Cass. pen., sez. I 19-03-2009 (03-03-2009), n. 12459 Divieto di custodia cautelare in carcere per madre di prole inferiore a tre anni – Limite di età non operativo per il padre

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza in data 26 giugno 2008, depositata in cancelleria il 14 luglio 2008, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto nell’interesse di N.G.L. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 23 novembre 2007 che rigettava l’istanza volta a ottenere la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale, premesso che N. è indagato per il reato di promozione, direzione ed organizzazione di una struttura mafiosa della cosca denominata Nirta-Strangio e per il reato di omicidio di P.B., argomentava il rigetto rilevando che l’art. 275 c.p.p., comma 4 prevede che il limite di età per il figlio sia inferiore a tre anni anche nell’ipotesi in cui sottoposto a custodia cautelare sia il padre secondo anche il costante orientamento interpretativo del supremo Collegio.
2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore avv. Antonio Russo, N. G.L., chiedendo l’annullamento del provvedimento gravato per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Il Tribunale ha argomentato una equiparazione del padre alla madre, anche con riferimento all’età della prole (età inferiore a tre anni), che non è previsto dal testo della legge.
OSSERVA IN DIRITTO
3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. – E’ orientamento di questa Corte, cui questo Collegio intende aderire, ritenere che in tema di provvedimenti coercitivi, la rado della limitazione al potere del giudice di scegliere la misura cautelare personale, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 5, che ha modificato l’art. 275 c.p.p., comma 4, secondo cui non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo casi eccezionali, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, va individuata nell’avvertita esigenza di garantire ai figli l’assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e, soprattutto, psichica, qual è quello fino ai tre anni; con il superamento di tale limite di età può, infatti, considerarsi concluso il primo e più importante ciclo formativo ed aperto uno nuovo, nel quale le esigenze della prole possono essere soddisfatte da un qualsiasi altro congiunto e, all’occorrenza, dai pubblici istituti a ciò deputati. Non è pertanto consentito interpretare estensivamente la norma fino a ricomprendere nel divieto ivi previsto ulteriori ipotesi, non espressamente contemplate, in cui si deduca la necessità, da parte dell’indagato (Sez. 2, 14 febbraio 1996 Cc, n. 795 Cirillo Rv. 204766).
3.2. – Giova inoltre rilevare, nell’ottica del rilievo difensivo recato in ricorso, che nell’interpretazione testuale dell’art. 275 c.p.p., comma 4 l’avverbio "ovvero" delinea un’ipotesi di assoluta simmetricità tra la posizione del padre e quella della madre fissando per entrambi un limite identico che è quello dell’età della prole sotto i tre anni. Peraltro può cogliersi, dal tenore della norma, una funzione per così dire ‘surrogatorià del padre rispetto alla madre essendo stata individuata dal legislatore, come primaria figura di riferimento per l’assistenza dei figli in tenerissima età, appunto quella della madre e solo in seconda battuta, nell’ipotesi di decesso o di impossibilità assoluta della madre, quella del padre. Anche sotto questo profilo non pare allora che l’accesso all’assistenza ai figli da parte del padre, nelle veci della madre, oltre i limiti previsti per quest’ultima, possa trovare giustificazione alcuna, in quanto si tradurrebbe giocoforza in una limitazione per la madre, che rimarrebbe il solo genitore per il quale la legge stabilirebbe un margine (quello dei tre anni di età della prole), quando invece, come si è detto, è il "genitore favorito" dal legislatore. Nè il ricorrente argomenta alcunchè sulla meritevolezza della propria interpretazione che si risolverebbe in una irrazionale disparità di trattamento tra i due genitori.
4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Devono essere adottati gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento del direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile anno 2005 n. 1495 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo
Il sig. V. V., con ricorso depositato il 19 settembre 1996 nella cancelleria del giudice delegato, propose opposizione allo stato passivo del fallimento del sig. V. G. lamentando la mancata ammissione di un proprio credito ammontante a L. 194.500.000. Il ricorso, notificato al curatore del fallimento (rimasto contumace), fu però dichiarato inammissibile dall’adito Tribunale di Modica perchè il ricorrente non si era ritualmente costituito in giudizio, limitandosi invece a depositare una nota d’iscrizione a ruolo solo al momento della prima udienza e, quindi, oltre il termine perentorio fissato dall’art. 98, comma 3, l. fall.
La Corte d’appello di Catania, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dal sig. V., con sentenza depositata 18 febbraio 2001 confermò la decisione del primo giudice. Osservò, infatti, che, pur non essendo indispensabile nei giudizi iniziati con ricorso la presentazione ad opera del ricorrente dalla nota d’iscrizione a ruolo, nella cause per opposizione allo stato passivo del fallimento è nondimeno necessario, ai fini del rispetto della citata disposizione dell’art. 98, che l’opponente provveda nei cinque giorni precedenti l’udienza a svolgere un’attività di costituzione ulteriore rispetto alla precedente presentazione del ricorso al giudice delegato depositando nella cancelleria del tribunale fallimentare il ricorso notificato, il proprio fascicolo e la procura al difensore. Ribadita poi l’autonomia delle singole cause promosse da diversi creditori per opposizione allo stato passivo del medesimo fallimento, la corte escluse che il termine di costituzione in giudizio dell’opponente potesse essere riferito alla prima udienza di comparizione fissata per altri giudizi di opposizione, e rilevò che, comunque, il mero deposito in udienza della (peraltro non necessaria) nota d’iscrizione a ruolo non sarebbe valso ad integrare gli estremi di una rituale costituzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione per due motivi il sig. V..
La curatela del fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 23 e 98 l. fall., 165 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c.. Lamenta inoltre vizi di motivazione dell’impugnata sentenza su punti decisivi della controversia.
L’errore processuale denunciato dal ricorrente muove dal rilievo per cui il citato art. 98 della legge fallimentare, nel prescrivere la costituzione in giudizio dell’opponente allo stato passivo almeno cinque giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dinanzi al giudice delegato, nulla dice quanto alle modalità di tale costituzione. Dovendosi escludere che possa trovare applicazione al riguardo il disposto dell’art. 165 c.p.c., le cui prescrizioni (ed, in particolare, quella concernente la presentazione della nota d’iscrizione a ruolo da parte dell’attore) non si attagliano ai giudizi a contraddittorio posticipato promossi direttamente con ricorso al giudice, null’altro potrebbe pretendersi dall’opponente, ai fini della sua costituzione, se non il deposito in cancelleria del ricorso, del fascicolo con i documenti offerti in comunicazione e della procura. Adempimenti tutti che, nel caso in esame, erano stati espletati già all’atto dell’originaria proposizione del ricorso e che, quindi, non necessitavano di essere replicati in un momento successivo. Nè potrebbe sostenersi che altro è il deposito eseguito nella cancelleria del giudice delegato altro quello occorrente per la costituzione dinanzi al tribunale competente per il giudizio di opposizione, trattandosi in ogni caso della medesima cancelleria ed essendo lo stesso giudice delegato ad assumere la funzione di giudice istruttore in detto giudizio.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, oltre a denunciare la violazione degli artt. 98 e 99 l. fall., fa riferimento a vizi di motivazione della sentenza impugnata. Per il resto, la censura si appunta sull’affermazione con la quale la corte d’appello ha disatteso la tesi dell’opponente, secondo il quale, essendo state proposte più opposizioni al medesimo stato passivo ad opera di ricorrenti diversi, ed essendo state fissate dal giudice delegato differenti udienze di comparizione in relazione alle predette opposizioni, il termine di costituzione del ricorrente avrebbe dovuto essere computato avendo riguardo all’ultima di tali udienze, perchè la legge prescrive la trattazione unitaria delle opposizioni. Avendo perciò l’opponente depositato all’udienza del 14 gennaio 1997 non solo la nota d’iscrizione a ruolo, ma anche la copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione di quella medesima udienza, ed essendo stata fissata altra udienza per la comparizione di ulteriori opponenti in data 28 gennaio 1997, la sua costituzione in giudizio avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.
3. Preliminarmente occorre rilevare come ai profili di doglianza concernenti asseriti difetti di motivazione dell’impugnata sentenza non possa essere riconosciuta autonoma valenza.
Le questioni controverse hanno infatti natura esclusivamente processuale e, perciò, si verte in una materia in cui la corte di Cassazione è munita anche di poteri d’indagine di fatto, in forza dei quali, se del caso, può direttamente sostituire la propria motivazione a quella del giudice a quo. Con riferimento a questioni di tal genere, pertanto, risultano inammissibili censure attinenti a vizi di motivazione della sentenza impugnata.
4. Passando all’esame degli errori processuali denunciati nel primo motivo di ricorso, giova premettere che dagli atti risulta come il 19 settembre 1996 il sig. V. abbia depositato nella cancelleria del tribunale di Modica (dove era in corso la procedura di fallimento) un ricorso in opposizione allo stato passivo, contenente la richiesta di fissazione dell’udienza, con la procura al difensore e documenti allegati. Fissata al 14 gennaio 1997 l’udienza di comparizione, l’opponente ha provveduto alla tempestiva notifica del ricorso al curatore. Nessuna ulteriore attività processuale egli ha poi svolto, fin quando, comparso dinanzi al giudice delegato nel giorno stabilito per l’udienza, ha in quella sede prodotto la copia del ricorso notificato ed ha depositato in cancelleria una nota d’iscrizione della causa a ruolo.
4.1. L’adempimento da ultimo riferito è da ritenersi del tutto privo di rilevanza. Me all’atto della presentazione del ricorso, nè (tanto meno) in coincidenza con la prima udienza, occorreva infatti che il ricorrente presentasse anche una nota d’iscrizione a ruolo. Nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento, come in genere nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso, il rapporto delle parti tra loro ed il rapporto delle parti col giudice subiscono un’inversione logica e cronologica, rispetto al caso in cui la domanda è proposta con citazione: si determina per primo il rapporto cittadino-giudice, per il solo fatto della presentazione del ricorso, ed in un momento successivo, con la notificazione del ricorso e del decreto, si instaura il contraddittorio tra le parti.
Ne consegue – come questa corte ha già avuto modo di chiarire – che in tali procedimenti l’attore, depositando il ricorso, non ha l’onere di presentare la nota d’iscrizione a ruolo, compatendo al cancelliere di formare il fascicolo d’ufficio ed iscrivere l’affare noi ruolo generale ai sensi dell’art. 36 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 13 luglio 1999, n. 7397).
4.2. Da quanto appena detto non può tuttavia trarsi la conclusione che il ricorrente in opposizione allo stato passivo, non essendo tenuto all’iscrizione a ruolo della causa, non abbia altro onere che quello di depositare in cancelleria il proprio ricorso con la richiesta al giudice di fissazione dell’udienza e sia del tutto esonerato da ogni ulteriore formalità di costituzione in giudizio.
Ad una simile conclusione osta inequivocabilmente il dettato dell’art. 98 l. fall., a tenore del quale l’opponente non solo deve presentare detto ricorso entro quindici giorni da quando il curatore gli abbia dato notizia del deposito dello stato passivo (comma primo, come risultante a seguito della sentenza n. 103/86 della Corte costituzionale), ma deve poi altresì costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza (comma terzo).
Detta norma non indica espressamente quali debbano essere le modalità della costituzione in giudizio dell’opponente allo stato passivo del fallimento. Occorre dunque ricavarle dalla disposizione generale prevista dall’art. 165 del codice di rito, pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che quest’ultima disposizione si riferisce allo cause introdotte con citazione, mentre qui l’atto introduttivo consiste in un ricorso. Ma, a parte tale peculiarità, da cui come s’è già detto discende un diverso mòdo d’iscrizione della causa a ruolo, senza bisogno per l’attore di presentare la relativa nota, gli ulteriori adempimenti richiesti dal citato art. 165 per la costituzione in giudizio debbono essere anche in questo caso rispettati. Dovrà dunque il ricorrente, almeno cinque giorni prima dell’udienza, provvedere alla formazione ed al deposito in cancelleria di un proprio fascicolo contenente il ricorso, la procura ed i documenti che offre in comunicazione.
Merita ancora di essere sottolineato come il necessario adattamento delle ordinarie regole di costituzione in giudizio al processo per opposizione allo stato passivo del fallimento comporti che, nel fascicolo da depositare all’atto della costituzione dell’opponente, deve figurare anche l’atto introduttivo (in questo caso il ricorso) notificato. Si desume infatti dal secondo comma dello stesso art. 165 (oltre che dall’art. 71 disp. att. c.p.c.) che, nel sistema dell’introduzione della lite con citazione, sin dalla costituzione in giudizio dell’attore deve potersi verificare se e come è avvenuta la notifica dell’atto introduttivo alla controparte, giacchè l’originale della citazione che l’attore e tenuto a depositare, costituendosi, è quello in calce al quale figura, appunto, la relazione di notifica ivi redatta dall’ufficiale giudiziario a norma dell’art. 148 c.p.c..
Rapportato allo speciale sistema previsto dall’art. 98 l. fall., ciò significa che il ricorrente, nel costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deve inserire nel proprio fascicolo la copia del ricorso notificato al curatore, questo essendo l’adempimento equivalente al deposito dell’atto di citazione con in calce la relazione di notifica delineato in via ordinaria dall’art. 165 c.p.c.. D’altronde, se il senso della costituzione tempestiva è quello di consentire, non solo alla controparte ma anche al giudice, di verificare preventivamente l’esistenza dei presupposti necessari alla corretta instaurazione del processo, il deposito prima dell’udienza del ricorso completo di relazione di notifica appare indefettibile condizione di corretta costituzione in giudizio dell’opponente.
4.3. Ricostruita in questi termini la disciplina processuale della costituzione in giudizio dell’opponente allo stato passivo del fallimento, risulta agevole dare risposta all’interrogativo che il primo motivo di ricorso pone: se cioè gli adempimenti espiatati dall’opponente nella fase della presentazione del ricorso, ove comprendano non solo il deposito del ricorso medesimo ma anche della procura e dei documenti offerti in comunicazione, possano essere sufficienti a perfezionare anticipatamente la costituzione in giudizio dello stesso opponente esonerandolo da ogni altro adempimento anteriore all’udienza di comparizione dinanzi al giudice.
Risposta necessariamente negativa, per una duplice ragione. In primo luogo, perchè gli adempimenti espletati in occasione del primo contatto della parte con il giudice non potrebbero in alcun caso comprendere anche il deposito del ricorso notificato alla controparte e non sono perciò comunque equivalenti alla costituzione in giudizio, che il legislatore prevede successiva alla notificazione dell’atto introduttivo proprio ed anche per consentire l’immediata verifica dell’avvenuta notifica, in secondo luogo, perchè la citata disposizione dell’art. 98 palesemente denota l’intenzione del medesimo legislatore di porre a carico dell’opponente l’onere di un adempimento processuale ulteriore e successivo rispetto alla presentazione del ricorso, intendendo così subordinare la sua iniziativa ad un più severo vaglio di serietà (onde, altrimenti, la norma indica che "l’opposizione gi reputa abbandonata") ed esprime altresì, soprattutto, nell’ottica della maggior possibile speditezza della procedura fallimentare, la preoccupazione di mettere il giudice delegato in condizione di valutare con adeguato anticipo la consistenza dell’opposizione e la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio ad essa relativa.
Ne resta confermato che la mancata costituzione dell’opponente entro i termini indicati dal terzo comma del citato art. 98 richiede uno specifico ed autonomo adempimento, rispetto alla fase di deposito dell’atto introduttivo in cancelleria, il cui difetto comporta l’improcedibilità del ricorso.
Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso, apparendo corretta la decisione assunta in argomento dalla della corte territoriale nel caso di specie.
5. il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Una volta ammessa – come pacificamente si ammette (cfr. Cass., 20 maggio 1987, n. 4606) – la possibilità del giudice delegato di derogare al principio di trattazione unitaria delle diverse opposizioni al medesimo stato passivo, è consequenziale ritenere che ognuno di tali giudizi debba autonomamente svolgersi secondo le regole proprie dell’opposizione, ivi compresa la costituzione dell’opponente entro cinque giorni, da valutare ovviamente con riguardo alle scadenze di quello specifico ed ormai autonomo giudizio.
Il mancato rispetto di detto termine non può dunque essere in alcun modo influenzato dalla fissazione di udienze di trattazione diverse, riguardanti giudizi di opposizione al medesimo stato passivo, ma distintamente trattati.
6. il ricorso deve, quindi, essere rigettato, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la curatela intimata svolto difesa alcuna in questa sede.

P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2005

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 18-01-2011, n. 1061 Frode nell’esercizio del commercio Indicazioni obbligatorie

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Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Salerno,con ordinanza del 5 marzo del 2010, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di P. S., quale legale rappresentante della ditta La Doria S.P.A. di (OMISSIS), diretta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo di 3446 barattoli di pomodori risultati privi del codice identificativo del lotto di produzione e della data di produzione, disposto in danno del predetto, quale indagato per il delitto di tentata frode in commercio.

Secondo l’ipotesi accusatoria recepita dal giudice per le indagini preliminari, La Doria S.P.A. aveva consegnato per il confezionamento i barattoli oggetto del sequestro alla DEFIAP S.r.l. perchè la stessa provvedesse alla successiva commercializzazione, dopo avere apposto sui barattoli delle etichette false, non solo in ordine al lotto di produzione, ma anche alla società produttrice.

Ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:

la violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, artt. 2, 14 e 27 perchè la ricostruzione del tribunale si fonda sull’erronea premessa che esiste l’obbligo giuridico di apporre i codici identificativi del produttore e dell’anno di produzione contestualmente al riempimento del contenitore; sostiene che nella fattispecie la merce era ancora nella disponibilità giuridica del produttore, in quanto solo materialmente si trovava presso il deposito della ditta DEFIAP (in forza di apposito contratto di completamento del ciclo di lavorazione con le operazioni di etichettatura dei barattoli, previo scarto degli eventuali esemplari difettosi;

la violazione degli artt. 56 e 525 c.p., in quanto si è erroneamente ravvisata una condotta inequivocabilmente idonea a trarre in inganno i futuri acquirenti delle confezioni di conserva di pomodoro sulla base della mera assenza di qualsiasi indicazione sulle confezioni del produttore; la tesi del tribunale si fonda su mere congetture ossia sull’illazione che la mancanza delle indicazioni fosse preordinata a future etichettature fraudolente, invece, la mancata contestuale indicazione riscontrata dagli inquirenti era dipesa dal mancato funzionamento della macchine aziendali per improvvise e temporanee carenze di erogazione di energia elettrica.

Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

La tesi del ricorrente si fonda sulla premessa dell’insussistenza dell’obbligo giuridico a carico del produttore di conserve di pomodoro di procedere all’apposizione litografata dei codici alfanumerici, indicativi dell’anno di produzione e del lotto di produzione, nonchè sul fatto che la mancata apposizione dei dati identificativi contestualmente alla produzione era dipesa da un cattivo funzionamento delle relative macchine.

L’assunto è infondato.

Il D.P.R. 11 aprile del 1975, n 428, art. 7 con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione della L. 10 marzo del 1969, n. 96, concernente l’istituzione di un controllo qualitativo delle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro, come modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 27, tra l’altro, dispone che: i contenitori dei prodotti di cui al presente decreto fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura, devono riportare il nome o la ragione sociale o il marchio depositato della sede del fabbricante; la sede dello stabilimento; una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura" Da ciò consegue che i barattoli contenenti pomodori o conserve di pomodoro non possono uscire dalla stabilimento produttivo senza l’indicazione dei dati identificativi. Tali indicazioni devono essere apposte al momento del confezionamento. La contestualità, ancorchè non espressamente prevista dalla norma richiamata, si desume dal sistema perchè dal confezionamento decorre la data di scadenza del prodotto o del termine minimo di conservazione. Spostare in avanti la data di produzione equivale anche a posticipare quella di scadenza del prodotto. La contestualità ha anche la finalità di evitare frodi comunitarie effettuate mediante l’immissione sul mercato di eccedenze produttive.

Il Ministero per le attività produttive, con la circolare richiamata dal tribunale, ha puntualizzato che l’apposizione dei dati identificativi va effettuata al momento dell’iscatolamento e che un eventuale malfunzionamento delle macchine preposte all’apposizione dei dati identificativi deve essere immediatamente segnalato ai Servizi regionali.

Il riferimento al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 14 contenuto nel ricorso, secondo il quale per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla venditele indicazioni di cui all’art. 3, ossia la denominazione di vendita, la data di conservazione ecc, possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodottile è garantito che tale documento sarà unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna, non è pertinente perchè l’art. 14 richiamato dal ricorrente si riferisce a prodotti alimentari diversi dai barattoli di pomodoro. Per questi ultimi il citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 27 prescrive che i dati identificativi devono essere apposti in maniera indelebile sui contenitori.

Il mancato funzionamento delle macchine predisposte per l’apposizione dei dati identificativi,non risulta denunciato ai competenti uffici regionali.

Caduta la premessa dalla quale parte il ricorrente, viene meno anche l’enunciato sull’astratta configurabilità del reato ipotizzato dalla pubblico accusa.

In proposito, premesso che in materia di sequestro preventivo il giudice non deve accertare la penale responsabilità dell’indagato, ma deve verificare che l’ipotesi prospettata dall’accusa sia concretamente raffigurabile in base agli elementi processuali, si rileva che, eliminata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, deve considerarsi idoneo a configurare il tentativo qualsiasi atto adeguato alla commissione del delitto in quanto capace, in base ad una valutazione prognostica, di contribuire in modo rilevante alla realizzazione dell’evento.

Orbene l’uscita dallo stabilimento di produzione di confezioni prive dei dati identificativi, mancando qualsiasi segnalazione su un eventuale malfunzionamento delle macchine predisposte per l’apposizione di tali dati, può, mediante l’apposizione di una data di produzione diversa da quella effettiva, costituire atto idoneo a porre in commercio prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle effettive. Tale ipotesi nel caso concreto risulta avvalorata dalla circostanza che presso il depositario sono stati rinvenuti anche barattoli privi di segni identificativi, palesemente alterati.

Orbene, per la configurabilità del tentativo della frode in, commercio, anche se il prodotto non è ancora uscito dalla sfera di disponibilità del produttore (e nella fattispecie secondo i giudici del merito era uscito perchè già consegnato al depositario), è sufficiente che venga preparato con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o prescritte dalla legge Confezionare un prodotto senza la contestuale apposizione dei dati identificativi imposti dalla legge equivale a preparare un prodotto destinato al commercio in maniera diversa da quella prescritta.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-01-2011) 04-02-2011, n. 4417 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L.A., persona minore degli anni diciotto all’epoca del fatto proponeva a mezzo del suo difensore ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell’art. 625/bis c.p.p. contro la sentenza resa in data 7/7/2009 da questa Corte Suprema – Sezione Seconda – con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto contro la sentenza di condanna in data 12/3/09 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Minorenni – in ordine al reato di estorsione semplice, commesso il (OMISSIS), sostenendo che era stato omesso l’esame del secondo motivo di ricorso, concernente la decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui al capo B) ai sensi dell’art. 157 c.p. e per effetto dell’applicazione della L. Modificatrice 5 dicembre 2005, n. 251.

Quindi con la memoria, depositata in data 22/5/10, osservava che la prescrizione era maturata per decorso del termine in data 6/1/2009, in epoca cioè antecedente alla decisione di secondo grado, giacchè nel corso del dibattimento di primo grado non si era verificato nessuna causa di sospensione e l’unico rinvio del processo nel corso del dibattimento di secondo grado era avvenuto all’udienza del 4/12/2008 per la mancata citazione del difensore di fiducia, di qui l’errore di fatto in cui era incorso la Corte di Cassazione.

Con sentenza in data 13/10/2010 questa Corte, nel conseguente giudizio rescindente, ritenuto evidente l’errore di fatto in cui era incorsa la Seconda Sezione nella sentenza impugnata, laddove nel motivare sulla ritenuta impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato aveva osservato che fosse ostativa l’intervenuta sospensione dei termini nel giudizio di appello, laddove invece dal verbale in questione, recante la data del 4/12/08, si evince che il rinvio del processo non era dovuto ad impedimento del difensore ai sensi dell’art. 159 c.p.p., comma 1, n. 3, bensì al difetto di notifica al difensore del decreto di citazione, ritualmente eccepito dal sostituto del difensore medesimo, annullava la sentenza impugnata, disponendo la trattazione in pubblica udienza del ricorso del D.L., previa acquisizione del relativo fascicolo.

Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che il ricorso è inammissibile.

Ed invero il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in riferimento ai profili di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, esorbita dal catalogo dei casi di ricorso stabiliti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianza non consentita ai sensi del comma 3 cit. art., volta, come essa appare ad introdurre in ordine alla ricostruzione del fatto, alla valutazione della prova e al riconoscimento dell’invocata attenuante come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa, come tale in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, coerente con le risultanze acquisite e immune da vizi logici o interne contraddizioni, anche in riferimento all’inesistenza del danno di speciale tenuità, alla valutazione operata sulla personalità dell’imputato al fine di individuare una corretta applicazione delle circostanze attenuanti e ai criteri di dosimetria della pena.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Ed invero la inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass. Sez. Un. 27/6- 11/9/01 n. 33542 Rv. 219531), con la conseguente impossibilità di dichiarare la sopravvenuta prescrizione, maturata peraltro in epoca successiva alla sentenza di secondo grado, che reca la data del 12/3/2009.

Ed infatti in ordine al reato di estorsione, contestato all’imputato ex art. 629 c.p., la prescrizione ai sensi dell’art. 157 c.p.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, è da calcolare, tenendo conto della pena massima di dieci anni, aumentata di un quarto per l’avvenuta interruzione e quindi complessivamente in anni dodici e mesi sei. Ad essi vanno aggiunti ulteriori centoquattordici giorni, pari al periodo intercorso nel dibattimento di primo grado dall’udienza del 18/9/06 all’udienza del 10/1/07, nella quale il processo fu rinviato per impedimento del difensore, che aveva aderito allo sciopero indetto dalla classe forense, onde essendo il reato consumato in data 6/7/1996, il termine di legge è scaduto alla data del 30/4/2009.

Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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