Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 381/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Fulvio Rocco – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. xxxx proposto da xxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Reffo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.,

contro

il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in persona del Capo della Polizia e Direttore generale della P.S. pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’accertamento

della violazione della posizione soggettiva del ricorrente ad ottenere, a’ sensi dell’art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, in relazione al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il provvedimento finale di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo in dipendenza di infermità già riconosciuta ed accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale tipo A Padova; nonché

per la condanna

del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, alla sollecita definizione – per la parte di rispettiva competenza – del procedimento amministrativo avente per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia e per l’erogazione dell’equo indennizzo mediante l’adozione dell’atto finale del procedimento medesimo, come previsto dall’art. 14 del D.P.R. 461 del 2001 e dell’art. 2 della L. 241 del 1990 e successive modifiche.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’economia – Comitato di verifica per le cause di servizio;

visti gli atti tutti della causa;

uditi all’udienza camerale dell’ 11 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

Fatto

L’odierno ricorrente, Assistente Polizia di Stato in servizio presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per il Triveneto presso la Questura di Padova, ha presentato all’Amministrazione di appartenenza in data 28.2.2007 una richiesta per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “frattura del calcagno sinistro”, nonché per la corresponsione dell’equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. n. 3/1957.

Con il gravame in oggetto e per i motivi in esso dedotti viene denunciata l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione, la quale – ancorché il Comitato di verifica per le cause di servizio si fosse espresso con parere 29.8.2008 n. 20631, ritualmente trasmesso alla competente Amministrazione dell’Interno da cui dipende il ricorrente – non ha ancora adottato e comunicato il provvedimento finale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del DPR n. 461/01, violando, conseguentemente, i termini indicati dalla legge disciplinante la fattispecie de qua.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’improcedibilità del ricorso per aver nelle more il Comitato di verifica per le cause di servizio emanato il prescritto parere.

In data 10.2.2009 veniva trasmesso via fax, dal Ministero dell’Interno, il provvedimento 4 febbraio 2009 con cui l’Amministrazione si è definitivamente determinata riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità , contestualmente respingendo la domanda di equo indennizzo.

Alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

Il Collegio, preso atto della documentazione pervenuta via fax in data 10 febbraio 2009, con cui il Ministero dell’Interno ha prodotto il provvedimento conclusivo della procedura instaurata da ricorrente, non può che determinarsi nel senso di dichiarare l’improcedibilità del presente gravame per cessata materia del contendere.

Le spese, tenuto conto dei tempi e delle modalità di ottemperanza, da parte dell’Amministrazione, allo specifico obbligo di concludere il procedimento di cui è causa, non possono che gravare sull’Amministrazione dell’Interno e vengono determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese rifuse al ricorrente a carico del Ministero dell’Interno, nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. xxx

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 299/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 30/2009 proposto da VALLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo Aprile, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Chioggia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

e nei confronti

della Fortin S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Costa, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 53555 avente ad oggetto: “istanza prot. 37598/08 di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 146/2005 rilasciato per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti in Chioggia, strada Statale Romea Km. 84 + 714 sx e diniego all’accoglimento dell’istanza di annullamento del permesso di costruire n. 146/2005 e accoglimento alla richiesta di sospensione dei lavori, emesso dal Dirigente del Settore Urbanistica, Servizio Edilizia Privata del Comune di Chioggia in data 1/1/2008.

Visto il ricorso, notificato l’11/11/2008 e depositato presso la Segreteria il 09/01/2008, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia, depositato il 23.1.2009 e della S.r.l. Fortin, depositato il 30.1.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 04 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Aprile per la parte ricorrente, l’avv. Papa per il Comune intimato e l’avv. Costa per la S.r.l. Fortin;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

il ricorso è inammissibile.

Infatti il provvedimento con cui l’Amministrazione valuta se sussistono o meno i presupposti per l’esercizio dell’autotutela non coinvolge posizioni di interesse legittimo del soggetto che presenta istanza di attivazione del potere di autotutela.

L’ipotetica configurazione di un obbligo di riesame minerebbe la certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, che sono alla base dell’agire autoritativo della Pubblica Amministrazione e della inoppugnabilità, dopo il decorso di un breve termine, dei relativi atti (Cost. Consiglio di Stato IV n. 2661 del 12/5/2006).

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) di cui € 1.000,00 (mille/00) a favore del Comune di Chioggia ed € 1.000,00 (mille/00) a favore della S.r.l. Fortin, + I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 30/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 296/09

costituito da:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Marco Morgantini Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 194/2009 proposto da ANASTASIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Piercarlo Mantovani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il Comune di Santorso in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emma Bergamin, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del 28.10.2008 n. 104/2008 prot. 11772 con cui il Comune di Santorso ha ingiunto alla ditta ricorrente di ripristinare lo stato dei luoghi.

Visto il ricorso, notificato il 29.12.2008 e depositato presso la Segreteria il 21.1.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Santorso, depositato il 2.2.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 4 febbraio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Italo Franco – l’avv. Mantovani per la parte ricorrente e l’avv. Bergamin per il Comune intimato;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che, tra le censure mosse con il ricorso, particolarmente apprezzabile si manifesta il quinto mezzo di impugnazione, con il quale si rileva, in sostanza, la vanificazione del diritto di partecipazione;

che, invero, palese appare il vizio dedotto con tale censura, avendo la Pubblica Amministrazione resistente assunto il provvedimento impugnato a distanza di soli tre giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, in evidente contrasto, oltretutto, con l’assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni;

che il comportamento di cui sopra viene costantemente censurato dalla più recente giurisprudenza;

che la censura in discorso si manifesta, dunque, fondata e assorbente di ogni altra;

che, in conclusione, il ricorso deve considerarsi fondato e va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato;

che sussistono i motivi per compensare tra le parti le spese e onorari di giudizio

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 194/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 629/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere, relatore

Marina Perrelli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 540/2009, proposto da OJO TINA, rappresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Maria Facilla con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento; col quale il Questore di Padova decretava l’irricevibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione n. H020780, rilasciato dalla Questura di Como il 31.3.2003 e scaduto il 14.12.2006;

Visto il ricorso, notificato il 20.1.2009 e depositato presso la Segreteria il 20.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno depositato l’11 Marzo 2009;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11.3.2009 (relatore il consigliere Antonelli), l’avv. Fucilla per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Gasparin per la P.A.;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

considerato

che le uniche due censure dedotte sono infondate;

che in particolare in ordine all’affermata circostanza che alla ricorrente sia stata notificata solo una copia del provvedimento (non conforme all’originale) non è stato fornito neppure un principio di prova mentre con riguardo alla doglianza relativa alla mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine della ricorrente è sufficiente rilevare che la relativa circostanza (per giurisprudenza ormai consolidata) non può ritenersi motivo invalidante.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo. RIGETTA.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009..

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 540/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it