Si tratta di una narrazione effettuata dinanzi al giudice e sotto giuramento, di fatti importanti per il giudizio in corso.
Essa non è ammessa nelle seguenti condizioni:
1) per provare contratti di valore superiore a due euro e cinquantotto centesimi, a meno che il giudice non la ritenga opportuna, in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e di ogni altra circostanza;
2) per provare patti anteriori, contemporanei o successivi ad un accordo scritto;
3) per provare un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem o ad substantiam.
E’ ammessa la testimonianza se vi è un principio di prova scritta o se la parte si è trovata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova scritta o se la parte ha perduto, senza colpa, il documento.
Quando viene richiesta la prova per iscritto o la forma scritta la prova per testi può ammettersi solo in caso di perdita incolpevole del documento.
Il giudice istruttore, con ordinanza, ammette la prova testimoniale.
I testimoni, a questo punto, hanno l’obbligo di comparire dinnanzi al G.I., di prestare giuramento e di farsi identificare.
E’ incapace a testimoniare chi ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare un suo intervento in giudizio.
I parenti più stretti cosi’ come i minori di anni 14 possono testimoniare.
Chi può far valere il segreto professionale può astenersi dalla testimonianza, cosi’ come per il segreto d’ufficio e per il segreto di Stato.
testimonianza nel processo penale (d. proc. pen.) è una narrazione di fatti determinanti per il giudizio in corso.
Essa riguarda la formazione della prova e quindi trova la sua sede naturale nell’istruzione dibattimentale (artt. 497 ss. c.p.p.) e nell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), sede di formazione anticipata della prova.
Durante le indagini preliminari e nell’udienza preliminare, non finalizzate alla formazione della prova, la persona informata dei fatti rende informazioni utili ai fini delle indagini e della decisione del G.I.P. ma non testimonianza.
Fanno parte della testimnianza fatti determinati e specifici e non apprezzamenti personali o voci correnti.
Il testimone deve essere a conoscenza in maniera diretta dei fatti da lui affermat.
La testimonianza indiretta, serve come mezzo per individuare nuove fonti di prova e per acquisirle.
La testimonianza indiretta è inutilizzabile se le persone non vengono chiamate a deporre, a meno che l’esame del testimone diventi impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
Diventa impossibile fare una testimonianza se:
1) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria vengono esaminati ma non sentiti come testimoni;
2) la parte civile può testimoniare, ma il giudice deve valutare le sue dichiarazioni con particolare rigore;
3) Il giudice o PM o ausiliario o difensore con funzione difensive dell’investigazione in questione non possono testimoniare.
Si possono astenere i prossimi congiunti dell’imputato a meno che non siano state offese dal reato(art. 199 c.p.p.) e i soggetti tenuti al segreto professionale, d’ufficio o di Stato.
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Testamento (d. civ.) (Old Testament)
Atto che permette a taluno di disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Con questo atto mortis causa, si determina la sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore.
Il negozio giuridico è unilaterale, non recettizio, revocabile, unipersonale e formale.
L’art. 591 c.c. stabilisce che in caso di incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel periodo di cinque anni.
Il testamento presenta un contenuto patrimoniale nel quale indicare i soggetti destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati, ed un contenuto atipico.
Infatti in esso si può designare un tutore, si può riconoscere un figlio naturale, riabilitare l’indegno, nominare l’esecutore testamentario.
Il testamento può avere diverse forme(art. 48 L. 218/95).
Il testamento congiuntivo è fatto da due o più persone nel medesimo atto, unico ed inscindibile, pertanto non possono essere identificate le disposizioni che provengono dai singoli testatori. Esso è vietato dal nostro ordinamento.
Il testamento olografo è redatto, datato e sottoscritto personalmente dal testatore. In tal caso è necessaria l’autografia e ha valore di scrittura privata.
Il testamento pubblico è redatto con le richieste formalità da un notaio alla presenza di testimoni e viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Ha pertanto valore di atto pubblico.
Il testamento reciproco permette a due soggetti di istituirsi, nel medesimo testamento reciprocamente erede o legatario l’uno dell’altro.
Esso è vietato dalla legge (art. 589 c.c.), in quanto contrasta con l’autonomia e l’unipersonalità del testamento.
Il testamento segreto associa i vantaggi di quello olografo e pubblico.
Esso consiste nella consegna di una scheda con le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve redigendone verbale e la conserva tra i suoi atti.
Il testamento speciale avviene in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.), viaggio in mare o in aereo (artt. 611 e 616 c.c.), situazione di guerra (art. 617 c.c.).
Essi perdono efficacia decorsi 3 mesi dal ritorno alla situazione normale.
La Revoca del testamento è sancita dall’art. 679 c.c.
La revoca può essere:
1) espressa se avviene mediante una dichiarazione contenuta in un nuovo testamento o in un atto pubblico;
2) tacita se il nuovo testamento annulla le disposizioni precedenti con esso incompatibili;
3) presunta se il testamento olografo viene distrutto, lacerato o cancellato.
Terzo (d. civ.) (Third)
Soggetto estraneo al rapporto giuridico nato fra due o più persone.
La Costituzione garantisce l’incolumità da pregiudizi ecc.
Territorio dello Stato (d. cost.) (Territory of the State)
Il territorio dello Stato è lo spazio entro il quale esso esercita la sua sovranità.
E’ formato da diverse parti:
— la terra, compresa entro i confini dello Stato;
— lo spazio aereo e il sottosuolo senza limite di profondità;
— il mare territoriale attorno alle coste nazionali (12 miglia marine).