Tentativo (Attempted)

Effettua un delitto tentato chi compie atti idonei, equivochi a commettere un delitto, senza compierlo (art. 56 c.p.).
Si parla di tentativo incompiuto se la condotta non viene posta in essere completamente, al contrario di tentativo compiuto se la condotta viene integralmente posta in essere, ma l’evento non si verifica.
Il codice penale (art. 56) stabilisce per il delitto tentato, la pena base prevista per il reato consumato diminuita da un terzo a due terzi;
Il tentativo comprende:
1) un elemento negativo, cioè il non compimento per intero dell’azione o non verificarsi dell’evento. ;
2)un elemento positivo, cioè l’ idoneità ed univocità degli atti.
Gli atti idonei si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto; sono univoci gli atti che lasciano prevedere come la realizzazione del delitto compiuto.
Il delitto tentato è un delitto doloso, per l’intenzione a commettere il delitto perfetto.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione (d. lav.) è la proposta di domanda relativa ai rapporti di lavoro. Esso viene eseguito presso la commissione di conciliazione che convoca le parti per tentare la conciliazione.
Il tentativo viene espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Se la conciliazione riesce, si esegue un processo verbale, depositato nella cancelleria del Tribunale competente.
Se viene fatto il tentativo si può procedere alla domanda.
Se il giudice accerta la non presentazione, sospende il giudizio e fissa un termine per promuovere il tentativo.

Tendenza a delinquere (d. pen.) (Trend criminal)

La tendenza a delinquere si differenza anche se di poco dall’abitualità, professionalità, e recidiva.
Secondo l’art. 108 c.p la tendenza si ha quando un soggetto commette un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità personale, che esprime comunque una speciale inclinazione al delitto.
Alla dichiarazione fatta dal giudice di tendenza a delinquere, sarà applicata una misura di sicurezza (colonia agricola o casa lavoro, ecc).
La tendenza a delinquere non sarà dichiarata se il delitto è avvenuto per vizio totale o parziale di mente.

Tempo (Time)

Il tempo in giurisprudenza, è la dimensione temporale in cui si realizza il fatto.
Si può intendere come un periodo che intercorre tra due momenti (durata) o come momento nel quale una situazione giuridica nasce, si modifica o si estingue (data).
Il codice civile (art. 2963) stabilisce una disciplina sul computo dei termini in base al calendario comune.
Nel concetto di tempo viene sempre computato il giorno finale.
Se questo coincide con un giorno festivo, il termine si proroga al giorno successivo non festivo.
Nel computo del tempo a mese, si intende la scadenza del termine il giorno del mese iniziale. Se manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
Tempo del commesso reato in diritto penale è determinante in alcune condizioni:
1)Quando il fatto criminoso si è svolto in parte sotto una legge, in parte sotto un’altra. (esempio reati ad azione frazionata o reati a distanza).
Tre sono gli orientamenti sul momento del commesso reato:
1) teoria dell’evento che considera il reato commesso nel momento in cui si è verificato il risultato esteriore della condotta umana (scoppio della mina);
2) teoria dell’attività: si deve tener conto del tempo in cui fu commessa l’azione o l’omissione (posa della mina);
3) teoria mista o del favor rei: considera il reato commesso sia nel momento in cui si è svolta l’attività, sia nel momento in cui si è verificato l’evento, a seconda degli effetti favorevoli che derivano al reo.
La giurisprudenza segue la teoria dell’attività