Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 10-06-2011, n. 417

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Piana degli Albanesi con deliberazione giuntale n. 236/1997 assegnò alla s.r.l. Dolcezze un lotto ricompreso in area P.I.P.

A fronte della richiesta conseguentemente avanzata dalla società il comune non ha però rilasciato la concessione edilizia necessaria all’edificazione del progettato stabilimento, avendo il Genio civile segnalato l’esistenza in loco di una conduttura idrica.

Al fine di non incorrere nella revoca delle agevolazioni conseguite nell’ambito delle misure per la promozione dell’imprenditoria giovanile, la Società ha dovuto quindi reperire in locazione sul mercato libero un altro lotto idoneo all’insediamento.

La Società, onde ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti, ha quindi convenuto il comune avanti al Tribunale civile di Termini Imerese il quale con sentenza del 25.6.2002 ha declinato la giurisdizione.

La società ha quindi proposto ricorso avanti al T.A.R. Palermo il quale con la sentenza n. 1629 del 2007 ha respinto il gravame, a causa della omessa impugnazione da parte della ricorrente del provvedimento col quale le fu originariamente assegnato il lotto P.I.P.

Avverso tale sentenza la società ha proposto un appello, accolto da questo Consiglio con la decisione n. 95 del 2010 portante condanna del comune al risarcimento dei danni ivi quantificati.

Di tale decisione il comune di Piana degli Albanesi domanda la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 del codice di procedura civile.

In tal senso evidenzia il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell’atto lesivo e quindi applicando quel criterio della c.d. pregiudiziale amministrativa dal quale invece la decisione revocanda si è espressamente discostata.

Dal momento che il rigetto della domanda di risarcimento in applicazione della pregiudiziale aveva comportato una erronea declinatoria di giurisdizione, il Consiglio – dopo aver annullato la sentenza di primo grado – avrebbe però dovuto rinviare la causa al T.A.R., come prescritto dall’art. 35 comma secondo della legge n. 1034 del 1971.

Si è costituita la Dolcezze s.r.l., la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 15 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Come riferito nelle premesse il comune ricorrente domanda la revocazione della decisione di questo Consiglio n. 95 del 2010, ritenendola viziata da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 del codice di procedura civile.

In tal senso il ricorrente evidenzia che la sentenza di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dalla s.r.l. Dolcezze per mancata impugnazione dell’atto lesivo e quindi applicando quel criterio della c.d. pregiudiziale amministrativa dal quale invece la decisione revocanda si è espressamente discostata, concedendo infatti il risarcimento.

Ciò premesso il ricorrente rileva che il rigetto della domanda di risarcimento in applicazione della pregiudiziale comporta, alla luce di ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, una erronea declinatoria di giurisdizione.

Il Consiglio, dopo aver annullato la sentenza di primo grado che appunto in sostanza declinava la giurisdizione sul rapporto controverso, avrebbe quindi dovuto rinviare la causa al T.A.R., come prescritto dall’art. 35 comma secondo della legge n. 1034 del 1971 e non, come di fatto erroneamente avvenuto, decidere nel merito della domanda di risarcimento.

Il ricorso in revocazione è inammissibile.

Secondo principi consolidati in giurisprudenza, l’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio già disposto dall’art. 46 R.D. n. 1054 del 1924 e dall’art. 36 legge n. 1034 del 1971 ed ora contenuto nell’art. 106 comma 1 C.P.A.) presuppone contestualmente: a) il travisamento, da parte del giudice, dell’incontestabile contenuto materiale degli atti processuali; b) un nesso di causalità esclusiva tra l’abbaglio e la portata della decisione, la quale in sostanza, poggiando sull’errore, una volta che questo sia emendato, deve omisso medio risultare assolutamente periclitante; c) l’immediata rilevabilità della svista.

Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione.

Applicando le coordinate ermeneutiche ora tracciate al caso in esame, può già prima facie agevolmente rilevarsi che quello addebitato al giudice della decisione revocanda non è in alcun modo un abbaglio percettivo ma piuttosto un errore nella applicazione delle regole processuali che impongono in determinati casi l’annullamento con rinvio: quindi un errore di diritto.

È evidente infatti che, anche a voler seguire l’impostazione del comune ricorrente, quel Collegio giudicante – allorchè non ha considerato che l’applicazione della pregiudiziale da parte del T.A.R. aveva comportato una sostanziale declinatoria di giurisdizione – sarebbe comunque incorso in un errore di procedura e quindi di diritto, pacificamente non rimediabile in sede revocatoria.

Nè può sostenersi che l’errore revocatorio derivi dalla errata percezione del contenuto effettivo della sentenza impugnata, in quanto si tratterebbe pur sempre non di un vizio di assunzione del contenuto degli atti di causa ma evidentemente di una erronea interpretazione di essi.

Tanto chiarito in ordine alla radicale inammissibilità della domanda revocatoria, si impone però per completezza di evidenziare, sia pure sinteticamente, che la decisione n. 95 del 2010 non incorre in realtà in alcun errore di procedura.

In tal senso va infatti rilevato che la sentenza di primo grado, pur richiamando nelle motivazioni la questione della pregiudiziale, aveva nel dispositivo respinto il ricorso introduttivo nel merito: di talché deve decisamente dubitarsi della effettiva possibilità di applicare ad una sentenza di merito previsioni procedurali relative alle sole pronunce di rito.

Anche a voler prescindere da tali profili formali, deve poi soprattutto evidenziarsi che la decisione revocanda ha inequivocamente correlato il danno risarcibile non al provvedimento di assegnazione del lotto ma al comportamento colpevolmente dilatorio successivamente tenuto dall’Amministrazione comunale.

Pertanto, come esattamente eccepisce l’intimata società, la sentenza impugnata è stata riformata non a causa dell’erronea applicazione della pregiudiziale ma perchè affetta da errore in iudicando derivante dalla lacunosa identificazione della fonte della responsabilità aquilana incombente sul comune.

Una volta accertato che il danno era stato causato non dall’assegnazione del lotto ma dal comportamento successivo del comune la questione della pregiudiziale risultava dunque irrilevante.

In conclusione, l’errore addebitato alla decisione revocanda (che sarebbe comunque di procedura e non di percezione) non sussiste in alcun modo.

Il ricorso in revocazione è quindi inammissibile.

Ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.

Condanna il comune al pagamento in favore della s.r.l. Dolcezze di Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre accessori per spese, onorari e diritti della presente fase del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 994

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorrente è un cittadino extracomunitario cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno con provvedimento del 15. 10. 2010, non impugnato (il diniego era fondato sulla esistenza di ordine di espulsione con altro nome a carico dello stesso soggetto),

– la difesa del ricorrente ha chiesto di riesaminare la posizione del ricorrente, ma il riesame è stato respinto,

– la difesa – che non aveva mai impugnato il diniego di permesso di soggiorno – impugna adesso il diniego di riesame (senza peraltro impugnare neanche in questa sede l’originario rigetto della domanda di permesso di soggiorno, impugnazione che sarebbe comunque irricevibile perché tardiva),

– la difesa del ricorrente in sostanza cerca, attraverso la richiesta di riesame, di essere rimessa in termini per l’impugnazione di un provvedimento dalla cui impugnazione è decaduta,

l’impugnazione però è inammissibile in quanto svolta verso atto meramente confermativo del precedente (non c’è nessuna motivazione in più, il provvedimento impugnato si limita a ribadire che l’amministrazione conferma il suo orientamento),

– la sistemazione teorica della natura dell’atto confermativo e del suo rapporto con l’interesse a ricorrere, che è presupposto necessario dell’azione davanti al giudice amministrativo, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza,

– è stato in particolare affermato che "l’istanza diretta a provocare la revoca di un provvedimento amministrativo non determina il poteredovere dell’amministrazione di pronunciare e una siffatta pronuncia, ove intervenuta, non ha natura provvedimentale ove si riduca ad un mero atto confermativo del precedente, privo di una nuova ed autonoma valutazione dei fatti" (CdS, IV, 4261/07),

– ed, infatti, CdS, V, 8853/09, afferma che "il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere. È, dunque, necessario, affinché possa escludersi che un atto venga considerato meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento. Giacché, solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione" (nel senso della necessità che nel corso del procedimento amministrativo di riesame della situazione sia compiuto uno o più atti istruttori per attribuire al provvedimento conclusivo di conferma della precedente statuizione amministrativa quel quid novi che ne legittimerebbe l’autonoma impugnativa giurisdizionale v. anche Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1692; Tar Lazio, sez. II, 14 maggio 2008, n. 4127, e Tar Emilia Romagna, Parma, 15 aprile 2008, n. 224),

– senza tale rinnovata istruttoria, ed in presenza, pertanto, di un provvedimento che "si limita a richiamare il precedente provvedimento e a confermarlo integralmente senza alcun nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto già considerati" il ricorso è "inammissibile perché è proposto contro un atto privo di reale ed autonoma capacità lesiva" (Tar Basilicata 257/08). L’atto meramente confermativo, infatti, "non riapre i termini per impugnare: esso non rappresenta, infatti, un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate" (Tar Sicilia Catania, sez. IV, 19 marzo 2008, n. 489).

– nel caso di specie, in cui la nota impugnata non fa che ribadire, su istanza degli interessati, la permanente vigenza del provvedimento emesso in precedenza, senza riesaminare la questione e riaprire l’istruttoria, deve concludersi nel senso della inidoneità della stessa a ledere posizioni giuridiche soggettive degli interessati, e della conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse.

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che quantifica in euro 500, oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 12-07-2011, n. 27193

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Svolgimento del processo

1. La difesa di C.A.F. propone ricorso avverso l’ordinanza del 22/5/2011 con la quale il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di scarcerazione per decorrenza termini proposta alla Corte d’appello di quella città.

Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 1, art. 297 c.p.p., commi 1 e 4 e art. 172 c.p.p. specificando in fatto di aver individuato nel 24/11/2010 la scadenza del termine di fase di nove mesi, al netto del congelamento previsto per le giornate nelle quali si era tenuta udienza.

A sostegno della propria tesi espone che il computo deve decorrere dal 14/2/2010, data di scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; che alla scadenza così individuata devono aggiungersi le sospensioni per le udienze di secondo grado tenutesi in tale arco di tempo, per un totale di giorni 10, sicchè il termine andava a scadenza il 24/11/2010; il provvedimento di sospensione dei termini risulta intervenuto solo il giorno successivo, non in tempo per garantirne l’efficacia.

Si rileva nel ricorso che paradossalmente il provvedimento impugnato, pur condividendo che la sospensione non possa efficacemente agire su un termine scaduto, aveva erroneamente computato la decorrenza delle precedenti sospensioni, spostandola al 25/11, così permettendo l’effetto sospensivo a situazioni di fatto appena valutate improduttive di effetti.

Si chiede quindi l’accertamento di inefficacia della misura, e l’immediato provvedimento di scarcerazione del ricorrente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. E’ del tutto indiscusso tra le parti che il termine di durata massima di custodia cautelare fosse computabile in nove mesi e dieci giorni, decorrente dal 14/2/2010, individuabile nel concreto nel termine di fase, maggiorato dal numero di giorni nei quali si era tenuta udienza fino a quella data, termine che scadeva il 23 novembre 2010, e dove essere prorogato al giorno successivo in quanto nella giornata indicata si era tenuta udienza.

La Corte d’assise ha ritenuto efficace il congelamento dei termini per effetto dell’udienza tenutasi il giorno 25/11, valutazione non condivisibile in quanto il termine doveva considerarsi scaduto il giorno precedente, al raggiungimento del quale avrebbe dovuto disporsi la scarcerazione dell’interessato, sicchè la celebrazione il giorno successivo dell’udienza, pur astrattamente idonea a realizzare il congelamento automatico di cui all’art. 297 c.p.p., comma 4, risulta in realtà intervenuta quando l’Interessato avrebbe dovuto già aver riacquisito la libertà.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla lotte di merito il computo da attuare nel caso concreto non contraddice quanto già stabilito in precedente statuizione di questa Corte sull’argomento sull’assoluta equiparabilità, ai fini del calcolo, delle udienze celebrate prima e dopo l’ordinario termine di fase, poichè nella specie si ravvisa la diversa situazione di fatto in cui il sopraggiungere della causa che da origine al congelamento, costituita dall’intervenuta celebrazione dell’udienza, si verifica in un momento successivo alla scadenza del termine massimo, prorogato ai sensi di legge, verificatosi il giorno antecedente, che avrebbe dovuto comportare in quella stessa giornata la scarcerazione; ne consegue che lo svolgimento dell’udienza il giorno successivo non avrebbe potuto spiegare il suo effetto automatico, potendo il congelamento dei termini previsto dalla legge intervenire solo su un termine in corso, per garantire che l’effetto della deduzione dei termini sia limitata alla parte viva del processo, e non in relazione a tempi nel corso dei quali nessuna attività sia stata svolta, come può dirsi avvenuto in relazione al giorno del 24 novembre. Pur volendo ipotizzare che nel corso di tale giornata fosse legittimo trattenere l’interessato fino alle ore 24.00, nell’ultimo minuto utile di quel giorno avrebbe dovuto eseguirsi la scarcerazione, sicchè la permanenza dell’interessato il giorno dopo in custodia cautelare, sì da consentire l’operatività del congelamento, poteva essere frutto solo della mancata esecuzione della doverosa scarcerazione, privando di effetto, conseguentemente, l’effetto di congelamento.

Ne consegue che il ricorso proposto debba ritenersi fondato;

pertanto, annullato il provvedimento impugnato, si deve disporre l’immediata liberazione dell’interessato, se non detenuto per altra causa, con le disposizioni conseguenti alla cancelleria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto dichiara cessata l’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta in data 5 luglio 2008 nei confronti del ricorrente, di cui ordina l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-12-2011, n. 27468 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che M.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 25 febbraio 2010, con il quale la Corte di Appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato il 24 febbraio 2005 e definito il 6 maggio 2008 con declaratoria di cessazione della materia del contendere;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso con la cessazione della materia del contendere in poco più di tre anni;

che inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che il processo presupposto faceva parte di una serie estremamente numerosa di giudizi uguali istruiti con l’allegazione di copiosa documentazione, giudizi che hanno ingolfato il ruolo del giudice del lavoro di Bari, venendo così a concretizzarsi quella complessità del procedimento che, quanto meno per il numero, giustifica l’andamento del processo, articolatosi sostanzialmente in tre udienze, e conclusosi con la cessazione della materia del contendere perchè l’INPS ha immediatamente riconosciuto la fondatezza della richiesta azionata;

che il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre articolati motivi di ricorso, con i quali si critica la decisione, da un lato, per avere la Corte territoriale ritenuti congrua la durata di appena poco più di tre anni del giudizio presupposto e, dall’altro, per avere la stessa Corte escluso che l’istante possa rivestire la qualità di vittima; costui si duole inoltre delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Euro 1.250,00, di cui Euro 750,00 per onorari e 500,00 per diritti);

che il primo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con il secondo motivo;

che del pari infondato è il terzo motivo, perchè la liquidazione degli onorari e dei diritti è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che consente alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;

che il ricorso va conseguentemente respinto con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in complessivi Euro 495,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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