Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 25-07-2011, n. 29813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente vicenda riguarda l’addebito di bancarotta fraudolenta impropria ascritta agli attuali ricorrenti, nella veste o di amministratori formali o di amministratori di fatto, di WOODSTYLE Srl., dichiarata fallita dal Tribunale di Udine il 31.5.2001.

Società che trovò prosecuzione in MOBILUNION Srl. in liquidazione.

I ricorrenti presiedettero, secondo i giudici del merito, alla gestione nella prima fase della vicenda, sino a quando – cioè – essi cedettero le quote (24.11.1997) di WOODSTYLE Srl., trasferendo il relativo magazzino da (OMISSIS) e la sede della società a (OMISSIS) (domicilio eletto presso un inconsapevole commercialista), lasciando la gestione nelle mano del nuovo titolare del capitale, G.P., il quale fu preposto alla gestione della nuova MOBILUNION Srl. Quest’ultimo organismo si palesò ben presto insolvente: fu posto in liquidazione ed il liquidatore formulò istanza di fallimento, rinvenendo un attivo nullo e l’impossibilità a far fronte agli impegni già assunti.

Avviatosi il processo penale, gli imputati scelsero il rito abbreviato ed il Tribunale di Udine li ritenne effettivi gestori (salvo che per S.C., ritenuta mera concorrente esterna nel reato commesso materialmente dai parenti), dell’organismo anche nella nuova fase di attività della società, condannando i medesimi per i reati di bancarotta e la Corte d’Appello di Trieste confermò la condanna del primo grado.

Ricorre la difesa dei prevenuti censurando la ritenuta carente e contraddittoria motivazione, perchè i giudici del merito erroneamente ritennero che la conduzione della società fosse rimasta nelle mani dei ricorrenti quando, invece, vi era stato un effettivo trasferimento dell’azienda al nuovo organismo MOBILUNION, passaggio che aveva contemplato il trasferimento reale delle componenti patrimoniali. L’impugnazione osserva, ancora, che la gestione, successiva alla cessione delle quote già intestate ai ricorrenti, segnò una cesura con la vecchia gestione (quella che era coinvolta in WOODSTYLE Srl., tanto che nessuna insinuazione provenne dai creditori di quella società la quale all’atto della cessione non aveva debiti.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile sia perchè versato in fatto sia perchè reiterativo di doglianze di appello, rigettate, con idonea e convincente motivazione, dalla Corte territoriale.

I giudici triestini richiamano, a sostegno dell’assunto di condanna, le dichiarazioni di G.P., fonte di accusa verso i ricorrenti, prova idonea e concludente poichè le affermazioni del predetto risultano riscontrate per più versi.

Richiamano, ancora, la fonte testimoniale costituita da fornitori, attestanti nei ricorrenti gli effettivi amministratori del nuovo organismo, che ragionevolmente non poteva essere gestito dal G., mero magazziniere.

Ricordano che la documentazione fatturativa, rivenuta dalla Guardia di Finanza, attesta l’emissione di fatture di vendita da MOBILUNION verso acquirenti, i quali dichiararono di avere versato il prezzo dei beni a mani di S. e degli A.. Sottolineano l’esistenza di firme per quietanza (per debiti locativi o commerciali) interessanti la MOBILUNION, per causali riferibili agli A. (ancorchè sottostanti alla dicitura di G.) o l’incasso nelle mani degli imputati di somme provento di assicurazione (per danni patiti da WOODSTYLE Srl.), ecc. Circostanze tutte che hanno permesso, con logica e ragionevolezza, di smentire radicalmente la prospettazione difensiva e che addebitano ai prevenuti anche il mancato rinvenimento di automobili ed automezzi, già ad essi disponibili, ovvero che inducono a ritenere che questi beni strumentali furono ceduti dagli imputati i quali non hanno sul punto reso dichiarazioni di esauriente giustificazione.

Pertanto i motivi di ricorso, ricalcando censure già svolte in sede di appello, non tengono in alcun conto le logiche e ragionevoli osservazioni della Corte territoriale.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-09-2011, n. 5249 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor G. N. ha proposto ricorso per la revocazione, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza con la quale questa Sezione, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero della Difesa, ha annullato la sentenza con la quale il T.A.R della Sardegna aveva accolto altro ricorso del medesimo sig. N. inteso all’esecuzione del giudicato riveniente da precedente sentenza dello stesso T.A.R. sardo.

A sostegno della domanda, l’istante ha dedotto la sussistenza di evidenti errori di percezione da parte del giudice d’appello, con riguardo sia al contenuto precettivo del giudicato che a quello dei sopravvenuti atti adottati dall’Amministrazione.

Resiste il Ministero della Difesa, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso, e comunque chiedendone la reiezione nel merito siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 26 luglio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, alle parti è stato dato rituale avviso della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.

Infatti, il ricorso è manifestamente inammissibile.

Con una prima sentenza il T.A.R. della Sardegna aveva annullato il diniego alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal d.P.R. nr. 146/1975, con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da emanarsi a seguito del riesame dell’istanza di parte ricorrente.

Con la sentenza di cui si chiede la revocazione, la Sezione ha accolto il ricorso del Ministero ed annullato la sentenza del T.A.R. della Sardegna, sul presupposto che il portato sostanziale della decisione fosse il mero riesame della pretesa, negando di conseguenza la spettanza del diritto.

La parte appellante chiede qui la revocazione delle predetta sentenza lamentando che vi sarebbe stato uno scollamento tra le ragioni del T.A.R. e il provvedimento negatorio dell’Amministrazione e sarebbe mancata una specifica valutazione sull’omogeneità delle condizioni che possa essere riferito alle prestazioni concretamente svolte ai sensi dell’art. 8 del citato d.P.R.

Il giudicante avrebbe recepito erroneamente la circostanza per cui la nota che ribadiva il diniego, fondata sulla normativa relativa all’indennità di rischio, fosse inapplicabile alle forze armate; e che detta circostanza era già stata censurata nella prima sentenza con la quale si era ritenuto che la stessa potesse essere applicata alle forze armate.

Sarebbe sfuggito al Consiglio di Stato che uno dei motivi di annullamento del primo provvedimento era stato proprio questo, e si sarebbe pure erroneamente ritenuta irrilevante la circostanza che solo le annotazioni in concreto dovevano portare un riconoscimento dell’indennità di rischio di cui all’art. 8 del d.P.R. nr. 146/1975.

Vi sarebbe quindi stato un errore nella percezione del contenuto sia della sentenza di primo grado e sia nella portata della sentenza di ottemperanza rilevante ai fini della proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, nr. 4, c.p.c.

L’assunto è inammissibile, dovendo trovare accoglimento l’eccezione in tal senso sollevata dall’Amministrazione.

Come è noto, secondo l’Adunanza Plenaria (cfr. sent. 17 maggio 2010, nr. 2) l’art. 395, n. 4, c.p.c. prevede che l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende invece ad eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto.

Il ricorso per revocazione è sempre inammissibile allorquando, come nel caso in esame, si contestino le conclusioni a cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto; in tal caso, è evidente che la domanda di revocazione non può essere utilizzata né per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire ad una diversa decisione (cfr., in primis, Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 1979, nr. 309) e neppure per condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale (in quanto teoricamente reiterabile più volte: cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2007, nr. 14267).

Ma nella specie non si rinviene alcun errore di fatto, dato che la sentenza non è affatto il frutto di una svista o di un’invenzione del giudice, ma contiene solo la valutazione degli atti di causa.

La sentenza di cui si chiede qui la revocazione – risolvendo un punto di diritto controverso della causa – ha ritenuto che il primo giudicato avesse un portato meramente procedimentale e non sostanziale.

Nel caso in esame, pertanto, non vi è stata un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti di causa, ma al contrario un compiuto giudizio su di un punto controverso e sul quale la decisione ha espressamente motivato sulla base dei fatti e degli atti.

Il presente rimedio non è, pertanto, ammissibile perché non si può considerare quale errore di fatto la valutazione di un profilo che incide su un aspetto della controversia che ha formato specifico ed analitico capo della sentenza oggetto di valutazione da parte del Giudice d’appello (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2006, nr. 3721; id., sez. VI, 5 giugno 2006, nr. 3343; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, nr. 2278; id., sez. IV, 7 settembre 2006, nr. 5196).

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-06-2011) 22-09-2011, n. 34452 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generare della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena emessa in data 29 giugno 2010 dal giudice delle indagini preliminari di Cremona che, su conforme richiesta delle parti, applicava a T.R. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed Euro 11560 di multa, omettendo la pronuncia sulle spese processuali; denuncia, per la detta omissione, la violazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. L’art. 445 c.p.p., comma 1, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che solo la sentenza con la quale venga irrogata una pena non superiore a due anni di pena detentiva, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Nel caso in esame la pena applicata supera, come si è detto sopra, detto limite e pertanto il giudice doveva disporre la condanna in questione.

L’omissione della condanna al pagamento delle spese processuali, statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato che non prevede margini di discrezionalità, non determina la nullità della sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. (Cass. Sez.Un. 31 gennaio 2008 n. 7945, Boccia). Non essendo stata esperita la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p. con la quale si sarebbe potuto porre rimedio all’omissione in questione (Cass. sez. 6, 20 novembre 2008 n. 48443, Funari; sez. 6, 26 marzo 2009 n. 16034, Binaj), la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente all’omessa condanna delle spese processuali e che, secondo quanto previsto dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), possa provvedersi in questa sede all’integrazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. con la statuizione accessoria omessa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, condanna che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-03-2012, n. 3327 Danni

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Svolgimento del processo

Iniziativa Granai di Nerva s.p.a. – proprietaria di un vastissimo appezzamento di terreno situato nel quartiere (OMISSIS), acquistato nel 1983, allorchè il Comune, a seguito dell’approvazione del piano di zona (OMISSIS), lo aveva già parzialmente destinato ad interventi di edilizia economica e popolare, da attuare attraverso l’assegnazione in diritto di superficie di singoli lotti a cooperative edilizie, delegate al compimento dei lavori – con citazione de 19.4.1988 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’amministrazione comunale della città e la Coop. edilizia Il Focolare s.r.l., per ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni subiti per la perdita di una porzione di mq.

758,03 che, trasferita alla cooperativa assegnataria, era stata irreversibilmente trasformata in difetto di emissione del decreto di esproprio.

I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepirono entrambi il proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso e la prescrizione del diritto azionato; proposero inoltre, ciascuno nei confronti dell’altro, domande di manleva.

Il giudice adito, con sentenza non definitiva del 14.7.92, respinse l’eccezione di prescrizione.

La causa, rimessa sul ruolo, fu quindi riunita ad altra, introdotta da iniziative Granai di Nerva nei confronti dei medesimi convenuti per ottenere la restituzione dell’area ed il risarcimento integrale dei danni, sul presupposto della natura usurpativa dell’occupazione, attesa la sopravvenuta inefficacia del piano di zona. Il Tribunale, con sentenza definitiva del 19.3.03, accolse la domanda proposta con il primo atto di citazione e, recepite integralmente le conclusioni della ctu disposta in corso di causa per accertare il valore del terreno, condannò i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attrice della somma già rivalutata, e comprensiva dell’indennità di occupazione legittima, di Euro 32.595,00 oltre accessori, calcolando l’importo dovuto a titolo risarcitorio ai sensi dell’allora vigente L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

Dichiarò, inoltre, il Comune di Roma tenuto a manlevare la Cooperativa edilizia Il Focolare di quanto questa fosse stata eventualmente tenuta a pagare in esecuzione della sentenza.

La decisione parziale e quella definitiva furono contestualmente appellate, in via principale da Iniziativa Granai di Nerva s.p.a. ed in via incidentale dal Comune di Roma e dalla Cooperativa.

La Corte d’Appello adita, con sentenza del 28.1.08: dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta da Granai di Nerva contro la sentenza non definitiva; respinse tutte le impugnazioni incidentali;

in parziale accoglimento dell’appello di Granai di Nerva contro la sentenza definitiva, condannò l’ente territoriale e la società cooperativa, in via fra loro solidale, a pagare all’appellante, a titolo risarcitorio, la maggior somma di Euro 57.089,96 oltre agli interessi legali sulla somma capitale anno per anno rivalutata.

La Corte territoriale, per ciò che nella presente sede ancora rileva, osservò in primo luogo che erano infondate le eccezioni di prescrizione riproposte nel grado dagli appellanti incidentali, in quanto il dies a quo decorreva non già dalla data di irreversibile trasformazione del terreno, ma da quella, successiva, del 27.12.83, in cui era scaduto il termine di occupazione legittima; affermò poi che, pur versandosi in fattispecie di occupazione c.d. acquisitiva e non usurpativa, e pur apparendo infondate le critiche rivolte da Granai di Nerva alla sentenza di primo grado in punto di determinazione del valore di mercato del terreno, il risarcimento del danno andava liquidato in misura corrispondente a detto valore, posto che, nelle more del giudizio, il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito dalla L. n. 359 del 1992; rilevò, infine, che la domanda di manleva svolta dal Comune nei confronti della Cooperativa, non più fondata su un titolo extracontrattuale, ma volta ad ottenere dalla società, a titolo di corrispettivo per il conseguimento del diritto di superficie, la medesima somma da esso pagata a Granai di Nerva, non poteva essere accolta, in quanto l’assegnataria aveva già interamente versato per tate titolo quanto dovuto in base alla convenzione stipulata con l’ente.

Beni Stabili s.p.a. (incorporante per fusione Sviluppi Immobiliari s.p.a., a sua volta incorporante per fusione Iniziativa Granai di Nerva s.r.l.) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

Il Comune di Roma e la Cooperativa Il Focolare hanno resistito con separati controricorsi ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.

La Cooperativa ha inoltre replicato con controricorso al ricorso incidentale del Comune ed ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c, così come la ricorrente principale.

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1) Preliminarmente, va dichiarata la tardività, e la conseguente inammissibilità, del ricorso incidentale del Comune di Roma, rivolto unicamente ad ottenere la cassazione del capo della sentenza della Corte capitolina che ha respinto il motivo d’appello incidentale con il quale l’ente territoriale aveva insistito per la condanna della Cooperativa Il Focolare a rivalerlo, almeno per la metà, di quanto da esso corrisposto ad Iniziative Granai di Nerva.

Versandosi in tema di chiamata in garanzia impropria, che da luogo alla trattazione congiunta di cause scindibili, il ricorso – proposto non nei confronti dell’impugnante principale, ma della parte contro cui era stata avanzata la domanda di rivalsa – avrebbe dovuto essere notificato nei termini ordinari: l’interesse all’impugnazione del Comune era infatti insorto per effetto della statuizione di merito e non della proposizione del ricorso principale, sicchè non sussisteva alcun rapporto di dipendenza che legittimava l’impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (Cass. nn. 710/011, 21827/010, 19286/09).

Il Comune ha invece spedito l’atto per la notifica alla cooperativa, eseguita a mezzo posta, il 3.4.2009, e perciò in data successiva alla scadenza del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente nella specie dal 28.1.08 (data di pubblicazione della sentenza).

2) Va a questo punto esaminato, per ragioni di priorità logica, il ricorso incidentale della coop. Il Focolare, anch’esso fondato su un unico motivo, con il quale la società lamenta il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto azionato da Iniziative Granai di Nerva, limitandosi a rilevare (senza neppure indicare quali norme siano state in ipotesi violate, nè chiarire quale sia il vizio della sentenza che intende denunciare) "che il termine quinquennale di prescrizione non può che decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del fondo, verificatasi sin dalla fine del 1982".

Il motivo, prima ancora che infondato, va dichiarato inammissibile, sia per la sua assoluta genericità sia perchè non corredato del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, attesa la data di pubblicazione della sentenza).

3) Si può ora procedere all’esame del ricorso principale.

4) Con il primo motivo di ricorso Beni Stabili s.p.a. denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 T.U. sugli espropri e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. a) violazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 349 del 2007 e vizio di motivazione. Rileva che la Corte di merito ha liquidato il danno attraverso la mera rivalutazione della somma riconosciuta dal primo giudice, disattendendo le contestazioni da essa mosse alla ctu e non rispettando il principio del "serio ristoro" affermato dalla Consulta, che avrebbe dovuto indurla a disporre la rinnovazione dell’indagine peritale.

Il motivo deve essere respinto.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 349/07, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, per violazione dell’art. 117 Cost. rilevando che la norma, nel prevedere un criterio di liquidazione del danno da occupazione acquisitiva non ancorato al valore di mercato del bene, si poneva in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte capitolina, pur avendo impropriamente affermato che l’importo determinato a titolo risarcitorio dal primo giudice ai sensi del citato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis andava "rivalutato", ha in realtà riformato la decisione impugnata nella parte in cui aveva applicato il meccanismo riduttivo previsto dalla norma dichiarata incostituzionale, ed ha liquidato il danno subito da Granai di Nerva in misura corrispondente al ritenuto valore venale del terreno, in tal modo dando puntuale applicazione alla sentenza del giudice delle leggi.

Altra questione, che non attiene alla violazione dei principi di diritto invocati dalla ricorrente, ma alla correttezza dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito (ed è dunque deducibile unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione), è se il bene, alla data della sua acquisizione da parte della p.a., avesse un valore di mercato superiore a quello accertato in sentenza.

La questione, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, è oggetto di specifica censura, illustrata nel terzo motivo, e sarà più avanti esaminata.

5) Col secondo motivo, Beni Stabili denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta che la Corte territoriale abbia respinto il motivo d’appello volto a contestare, attraverso ampi ed esaustivi rilievi critici, le conclusioni raggiunte dal ctu e integralmente recepite dal Tribunale, limitandosi a richiamare una propria precedente sentenza (pronunciata in causa connessa, avente parziale identità di parti e di petita ed identica causa petendi), in tai modo redigendo una motivazione per relationem che integrerebbe un vero e proprio vizio di omessa pronuncia. La censura è infondata.

6 La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto da Beni Stabili, non ha motivato la propria decisione attraverso il mero richiamo alle argomentazioni contenute nella precedente sentenza, dichiarando di farle proprie, ma ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali riteneva di dover pervenire al medesimo convincimento, autonomamente accertando, sulla scorta di una molteplicità di circostanze di fatto, singolarmente enunciate, la correttezza del criterio metodologico adottato dal ctu e la piena condivisibilità delle conclusioni da questi raggiunte.

7) Con il terzo motivo, Beni Stabili, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116, 196 c.p.c. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la Corte capitolina abbia proceduto alla determinazione del valore venale dell’area avvalendosi del metodo sintetico-comparativo, anzichè di quello analitico – ricostruttivo, che, a suo dire, sarebbe maggiormente affidabile ed avrebbe, comunque, dovuto essere adottato nel caso di specie in ragione della sua qualità di imprenditrice commerciale, cui competeva il risarcimento sia del danno emergente sia di quello da lucro cessante. Osserva ancora, a riguardo, che, poichè il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, appare preferibile stabilire il valore del bene espropriato in base alla considerazione dei diversi elementi che concorrono a determinare lo sviluppo edilizio di una zona ed a fornire il valore di mercato degli immobili in essa compresi, anzichè attraverso la rivalutazione all’attualità del prezzo di immobili omogenei, ma oggetto di trasferimento in epoca antecedente. Aggiunge che la sentenza non ha dato risposta alle numerose critiche da essa mosse, nel corso del giudizio di merito, all’indagine de ctu, inficiata da macroscopici errori, relativi alla determinazione dei valori di porzioni limitrofe, occupate da altre cooperative, e dall’omessa considerazione di atti di comparazione specificamente prodotti o indicati (accertamenti di valore, stime dell’UTE, atti dell’amministrazione comunale, consulenze tecniche disposte in altri giudizi) che avevano riguardato aree adiacenti a quella dedotta in causa, stimate in misura assai più elevata di quella ritenuta congrua da consulente e dalla Corte di merito.

8) Anche questo motivo deve essere respinto.

8)Priva di fondamento è la pretesa della società ricorrente di ottenere la liquidazione, oltre che del danno emergente, anche del danno da lucro cessante che assume esserle derivatole dalla perdita del terreno.

Secondo la giurisprudenza costante sia della Corte Costituzionale sia di questa Corte di legittimità, dall’art. 42 Cost., comma 3 deve trarsi il principio che l’indennità di esproprio è unica ed ha come termine di riferimento il valore di mercato del bene espropriato, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche e, soprattutto, dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle; l’indennità, pertanto, al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 15 non può mai superare detto valore e non può essere rapportata al pregiudizio che il proprietario risente per non poter più svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la propria attività di impresa, industriale o commerciale.

Il medesimo principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica sia avvenuta in via di c.d. occupazione acquisitiva, che è fenomeno rientrante nella materia dell’espropriazione per p.u. considerata dal precetto costituzionale. L’art. 42 Cost., comma 3, dal suo canto, riserva a legislatore il potere di modulare contenuto, ampiezza e denominazione dell’indennizzo nelle varie fattispecie disciplinate, sicchè, proprio in forza di questa norma, esso assume nell’espropriazione illegittima la massima estensione consentita, corrispondente al valore venale pieno dell’immobile espropriato ( L. n. 2359 del 1865, art. 39), maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data in cui si è verificato il fatto acquisitivo.

9) Inammissibili sono poi le censure con le quali Beni Stabili deduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto demandare al ctu di eseguire la stima secondo il metodo analitico-ricostruttivo, volto ad individuare il valore di trasformazione del suolo, anzichè con quello sintetico-comparativo, basato sulla valutazione dei dati di mercato, nella specie utilizzato per l’indagine.

Questa Corte ha infatti costantemente affermato che l’adozione dell’uno o dell’altro metodo è scelta riservata al giudice del merito, che, per quanto possibile, dovrà improntarla a criteri di effettività, e quindi stabilire nel caso concreto (anche avvalendosi delle indicazioni del ctu), se ricorrano o meno sufficienti elementi di comparazione, se sia, ciò nonostante, preferibile calcolare il valore di trasformazione del suolo, o se non sia addirittura opportuno avvalersi di entrambi i metodi (Cass. nn. 7200/011, 12877/010, 12771/07).

La Corte territoriale, come già si è accennato nell’esaminare il secondo motivo, ha ampiamente illustrato le ragioni della propria scelta, affermando l’indubbia adeguatezza dei riscontri assunti dal ctu a riferimento della valutazione (costituiti da ben 14 atti dispositivi o di accertamento, 10 dei quali aventi ad oggetto terreni compresi in zona PEEP con caratteristiche similari a quelli di proprietà di Granai di Nerva), compiendo dunque un apprezzamento di fatto che, siccome logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. nn. 1901/010, 8307/01, 3839/99). 10)Per completezza, va rilevato che entrambi gli argomenti sui quali Beni Stabili fonda le proprie doglianze (la maggiore rispondenza del metodo analitico ad individuare il valore che il terreno espropriato avrebbe potuto avere qualora fosse stato sfruttato per i fini imprenditoriali per i quali era stato acquistato – e dunque a quantificare anche il danno da mancato guadagno da essa subito – e la sua maggiore affidabilità, per non essere legato alle fluttuazioni della moneta nel tempo), sono privi di consistenza.

10.1) Si è appena detto dell’inaccoglibilità della pretesa della ricorrente di conseguire un risarcimento comprensivo anche del danno da lucro cessante. Qui va aggiunto che, volendo ragionare in astratto, sarebbe comunque stato onere dell’espropriata di provare che avrebbe ricavato dalla vendita dell’edificio, depurato dei costi di costruzione, un guadagno maggiore di quello che avrebbe ricavato dalla mera rivendita del suolo. Ciò senza contare che, allorchè Iniziative Granai di Nerva acquistò la ben più vasta area nel cui ambito ricade il terreno per cui è causa, il piano di zona era stato da tempo approvato e le porzioni destinate agli interventi di edilizia economica e popolare erano state già individuate ed assegnate alle cooperative, sicchè la società era ben consapevole che non avrebbe mai potuto commercializzarle.

10.2) Va escluso, d’altro canto, che l’accertamento condotto secondo il metodo comparativo sia condizionato dalle oscillazioni di valore della moneta: esso, al contrario, si fonda sulla ricognizione dei prezzi pagati, all’epoca dell’esproprio, per immobili aventi caratteristiche omogenee a quello oggetto di causa, e, dunque, su dati storici e certi.

Beni Stabili, peraltro, non ha richiamato il contenuto degli atti assunti in comparazione dal ctu, nè ha dedotto che questi ha, di fatto, ricondotto alla data dell’evento acquisitivo, mediante l’utilizzo degli indici ISTAT di devalutazione o di rivalutazione, i prezzi delle vendite di terreni omogenei attuate in periodi antecedenti o successivi: la censura, ove volta a contestare l’erroneità della concreta metodologia di calcolo adottata dal consulente, risulterebbe pertanto carente del requisito dell’autosufficienza ed andrebbe ugualmente dichiarata inammissibile.

11) Parimenti inammissibili, o infondate sono, infine, le censure volte a contestare l’intrinseca correttezza delle conclusioni raggiunte dal ctu e fatte proprie dal giudice del merito.

11.1) Iniziative Granai di Nerva ha contestualmente promosso dinanzi al Tribunale di Roma 42 separati giudizi per ottenere il ristoro dei danni subiti per la perdita di altrettante porzioni di terreno di sua proprietà ricomprese nel PEEP adottato dall’amministrazione comunale ed irreversibilmente trasformate dalle cooperative assegnatarie.

Il Tribunale ha tuttavia affidato ad un solo consulente il compito di stimare il valore di tutte le zone occupate, siccome comprese nella medesima area ed appartenenti al medesimo soggetto.

Il fatto che l’indagine sia stata condotta in via unitaria non autorizza però a riversarne per intero le conclusioni in ogni singolo procedimento: eventuali carenze od errori imputabili al ctu, asseritamente incidenti sulla stima di singoli lotti, ma non ricadenti sugli elementi generali posti a fondamento dell’intera valutazione, non possono infatti pregiudicare gli accertamenti concernenti lotti diversi da quelli oggetto di contestazione.

Risultano pertanto prive di attinenza alla decisione le critiche rivolte alla ctu, e riportate nel motivo, inerenti la valutazione di terreni sicuramente diversi da quello occupato dalla Coop. edilizia Il Focolare (e, se ben si è compreso, erroneamente considerati dal consulente, in quanto oggetto di giudizi di opposizione alla stima), cui pertanto, del tutto correttamente, il giudice del merito ha ritenuto di non dover replicare.

11.2) Beni Stabili lamenta, poi, che il giudice d’appello non abbia tenuto conto dei numerosi atti di comparazione prodotti dalla sua dante causa, provenienti dalla stessa amministrazione comunale o da altri enti pubblici o, ancora, costituiti da ctu espletate nel corso di altri giudizi.

Sennonchè, a parte il rilievo che non risultano illustrate nel motivo le caratteristiche degli immobili contemplati nei predetti atti, necessarie per giustificarne il giudizio di omogeneità con i terreni di cui si controverte, appare dirimente la constatazione che le valutazioni richiamate dalla ricorrente sono state operate in un periodo compreso fra gli anni 91/97, di gran lunga successivo all’anno (1983) in cui si è verificato l’evento acquisitivo ed al quale, correttamente, è stata riferita la stima del ctu. Ne consegue che, atteso il continuo variare dei prezzi degli immobili, che, come posto in luce dalla stessa Beni Stabili, non sono legati alle fluttuazioni del valore della moneta ed hanno subito un notevolissimo incremento proprio negli anni 90, gli elementi offerti in comparazione erano privi di qualsivoglia utilità allo scopo.

11.3) La Corte territoriale ha, infine, chiarito che l’abbattimento del 75% del prezzo, determinato in via astratta, di alcuni dei suoli considerati dal ctu si giustificava in ragione della loro inclusione in zona E, avente possibilità di sfruttamento edilizio solo a distanza di un rilevante intervallo temporale, con conseguente necessità di depurarne il valore dei presumibili costi di lottizzazione ed urbanizzazione. La ricorrente lamenta l’erroneità di tale assunto, osservando che l’intera area fu acquistata "per un corrispettivo che teneva già conto del predetti valori di riduzione .. con la conseguenza che l’ulteriore riduzione de valore in misura pari al 75% è del tutto fuori luogo".

La critica finisce però col rivelarsi controproducente, il ctu ha infatti operato l’abbattimento a partire da un prezzo assai più elevato di quello (di poco più di L. 8.000 a mq.) al quale Granai di Nerva aveva acquistato l’area in questione (estesa oltre 240.000 mq.), nel medesimo anno a cui si riferisce la stima. Il giudice capitolino, del resto, non ha mancato di sottolineare che il prezzo pagato da Granai di Nerva (che avrebbe, se mai, potuto far dubitare della correttezza dell’indagine sotto il profilo opposto a quello qui esaminato) costituiva decisivo riscontro della congruità della stima del ctu, ed appare persino superfluo rilevare come siffatto argomento, fondato su una circostanza di fatto incontestabile e non sottoposto ad alcuna censura dalla ricorrente, sarebbe stato di per sè sufficiente a giustificare la decisione.

Le spese fra le parti, che si liquidano come da dispositivo, vanno regolate secondo il principio della soccombenza. Beni Stabili va pertanto condannata a pagare quelle sostenute da Comune e Cooperativa per le difese svolte nei suoi confronti, ed il Comune di Roma va a sua volta condannato a pagare le spese sostenute dalla Cooperativa per resistere al ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; condanna Beni Stabili s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Roma e della cooperativa edilizia Il Focolare, che liquida, per ciascuno, in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna il Comune di Roma a pagare le spese sostenute dalla Cooperativa edilizia Il Focolare per le difese svolte nei suoi confronti, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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