Ragione sociale (d. comm.) (Name)

La (—) costituisce l’elemento di identificazione delle società di persone [Società].
Alla (—) si applica l’art. 2564 c.c., relativo alla modificazione della ditta.
(—) della società semplice
La funzione della (—) per la società semplice è duplice:
— funzione di ditta della società di persone: rappresenta, cioè, il nome con il quale la società svolge attività economica;
— funzione identificatrice della società come tale, indipendentemente dall’attività economica, allo stesso modo in cui il nome identifica la persona fisica.
Quanto alla formazione della (—) si applicano gli artt. 2292 e 2314 c.c.: essa deve contenere il nome di uno o più soci, esclusi quelli che per patto sociale non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.
(—) della società in nome collettivo
La società agisce sotto una (—) costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c.).
La società può conservare nella (—) il nome del socio receduto o defunto, se costui o i suoi eredi vi consentano (cd. ragione sociale derivata).
La (—) deve essere indicata nell’atto costitutivo (art. 2295 c.c.). La mancanza o l’irregolarità della ragione sociale comporta l’impossibilità per la società di iscriversi nel registro delle imprese.
(—) della società in accomandita semplice
La società agisce sotto una (—) costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale (art. 2314 c.c.). La mancata indicazione del rapporto sociale rende irregolare la (—) e da essa consegue l’impossibilità di iscrizione nel registro delle imprese (per altra dottrina deriverebbe soltanto la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità per gli accomandanti).
La legge vieta l’inclusione del nome dell’accomandante nella (—).
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella (—), risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Per le società per azioni [Denominazione (sociale)].

Raggruppamento temporaneo d’imprese (d. comm.) (Temporary grouping of companies)

L’ordinamento comunitario afferma il principio essenziale della libera concorrenza, negli artt. 81 e 82 del Trattato CE.
Esso viene applicato per l’affidamento degli appalti di lavori e servizi pubblici.
Si preferisce ottenere la massima partecipazione possibile, non discriminare le imprese, determinare in maniera proporzionale ed adeguata i requisiti di ammissione.
L’ ordinamento ha un certo apprezzamento per l’associazione temporanea di imprese: A.T.I., per ottenre contratti e servizi pubblici.
Le aggregazioni hanno una funzione antimonopolistica, infatti permettono un ampliamento della dinamica concorrenziale e favoriscono l’ingresso sul mercato di imprese di minori dimensioni, o specializzate in particolari settori.
La normativa comunitaria impone di assoggettare le A.T.I. a un trattamento identico a quello previsto per gli altri soggetti introdotti nelle gare.

Radiotelevisione (disciplina della) (d. pubbl.)

Il sistema radiotelevisivo italiano segue i principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo della Carta costituzionale.
Esso prevede un sistema misto di emittenze pubbliche e private, secondo il diritto di libertà d’antenna, cioè il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Il D.Lgs. 177/2005 recante il T.U. sulla radiotelevisione contiene tutte le leggi che disciplinano il settore radiotelevisivo.
L’articolo 3, elenca i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo italiano:
1) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
2) la tutela della libertà di espressione dell’ individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;
3) l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione;
4) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale;
5) il rispetto delle libertà e dei diritti della persona;
6) l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
7) la promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.