata in quanto con il presente ricorso la ricorrente deduce, da un lato, l’inapplicabilità ratione temporis dell’atto regolamentare alla propria fattispecie; dall’altro la compatibilità della propria istanza con i limiti dal medesimo imposti.

Ne deriva che la posizione della ricorrente e l’utilità che con il ricorso essa si ripropone di conseguire non è incompatibile con la vigenza del Regolamento in questione.

Quanto al merito, il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, T. deduce che il Regolamento in applicazione del quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di autorizzazione non sarebbe applicabile al proprio caso in quanto non ancora entrato in vigore al momento della proposizione dell’istanza.

L’atto regolamentare, infatti, sebbene approvato con delibera consiliare del 30.09.20.10 sarebbe entrato in vigore in data 3.11.2010 (sul punto non c’è contestazione), successivamente all’istanza di autorizzazione presentata il 22.10.2010.

La doglianza è infondata.

Dirimente sul punto è il principio in base al quale "il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum (su tale principio ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 8.6.2007, n. 3027) e ciò comporta che la legittimità di un provvedimento debba valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è adottato (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458).

Il provvedimento di diniego è intervenuto in data 29.11.2011 e, pertanto, non può essere posta in discussione l’applicabilità della fonte normativa in quel momento vigente.

A sostegno della affermata infondatezza della doglianza deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente, dopo aver presentato una prima istanza (22.10.2010), ha reiterato la richiesta con una nuova domanda recante "istanza per la concessione di una licenza per l’apertura di una sala giochi in San Martino Siccomario, Via Turati n. 31" in data 18.11.2010, in piena vigenza della nuova disciplina, e che il diniego in questa sede impugnato è opposto in relazione ad entrambe le richieste.

Con tale seconda istanza, si evidenzia, è stata la stessa ricorrente a riconoscere la vigenza della disciplina sopravvenuta come testimonia inequivocabilmente la premessa "che ai sensi della normativa vigente il rilascio della licenza deve essere effettuato per ogni 5.000 abitanti".

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce che, in ogni caso, il limite numerico posto dal Regolamento non inibirebbe il rilascio della richiesta autorizzatone in quanto ai fini del raggiungimento del contingente massimo rileverebbero unicamente le sale giochi autorizzate con provvedimento comunale e non anche, come sostenuto dal Comune, quelle operanti in virtù di provvedimenti di competenza di altre amministrazioni.

Chiarita nel senso la portata della norma, si afferma, non dovrebbe rilevare la presenza della sala giochi già presente in quanto munita di licenza ministeriale.

Anche tale doglianza è infondata in quanto smentita dal dato letterale della disposizione normativa.

Il comma 1 dell’art. 5 del Regolamento comunale, rubricato "Requisiti", prescrive che "il numero delle sale giochi autorizzabili nell’intero territorio comunale è in ragione di una per 5.000 cittadini residenti al 31 dicembre dell’anno precedente (intendendosi che sono possibili 2 (due) sale da gioco con numero di abitanti superiore a 10.000)".

Il riportato dato letterale, in assenza di specifici riferimenti all’Autorità competente al rilascio del titolo abilitante, non può che essere riferito al complessivo numero di sale giochi presenti sul territorio.

Ne consegue che il contingentamento degli impianti in questione deve essere operato considerando tutte le sale presenti nel territorio comunale indipendentemente dalla natura del titolo abilitante.

La presenza, pertanto, di un’altra sala giochi, ancorché in virtù di un titolo ministeriale, e la consistenza demografica del Comune di San Martino Siccomario (inferiore ai 10.000 abitanti), non poteva consentire il rilascio della chiesta autorizzazione configurando il diniego impugnato quale espressione di attività vincolata.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21128 Procedimento avanti le Commissioni tributarie riassunzione

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Svolgimento del processo

La CTR della Calabria, con sentenza n. 211/10/04, depositata il 18.1.05, ha dichiarato estinto il giudizio d’appello, proposto da C.F., rilevando che il processo, interrotto per il decesso di detto contribuente, non era stato riassunto, dopo il decorso di cinque anni.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso C. S.M. e gli altri eredi del contribuente indicati in epigrafe. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso.
Motivi della decisione

Va, anzitutto, dichiarata l’inammissibilità della documentazione depositata dai ricorrenti in questo grado. A norma dell’art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, a meno che non riguardino l’ammissibilità del ricorso (e tra di essi quelli attestanti la formazione del giudicato esterno, in epoca successiva alla sentenza impugnata, cfr. Cass. SU n. 1391(5 del 2006) o del controricorso, ovvero eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, ipotesi qui non ricorrenti, essendo state versate in atti tre sentenze, non ancora irrevocabili, rese in controversie tra altre parti.

Con l’unico motivo del ricorso, gli eredi C. lamentano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR dichiarato estinto il processo, senza notificare l’avviso di trattazione dell’udienza e senza consentir loro l’esercizio del diritto di difesa. In particolare, i ricorrenti affermano che la decisione è nulla, in conseguenza della "mancata notizia alle parti sia della avvenuta interruzione del processo che della fissazione dell’udienza per la sua prosecuzione".

Il ricorso è infondato. Risulta dall’impugnata sentenza che "all’udienza del 14.5.1998 veniva dichiarata l’interruzione del processo perchè il contribuente appellante era deceduto". Consta, inoltre, che la declaratoria d’estinzione del processo è stata emessa, d’ufficio, sul rilievo che nessuna parte si era attivata per la sua ripresa, nonostante fossero decorsi più di cinque anni dalla data dell’interruzione. Alla stregua di tali dati, che non risultano censurati dai ricorrenti (il fatto riportato a pag. 2 delle premesse del ricorso, secondo cui l’interruzione sarebbe stata dichiarata "con ordinanza in data 18 ottobre 1998, n. 18/10/98, depositata il 14 maggio 1998" va ascritto a mero "error calami", non essendo possibile che l’ordinanza sia stata depositata prima della sua stessa emissione), il provvedimento d’interruzione non doveva esser comunicato agli eredi, essendo stato emesso in udienza, e perciò legalmente noto, a seguito della dichiarazione del difensore della parte colpita dall’evento, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40, comma 2, alla quale sono subentrati proprio, gli odierni ricorrenti.

L’invocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 non è poi, pertinente:

l’estinzione è stata dichiarata in espressa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3, che ne consente, appunto, la pronuncia "ex officio" nel caso in cui non vengano rispettati i termini perentori entro i quali il giudizio deve esser proseguito, integrato o riassunto. Per l’emissione di tale declaratoria non è, poi, necessaria la comunicazione della data di trattazione della controversia (che è, invece, prevista per l’ipotesi, inversa, di ripresa del processo interrotto, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, commi 2 e 3, che richiama i precedenti artt. 30 e 31) proprio perchè l’estinzione costituisce la reazione dell’ordinamento al protrarsi del comportamento inerte delle parti, e mira allo scopo di attuare il principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2. La circostanza che, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 4, l’estinzione debba esser pronunciata con sentenza, se, come nella specie, dichiarata dalla commissione, comporta che le censure circa l’erroneità della relativa declaratoria debbano esser devolute al giudice dell’impugnazione, restando, per tale via, anche, assicurato il diritto di difesa delle parti.

Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti ed in favore dell’Agenzia, che ha partecipato alla discussione orale, e si liquidano in Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare all’intimata le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-11-2011, n. 23319 ICI

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di Edolo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 35/67/06, depositata il 3 aprile 2006, con la quale, accolto l’appello dei contribuenti, è stata negata la pretesa ad una maggiore misura dell’ICI per l’anno 2001 nei confronti della società Enel Produzione Spa., nonchè alla sanzione nei riguardi del procuratore G.C. quale autore della violazione e della società stessa nella qualità di debitrice solidale. In particolare il giudice del gravame affermava che la rendita catastale attribuita dall’Ute era stata annullata con sentenza d’appello passata in giudicato, come pure con altra decisione avente il n. 53, depositata il 26.4.2004, e inerente alla successiva rendita di pari entità e di cui all’atto catastale n. 8 del 24.12.2001, notificata successivamente alla prima. Pertanto esse non potevano avere alcuna efficacia nella determinazione dell’imposta in questione. L’Enel Produzione e G. resistono con separati controricorsi, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, in quanto il dedotto annullamento della rendita catastale non era divenuto definitivo, posto che la relativa sentenza era stata gravata con ricorso in appello non ancora deciso, ed inoltre la rendita attribuita era rettificata rispetto alla precedente, sicchè questa non poteva non essere presa a base dall’ente impositore locale, dal momento che quella provvisoria era stata a suo tempo proposta, e poi rettificata con quella definitiva regolarmente notificata. Inoltre l’agenzia del territorio successivamente aveva provveduto a rettificare la medesima, senza che mai sul punto si fosse effettivamente formato il giudicato.

Il motivo è infondato, dal momento che i contribuenti hanno indicato gli estremi e il contenuto delle sentenze invocate, con l’attestazione della segreteria ex art. 127 disp. att. c.p.c., come osservato anche dalla stessa CTR nella parte espositiva, e pertanto la rendita proposta col metodo DOCFA dalla società Enel nel mese di dicembre 1997 non poteva non dispiegare alcuna efficacia, atteso che la sentenza di secondo grado n. 15/65/04, attinente all’avviso di liquidazione, e a quello riguardante la nonchè all’atto di contestazione, notificati nel mese di gennaio 2002, era passata in giudicato, senza che avesse alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il fatto che altra rendita era stata notificata successivamente, e a sua volta impugnata autonomamente. Invero in tema di imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile.

Infatti, poichè gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev’essere considerata l’unica valida ed efficace fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, è quella in base alla quale l’imposta effettivamente dovuta dev’essere calcolata, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 13069 del 01/06/2006, n. 19066 del 2005).

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione, per carenza di giudicato e applicazione della rendita mediante il procedimento Docfa proposto dagli stessi contribuenti.

La censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato, anche se non appare superfluo rilevare altresì che il dedotto annullamento della rendita catastale era divenuto definitivo per quella su cui gli atti impugnati erano stati emessi, senza che potesse avere rilievo il fatto che fosse stata attribuita una seconda rendita di uguale entità nelle more del giudizio, e per la quale si configurava una "mutatio libelli", anche se tuttavia in proposito il giudice di appello non mancava di osservare che nelle more altra decisione sfavorevole all’agenzia del territorio era intervenuta, passando a sua volta in giudicato anch’essa.

4. Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la particolare natura della questione rispetto alla disciplina generale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 14-07-2011, n. 4293 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Latina- ha accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata Società Servizi Portuali di C. Luigi Antonio e C. snc, con il quale era stato chiesto l’annullamento degli atti con i quali l’amministrazione comunale odierna appellante aveva avanzato istanza volta a richiedere alla Capitaneria di Porto l’autorizzazione ex art. 45 bis del codice della navigazione per l’affidamento dei servizi connessi all’uso dello specchio acqueo di mq 1426 sito in Formia, loc. Porto Caposele a favore della società mista, partecipata dal Comune, F.S. spa, del successivo atto con cui la Capitaneria di Porto di Gaeta aveva autorizzato la gestione del bene a favore della società F.S. spa, dell’atto con cui il Comune aveva concesso l’uso dell’area (per svolgervi l’attività di ormeggio imbarcazioni) alla propria partecipata F.S. spa.

In accoglimento del mezzo di primo grado, il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione comunale dei servizi connessi all’esercizio della propria concessione, avente ad oggetto l’ormeggio imbarcazioni da diporto, alla soc. mista (capitale pubblicoprivato) "F.S. s.p.a." partecipata per il 55% da soggetti pubblici (dal Comune di Formia per almeno il 51%) esprimendo il convincimento per cui gli artt. 43 CE e 49 CE ostavano all’affidamento diretto (senza indizione di una gara), da parte di un comune, di una concessione relativa alla gestione del servizio pubblico ad una società a prevalente capitale pubblico laddove detta concessione potesse interessare anche un’impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello del Comune concedente.

L’appellante amministrazione comunale ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento, in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima ribadendo le proprie censure con una articolata memoria conclusionale.

L’appellata società ha depositato una articolata memoria, chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato, e facendo preliminarmente presente che era intervenuto un accordo regolato da una convenzione tra la F.S. SPA e l’appellata medesima e che essa, ai sensi dell’art. 10 della predetta convenzione, aveva espressamente rinunciato agli effetti della appellata sentenza n. 310/2006 e ad ogni pretesa di affidamento in proprio favore dello specchio acqueo per cui era causa.

Nella propria memoria conclusionale del 19 maggio 2011 il Comune di Formia, nel ribadire le proprie censure avverso la impugnata decisione, ha rilevato che non poteva essere dichiarata la carenza di interesse del Comune alla decisione dell’odierno appello a cagione della circostanza che la società Formia SPA aveva natura giuridica distinta dal Comune di Formia: ne conseguiva che la convenzione intercorsa tra l’appellata e la Formia SPA in quanto avente rilievo inter partes non poteva produrre effetti nei confronti dell’appellante Comune.

Alla camera di consiglio del 24 Ottobre 2006 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata, la Sezione con ordinanza n. 5558/06 ha accolto l’appello cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza alla stregua della considerazione per cui l’accordo intervenuto tra la F.S. s.p.a. e la Società di Servizi Portuali s.n.c. non faceva venir meno l’interesse del Comune alla trattazione della istanza cautelare in esame e che nelle more del giudizio di merito si riteneva di dover sospendere la sentenza impugnata, stante la consistenza dei motivi di gravame prospettati nei confronti della medesima.

Alla odierna pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile, poiché vi è stata l’espressa rinuncia dell’appellata società ad avvalersi degli effetti della sentenza di primo grado, (configurandosi tale ultima evenienza come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione: ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. V, 4 agosto 2009, n. 4883).

2. Infatti, nel caso di specie la originaria ricorrente, vittoriosa in primo grado, ha stipulato una convenzione con la originaria assegnataria del servizio ed in base alla predetta convenzione essa ha dichiarato di rinunciare ad avvalersi degli effetti dell’impugnata decisione (art. 10 della predetta convenzione del 12 luglio 2006), mentre l’assegnataria del servizio ha rinunciato ad interporre appello avverso la sentenza.

Come è risultato anche dalla dichiarazione della difesa dell’appellante nel corso della discussione orale innanzi al Collegio, la perdurante efficacia della convenzione non è stata mai posta in discussione da alcuna delle parti, o da terzi.

Da ciò discende la sopravvenuta carenza di interesse dalla originaria ricorrente alla proposizione del ricorso di primo grado ed il conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con ciò venendo meno la soccombenza che ha indotto il Comune a proporre appello

4. Sussistono le condizioni di legge per disporre tra le parti la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8101 del 2006, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata decisione.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.