Cautio ex òperis novi nunciatiòne [Garanzia a seguito di denuncia di nuova opera; cfr. art. 1171, 2° co., c.c.]

Garanzia dovuta dal soggetto che stava realizzando una nuova opera [vedi operis novi nunciàtio] e che era stato diffidato dal continuarla per poter proseguire i lavori in attesa della pronuncia giudiziale sulla controversia. L’istituto è tuttora previsto dall’ordinamento vigente.

Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]

Mezzo complementare della procedura formulare [vedi processo per formulas], rientrante nella categorie delle stipulatiònes prætoriæ, in particolare tra le satisdationes [vedi Cautio]: con essa il convenuto che avesse nominato un cognitor [vedi] come suo sostituto, si impegnava ad ottemperare ad una sentenza che stava per essere emanata a conclusione di un giudizio intercorrente tra le … Leggi tutto “Cautio iudicàtum sòlvi [Cauzione per l’ottemperanza al giudicato]”

Cautio iudìcio sìsti

Garanzia prevista nel processo extra ordinem [vedi cognìtio extra òrdinem] a carico del convenuto: serviva a garantire la sua presenza in giudizio e poteva essere avvalorata dalla presentazione di fideiussori o dalla prestazione di un giuramento. La (—) non era necessaria quando il convenuto appartenesse a categoria altolocata (persone di ceto nobile, proprietari terrieri).