Circoli di qualità (Quality Circles)

Particolare tecnica di organizzazione aziendale incentrata su piccoli gruppi di lavoratori (in genere da 4 a 10) i quali, riunendosi al di fuori dell’orario di lavoro, analizzano i problemi tecnici relativi all’organizzazione del lavoro e propongono soluzioni che rendano il processo produttivo più efficiente.
Questa pratica, applicata inizialmente in imprese giapponesi e successivamente diffusasi in Occidente, mira a fornire un prodotto di qualità più elevata ad un costo inferiore, ottimizzando le fasi del processo produttivo.

Ubriachezza e intossicazione da alcool (d. pen.) (Drunkenness and intoxication by alcohol)

L’ubriachezza può comportare l’esclusione dall’imputabilità per un reato, in quanto il soggetto presenta alterazioni della psiche.
Le conseguenze del reato mutano a seconda che l’ubriachezza sia accidentale, volontaria, abituale o preordinata.
Per ubriachezza abituale s’intende l’abitudine del soggetto a fare uso di alcool.
Se il soggetto è trovato in condizione di ubriachezza abituale si ha un aumento della pena, in seguito ad un reato.
L’ubriachezza abituale si verifica in maniera fortuita.
Se il soggetto è incapace di intendere e di volere in seguito all’assunzione di alcool, non può essere imputato. Se la sua capacità è semplicemente ridotta, la pena viene diminuita.
L’ubriachezza preordinata è quella che il soggetto si procura prima di commettere il reato al fine di vedere ridotta la pena. In realtà questo comportamento comporta un aumento della pena.
L’ubriachezza volontaria o colposa si verifica se il soggetto si ubriaca intenzionalmente e non esclude la imputabilità.
La Cronica intossicazione da alcool si verifica quando il soggetto è all’ultimo stadio dell’alcoolismo. Egli presenta una alterazione patologica della psiche, mentale con il delirium tremens, una psicosi alcolica di Korsakoff e la paranoia alcoolica.
Queste alterazioni persistono anche dopo l’eliminazione dell’alcool, quindi la capacità d’intendere e di volere può essere sempre esclusa o scemata.
L’art. 95 c.p. richiama per quei fatti commessi in tale stato le norme degli artt. 88-89 c.p.

Usucapio libertatis (usucapione della libertà) (d. civ.)

Chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, senza eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era presente nel diritto romano, ma non nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è possibile usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino.
E’ configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.