Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]

Il pretore concedeva tale beneficio ai creditori del defunto che ne facevano richiesta. In tal modo l’attivo ereditario doveva essere destinato, in primis, al soddisfacimento dei creditori del defunto e dei legatari, quindi i creditori dell’erede, potevano soddisfarsi solo sul residuo. Nel diritto classico, i creditori separatisti non potevano avvalersi di questa possibilità che fu … Leggi tutto “Separàtio bonòrum [Separazione dei beni]”

Sero venièntibus ossa [lett. “a chi arriva in ritardo vanno le ossa”]

Durante il processo di esecuzione, il soddisfacimento sul ricavato della liquidazione coattiva dei beni del debitore riguarda solo i creditori intervenuti tempestivamente e nel rispetto delle norme dettate dal codice di procedura civile. Ai restanti creditori, che intervengono dopo i tempi stabiliti dalla legge, andranno “le ossa” cioè il rimanente.