Sintesi Piano Casa Regione Puglia

AMPLIAMENTI
Sono consentiti interventi di ampliamento solo per il residenziale su tipologie uni-bifamilari esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009, comunque di volumetria non superiore a 1000 mc con aumento del:
– 20% della volumetria complessiva per non oltre 200 mc
Condizioni
Gli interventi di ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
– sono computabili solo i volumi già legittimamente realizzati.
– le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria sono computate ai fini delle determinazione della volumetria complessiva esistente. Nel caso in cui la sanatoria sia stata rilasciata per ampliamenti di volumetria preesistente, la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell’ampliamento, salvo che le volumetrie oggetto di sanatoria riguardino mere variazioni di destinazioni d’uso
– gli ampliamenti possono essere realizzati solo in contiguità del fabbricato nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
– gli ampliamenti devono rispettare le norme sul rendimento energetico (Dlgs 192/05)
– non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione solo per il residenziale su edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge e regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009 destinati a residenza almeno in misura pari al 75% della volumetria complessiva con aumento del:
– 35% della volumetria
Condizioni
Gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
– sono computabili i volumi legittimamente realizzati e le volumetrie per le quali sia stata rilasciato il titolo in sanatoria
– gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici ovvero previste dal DM 1444/68
– l’edifico ricostruito dovrà acquisire almeno il punteggio 2 secondo i criteri di sostenibilità ambientale (Lr 13/2008)
– non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso

TITOLO ABILITATIVO
DIA o in alternativa Permesso di costruire da presentare entro 24 mesi dalla pubblicazione della legge
La formazione del titolo abilitativo è subordinato:
– alla corresponsione del contributo di costruzione
– alla cessione delle aree standard in corrispondenza all’aumento volumetrico previsto ovvero, nel caso sia impossibile, al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.
– al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di assolvere al relativo obbligo, è consentito, solo nel caso degli interventi di ampliamento, previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire.
– all’acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti
– al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle sismiche

LIMITAZIONI
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria non possono essere realizzati:
– all’interno delle zone A, salvo che gli strumenti urbanistici generali o gli atti di governo comunali lo consentano
– nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo
– sugli immobili di valore storico, culturale ed architettonico
– sugli immobili ubicati nell’elenco di cui all’art. 12 Lr 14/2008
– negli ambiti territoriali estesi classificati “A” e “B” dal PUTT/p
– nei siti della rete natura 2000, nelle aree protette nazionali e regionali e nelle oasi istituite
– nelle zone umide e negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e geomorfologia
I Comuni entro 60 giorni possono escludere:
– parti del territorio comunale dall’applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
– perimetrare ambiti ove gli interventi possono essere subordinati a specifiche prescrizioni;
– definire parti del territorio nelle quali prevedere altezze massime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
– individuare ambiti territoriali estesi di tipo “B” del PUTT/P, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione purchè realizzati utilizzando materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, definiti da apposito regolamento del Consiglio Comunale da approvare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge

Capacità generale e speciale, incapacità generale e speciale. Incapacità naturale

& La capacità generale di agire è necessariamente correlata all’insussistenza di situazioni che escludano (minore età, interdizione) o limitino (inabilitazione) la capacità stessa.
! Un minore deve essere considerato capace di intendere e di volere ove in considerazione del suo sviluppo psico-fisico e della sua capacità di autodeterminarsi sia in grado di rendersi conto dell’illiceità del suo comportamento (C. 8740/01).
Alla capacità di agire speciale sono da ricondurre: le varie età previste dalle leggi speciali in materia di lavoro; l’abilitazione a contrarre matrimonio ed a porre in essere convenzioni matrimoniali (artt. 84, 2° co., 165 e 774, 2° co.); il riconoscimento del figlio naturale, la sua impugnazione, e la domanda di legittimazione del figlio naturale (artt. 250, ult. co., 264, ult. co. e 284, ult. co.); la formazione dell’inventario (art. 363, 1° co.); il diritto d’autore (art. 2580) (Falzea, 40-41).
La l. 22.5.1978, n. 194 (art. 13, co. 1 e 2) prevede una capacità speciale della minore interdetta a prestare il proprio consenso all’interruzione della gravidanza congiuntamente al proprio coniuge ed al tutore.
Poiché la capacità generale e speciale di agire presuppongono come loro fondamento la capacità di intendere e di volere, il difetto della capacità naturale è la causa dell’incapacità legale (così Stanzione, 12) mentre, secondo taluni, la capacità naturale influisce sulla sola capacità speciale di agire (in tal senso Falzea, 41) essendo la capacità generale legata alla sussistenza di altri presupposti (età, stato di sanità mentale ecc.).
Per aversi incapacità naturale è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti dell’atto posto in essere (è C. 5159/04; C. 7485/03; C. 1444/03; C. 9851/02; C. 4539/02; C. 15480/01; C. 6999/00).
La prova della sussistenza di un «ucido intervallo» ricade su chi pretende di dimostrare la validità dell’atto (C. 11833/97).
& La capacità legale di agire è una situazione giuridica; la capacità (e l’incapacità) naturale è invece una situazione di fatto (Bianca, 240).
L’incapacità naturale non è esattamente speculare alla capacità naturale: quest’ultima è indicata come capacità di intendere e volere (art. 1389), mentre per configurare l’incapacità è sufficiente che ricorra o l’incapacità di volere o quella di intendere (si vedano gli artt. 120, 1° co., 775, 1° co., 1425, 2° co., ove si parla di incapacità di intendere o volere).
La capacità naturale è comunque richiesta per il compimento degli atti non negoziali e per l’imputabilità degli atti dannosi (vedi sub par. 6). tuttavia per taluni atti è del tutto irrilevante la capacità tanto legale che naturale: accessione (art. 934), ritrovamento (art. 927), specificazione (art. 940), ecc.
Il contratto concluso dall’incapace legale è annullabile (art. 1425, 1° co.); è del pari annullabile il contratto concluso dall’incapace naturale ove risulti la malafede dell’altro contraente (art. 428, 2° co.), nonché l’atto unilaterale compiuto dall’incapace naturale, purché ne risulti un grave pregiudizio per l’autore (art. 428, 1° co.).
! In presenza di un grave pregiudizio l’incapace può ottenere l’annullamento dell’atto unilaterale da lui compiuto (C. 1475/03).
Per l’annullamento del matrimonio (art. 120, 1° co.), del testamento (art. 591, 2° co.) e della donazione (art. 775, 1° co.) è sufficiente la prova dell’incapacità al momento del compimento dell’atto.
Per altri profili vedi sub artt. 428 e 1425.
Sono inapplicabili all’incapace naturale le disposizioni codicistiche facenti generico riferimento «all’incapace» o «agli incapaci», avendo queste esclusivo riguardo all’incapacità legale. L’incapacità naturale sarebbe del pari irrilevante per tutte le attività di ricezione di un atto o di una dichiarazione, trovando essa disciplina e tutela giuridica solo in caso di atti posti in essere dal soggetto incapace (Rescigno, 215).
Gli atti ricettizi rivolti nei confronti di soggetto incapace di intendere e volere sono validi ed efficaci, mentre sono annullabili solo quelli direttamente da lui compiuti (è C. 3612/85; C. 5563/82).

Gli atti «privi di capacità» di agire

& Poiché il difetto della capacità di agire ha rilievo unicamente per quegli atti e comportamenti per i quali la legge pone tale qualità come presupposto di validità (Falzea, 25), sono qualificabili come atti «privi» di capacità di agire tutti quelli che, realizzando un interesse del soggetto, o ponendosi quale esecuzione di un precetto giuridico, non potrebbero mai essere pregiudizievoli per l’agente (Rescigno, 216). Possono annoverarsi in tale categoria: le dichiarazioni di volontà non negoziali; le dichiarazioni richieste ai minori (artt. 296, 348, 3° co., 363, 1° co., 371, 1° co.); gli atti di godimento, l’esercizio del diritto di libertà; l’atto di adempimento; l’accessione; la specificazione; il ritrovamento e l’immissione; il trasferimento di domicilio e residenza nonché la destinazione del padre di famiglia.
Per quanto concerne il pagamento del debito è irrilevante lo stato di capacità o incapacità del debitore (art. 1191), mentre ove questi riceva una prestazione altrui, il debitore non è liberato se non provi che il pagamento effettuato sia andato a vantaggio dell’incapace (art. 1190).
! La condizione di inabilitazione del debitore è irrilevante ai fini dell’adempimento trattandosi di atto per il quale la capacità di agire è ininfluente: la costituzione in mora ha l’effetto di interrompere la prescrizione anche se fatta nei riguardi di soggetto incapace (C. 3616/89).
Per il possesso, in quanto atto volontario non negoziale, è ininfluente lo stato di incapacità del soggetto, essendo sufficiente che costui sia capace di intendere e volere (C. 22776/04; C. 6878/86).
Alla sola incapacità naturale di intendere o volere fa riferimento l’art. 2046, mentre l’incapacità di agire del minore di età non rileva nella commissione dell’illecito se non al limitato fine di far ricadere la responsabilità sui genitori o sul tutore (art. 2048).
& Il minore può compiere o ricevere tutti gli atti giuridici che non comportino conseguenze per lui sfavorevoli; è quindi capace di interrompere la prescrizione di un suo diritto nonché di mettere in mora il creditore (Bianca, 217).

Capacità di agire e lavoro

È controverso se «le diverse età» previste dal 2° co. dell’art. in commento conferiscano al minore la sola capacità al rapporto di lavoro ovvero anche quella alla conclusione del contratto.
& Secondo Rescigno, 213, deve mantenersi ferma la distinzione tra idoneità a stipulare il contratto, che in difetto di emancipazione rimane fissata al compimento del diciottesimo anno di età, ed esercizio dei diritti e delle azioni che ne derivano, per il quale può essere ammessa un’età diversa.
Il minore deve intervenire alla stipulazione del contratto di lavoro, mentre è discusso se nella conclusione dello stesso debba essere rappresentato o soltanto assistito: secondo parte della dottrina il minore deve manifestare la propria volontà ed avrebbe piena autonomia (De Cristofaro, L’autonomia dei minori, Milano, 1980, 507); contra (Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1991, 130) il quale ritiene possibile la trasformazione della rappresentanza in assistenza soltanto ove ciò sia previsto espressamente dalla legge.
Il contratto di lavoro concluso dal minore senza il proprio rappresentante è annullabile.
! La capacità di prestare il proprio lavoro implica quella di scegliere liberamente la propria occupazione, di aderire ad un’associazione sindacale, di dimettersi dal posto di lavoro (P. Firenze 13.6.90), di agire in giudizio (P. Cagliari 14.11.86) e di percepire la retribuzione, ma non di disporne.
Le discriminazioni retributive nei confronti di minore che presti un’attività lavorativa equivalente a quella di un adulto sono state più volte censurate dalla giurisprudenza (C. 2789/86) che ha dichiarato la nullità delle clausole relative contenute nei contratti collettivi (tra le molte è C. 8704/91; C. 1478/89; C. 6845/87; C. 2743/87; C. 5817/86).
La l. 17.10.1967, n. 977 fissa a quindici anni l’età professionale minima (art. 3 come modificato dall’art. 5, d.lg. 4.8.1999, n. 345). È richiesto, tuttavia, che i fanciulli e gli adolescenti siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti previo esame medico (art. 8 come sostituito dall’art. 9, d.lg. 4.8.1999, n. 345).
L’art. 15, sostituito dall’art. 10, d.lg. 4.8.1999, n. 345, fissa il divieto di lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti, tranne in caso di rappresentazione teatrale o cinematografica, per le quali il divieto non sussiste salvo autorizzazione della direzione provinciale del lavoro (art. 4, modificato dall’art. 6, d.lg. 4.8.1999, n. 345).
Il minore ultraquattordicenne iscritto nelle matricole della gente di mare può prestare il proprio lavoro e concludere i relativi contratti, con il consenso del rappresentante, nonché esercitare i diritti e le azioni che ne derivano (art. 324, 1° co., c.nav.). tale norma, che prevede una limitata capacità di agire, si applica anche alla navigazione interna ed al personale di volo (artt. 375, 1° co. e 901, 1° co., c.nav.).