Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]

termine usato dai Romani. Si trattava di un ente immateriale o persona giuridica che doveva essere costituito necessariamente da almeno tre persone. Nel diritto civile attuale questo numero minimo non viene richiesto. L’art. 27, 2° co., c.c. stabilisce, che le associazioni finiscono se tutti gli associati sono venuti a mancare. Affinchè esista l’ente è sufficiente … Leggi tutto “Très fàciunt collègium [Un collegio è composto da tre persone; art. 27 c.c.]”

Tresviri capitàles

Sta ad indicare il corpo di magistrati minori, del cosiddetto vigintiviratus. I Tresviri capitales (detti anche nocturni ed eletti in numero di tre), avevano funzioni di poliziotti e collaboravano con i magistrati in materia penale. Essi vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, di notte sulle strade di Roma. La loro elezione, avveniva da parte … Leggi tutto “Tresviri capitàles”

Translàtio iudìcii

Essa era la sostituzione di una delle parti del giudizio e avveniva con un sub-procedimento con la partecipazione dell’attore (che portava la richiesta), del convenuto e del magistrato giusdicente. La tanslatio iudicii poteva avvenire in questi casi: 1) morte di una delle parti o sua càpitis deminùtio; 2) sostituzione di un cògnitor con un altro; … Leggi tutto “Translàtio iudìcii”