Bònus pater familias [Buon padre di famiglia; art. 1176 c.c.]
Indica la diligenza (dose di attenzione e di perizia ) che l’uomo medio, e il debitore, hanno nell’adempimento di un’obbligazione, ovvero nella cura dei propri affari. In diritto romano la mancanza della diligenza fu causa e responsabilità per inadempimento, da culpa levis .