Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.106/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo DiBello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1323/07 presentato dalla:

– Ing. Semeraro S.r.l. – Impresa Edile Stradale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Chiatante ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Giiovanni Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16;

contro

– il Comune di Fasano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ottavio Carparelli, dell’Avvocatura dello stesso Ente, ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, alla via Zanardelli 7;

– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 1.6.07, prot. n. 20616, con il quale il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fasano dichiarava di non poter sottoporre alle valutazioni del Consiglio Comunale la proposta progettuale di cui alla pratica S.U.A.P. n. 4 del 2000;

– di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 il relatore dr. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Calzolaro -in sostituzione di Chiatante- e Vantaggiato -in sostituzione di Carparelli.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 in data 20.12.00 la società dell’Ing. Semeraro presentava al Comune di Fasano un’istanza ai sensi del d.P.R. 20.10.98, n. 447, relativamente alla trasformazione in complesso turistico di alcuni fabbricati rurali denominati Masseria Nuova.

1.2 Il successivo iter procedimentale, peraltro, pur svolgendosi con le forme semplificate previste dal Regolamento appena citato, conosceva una lunga serie di battute d’arresto, richieste istruttorie e rinvii, fino alla conferenza di servizi del 22.6.06, la quale si concludeva favorevolmente: il verbale della seduta veniva dunque inviato alla Regione Puglia, non presente alla medesima, affinchè esprimesse il proprio parere.

1.3 Con lettera ricevuta l’8.5.07, quindi, trascorso quasi un anno dalla determinazione della Conferenza -e circa 9 mesi dall’ultima integrazione documentale, appunto richiesta in quella sede-, il ricorrente diffidava il Responsabile del SUAP a concludere entro 30 giorni il procedimento.

1.4 Questi peraltro, con nota dell’1.6.06, per un verso rappresentava alla ricorrente l’impossibilità di sottoporre l’istanza al Consiglio Comunale fino a che sulla medesima non si fosse espressa la Regione, e, per altro verso, sollecitava quest’ultima, cui pure la nota era inviata, a rendere il proprio parere.

2.- La determinazione appena citata veniva quindi impugnata per i seguenti motivi:

1. Incompetenza del Responsabile del SUAP.
2. Violazione dell’art. 5 d.P.R. 447/98. Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

3.- Costituitosi in giudizio, il Comune di Fasano eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza dell’8 ottobre 2008 la causa era introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei sensi che di seguito si esporranno.

6.- Esaminando, anzitutto, il ruolo che la Regione assume nel procedimento de quo, il Collegio rileva che già con sentenza del 6 aprile 2005, n. 1870, questo T.a.r. sottolineava che “[…] la centralità della competenza regionale in materia di approvazione di strumenti pianificatori e quindi di varianti urbanistiche, riaffermata da ultimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 206/2001, non può ritenersi esaurita da regole relative alla conferenza di servizi […]>>.

2.1 Il Consiglio di Stato peraltro, pronunciandosi proprio sull’appello interposto averso la citata sentenza 1870/05, confermava le valutazioni appena esposte precisando quanto segue:

<> (Consiglio di stato, IV, 14 aprile 2006 , n. 2170).

3.- In tal modo chiarito il ruolo centrale assunto nel procedimento in parola dalle regioni, peraltro, deve tuttavia evidenziarsi come nel caso di specie la Regione Puglia, reiteratamente chiamata a pronunciarsi sull’istanza, rimanesse illegittimamente inerte, non esprimendo alcuna determinazione: a giudizio del Collegio, dunque, non rientrando tale possibilità fra le opzioni riconosciute all’ente territoriale, della questione dovrà ormai essere investito il Consiglio Comunale, fermo restando l’obbligo per la Regione Puglia, nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica, di rendere il proprio parere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza.

3.1 Nei sensi appena indicati, dunque, l’impugnato provvedimento dev’essere annullato, dovendo invece il Responsabile dello Sportello Unico completare la procedura adottando ogni determinazione necessaria a consentire il passaggio Consiliare, con l’unica precisazione che lo stesso dovrà avvenire non prima che si sia consumato lo spatium deliberandi appenna assegnato alla Regione Puglia.

7.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del caso trattato, per compensare fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1323/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.105/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo Dibello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1601/07 presentato da:

– Berliner Randi, Rocks Patrick David e Speedwell Peter Martin, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Gallucci e Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliati in Lecce, presso lo studio del primo, al viale Lo Re 6;

contro

– l’Università del Salento, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

e nei confronti

– della dr.ssa Margherita Bennet, non costituita;

per l’annullamento

– del Decreto del Rettore dell’Università del Salento in data 8.8.07, n. 1843;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in specie ed ove occorra, del Regolamento per l’assunzione del personale a tempo determinato e per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell’ambito del Progetto coordinato Catania – Lecce (di cui alle delibere del C.d.A. in data 15.4.98 e 26.10.98 e del S.A. 15.4.98 e 27.10.98) nella parte in cui, pur prevedendo la pubblicazione del bando inditivo delle selezioni sulla G.U., fa salve “norme o regolamenti diversi modificativi della normativa vigente”.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università intimata.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Tolomeo e Libertini -per l’Avvocatura erariale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 i dottori Berliner, Rocks e Speedwell sono collaboratori ed esperti di madre lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Salento, rispettivamente assegnati alle facoltà di Ingegneria, Scienze MM.FF.NN. e Giurisprudenza.

1.2 Essi prestano detta attività in virtù di contratti di lavoro di durata annuale, stipulati all’esito di procedure concorsuali.

1.3 Con Decreto Rettorale n. 1843 dell’8.8.07 l’Università indiceva quindi una selezione pubblica per titoli e colloquio rivolta all’assunzione a tempo determinato di 6 collaboratori ed esperti di madre lingua inglese, prevedendo quale requisito di ammissione, in specie, la “lingua madre inglese” ed il “possesso del diploma di laurea o di titolo universitario straniero equivalente”.

1.4 Tale bando, peraltro, veniva pubblicato esclusivamente all’Albo Ufficiale del Rettorato -e non anche sulla G.U.R.I. e sul sito internet dell’Università-, per un periodo di 30 giorni -compresi tra agosto ed i primi di settembre.

1.5 I ricorrenti, dunque, apprendevano in ritardo della selezione.

2.- Rimasta senza risposta una loro istanza di riapertura dei termini, quindi, essi proponevano il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, comma 3, lett. a), d.lgs. 165/01, dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 487/94 e dell’art. 6 del -citato in epigrafe- Regolamento per l’assunzione del personale a tempo determinato e per l’attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell’ambito del Progetto coordinato Catania – Lecce. Eccesso di potere per irrazionalità ed illogicità manifesta.

B) Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per irrazionalità.

C) Violazione dell’art. 4 d.l. 120/95, dell’art. 51 CCNL 21.5.96 del Comparto Università, dell’art. 36 d.lgs. 165/01 e dell’art. 1, comma 519 l. 296/06.

3.- Formulate dalle parti istanze cautelare e di decreto presidenziale monocratico, le stesse venivano accolte nei termini che seguono:

– “Considerato che, ad una prima delibazione, le prime due censure formulate nel ricorso appaiono assistite dal necessario fumus di fondatezza.

Ritenuto che appaiono sussistenti ragioni di estrema gravità ed urgenza tali da giustificare l’intervento cautelare immediato;

[…]

Accoglie l’istanza di provvedimento cautelare provvisorio presidenziale ex art. 3 co. 2 legge n. 205/00, limitatamente all’ammissione provvisoria con riserva dei tre ricorrenti alla selezione pubblica […]” (Decr. Pres. n. 1059/07);

– “Considerato che il Collegio condivide pienamente i contenuti del decreto cautelare n. 1059/2007;

Considerato, altresì, che i primi due ricorrenti hanno superato le prove della selezione pubblica di che trattasi collocandosi in posizione utile nella graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice;

Ritenuto, quindi, di dovere accordare, in favore di questi ultimi, la tutela cautelare invocata” (ord. n. 1117/07).

4.- Come appena ricordato, dunque, a seguito dell’ammissione con riserva alla selezione disposta dal T.a.r. i dottori Berliner e Rocks la superavano collocandosi rispettivamente al 1° ed al 6° posto della graduatoria, infine approvata dall’Università -pur se con la riserva dell’esito di questa giudizio. Non così per il dr. Speewell, che invece si classificava al 7° posto -ma per il quale l’interesse al ricorso persiste per l’ipotesi che rinuncie o altre circostanze che gli permettano di risalire in graduatoria.

5.- Nel merito, dunque, il Tribunale ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto per i motivi che di seguito si esporranno.

5.1 Risultano in specie condivisibili gli argomenti con i quali i ricorrenti evidenziavano, al primo ed al secondo motivo di gravame, l’illegittimità -per violazione di legge e per irragionevolezza- delle forme con le quali l’Università provvedeva a dare pubblicità al bando di concorso: in materia di accesso al pubblico impiego, d’altronde, la disposizione di cui all’art. 4 d.P.R. n. 487 del 1994, che prevede la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve ritenersi costituire regola generale, vincolante in assenza di previsioni diverse e derogatorie -rivolta com’è a garantire la conoscibilità dell’esistenza di un concorso pubblico a tutti i cittadini -e non solo-, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato, in perfetta armonia con i principi costituzionali sull’accesso agli impieghi pubblici.

Né detta norma risulta abrogata dagli artt. 35 e 70, comma 13, d.lgs. n. 165 del 2001, di cui anzi costituisce specificazione ed attuazione (cfr. T.a.r. Lombardia Milano, III, 17 gennaio 2008, n. 53).

5.2 A ciò si aggiunga che, anche prescindendo dalla mancata pubblicazione del bando sulla G.u.r.i., la forma di pubblicità prescelta risultava connotata, per modalità (affissione all’Albo Ufficiale del Rettorato) e tempistica (un periodo di 30 giorni compreso tra agosto ed i primi di settembre), da un’assoluta, sostanziale inidoneità a raggiungere lo scopo della massima diffusione possibile della conoscenza del bando: anche sotto quest’aspetto, dunque, erano presenti manifesti profili di irragionevolezza.

6.- Per le ragioni e nei sensi appena esposti gli atti impugnati risultano illegittimi e vanno, conseguentemente, annullati.

7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1601/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l’Università del Salento al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.104/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente – relatore

Carlo Dibello Componente

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 405/08 presentato:

– da Petrucelli Pasquale, rappresentato e difeso dall’Avv. Bartolo Ravenna ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino, alla via Augusto Imperatore 16;

contro

– il Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

– il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

– l’Agenzia del Demanio, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

– il Comune di Gallipoli, in persona del Sidnaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

– della nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. n. 03.03.09/484/DEM del 3.1.08 e dell’allegato “atto di accertamento – schema di calcolo del canone per finalità turistico – ricreative”;

– dell’ordine di introito n. 004/08 in data 2.1.08 con il quale veniva determinato il conguaglio del canone dovuto per il 2007, e quello dovuto per il 2008, per la concessione dell’area demaniale marittima denominata “Rivellino”, da adibire a cinema all’aperto;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in specie, della nota prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07, della nota prot. n. 03.03.02/11744/DEM del 7.5.08 e, nei limiti dell’interesse, della Circolare n. 15 del 9.8.07 del Ministero dei Trasporti.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimate.

Designato alla pubblica udienza dell’8.10.08il relatore dott. Ettore Manca ed uditi gli Avv.ti Ravenna e Libertini -per l’Avvocatura erariale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 il sig. Petrucelli è concessionario, dal 1957, di un’area demaniale sita in Gallipoli e denominata Rivellino, adibita a cinema all’aperto.

1.2 Nell’anno 2007 il canone, progressivamente aggiornato nel corso del cinquantennio, aveva raggiunto l’importo di 2.855 euro.

1.2 Nel 2008, tuttavia, la Capitaneria trasmetteva l’ordine di introito n. 004/08 del 2 gennaio, con il quale si chiedeva la somma di euro 68.902 -di cui euro 32.571 quale integrazione dovuta per il 2007 ed euro 36.330 quale canone per il 2008-, oltre ad euro 6.890 quali tassa regionale ed euro 4.359 quali imposta per la registrazione della nuova licenza (complessivamente, euro 80.152).

2.- La determinazione appena citata, e gli altri atti indicati in epigrafe, venivano dunque impugnati per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3, 7, 8 e 9 l. 241/90. Eccesso di potere. Ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06, sotto ulteriori profili. Carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 49 Cod. Nav.. Violazione dei generali principi in tema di predeterminazione del canone.
3. Illegittimità per incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, punto 2.1 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06.
4. Illegittimità derivata delle note prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07 prot. n. 03.03.02/11744/DEM del 7.5.08.
5. Incompetenza. Eccesso di potere. Violazione della Circolare prot. M TRA/DINFR/4520 D.G. Trasporti del 17.4.08. Violazione della delibera di G.R. n. 239 del 26.2.08. Violazione della Direttiva prot. n. 20/2200/P del 4.3.08 della Regione Puglia.
6. Violazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Eccesso di potere. Ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifesta.
7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06. Eccesso di potere. Sviamento. Illogicità e ingiustizia manifesta.
8. Illegittimità per incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, punto 2.1 d.l. 5.10.93, n. 400, conv. in l. 4.12.93, n. 494, come novellato dall’art. 1 comma 251 ss. l. 296/06, nella parte in cui definisce in maniera fissa il coefficiente 6,5.

3.- Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni intimate eccepivano il difetto di giurisdizione del g.a. e, in ogni caso, chiedevano il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- Alla camera di consiglio del 2 aprile 2008, peraltro, il T.a.r. accoglieva la formulata istanza cautelare, nei sensi che seguono:

– “Premesso che il ricorrente:

* è dal 1957 titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto un’area scoperta, destinata, durante la stagione estiva, ad uso cinema;
* impugna gli atti con i quali la Capitaneria di Porto intimata provvedeva a calcolare le somme dovute quali canoni per gli anni 2007 e 2008 e a richiederne il pagamento.

Osservato che, pur trattandosi di atti con i quali si procede a conteggi in ossequio a criteri normativamente predeterminati, pare necessario che relativamente agli stessi si instauri un preventivo contraddittorio con la parte privata, sia per una certa problematicità nella loro applicazione pratica, di cui dà atto la stessa p.a. con Circolari in materia, sia per l’eccezionale incremento dei canoni medesimi, ex se tale da giustificare la massima cautela e puntualità nella relativa determinazione” (ord. n. 242/08).

5.- Successivamente alla pronuncia della ordinanza citata, peraltro, interveniva la Circolare del Ministero dei Trasporti prot. M TRA/DINFR/4520 del 17.4.08 con cui, completando il trasferimento di funzioni in materia alle Regioni ed agli enti locali, si stabiliva che esso riguardava anche le pratiche ancora in istruttoria.

In Puglia, in specie, ex l.r. 17/06 e D.G.R. n. 239/08 le funzioni in materia di quantificazione del canone rientrano tra quelle attribuite ai Comuni costieri: la Capitaneria di Porto, dunque, con nota prot. n. 16184 del 23.6.08, comunicava al ricorrente l’avvenuta trasmissione della pratica al Comune.

Seguivano:

* la nota della Capitaneria del 4.7.08, con cui si rappresentava la disposta sospensione del procedimento;
* il nuovo ordine di introito relativo al 2008, ancora del 4.7.08, adottato dal Comune il 4.7.08;
* il pagamento del canone da parte del ricorrente;
* l’ordinanza n. 3640 dell’8.7.08 con cui il Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dall’Agenzia del Demanio avverso la richiamata ordinanza T.a.r. n. 242/08.

6.- Tanto premesso in fatto, il Tribunale rileva che il ricorso è improcedibile per i motivi che di seguito si esporranno: deve solo preliminarmente rilevarsi come non sussista alcun difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che per un verso il Petrucelli impugnava anche atti a contenuto generale -la nota prot. n. 2007/71/62/DAO in data 21.2.07 e la Circolare n. 15 del 9.8.07 del Ministero dei Trasporti-, e, per altro verso, posto in rilievo come egli abbia prospettato vizi procedimentali, in specie in tema di giusto procedimento, relativi alle modalità di esercizio da parte dell’Amministrazione dei propri poteri autoritativi.

6.1 Con riguardo, poi, all’interesse al gravame, deve osservarsi come gli originari atti impositivi adottati dall’Amministrazione statale risultano ormai superati, in quanto sostituiti dalle determinazioni comunali -alle quali, peraltro, il ricorrente dava esecuzione-, sicchè l’impugnazione in esame dev’essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, formula appunto stabilita per il caso in cui l’amministrazione annulli o riformi l’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente.

6.2 In ogni caso detti atti erano illegittimi in quanto adottati in assenza di ogni comunicazione di avvio del procedimento, invece necessaria atteso il loro contenuto e gli effetti impositivi da cui erano connotati.

2.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, dichiara improcedibile nei sensi indicati in motivazione, e comunque accoglie, il ricorso n. 405/08 indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.103/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1634/07 presentato dalla:

– ditta Torre S.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto G. Marra ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio del difensore, alla Piazza Mazzini 72;

contro

– la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliata;

– il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

– il Comune di Salve, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

– la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;

per l’annullamento

– del decreto in data 21.9.07 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto annullava il provvedimento dirigenziale n. 85 del 25.7.07 del Comune di Salve autorizzativo della realizzazione di un villaggio turistico in località Torre Pali;

– del decreto in data 6.5.08 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto confermava l’annullamento del suddetto provvedimento dirigenziale del Comune di Salve;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e in via incidentale

– dell’autorizzazione paesaggistica predetta.

Visto il ricorso e i motivi aggiunti.

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. statali intimate.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Marra e Libertini -per l’Avvocatura erariale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nell’atto di gravame si espone che:

1.1 su iniziativa della ditta “Torre S.r.l.” il Comune di Salve richiedeva alla Regione Puglia la definizione di un accordo di programma ai sensi delle ll.rr. n. 34/94 e n. 8/98, allo scopo di realizzare in località Torre Pali di detto Comune un villaggio turistico denominato “Isola della Fanciulla”.

1.2 Esclusa l’applicabilità della procedura di V.I.A. la Regione, dopo il rilascio di un parere paesaggistico ex art. 5.03 delle n.t.a del P.u.t.t.t favorevole -seppur con prescrizioni-, sottoscriveva il 7.3.05 l’accordo di programma, poi ratificato dal Consiglio Comunale di Salve.

1.3 Seguivano:

– il decreto del Presidente della Regione n. 676 dell’1.8.05, con cui si disponeva il cambio di destinazione d’uso dell’area;

– il parere favorevole dell’A.U.S.L. Lecce – Area Sud Maglie, il nulla – osta forestale ed ulteriori atti autorizzativi di minor rilievo;

– l’autorizzazione paesaggistica in data 25.7.07 rilasciata dal Comune;

– il decreto in data 2.9.07 con il quale la Soprintendenza intimata annullava la predetta autorizzazione comunale.

2.- Il provvedimento ministeriale appena citato veniva dunque impugnato per i seguenti motivi:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 d.lgs. 42/04. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Erroneità ed illogicità.

2.1 Per il caso che le considerazioni formulate dalla Soprintendenza potessero reputarsi legittime atteso il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica, inoltre, quest’ultima veniva impugnata dalla stessa ricorrente per i seguenti motivi:

– Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione tra autorità amministrative.

3.- Alla camera di consiglio del 21.11.07 il T.a.r. accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.

4.- Con decreto prot. n. 1428/BAP del 6.5.08, quindi, la Soprintedenza svolgeva il prescrittole riesame, confermando peraltro l’annullamento del provvedimento comunale.

5.- Anche il nuovo decreto, dunque, veniva impugnato, con motivi aggiunti articolati nei termini che seguono:

– Violazione e falsa applicazione dell’art. 159 d.lgs. 42/04. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Erroneità ed illogicità manifesta.

6.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.

7.- Il Tribunale osserva, anzitutto, come secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa possono in materia delinearsi alcuni principi fondamentali:

1. “il provvedimento statale di annullamento della autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici” (Consiglio Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9) ;
2. esso deve invece fare riferimento ad eventuali “circostanze di fatto o […] elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola cardine della leale cooperazione o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa” (Ad. Plen. cit.);
3. il sindacato della Soprintendenza, peraltro, pur così delimitato, può riguardare ogni vizio di legittimità e, in specie, tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere, compreso il difetto di istruttoria o di motivazione (Consiglio Stato, VI, 23 giugno 2006, n. 3991; T.a.r. Campania Napoli, II, 5 gennaio 2006, n. 110; T.a.r. Puglia Lecce, I, 22 dicembre 2005, n. 6042; T.a.r. Lazio, II, 16 maggio 2005, n. 3840).

7.1 Tirando le somme, dunque, la Soprintendenza può e deve sindacare il nulla osta soprattutto rispetto a due profili: quello della completezza e quello della ragionevolezza della valutazione svolta.

8.- Esaminando, quindi, il caso in esame, il Collegio ricorda come il Decreto del 6.5.08, rispetto al quale si concentra ormai l’interesse al ricorso, motivasse la conferma dell’annullamento sul presupposto:

a) della mancata indicazione, nel parere comunale, del modo in cui le opere proposte sarebbero compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti del sito, e dunque, in definitiva, con le componenti strutturali del paesaggio interessato dall’intervento;

b) delle notevolissime dimensioni dell’intervento medesimo.

9.- Ciò esposto, il Tribunale ritiene di dover anzitutto evidenziare, quanto al dato istruttorio, come sia stato del tutto fuorviante limitare l’esame, come fatto dalla Soprintendenza, al contenuto testuale del parere favorevole poi annullato, posto che, in effetti, esso interveniva dopo che sia il Comune che la Regione avevano in varie occasioni valutato, nell’ambito della più vasta questione dell’ammissibilità dell’accordo di programma ex ll.rr. n. 34/94 e n. 8/98, il tema della compatibilità paesaggistica del progetto.

9.1 Deve rilevarsi, in particolare, che la Regione perveniva sul punto a conclusioni favorevoli per un verso sulla scorta di un’analisi estremamente approfondita delle caratteristiche dell’area e di quelle del progetto stesso -ad esempio quanto all’altezza massima delle costruzioni, prevista non superiore a 6,5 m., alla distanza delle stesse dalla linea della costa, sempre ampiamente superiore a 300 m., ed alla loro dislocazione, concentrata prevalentemente nell’area a nord della strada litoranea-, e, per altro verso, sulla base delle numerose e puntuali prescrizioni con le quali accompagnava il proprio atto di assenso -tra l’altro dirette a: salvaguardare le aree residue di macchia mediterranea e i muretti a secco presenti; preservare le alberature di pregio; privilegiare il ricorso a specie autoctone nella progettazione del verde; non alterare il normale regime delle acque; imporre l’utilizzo di criteri di ingegneria “naturalistica”; imporre il ricorso a materiali per la finitura con i colori tipici della zona; ridurre al minimo i movimenti di terra.

Appunto in questa prospettiva la Giunta Regionale -con la delibera n. 1282 del 4.8.04- da un lato rendeva un parere paesaggistico ex art. 5.03 del P.u.t.t. favorevole e, dall’altro lato, autorizzava la stipula del predetto accordo di programma: a giudizio del Collegio, dunque, l’approfondita istruttoria svolta dalla Regione doveva essere presa in considerazione dalla Soprintendenza, provenendo essa pur sempre dall’Ente cui, in prima battuta, la normativa di riferimento -d.lgs. 490/99 e d.lgs. 42/04- attribuisce la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche -in Puglia poi sub-delegata ai Comuni ex ll.rr. n. 8/95, n. 25/00 e, in ultimo, n. 20/01.

9.2 Anche il Comune di Salve, d’altronde, precedentemente al rilascio dell’autorizzazione, aveva affrontato il tema della compatibilità paesaggistica del progetto, tra l’altro prescrivendone alcune significative modifiche (con delibera di C.C. n. 33 del 19.9.01, ad esempio, si chiedeva lo spostamento del centro congressi a monte della litoranea).

9.3 In definitiva, quindi, Comune e Regione, soggetti cui, come già scritto, spetta la tutela degli interessi oggetto del vincolo -salvo il controllo di legittimità della Soprintendenza-, effettuavano, tramite gli atti fin qui richiamati, una valutazione qualitativa favorevole dell’intervento, ritenendo che lo stesso, pur se di dimensioni oggettivamente imponenti, non compromettesse, nel rispetto di una serie di condizioni in grado di garantirne un armonico inserimento nel contesto circostante, i valori ambientali e paesaggistici di riferimento -l’area è comunque piuttosto a ridosso del centro abitato di Torre Pali e quelle attigue sono tipizzate “B3” o “C3”.

9.4 La Soprintendenza, invece, i cui giudizi si ribadisce non possono “basarsi su una propria valutazione tecnico – discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere”, prescindeva da una concreta analisi delle specifiche ragioni in base alle quali l’intervento era stato autorizzato e fondava il proprio giudizio negativo sul solo riferimento quantitativo alle sue notevoli dimensioni.

E, peraltro, la Soprintendenza neppure teneva conto di ciò che questo T.a.r. aveva osservato in sede di giudizio cautelare, quando pure si era disposto che essa riesaminasse “l’autorizzazione comunale valutando i seguenti dati, allegati dalla ricorrente e non smentiti in giudizio dalla p.a.:

* la gran parte della volumetria del villaggio, ed in specie quasi il 90%, dovrebbe essere realizzata a monte e non a valle della strada litoranea;
* gli edifici previsti a valle dovrebbero avere un’altezza massima di soli 3 metri, e quindi non costituire, attesa la pendenza della costa, un’ostacolo alle visuali prospettiche;
* l’area sarebbe vicina al centro abitato e, comunque, a zone urbanizzate;
* il progetto prevederebbe il recupero e la salvaguardia delle, peraltro esigue, preesistenze rinvenibili sui luoghi interessati dal progetto” (ord. n. 1121/07).

9.5 In ultima analisi, dunque, il Collegio ritiene che la Soprintendenza avrebbe dovuto per un verso esprimere un giudizio riferibile al complesso delle valutazioni di natura paesaggistica formulate dagli organi, comunali e regionali, di amministrazione attiva, valutazioni le quali, pur se non formalmente richiamate dal parere direttamente oggetto di controllo, costituivano comunque dello stesso un necessario presupposto, e, per altro verso, doveva esaminare l’intervento anche in ragione delle circostanze in fatto alla stessa sottolineate con l’ordinanza cautelare che disponeva il riesame della vicenda: essendosi invece limitata a ricollegare in modo quasi automatico l’incompatibilità paesaggistica del progetto alle sue notevoli dimensioni, non valutando se, alle condizioni imposte da Comune e Regione, ed anche in considerazione di quanto indicatole da questo T.a.r., lo stesso potesse invece in concreto armonizzarsi con l’ambiente circostante, i suoi decreti sono illegittimi e debbono essere annullati.

10.- Sussistono giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie nei sensi indicati in motivazione il ricorso n. 1634/07 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Lecce, 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it