Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 22-09-2011, n. 34425

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Svolgimento del processo

1. – Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’appello di Napoli confermava il decreto emesso il 21 novembre 2007 dal Tribunale della sede, che aveva disposto nei confronti di M.L.:

– la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre;

– la misura di prevenzione reale della confisca, relativamente a beni immobili siti in (OMISSIS) (un terreno con sovrastante immobile su due piani) di proprietà del proposto e della moglie.

1.1. – Il Tribunale, sulla base delle risultanze emerse nel corso del procedimento di prevenzione (curriculum criminale del proposto;

contenuto di sentenze definitive) aveva ritenuto il M. persona pericolosa ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2 e successive modificazioni, siccome stabilmente inserito nell’associazione criminale di stampo camorristico capeggiata da M.L., operante nei quartieri partenopei di Soccavo, Fuorigrotta e Pianura ed i beni confiscati, nella indiscussa disponibilità del prevenuto, di "illecita origine, giacchè la loro acquisizione, non giustificata da alcun introito di origine legittima, doveva necessariamente esser frutto dei proventi della continua, ininterrotta ed assidua dedizione del M. ad attività criminose perpetrate sotto l’egida di agguerrite organizzazioni camorristiche operanti nelle zone dianzi indicate". 1.2. – A ragione della conferma del decreto di confisca – unico profilo del provvedimento, oggetto di specifica impugnazione da parte del proposto – la Corte d’appello osservava che il Tribunale aveva già dato risposta alle prospettazioni difensive articolate nell’atto di gravame, che avevano riguardato, in sintesi: (a) la legittimità degli acquisti dei cespiti confiscati, risalente al 1986; (b) l’insussistenza nel caso in esame della pur necessaria "correlazione temporale" tra l’appartenenza del M. all’organizzazione camorristica e l’acquisto dei beni asseritamene riconducibili ad attività illecite.

1.2.1. – Con riferimento alla prima censura, secondo cui l’acquisto dei cespiti sarebbe avvenuto grazie ai proventi di una lecita attività lavorativa (appaltatore edile) svolta dal M. negli anni tra il 1977 ed il 1982 ed attraverso la vendita di alcuni immobili, di proprietà del proposto e del coniuge, avvenuta rispettivamente nel 1981, per un corrispettivo di sedici milioni di lire, e nel 1988, per un corrispettivo di quaranta milioni – importi ritenuti largamente sufficienti a consentire, all’epoca, sia l’acquisto del terreno sia la successiva edificazione dell’immobile, incongruamente qualificato, in sede di prevenzione, come villa – la Corte territoriale evidenziava, infatti, che dello svolgimento di un’attività imprenditoriale da parte del preposto, "al di là delle semplici dichiarazioni di parte rese in sede istruttoria camerale" non vi era "alcuna specifica traccia", atteso che il M. non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi e che dagli archivi INPS emergevano unicamente "retribuzioni saltuarie e di ammontare modestissimo" laddove "lo svolgimento di un’attività imprenditoriale o che possa definirsi tale" non poteva, evidentemente "non lasciare qualche traccia documentale". 1.2.2. – A confutazione della seconda censura difensiva, secondo cui la costituzione del clan Martella andava fatta risalire all’anno 1997, "conformemente all’accertamento fattone in sede penale", con la conseguenza che "la partecipazione a detto sodalizio criminale da parte del M., non può che farsi risalire, al massimo, a tale anno, e l’acquisto dei beni confiscati non può ricondursi ad attività illecite ricollegabili al ritenuto profilo di pericolosità", la Corte territoriale osservava: (a) in via generale, il carattere non vincolante dell’accertamento condotto in sede penale, a ragione del carattere di autonomia del processo di prevenzione, fondato su di un "giudizio probabilistico e non già di certezza", che legittimamente può comportare che il "perimetro cronologico" di tale procedimento si differenzi da quello proprio del giudizio penale; (b) che in assenza di un formale atto costitutivo dell’organizzazione criminale, legittimamente "gli indizi di appartenenza associativa" potevano considerarsi risalenti ad epoca anteriore, in quanto "le statuizioni temporali del giudicato penale relativo alla condanna per 416 bis cod. pen. emessa a carico del M., non possono essere assunte ad elemento di giudizio"; (c) che in sede di prevenzione, in ogni caso, non era affatto necessario accertare l’appartenenza del proposto "ad una specifica organizzazione mafiosa o similare", bensì "il suo probabile inserimento in una qualsiasi organizzazione di tal fatta", ciò desumendosi "dalla formulazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, ove si parla di associazioni, al contrario di quanto il legislatore ha fatto nell’art. 416 bis cod. pen."; (d) che in ogni caso appariva corretta la vantazione del Tribunale, secondo cui "le attività criminose ed i collegamenti camorristici del M." dovevano "farsi risalire agli inizi degli anni ’80", in quanto basata sul "curriculum giudiziario" del M., nel quale, accanto ad una "intensa attività delinquenziale di tipo generico" quale desumibile da condanne per furto riportate nel 1976 e nel 1978, figurava anche una condanna per fatti di contrabbando commessi nel 1988, per altro non isolata, risultando seguita da altre due condanne sempre per contrabbando di tabacco; circostanza questa correttamente ritenuta dal primo giudice indicativa del "fattivo operare del prevenuto nel campo degli illeciti propri della criminalità organizzata partenopea", rappresentando un dato di comune esperienza "che il contrabbando di tabacco ha da sempre costituito una delle attività illegali soggette al controllo della camorra" e che "le organizzazioni criminali non consentono autonomi ed isolati interventi da parte di estranei nei rami degli illeciti che tradizionalmente si sono riservati"; (e) che in ogni caso, in base ad una interpretazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e successive modificazioni ritenuta dalla Corte territoriale pienamente aderente alla lettera ed alla ratio della legge, i beni del soggetto indiziato "di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso o similare" e nei cui confronti è stata disposta misura di prevenzione personale, possono essere oggetto di sequestro e di eventuale confisca, ove, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma, "si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite", senza che sia necessario accertare che gli stessi siano anche "frutto o reimpiego dei proventi di condotte illecite funzionalmente connesse all’appartenenza del soggetto all’organizzazione mafiosa".

In conclusione, osservava la Corte territoriale, risultavano soddisfatti nella fattispecie tutti i requisiti che la legge antimafia richiede per farsi luogo al provvedimento ablativo, e cioè quello soggettivo dell’appartenenza del proposto M. ad un’organizzazione camorristica, e quello oggettivo dei gravi e precisi indizi circa l’origine illecita dei beni (unico specifico punto della decisione, oggetto del gravame), giacchè sia il criterio logico-giuridico che quello cronologico indicavano "che gli immobili acquistati dal M. e dalla moglie (sia quelli alienati che quelli in sequestro) furono e sono frutto delle attività illecite del M. dianzi esaminate". 2. – Ha proposto ricorso M.L., a mezzo del suo difensore, avvocato Antonio Abet, che anche attraverso apposita memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, richiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando, con riferimento all’art. 606 cod. proc. pen., lett. b), erronea applicazione ed interpretazione dei principi sanciti dalla legge penale ( L. n. 575 del 1965 e n. 142371956) in ordine alla confisca dei beni appartenenti alla criminalità mafiosa.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte d’appello sarebbe incongrua sia laddove ha ritenuto i beni assoggettati a confisca di provenienza delittuosa, nonostante la difesa del proposto avesse fornito documentazione relativa sia allo svolgimento da parte del M., sin dal 1977, di regolare attività lavorativa nel campo dell’edilizia sia alla pregressa vendita di alcuni beni, il cui corrispettivo appariva già di per sè sufficiente a giustificare l’acquisto del terreno e la successiva attività edificatoria; sia infine laddove non ha tenuto conto della evidente mancanza di "correlazione temporale" tra la pericolosità sociale qualificata, ex lege di prevenzione antimafia, e l’acquisizione dei beni confiscati, superando tale dato obiettivo, attraverso un’arbitraria "retrodatazione" dell’iter criminale del M. agli anni ’80 e riferendo la misura di prevenzione patrimoniale non più al reato associativo posto a base della sua applicazione, ma ad altre e diverse tipologie di reato, rinvenute nel certificato penale del proposto (all’esistenza cioè di "precedenti penali non mafiosi", come argomentato con efficace espressione dal ricorrente) e senza compiere "alcuna indagine in ordine allo stile di vita che in quel periodo avrebbe consentito una prognosi di illecita accumulazione".

In particolare, nel rilevare che gli unici elementi di valutazione certi – la costituzione del clan Martella nel 1997; l’impossibilità che i precedenti penali relativi agli anni ’80 possano integrare una pericolosità di tipo qualificato – non consentivano di assoggettare a confisca dei beni acquistati dal M. prima dell’accertata sua partecipazione all’associazione camorristica, da parte del ricorrente si contesta la legittimità della decisione impugnata con riferimento sia all’assunto secondo cui i cespiti sequestrati sarebbero comunque frutto di attività illecite, sia che tali attività sarebbero comunque ricollegabili "a generiche associazioni", risolvendosi le argomentazioni sviluppate sul punto in mere congetture, nel ricorso a massime d’esperienza prive di consolidata accettazione, in affermazioni assolutamente generiche e non riscontate da alcun elemento indiziario concreto, specie per quel che attiene la rilevanza attribuita alla condanna per contrabbando. Tali argomentazioni, si deduce ancora in ricorso, risultano incongruamente affermare, oltretutto, l’esistenza in tema di misure di prevenzione reali, di una sorta di inversione dell’onere della prova, approdo interpretativo ritenuto dal ricorrente non aderente al dettato normativo e conforme ai più recenti e condivisibili arresti giurisprudenziali che individuano a carico del proposto un semplice onere di allegazione, pienamente assolto dal M., che ha fornito ampi elementi di prova, anche documentale, della derivazione dei beni sequestrati da legittime disponibilità finanziarie formatesi ben prima della partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse di M.L. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

Ritiene il Collegio, infatti, che il contenuto critico delle argomentazioni svolte dal ricorrente – incentrate principalmente su dati fattuali asseritamene pretermessi o comunque non adeguatamente valutati – non rientri nell’ambito del controllo consentito nel presente giudizio di legittimità, ove si consideri che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, per violazione di legge (tra le ultime vedi Sez. 6, Sentenza n. 35044 del 08/03/2007, ric. Bruno), sicchè non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso si configurerebbe comunque un vizio di violazione di legge (S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua; S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno). E tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non illegittima costituzionalmente (sent. n. 321 del 2004).

1.1 – Ed invero il ricorso, pur denunciando formalmente una violazione di legge, in sostanza s’articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato in punto di sperequazione del valore dei beni confiscati e dei redditi dichiarati dal M., nella prospettiva, in particolare, di accreditare le tesi, già sostenute nei giudizi di merito, della legittima provenienza degli immobili confiscati o più esattamente dell’acquisto degli stessi a seguito della vendita di altri beni appartenenti al preposto ed alla moglie, ovvero attraverso la derivazione della disponibilità finanziaria per il loro acquisto, da regolare attività lavorativa in campo edilizio.

Nè può ritenersi fondato il rilievo che la Corte d’appello non abbia considerato gli argomenti dell’appellante, che anzi ad essi ha dato, come emerge dalla esposizione in fatto, puntuale risposta.

Per altro, la riproposizione degli argomenti difensivi volti a contrastare il provvedimento ablativo relativamente alla derivazione dei beni confiscati da attività illecite, si rivela definitivamente infondata ove si consideri, che a prescindere dalla ritenuta inidoneità della documentazione INPS prodotta dall’appellante, a comprovare l’effettivo svolgimento di un’attività imprenditoriale, è stata ritenuta dai giudici del merito del tutto sguarnita di dimostrazione e implausibile l’esistenza di proventi derivanti da tale attività idonei a giustificare un accumulo di ricchezza lecito, proporzionato al valore del patrimonio immobiliare nella disponibilità del nucleo familiare del ricorrente.

1.2. – Considerazioni non dissimili valgono anche con riferimento all’ulteriore censura sviluppata in ricorso, relativa all’asserita mancanza di "correlazione temporale" tra pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni confiscati, ove si consideri, per un verso, che il percorso motivazionale sviluppato dai giudici di merito per affermare che le attività criminose ed i collegamenti camorristici del M. devono in realtà farsi risalire agli inizi degli anni ’80, risulta fondarsi su valutazioni di dati obiettivi non confutati (quali le condanne del preposto per contrabbando) e su massime d’esperienza desunte dalla concreta realtà giudiziaria campana, le quali pervengono, in ogni caso, a conclusioni del tutto plausibili ed immuni da vizi logici o giuridici, anche allorquando affermano – in linea del resto, con condivisibili principi di diritto da tempo enunciati da questa Corte, in coerenza con i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza 17/12/03, Montella, in materia di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e con la sentenza 30 maggio 2001, ric. Derouach, che ha evidenziato l’affinità tra la confisca speciale prevista dal citato art. 12 sexies e la confisca quale misura di prevenzione – che deve ritenersi legittima la confisca, disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (Disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell’inizio dell’appartenenza mafiosa, allorquando, come nel caso in esame, i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (cfr., tra le molte, Sez. 1^, 11/12/08, Cangiatosi e altro, rv. 242.515; Sez. 2^, 16/4/09, Di Salvo, rv. 244.150; Sez. 1^, 4/6/09, Sicolo e altri, rv.

245.363; Sez. 2^, 22/4/09, Buscema e altri, rv. 244.878; Sez. 1^, 29/5/09, Caruso e altro, rv. 244.827; Sez. 6^, 15/1/10, Quartararo, rv. 246.084).

3. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3286

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Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica di dichiarazione doganale resa il 7.1.2004, conseguente a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale era stata contestata l’utilizzazione, ai fini dell’importazione di banane a tasso agevolato, di certificati di importazione "Agrim" illecitamente ottenuti.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale.

In particolare, il giudice di appello riconobbe la responsabilità della società ricorrente per le violazioni contestate, in base al rilievo che la qualità da essa incontrovertitamente rivestita ed il ruolo in concreto da essa assunto nell’ambito della contestata operazione doganale, erano idonei a renderla responsabile (oltre che per le obbligazioni iva della società importatrice) anche per le violazioni doganali; negò, inoltre, il difetto di prova in merito al fraudolento conseguimento dei certificati "Agrim".

Avverso tale sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con i proposti motivi di ricorso, la società contribuente censura la decisione impugnata – in prospettiva di violazione di legge e vizio di motivazione – per aver ritenuto idoneamente provata la falsità dei certificati "Agrim", ancorchè essenzialmente basata sul recepimento di atti provenienti da Autorità estere di cui essa ricorrente non era stata diretta destinataria e alla cui formazione era restata del tutto estranea.

La società contribuente specificamente deduce: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7, 11, comma 2, Reg. C.e. 7 maggio 2001 n. 896/2001, anche in relazione alla libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e ss. T.F.U.E. (già artt. 43 e ss. T.C.e). Violazione dei principi in tema di effetto diretto delle norme del diritto dell’U.e. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3, T.F.U.E. (già art. 234, comma 3, T.C.e.)"; "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, Reg. C.e. 7 maggio 2001 n. 896/2001. Violazione dei principi in tema di effetto diretto delle norme del diritto dell’U.e. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267, comma 3, T.F.U.E. (già art. 234, comma 3, T.C.e.)"; "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2702 c.c. e art. 9 Reg. C.e. 1073/1999 nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la documentazione in atti e, in particolare, il rapporto 4.4.2007 redatto dall’Autorità doganale portoghese fosse dotato di valore pienamente probatorio dell’esistenza di manovre fraudolente legittimanti al disconoscimento del regime daziario applicato. Omessa e/o insufficiente motivazione"; "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.".

Le doglianze – che, per la stretta connessione, vanno congiuntamente esaminate – sono infondate.

Al riguardo, occorre premettere che – presupponendo l’esenzione daziaria la regolarità tanto formale quanto sostanziale del certificato emesso dalla Autorità deputata al suo rilascio – il diritto al recupero sorge sia in ipotesi di falsità materiale sia in ipotesi di falsità ideologica, poichè qualsiasi certificato "inesatto" autorizza il recupero a posteriori per indebita concessione del regime preferenziale (cfr. Cass. 13980/08).

Ciò posto, deve osservarsi che i giudici del merito hanno ritenuto la falsità dei certificati "Agrim" di cui alla controversia in oggetto, sulla base degli elementi emergenti dal rapporto, trasmesso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode dalla competente Autorità portoghese, da cui emerge che l’importatrice Rei aveva conseguito lo status di importatore non tradizionale e, con esso, l’ammissione all’agevolazione daziaria per l’importazione di banane mediante certificati "Agrim", facendo valere importazioni asseritamente effettuate nel 1998, 1999 e 2000 da società figlie già costituite in Spagna, ma sciolte e comunque inesistenti in Spagna sin dal 1997.

Deve, peraltro, considerarsi che detta valutazione, aderente alle risultanze processuali (in questa sede, peraltro, solo del tutto genericamente contrastate, con inevitabili ricadute sul piano dell’"autosufficienza" del ricorso) e in sè coerente, non appare controvertibile se non in base a un sindacato in fatto non consentito nel giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservati l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle le prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza e la scelta di quelle, tra le risultanze probatorie, ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.100,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-04-2012, n. 5444 Procedimento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 109 del 20 maggio 2011, depositata il 21 luglio 2011, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto la sanzione della censura al dott. M. B.A., giudice presso il Tribunale di Milano, incolpato, come riportato nell’epigrafe della sentenza, "dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), perchè, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, con funzioni di giudice, nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo 2003 ed il giorno 15 settembre 2008 (sottoposto ad ispezione periodica ordinaria), ha omesso di rispettare i termini di deposito di 240 sentenze civili, di cui 228 monocratiche e 12 in grado di appello (pari al 60,75% delle sentenze complessivamente depositate), con un ritardo massimo pari a 829 giorni e ben 72 casi di ritardo superiore all’anno".

La Sezione disciplinare ha ritenuto che gli elementi addotti dal dott. B. (aggravio relativo ai processi di "vecchio rito" assegnatigli, aggravio derivante dalla nomina a componente del Consiglio giudiziario di Milano, natura delle controversie e numero delle udienze celebrate) non appaiono idonei a giustificare i ritardi contestati, poichè questi risultano numericamente significativi, raggiungono una punta massima molto elevata e sono superiori ad un anno in 72 casi; il numero di sentenze depositate nel periodo, circa 400 in cinque anni e mezzo (con una media di 75 sentenze all’anno circa), non è particolarmente alta; la percentuale delle sentenze depositate in ritardo è del 60 per cento.

In conclusione, ad avviso della Sezione disciplinare, tali concomitanti circostanze portano ad escludere che la difficoltà delle cause assegnate al magistrato (indiscutibile sia in relazione all’oggetto che alla durata) e l’impegno al Consiglio giudiziario di Milano (che pure ha certamente inciso sulla sua produttività nonostante l’esonero di cui ha usufruito) possano avere una efficacia scriminante dei ritardi, anche perchè, a fronte di numeri assoluti non ingestibili, criteri di ordinaria diligenza dovevano imporre modalità di organizzazione del lavoro tali da non determinare l’enorme lasso di tempo lasciato decorrere tra l’assunzione della decisione ed il deposito della sua motivazione in così tanti casi.

2. Avverso tale sentenza il dott. B.A. M. ha proposto ricorso per cassazione.

11 Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 per avere la Sezione disciplinare erroneamente applicato le disposizioni di tale decreto legislativo, entrato in vigore il 19 giugno 2006.

Il motivo è infondato, in applicazione del consolidato principio in virtù del quale, ai sensi dell’art. 32 bis del citato D.Lgs. n. 109 del 2006 (introdotto dal D.Lgs. n. 269 del 2006), anche se i depositi tardivi siano in parte anteriori alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, ma siano stati contestati unitamente ad altri successivi alla data medesima, si applicano le nuove disposizioni, essendo stato il procedimento promosso nel vigore di queste ultime (e senza alcuna possibilità di scissione, quanto all’apprezzamento della gravità del fatto, dell’unica condotta permanentemente lesiva dell’interesse tutelato) (tra le altre, Cass., sez. un., nn. 16557 del 2009, 967 del 2010, 18696 e 18697 del 2011).

2. Con gli altri motivi, si denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza relativamente alle circostanze (tra le quali, in primo luogo, la nomina a componente del Consiglio giudiziario di Milano per il periodo 2003/2005, con esonero parziale dal lavoro ordinario) che, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto condurre a ritenere giustificati i ritardi contestati, anche in considerazione della indiscussa qualità del lavoro svolto; inoltre, si rileva che il ritardo massimo addebitato, indicato in 829 giorni, è frutto di errore materiale (come risulta da attestazione della cancelleria prodotta nel corso del procedimento), essendo in realtà consistito in giorni 493 (o 448, escludendo il periodo feriale).

Le censure si rivelano anch’esse infondate.

La giurisprudenza più recente di questa Corte si è ormai stabilmente orientata nel senso di ritenere che, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), il superamento di un anno di ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla Sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito: tale termine, infatti, è superiore alla soglia della ragionevolezza perchè è ritenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità e, quindi, la stesura di qualsiasi provvedimento ed il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione (Cass., sez. un., nn. 18696, 18697, 20938, 28802 del 2011, 1990 del 2012; cfr., anche sent. n. 528 del 2012).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi, poichè la Sezione disciplinare ha dapprima accertato la sussistenza dei plurimi ritardi ultrannuali contestati (a tal riguardo, risulta irrilevante, nella complessiva valutazione della situazione, il denunciato errore materiale relativo all’entità del ritardo massimo addebitato) ed ha poi esaminato le circostanze giustificative addotte dall’incolpato, negandone la concreta idoneità ad escludere l’antigiuridicità della condotta, con motivazione da ritenere immune da vizi logici, tenuto conto della quantità dei ritardi (in assoluto ed in percentuale rispetto al totale), del numero di quelli di durata superiore all’anno e del tipo di cause di inesigibilità invocate dall’incolpato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro della giustizia.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 13-12-2011, n. 9714

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Svolgimento del processo

Con il primo dei ricorsi in esame gli odierni ricorrenti, quali commissari dell’Autorità portuale di Manfredonia istituita con l’art. 4 comma 65 l. 350 del 2003, impugnavano il decreto in epigrafe e gli atti connessi con cui veniva disposta la messa in liquidazione della medesima autorità.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– violazione degli artt. 1 commi 989 e 989 bis l. 296\2006, 6 commi 1, 8 e 10 l. 84\1994, 3 e 97 Cost., eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, non potendo applicarsi l’art. 6 comma 10 citato;

– analoghi profili avverso il procedimento per mancato coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture;

– violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 comma 4 l. 241 del 1990.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio, sostenendo l’incompetenza territoriale del Tar Lazio, l’inammissibilità per mancanza di interesse in capo ai ricorrenti, nonchè l’infondatezza del ricorso nel merito.

Con atto di intervento ad opponendum si costituiva in giudizio il comune di Manfredonia, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 5799\2007 veniva respinta la domanda cautelare. In sede di appello tale statuizione cautelare veniva riformata con conseguente sospensione della prevista soppressione.

Con atto di motivi aggiunti datati 20\6\2011, a fronte di atti sopravvenuti di autorizzazione all’utilizzo di contributi pluriennali alla stessa autorità venivano dedotte le seguenti censure: analoghi profili per la contraddittorietà derivante dal conferimento medesimo.

Con il secondo ricorso, recante il n. 11087\2007, con analoghe censure gli stessi atti venivano impugnati dai ricorrenti, operatori abituali del porto di Manfredonia.

Anche in tale gravame l’amministrazione intimata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

Alla udienza pubblica del 1\12\2011 le cause passavano in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre disporre la riunione tra i gravami in epigrafe per l’evidente connessione sia soggettiva che oggettiva dei ricorsi, così come riassunti nella narrativa di fatto: nella prima direzione, all’identità anche formale della parte resistente si accompagna l’analogia degli interessi azionati rispetto al mantenimento dell’Autorità, in qualità di soggetti incardinati nell’organismo soppresso ovvero di imprese operanti ordinariamente nel settore regolato dal medesimo organismo; nella seconda direzione emerge all’evidenza l’identità sia degli atti gravati che delle censure dedotte.

Sempre in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di incompetenza territoriale e di inammissibilità per difetto di interesse, peraltro entrambe dedotte solo con riferimento al primo gravame. Entrambe appaiono prima facie infondate.

Sul primo versante la competenza territoriale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis (cfr. CdS ad. Plen n. 1 del 2011), era derogabile, cosicchè la relativa questione poteva ricondursi unicamente tramite regolamento di competenza, nella specie non proposto. Sul secondo versante, tutti i ricorrenti hanno dimostrato la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante avverso gli atti di soppressione dell’organismo: i primi quali titolari di una posizione giuridica soggettiva attiva derivante dall’essere commissario dell’autorità, posizione incisa in toto dagli atti impugnati (cfr. ex multis, in tema di jus ad officium T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 69); i secondi, va evidenziato pur in assenza di specifica eccezione nel secondo gravame, quali operatori del porto titolari di rapporti costanti con la medesima autorità. Parimenti destituite di fondamento appaiono le (mere) considerazione inerenti l’attualità dell’interesse a fronte della estensione dell’autorità di Bari, la quale infatti risulta espressamente subordinata alla liquidazione in contestazione.

Nel merito i ricorsi appaiono prima facie fondati sotto i primi ed assorbenti ordini di motivi dedotti.

In linea di diritto, a fronte della costituzione ex lege dell’Autorità in questione (indicata al comma 1 dell’art. 6 l. 84\94), il "contropotere" attivato nella specie, a fini di soppressione dello stesso organismo, risulta fondato sull’espresso richiamo alla norma di cui all’art. 6 comma 10 l. 84 del 1994 nella parte in cui, relativamente alle Autorità espressamente previste al comma 1, statuisce che con la medesima procedura di cui al comma 8, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8 medesimo, cioè che nell’ultimo triennio non abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU).

Invero, all’evidenzia la ratio della disciplina invocata presuppone che lo spettro di analisi della funzionalità dell’Autorità debba traguardarsi in un periodo di almeno dieci anni; ciò, se per un verso appare pienamente ragionevole, rispetto ai cicli economici di attività legati all’ambito portuale, per un altro verso va adeguato, nel caso di specie, all’istituzione della singola Autorità la quale risulta pacificamente inserita nell’elenco di cui al comma 1 a seguito della modifica disposta dall’art. 4, comma 65, L. 24 dicembre 2003, n. 350, cosicchè il termine di adeguata valutazione dovrebbe ragionevolmente decorrere da tale posteriore momento.

Le considerazioni sin qui svolte e la prospettazione di parte ricorrente trovano piena conferma a fronte della dedotta, e confermata dall’analisi degli atti, mancata considerazione della disciplina e dei relativi criteri, normativamente successivi alla predetta integrazione dell’elenco di autorità portuali ed amministrativamente antecedenti all’avvio della procedura confluita negli atti qui impugnati, di cui alla legge finanziaria 2007 (legge n. 296\2006), a mente dei quali il Ministro competente è autorizzato ad adottare un regolamento "volto a rivedere i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento".

Orbene, in tale contesto normativo appaiono all’evidenza fondate le censure dedotte, in specie a fronte del mero ed acritico ricorso da parte dell’amministrazione ad una procedura ordinaria di soppressione, in mancanza del necessario parametro temporale decennale, accompagnata dalla mancata considerazione di analogo peculiare potere affidato ex lege al medesimo Ministero competente che, se da un lato avrebbe consentito la presa in esame della finalità perseguita con gli atti in questione, dall’altro lato avrebbe imposto un esame valutativo sotto i profili indicati.

Diversamente, prima facie infondato è l’ultimo ordine di rilievi. Costituisce jus receptum la considerazione per cui l’omissione delle formalità dell’art. 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, può influire tutt’al più sugli effetti del provvedimento conclusivo e sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione, ma non anche sulla sua legittimità. Analoga conclusione va raggiunta relativamente ai motivi aggiunti, quantomeno nei limitati ambiti di legittimità del presente sindacato, atteso che l’operatività dell’Autorità era imposta dagli effetti della tutela cautelare.

La fondatezza dei primi ordini di rilievi comporta l’accoglimento di entrambi i gravami e, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono giusti motivi, anche a fronte dei motivi dedotti e della natura degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando – previa riunione – sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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