Càveat èmptor [Il compratore stia attento; cfr. art. 1491 c.c.]
L’espressione indica che il compratore non ha la possibilità di avvalersi della garanzia per vizi occulti della cosa oggetto di compravendita se: — era al corrente dell’esistenza di quei vizi; — i vizi erano agevolmente riconoscibili da una persona di diligenza media.