Il contratto di rendita perpetua si differenzia dal contratto di rendita vitalizia.
Nel primo caso una parte permette all’altra di ottenere di diritto e per molto tempo la prestazione di una somma di denaro o di cose fungibili.
Questo avviene in cambio dell’alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice).
Il debitore della rendita perpetua può liberarsi da questo obbligo con il cd. riscatto.
Egli paga cioè il corrispondente della capitalizzazione della rendita annua più l’interesse legale.
Con la rendita vitalizia invece la prestazione periodica avviene per tutta la durata della vita del beneficiario o di un’altra persona.
Ovviamente in questo caso non può essere ammesso il diritto di riscatto.
La rendita può avvenire anche perr una donazione o una disposizione testamentaria.
Il contratto atipico si distingue dalla rendita.
In questo una parte, in cambio dell’alienazione di un immobile, si impegna a prestare alla controparte, durante la vita, assistenza di carattere morale.
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Rendiconto (d. comm.) (Cash)
Documento contabile che riassume un periodo di esercizio di una società.
Esso fornisce un controllo sulla gestione societaria per i soci.
Gli artt. 2261 e 2320 c.c., permettono ai soci non amministratori o degli accomandanti di avere la comunicazione del rendiconto.
Remissione (Remission)
Corrisponde all’estinzione dell’obbligazione e si differenzia dall’adempimento, a carattere non satisfattorio.
Il venir meno del rapporto obbligatorio non si accompagna alla soddisfazione della pretesa creditoria.
La remissione è una rinuncia del creditore al suo diritto, il debitore può però opporsi ad essa, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare.
La remissione può essere:
1) espressa, se il creditore rimette il debito con una comunicazione inviata al debitore;
2) tacita, se il comportamento del creditore significa la volontà di far valere il suo diritto.
La remissione inoltre può essere totale o parziale.
Esiste anche una remissione della querela nel diritto processuale penale.
Religione (libertà in materia di) (d. cost.) (Religion (freedom of))
L’art. 8 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose abbiano uguale libertà di religione.
L’art. 19 Cost. stabilsce che la libertà di religione si articola in diverse facoltà:
1) di professare la propria fede sia secondo modalità privata che pubblica;
2) di esercitare in privato e in pubblico il culto, a meno che non sia contrario al buon costume;
3) di realizzare una propaganda religiosa.
Si ha anche il diritto ad essere atei, cioè non professare alcuna fede e non ricevere alcun indottrinamento religioso.
Esistono anche altre libertà costituzionalmente riconosciute, la libertà di pensiero, di riunione, di associazione.
L’art. 20 Cost. stabilisce che non vi siano delle limitazioni legislative o imposizioni fiscali a carico delle associazioni con carattere ecclesiastico e fine religioso o di culto.