Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]
termine usato dai Romani. Si trattava di un ente immateriale o persona giuridica che doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile attuale questo numero minimo non viene richiesto. L’art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, che le associazioni finiscono se tutti gli associati sono venuti a mancare. Affinchè esista l’ente è sufficiente … Leggi tutto “Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]”