T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 458 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30.10.2008 e depositato presso la Segreteria il 13.11.2008, P.G. impugna il provvedimento del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Calvagese della Riviera in data 4.9.2008 con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio di permesso i costruire per la realizzazione – sui mappali 189, 190, 299 e 300 foglio 12 – di un laghetto per pesca sportiva con commercializzazione del terreno di scavo.

Il ricorrente articola le seguenti doglianze:

" Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erronea applicazione delle disposizioni del PRG vigente"; contestando la fondatezza delle singole proposizioni giustificative alla base del diniego ed evidenziando la piena compatibilità dell’intervento con le destinazioni di zona.

Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Calvagese della Riviera, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 27.11.2008 (ord. N. 286/08) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

In prossimità della pubblica udienza del 27.10.2010, il ricorrente – con atto notificato il 4.10.2010 e depositato il 5.10.2010 – ha proposto motivi aggiunti con i quali deduce eccesso di potere per evidente illogicità e disparità di trattamento, evidenziando di aver da poco appreso che il Comune in una situazione analoga si è comportato in maniera diametralmente opposta (in particolare, con la deliberazione consiliare n. 45 del 1.12.2008 è stata approvata una convenzione, integrativa di precedente, con M.R. che prevede la realizzazione di una vasca di raccolta acque meteoriche in prossimità di rotatoria stradale),

Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso, su richiesta di termini a difesa da parte del difensore del Comune, è stato rinviato ad altra udienza.

In vista della successiva udienza del 23.2.2011, le parti hanno depositato memorie.

All’esito della suddetta pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, G.P. impugna il provvedimento di rigetto di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione – sui mappali 189, 190, 299 e 300 foglio 12 – di un laghetto per pesca sportiva con commercializzazione del terreno di scavo.

Il diniego opposto si base sulla seguente motivazione (di cui si mantiene l’incerta forma sintaticolessicale):

"- l’area interessata ricade in parte in zona E 2 e che l’art. 37 al punto 1 delle NTA vigenti cita "sono aree destinate all’esercizio delle attività connesse direttamente o indirettamente con l’agricoltura"

– l’art. 37 al punto 13.11 delle NTA vigenti prescrive che "non sono ammessi interventi di movimentazione del terreno che modifichino il sistema dei terrazzamenti esistenti ed alterino le attuali scarpate. Omissis";

– all’art. 55 prescrive che "nelle zone di rispetto stradale, indicate graficamente nelle planimetrie di piano non è consentita alcuna nuova costruzione né fuori né sottoterra";

– l’intervento in oggetto non è conforme a quanto prescritto dagli artt. 37 e 55 in considerazione del fatto che l’intervento prevede una notevole movimentazione del terreno modificando lo stato dei luoghi e ricade in parte nella zona di rispetto stradale;

– gli indirizzi del piano paesistico relativi alla "classe 2sensibilità paesistica media" limitano gli interventi in progetto, acconsentendo invece interventi di mantenimento delle caratteristiche ambientali, delle opere in difesa della vegetazione e della conservazione riqualificazione delle sistemazioni agrarie;

gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per la piscicoltura e pesca sportiva, con commercializzazione del materiale estratto, sono soggetti all’autorizzazione regionale previa stipula di apposita convenzione con il Comune, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 14/1998;

la formazione di bacini idrici, a ridosso del centro abitato potrebbero arrecare pregiudizio alla salute pubblica con la diffusione della specie Aedes Albopictus (zanzara tigre) e similari."

Il ricorrente – premesso di essere iscritto all’albo degli imprenditori agricoli e di esercitare l’attività di agriturismo ed evidenziato come la realizzazione del laghetto gli consentirebbe di incrementare la presenza di avventori alla propria attività – con l’unico, complesso motivo di doglianza prende in esame le singole proposizioni motivazionali di diniego e rileva che:

– l’attività agrituristica è connessa con l’agricoltura ed è quindi compatibile con la destinazione agricola;

– il terreno è pianeggiante senza alcun terrazzamento;

– la realizzazione del solo scavo per la realizzazione del laghetto non costituisce costruzione;

– un laghetto di m. 75 per 80 non rappresenta alcun stravolgimento delle caratteristiche ambientali;

– l’autorizzazione regionale allo scavo e la stipula di convenzione con il Comune ai sensi della L.R. n. 14/98 non può precedere ma solo seguire il rilascio del titolo edilizio;

– la questione delle zanzare è del tutto indimostrata essendo previsto un sistema un sistema di movimentazione dell’acqua che impedisce la stagnazione.

Con successivo atto – definito di "motivi aggiunti"- il P. deduce l’ulteriore vizio di illogicità e disparità di trattamento, per aver il Comune consentito, in una situazione analoga, la realizzazione di una vasca di raccolta acque meteoriche in prossimità di rotatoria stradale (con la deliberazione consiliare n. 45 del 1.12.2008 di approvazione di una convenzione, integrativa con M.R.)

Il ricorso non risulta fondato.

Va innanzitutto ricordato che

– il rilascio del permesso di costruire rientra nel novero degli atti vincolati, estrinsecandosi nel controllo sulla conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente in una zona del territorio comunale;

– non è quindi ammissibile la censura dell’eccesso di potere per disparità di trattamento (sollevata con i motivi aggiunti), essendo la valutazione delle domande di autorizzazione a costruire vincolata rigorosamente alla conformità delle domande alle prescrizioni urbanistiche;

– la circostanza che la P.A abbia eventualmente compiuto un’illegittimità in altra situazione non può valere a contestare la legittimità dell’atto di diniego.

Con riguardo alla fattispecie in esame, va osservato che l’ambito interessato dal progetto presentato dal P. ricade in parte in zona E 2 ed in parte in "zona di rispetto stradale".

L’attività necessaria alla realizzazione dell’invaso comporta, come risulta dalla relazione tecnicoillustrativa del progettista geom. Bignotti (cfr. il doc. n. 2 del Comune),"lo sterro totale di 21.381,58 mc. di materiale… di cui 5.717 mc. di terreno vegetale e 15.664,58 di ghiaione".

In tale contesto, correttamente l’Amministrazione ha rilevato che "l’intervento in oggetto non è conforme a quanto prescritto dagli artt. 37 e 55 in considerazione del fatto che l’intervento prevede una notevole movimentazione del terreno modificando lo stato dei luoghi e ricade in parte nella zona di rispetto stradale".

E’ questa la proposizione motivazionale fondante il diniego, poiché, se è pur incontestabile che astrattamente la realizzazione del lago artificiale è riconducibile all’esercizio dell’attività agricola, è peraltro insuperabile il rilievo che la specifica disciplina di zona non consente interventi che determinino alterazioni così rilevanti della conformazione dei luoghi come è quello all’esame, il quale non solo è di assoluto rilievo quantitativo ma ha anche un rilevante impatto paesaggistico, sicché risulta altresì congruo il riferimento agli indirizzi del piano paesistico che, per tali ambiti, prevedono il mantenimento (e quindi si oppongono all’alterazione) delle caratteristiche ambientali.

Una volta rilevato che la destinazione di zona non consente il rilascio del permesso di costruire, risulterebbe superfluo indagare la legittimità delle ulteriori proposizioni giustificative svolte dal Comune, atteso che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, in presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, è sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi per escludere che l’atto possa essere annullato.

Peraltro, corre l’obbligo di contestare la tesi del ricorrente in tema di rapporto di priorità tra il rilascio del permesso e la richiesta di autorizzazione alla Regione ex art.36 L.R. n. 14798.

Invero, il previo ottenimento del titolo regionale rispetto a quello edilizio comunale discende da palesi ragioni d’ordine logicosistematico.

Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 30.12.2008 n. 8/8830, con la quale sono state dettate "Determinazioni in materia di realizzazione di bacini idrici (art. 1, comma 1, lett. rr), L.R. n. 4/2008; art. 36, comma 3, L.R. n. 14/1998".

In tale delibera viene sottolineato che "La disciplina della realizzazione di questa tipologia di scavi, e della commercializzazione dei relativi materiali inerti derivanti da essi, deve evitare, da un lato, che l’interesse di tale commercializzazione prevalga sull’effettivo beneficio conseguito dalla realizzazione degli interventi, anche per evitare di vanificare la pianificazione delle attività estrattive, attuata in regione Lombardia da oltre dieci anni, e dall’altro che la sostenibilità economica degli interventi stessi risulti incompatibile con la perdita di superficie coltivabile derivante dalla trasformazione della superficie agricola".

Inoltre, la G.R. ha evidenziato che:

– (2.1 Criteri comuni a ogni attività volta alla creazione di bacini idrici) "La creazione di bacini idrici in ambito agricolo deve essere di per sè considerata come una situazione di criticità in ragione della possibilità di favorire il passaggio in falda di inquinanti presenti in ambito agricolo e normalmente in grado di raggiungere le acque di falda soltanto in seguito a percolazione attraverso il terreno"

– (2.4 Attività di pesca sportiva) "Caratteristica peculiare di questi interventi è il cambio di destinazione di un fondo agricolo ad attività sportiva e fruizionale".

La cit. delibera correttamente pone in luce, fra l’altro, che: "In ragione del cambio di destinazione del terreno ad uso agricolo il progetto di realizzazione dell’attività dovrà essere corredato di relazione tecnica agronomica volta a definire il potenziale mancato reddito agricolo del fondo da convertire ad attività di pesca sportiva. Dovrà inoltre essere redatto uno studio volto a dimostrare che il vantaggio economico derivante dalle attività di pesca sportiva prevalga rispetto a quella derivante dalla commercializzazione del materiale estratto, con proiezione pluriennale, dedotti i proventi reinvestiti nella realizzazione e nell’avviamento dell’attività di pesca sportiva o, in caso il laghetto sia annesso ad attività agrituristica, all’implementazione di quest’ultima".

Va infine rilevato che, la regione ha espressamente previsto, fra la documentazione richiesta (art. 3), che l’istante dimostri l’avvenuta presentazione al Comune di tutta la documentazione, al quale si accompagna poi la richiesta all’Amministrazione di rilasciare una serie di certificazioni sui profili urbanistici ed ambientali del sito, mentre significativamente non è richiesta la produzione (dell’avvenuto rilascio) del permesso di costruire.

Conclusivamente, va affermata la necessaria pregiudizialità dell’autorizzazione ex art.36 l.r. n. 14/98 rispetto alla richiesta di permesso di costruire.

Sussistono giusti motivi per addivenirsi alla compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14381

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita per un fabbricato di proprietà del contribuente; Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Rilevato che il ricorso si basa su un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge ed il vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver "valorizzato l’ubicazione dell’immobile e la circostanza della avvenuta costruzione nell’ambito dell’edilizia convenzionata", omettendo di considerare le caratteristiche morfologiche dell’unità immobiliare e la categoria attribuita ad immobili limitrofi aventi le stesse caratteristiche;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto tende inammissibilmente ad una revisione del merito, volendo sostituite a quelle del giudice le proprie valutazioni sul "fatto", a fronte di una sentenza adeguatamente motivata e coerente con gli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che non occorra provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2472 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riferisce che con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 13468/2001, la Prof.ssa O. V. ebbe ad impugnare la graduatoria nazionale ad esaurimento del personale docente dei conservatori di musica in relazione all’insegnamento di "Storia della musica per didattica della musica’, approvato con decreto del competente dirigente generale in data 16 ottobre 2001.

In particolare, la Prof.ssa V. contestava la legittimità:

– dell’inclusione in graduatoria del Prof. Massimo Di Sandro (collocato al 18° posto), il quale sarebbe stato carente dei necessari titoli;

– dell’inclusione in graduatoria del Prof. Marco Giuliani (collocato al 19° posto, ma con riserva dell’esito di un giudizio pendente dinanzi al G.A.)

In sede di proposizione del ricorso, la Prof.ssa V. osservava di aver interesse all’impugnativa della graduatoria in questione in quanto, sussistendo vacanze in organico per complessivi 23 posti, la sua illegittima collocazione al 25° posto (e l’altrettanto illegittima postergazione rispetto a due soggetti non aventi titolo alla collocazione in graduatoria) le precludesse la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Risulta agli atti che nelle more del giudizio (e, in particolare, nel corso dell’a.a. 20022003) l’odierna appellante ebbe a stipulare con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e che tale possibilità le fu offerta nonostante il Prof. Giuliani (al quale non era stata proposta la stipula di un contratto) la precedesse in graduatoria in posizione di iscritto "con riserva’.

Risulta, altresì, agli atti che il Prof. Giuliani ebbe a propria volta a stipulare con l’Amministrazione un contratto a tempo indeterminato nel corso dell’a.a. 2002/2003, per effetto delle previsioni di cui al D.M. 12 dicembre 2003, n. 39, il quale aveva medio tempore consentito all’amministrazione di stipulare contratti di lavoro con i docenti iscritti in graduatoria con riserva e in possesso della necessaria idoneità professionale, a condizione che le relative graduatorie fossero esaurite (i.e.: ormai prive di candidati inclusi a pieno titolo).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito così provvedeva:

– respingeva il ricorso per la parte in cui veniva contestata la posizione del Prof. Di Sandro (la cui collocazione in graduatoria, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, risultava corretta);

– al contrario, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la richiamata graduatoria in relazione alla posizione del Prof. Giuliani, il quale era stato illegittimamente incluso in graduatoria (sia pure con riserva) per effetto della mera pendenza di un ricorso giurisdizionale e in assenza di un qualunque provvedimento in tal senso da parte dell’adito G.A.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza

All’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da una docente di Storia della Musica e, per l’effetto, è stato annullato in parte qua il decreto direttoriale con cui era stata approvata la graduatoria nazionale ad esaurimento del personale docente dei conservatori di musica in relazione all’insegnamento in parola.

2. Con l’unico motivo di appello, il Ministero lamenta in primo luogo che il T.A.R. abbia omesso di rilevare la carenza di interesse in capo alla Prof.ssa Giuliani in relazione all’impugnativa dell’inclusione in graduatoria del Prof. Giuliani.

Ed infatti, la circostanza per cui il docente in questione fosse stato inserito in graduatoria solo "con riservà avrebbe impedito la ritrazione di un qualunque danno a carico della Prof.ssa V., alla quale – non a caso – era stata offerta la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima che al Prof. Giuliani e a prescindere dalla formale posizione occupata in graduatoria.

In definitiva, la particolare tipologia di inclusione in graduatoria del Prof. Giuliani aveva comportato l’impossibilità per lui di conseguire utilità concrete prima dei docenti i quali (al pari della Prof.ssa V.) vi erano inclusi a pieno titolo.

Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di trarre le conseguenze (anche sotto il profilo processuale) della circostanza per cui, nelle more del giudizio, la Prof.ssa V. avesse comunque conseguito la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (circostanza che, peraltro, era stata segnalata dall’amministrazione con memoria depositata in giudizio in data 13 dicembre 2004)

2.1. Il ricorso in appello è fondato in relazione al secondo dei richiamati motivi.

Come si è detto in narrativa, in sede di proposizione del ricorso, la Prof.ssa V. aveva osservato che il suo interesse all’impugnativa era basato sul fatto che, sussistendo vacanze in organico per complessivi 23 posti, la sua illegittima collocazione al 25° posto (e l’altrettanto illegittima postergazione rispetto a due soggetti non aventi titolo alla collocazione in graduatoria) le precludesse la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’interesse sostanziale in tal modo fatto valere dall’appellante era quindi volto al conseguimento di una stabile collocazione lavorativa.

Ebbene, risulta pacificamente in atti che, nelle more del primo giudizio l’odierna appellante stipulò con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (a.a. 2002/2003) e che tale possibilità non fu impedita dal fatto che il Prof. Giuliani la precedesse in graduatoria in posizione di iscritto "con riserva’.

Ebbene, il Tribunale (al quale la circostanza in questione era stata resa nota sin dal 13 dicembre 2004) avrebbe dovuto tenerne adeguatamente conto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso.

Nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto in prime cure.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 12-05-2011, n. 18653 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7/10/2010, il Gup presso il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.S. in ordine al reato di estorsione continuata in danno di S. G. perchè il fatto non sussiste.

Il Gup rilevava che le dichiarazioni della persona offesa risultavano contraddittorie e non confermate dalle persone sentite sui fatti, che avevano riferito di minacce ed offese, senza alcun riferimento a pretese somme di denaro. Tali dichiarazioni, pertanto, non riscontravano il reato di estorsione.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. precisando che il fatto andava qualificato non come estorsione consumata ma come tentativo di estorsione in quanto il comportamento dell’imputato tendeva ad ottenere in modo minaccioso l’accettazione di una transazione o di una rinunzia al credito. Tanto premesso eccepisce che il Gup qualificando come inattendibile la deposizione testimoniale della persona offesa, ha esercitato un potere riservato al giudice del dibattimento.

Propone ricorso anche la parte civile S.G.M.R. sollevando due motivi di ricorso con i quali deduce violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione in relazione agli artt. 425 e 192 c.p.p. e 629 c.p., nonchè violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 425 e 428 c.p.p. e artt. 610, 612 e 594 c.p..

Quanto al primo motivo si duole che la sentenza di proscioglimento ha ritenuto la scarsa attendibilità della parte lesa, sostituendosi alle valutazioni che spettano al giudice del dibattimento in base a considerazioni illogiche che travisano il dato processuale. In particolare la sentenza non avrebbe analizzato la potenzialità espansiva nel futuro dibattimento degli elementi di prova disponibili.

Quanto al secondo motivo eccepisce che, anche a volere ritenere insussistente l’estorsione, comunque dagli atti emergevano i reati di violenza privata, ingiurie, minacce e molestie riferite dalla parte offesa e confermate dai testi.
Motivi della decisione

In punto di diritto occorre avere riguardo alla natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p.. La regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all’esito della fase dell’udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale probatorio raccolto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45046 del 11/11/2008 Cc. Rv. 242222).

Con una recente pronunzia questa Corte ha ribadito che: "La previsione di cui all’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma 3 che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22864 del 15/05/2009 Cc. (dep. 03/06/2009) Rv. 244202).

Tanto premesso, deve osservarsi che dalla motivazione della sentenza di proscioglimento emerge che gli elementi acquisiti per la loro contraddittorietà non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

A ciò si deve aggiungere che lo stesso capo d’imputazione contestato all’imputato non descrive una condotta che possa rientrare nella fattispecie tipica del reato di estorsione, in quanto, come rilevato dallo stesso P.G. l’evento di profitto, avuto di mira dall’imputato, non poteva essere quello – indicato nell’imputazione – della mancata restituzione della somma da lui ricevuta in prestito, fatto che costituisce semplice inadempimento dell’obbligato e non richiede la cooperazione della vittima.

Tuttavia dalla stessa motivazione della sentenza emerge che i testi hanno confermato che, in talune occasioni la S. aveva ricevuto minacce ed offese dall’imputato.

Pertanto a fronte della ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 629 c.p., e della sussumibilità della condotta dell’imputato sotto alter fattispecie penali ( artt. 594, 610, 612 e 660 c.p.), il g.u.p. del Tribunale di Napoli avrebbe dovuto affrontare la correlata tematica dell’eventuale rinvio a giudizio dell’imputato per i suddetti reati così giuridicamente (e diversamente) qualificata la condotta antigiuridica del F., immutate rimanendo le componenti ontologiche di tale condotta. Nel caso di specie, infatti, permanendo immutato il fatto storico attribuito all’imputato e variando soltanto il nomen iuris, il g.u.p. non si troverebbe ad esercitare impropri poteri sostitutivi o di supplenza del pubblico ministero (titolare esclusivo dell’azione penale), ma si limiterebbe, "come qualsiasi giudice di merito, a dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica più favorevole all’imputato, senza ledere i diritti della difesa, nei limiti della sua competenza" (così Cass. Sez. 5^, 4.10.1996 n. 9616, Pianeti, rv. 206305).

Di conseguenza il g.u.p. avrebbe dovuto disporre – sussistendone le condizioni – il rinvio a giudizio dell’imputato per i diversi reati emergenti dal "fatto" criminoso contestato all’imputato.

In tale prospettiva l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.