La territorialità della legge penale corrisponde al campo di applicazione della legge penale nello spazio.
Quattro sono i criteri per determinare il campo di applicazione:
1) il principio dell’universalità secondo il quale le leggi penali nazionali vengono applicate a tutti gli uomini in qualunque luogo si trovino;
2) il principio della personalità secondo il quale ad ogni autore di reato viene applicata la legge dello Stato a cui appartiene;
3) il principio della difesa o tutela secondo il quale si preferisce applicare la legge dello Stato a cui appartiene il soggetto passivo del reato;
4) il principio di territorialità secondo il quale la legge nazionale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, anche se non hanno la cittadinanza.
Il codice italiano utilizza il principio della territorialità temperata.
Secondo l’art. 3 c.p. la legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, mentre secondo l’art. 6 è punito secondo legge Italiana, chiunque commette un reato nel territorio dello Stato.
L’art. 4 c.p. stabilisce che è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, ed qualsiasi altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.
Appartengono al territorio dello Stato la terraferma, il mare costiero, lo spazio aereo che li sovrasta e il sottosuolo, le navi e gli aeromobili italiani.
Le navi e gli aeromobili dello Stato sottostanno al principio della bandiera mentre le navi e aeromobili privati sono soggetti alla legge di bandiera solo se sono in alto mare o in una regione su cui non è esercitata alcuna sovranità.
In caso contrario sono sottoposte alla legge penale del territorio dello Stato estero ove si trovano.
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Termine ragionevole del processo (d. cost.) (Reasonable time of trial)
L’art. 111 della Costituzione garantisce ai cittadini il c.d. giusto processo che abbia una ragionevole durata.
La L. 24-3-2001, n. 89 ha stabilito il diritto ad un’equa riparazione del danno, patrimoniale e non, che l’individuo subisce per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole.
La domanda di equa riparazione viene proposta con ricorso, alla Corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente a giudicare i procedimenti di eventuali violazioni dei magistrati.
La domanda può essere proposta in pendenza del procedimento entro sei mesi dal momento in cui la decisione dello stesso è divenuta definitiva.
Ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c la Corte provvede in camera di consiglio.
Le parti, che hanno diritto di essere sentite hanno facoltà di richiedere l’acquisizione degli atti del procedimento in questione.
La Corte si pronuncia, con decreto esecutivo in Cassazione , entro quattro mesi dal deposito del ricorso.
Termine (End)
Si tratta del momento a partire dal quale, o fino al quale, il negozio sarà efficace.
Si usa nel negozio giuridico.
Meglio definito come l’ elemento accidentale del negozio.
La disciplina che riguarda gli effetti del termine è poco diversa da quella della condizione.
Infatti la verificazione del termine iniziale o finale non ha mai effetto retroattivo.
Il termine adempimento riguarda il momento in cui un’obbligazione deve essere eseguita (artt. 1183-1186 c.c.).
L’art. 1185 dice che fino a quando il termine (di adempimento) pende il diritto non può essere esercitato.
Quando il debitore adempie, non può chiedere la restituzione della sua prestazione.
Egli potrà solo essere rimborsato del vantaggio arrecato all’altra parte adempiendo in anticipo.
Il termine essenziale (art. 1457 c.c.) stabilisce il momento al di là del quale il creditore non ha più interesse ad ottenere l’esecuzione della prestazione.
Decorso inutilmente il termine, il contratto si risolve senza alcuna dichiarazione della parte non inadempiente (come invece nel caso di clausola risolutiva espressa).
Nel processo civile (d. proc. civ.) si distinguono i termini dilatori da quelli acceleratori.
I primi devono decorrere prima che un atto possa essere compiuto, i secondi indicano il tempo entro cui un atto va compiuto.
I secondi sono di regola ordinatori, per cui la loro inosservanza non produce decadenza e possono essere prorogati o abbreviati dal giudice.
I termini perentori se non vengono osservati inducono la decadenza dal compimento dell’atto processuale.
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno dopo accordo delle parti.
Nel conteggio del termine non si tiene conto del giorno e dell’ora di inizio ma vengono computati il giorno e l’ora finale.
Il termine finale può cadere in un giorno festivo in tal caso viene allungato al primo giorno feriale successivo.
La giornata di sabato è considerata lavorativa (art. 155, co. 5 e 6, aggiunti dalla L. 263/2005).
La L. 7-10-1969, n. 742, sospende i termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre (c.d. ferie giudiziarie).
Sono escluse dalla disciplina della L. 742/69, i processi che il legislatore ritiene urgenti.
Nel processo penale (d. proc. pen.) i termini si distinguono in ordinatori e dilatori.
I primi se non vengono rispettati non producono alcuna sanzione processuale, i secondi devono essere necessariamente compiuti.
Il codice di procedura penale stabilisce le regole generali di computo del termine.
Dispone che essi si considerano stabiliti a pena di decadenza solo nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Quando avviene la richiesta di restituzione il soggetto che non abbia rispettato il termine previsto chiede che gli sia assegnato un nuovo termine. Deve però dimostrare di non aver rispettato il termine per causa di forza maggiore.
Tenuità del fatto (d. proc. pen.) (Light of the fact)
Un’azione penale è improcedibile quando il fatto commesso è scarsamente offensivo cioè il danno o il pericolo cagionato è lieve.
Un altro elemento deve essere presente cioè lo scarso interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
La causa di improcedibilità viene pronunciata dal giudice di pace con decreto, durante le indagini; e con sentenza, dopo l’esercizio dell’azione penale.