Senatusconsùltum de distractiòne bonòrum

Senatusconsultum d’epoca incerta, che stabilì per gli appartenenti all’ordo senatòrius il beneficio della bonorum distràctio, qualora fossero insolventi. Essa consisteva nella possibile vendita alla spicciolata dei propri beni, fino a concorrenza del passivo, in modo da evitare la sanzione dell’infamia dovuta al procedimento esecutivo generale della bonorum vendìtio.

Senatusconsultum Claudianum de repetùndis

Senatusconsultum che fu emanato nel 47 d.C. e sottopose al regime (cioè alla pena) del crìmen repetundàrum quegli avvocati che avessero preteso e percepito dal loro cliente una somma superiore a 10.000 sesterzi. Tale atteggiamento infatti violava il decreto sancito inizialmente dalla lex Cincia. Il cliente poteva cominciare un’actio pœnàlis in quàdruplum nei confronti dell’avvocato.