Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 30/11/2009 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione in data 9/7/2008 del G.U.P. del Tribunale di Cosenza con la quale M.L. era dichiarato colpevole dei reati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, contestati ai capi 1 e 2 della rubrica, unificati ex art. 81 cpv. c.p. e condannato alla pena di giustizia.
L’imputato veniva fermato insieme con M.A. e D.L. A.B. a bordo di una autovettura, dove gli operanti rinvenivano sul sedile occupato dal M. un frammento di sostanza stupefacente tipo hashish, e all’interno degli indumenti intimi del L. un involucro, contenente un panetto della stessa sostanza, nonchè una confezione di cartine in tasca, nella tasca del giubbotto del D.L. altra confezione di cartine, a ridosso dello sportello lato passeggero un involucro di cellophane, contenente altra sostanza tipo hashish. Le analisi chimiche accertavano la natura della sostanza per un peso di gr. 103,47 per un principio attivo di mg. 5.816,64. Nella immediatezza del fatto l’imputato spontaneamente dichiarava agli operanti che anche in precedenza a quel controllo aveva svolto l’incarico per conto di tale E., di procurare hashish e che l’appuntamento per la consegna all’ E. quella sera del panetto in suo possesso, come per le altre due volte precedenti, era presso la Chiesa di Arcavacata di (OMISSIS).
Contro tale decisione ricorre l’imputato personalmente e ne denuncia la nullità in riferimento al reato di cui al capo 2 per violazione degli artt. 63 e 350 c.p.p., essendo la prova fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’imputato, che non potevano essere utilizzate, perchè rese, quando aveva già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini, in assenza del difensore e in violazione del combinato disposto delle norme suindicate e censura la motivazione del giudice del gravame, che aveva differenziato "le notizie ed indicazioni assunte" in assenza del difensore ai sensi dell’art. 350 c.p.p., comma 5 e "le dichiarazioni spontanee" ricevute ai sensi del art., comma 7 cit., pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. Chiede inoltre l’annullamento della sentenza in riferimento al medesimo capo di accusa per violazione dell’art. 429 c.p.p., comma 2, trattandosi di contestazione imprecisa, che non conteneva l’ipotesi del concorso con il fantomatico " E.", e in riferimento ad entrambi i capi di imputazione per vizio di motivazione, non essendo provata la destinazione allo spaccio della droga repertata.
Nei motivi aggiunti, depositati in data 10/10/2011, la difesa eccepisce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in riferimento all’art. 122 c.p.p., comma 3 e art. 438, comma 5, e censura l’error in procedendo in cui era incorso il G.I.P. nell’avere proceduto con giudizio abbreviato puro, nonostante che dalla procura speciale, rilasciata dall’imputato al difensore, si richiedesse di procedersi con giudizio abbreviato condizionato, con conseguente abnormità o nullità del giudizio, essendosi il giudice procedente intervenuto illegittimamente sulla scelta personalissima dell’imputato di condizionare l’abbreviato all’acquisizione degli atti.
Il ricorso è inammissibile.
La censura concernente la inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, introdotta con il primo motivo, oltre che generica, siccome reiterativa dell’eccezione, già formulata ed esaminata in sede di gravame, è manifestamente infondata, giacchè le dichiarazioni de quibus furono rese dall’imputato agli operanti nell’immediatezza del fatto, prima ancora che il L. venisse tratto in arresto, onde la loro utilizzabilità ai sensi della norma ex art. 350 c.p.p., comma 7, essendosi il giudizio svolto con il rito abbreviato (ex multis Cass. Sez. 6^ 25/5-2/7/04 n. 29138 Rv. 229457).
Altrettanto manifestamente infondata, oltre che non dedotta nei motivi di appello, è l’altra eccezione, formulata nel primo motivo in ordine alla incompletezza del secondo capo di imputazione, sul quale l’imputato ben ha avuto modo di difendersi.
Sulla destinazione allo spaccio e sul diniego della circostanza attenuante ex art. 73, comma 5 D.P.R. cit. vi è ampia motivazione nella sentenza impugnata e le censure su tali punti si rivelano generiche e ripetitive dell’appello.
La doglianza di cui ai motivi nuovi, depositati in cancelleria in data 10/10/2011 è inammissibile, perchè non riguarda i capi e i punti della decisione oggetto del gravame, oltre che non veritiera, in quanto dal verbale di udienza si evince il riferimento al consenso prestato dall’imputato e dal difensore, procuratore speciale, entrambi presenti, al rito abbreviato puro.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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