Crimen repetundàrum (pecùniæ repetùndæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]

È uno dei crimina [vedi] previsti da leges publicæ e da queste dichiarato perseguibile mediante quæstiònes perpètuae [vedi]: consisteva nella malversazione che i magistrati delle province perpetravano in danno di comunità o singoli individui, sottraendo ad essi, illecitamente, denaro od altri beni (c.d. pecuniæ repetundæ), avvalendosi dei propri poteri. Il delitto si concretizzava negli atti … Leggi tutto “Crimen repetundàrum (pecùniæ repetùndæ) [Malversazione; cfr. art. 316-bis c.p.]”

Crimen expilàtæ hereditàtis

Tra i delitti privati che nel periodo del Principato furono considerati come delitti pubblici perseguibili extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.]. Il (—) fu affine al furto [vedi furtum]. Consisteva nell’appropriazione di beni facenti parte di un complesso ereditario non ancora attribuito ad un erede (e rispetto ai quali non sarebbe stato configurabile … Leggi tutto “Crimen expilàtæ hereditàtis”

Crìmen falsi

Delitto [vedi crimen] consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere. In origine, si riteneva che la falsità offendesse gli dei e che il colpevole, quindi, dovesse essere solennemente punito. La pena era, infatti, la præcipitatio e saxo [vedi]. La lex Cornelia (Sullae) de falsariis [vedi] … Leggi tutto “Crìmen falsi”