ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 172 del 2008 proposto dal signor Capovilla Giuliano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Trento, via Paradisi, 15/5
CONTRO
– il Comune di Capriana (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daria de Pretis ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Trento, via SS. Trinità, 14;
– la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
– il Dirigente del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
* della “determinazione del Dirigente del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia autonoma di Trento, prot. n. 1950/17reg/08-S146, Rep. N. 000439, di data 10.3.2008, n. 168, avente ad oggetto
* di “ogni altro atto con il precedente connesso, presupposto o derivato, ivi compresa la determinazione del Servizio segreteria comunale di Capriana n. 2 di data 4.2.2008 richiamata nella determinazione dirigenziale precedentemente individuata, conosciuta in data 11.6.2008”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – gli avv.ti Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi per il ricorrente e l’avv. Daria de Pretis per l’Amministrazione comunale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
1. Il signor Capovilla espone in fatto di essere proprietario dell’edificio tavolarmente individuato con la p.ed. 72 in C.C. Capriana acquistato nel 1990, unitamente alla p.f. 27, di mq. 66, area antistante detto edificio catastalmente definita “orto”.
Con provvedimento del 22.8.1991 rilasciato dal Sindaco del Comune di Capriana il ricorrente ha ottenuto la concessione di edificare n. 23/1991 per eseguire sull’immobile i lavori di restauro e di risanamento conservativo. In quell’occasione egli asserisce di aver provveduto a porre un nuovo selciato per l’intera estensione della p.f. 27 e di averne delimitato la proprietà con elementi lapidei di colore chiaro.
2. Con determinazione n. 2 del 4.2.2008 il Segretario comunale di Capriana ha attivato la procedura di regolarizzazione tavolare dell’esistente piazza perché “parzialmente insistente su suolo privato”, allegando che la particella fondiaria 27 sarebbe “opera pubblica esistente da più di venti anni”. Con provvedimento n. 168 del 10.3.2008 il Dirigente del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia autonoma di Trento ha emesso il decreto di esproprio della suddetta particella 27, ai sensi dell’art. 31 della legge provinciale 19.2.1993, n. 6.
3. Con ricorso notificato in data 20 – 23 giugno 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 1 luglio, il signor Capovilla ha impugnato i menzionati provvedimenti, deducendo i seguenti motivi di diritto:
I – “violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 della legge provinciale n. 6 del 1993 – carenza di presupposti, difetto di istruttoria e in ogni caso travisamento della realtà storica ed attuale”. L’istante sostiene che alcuno dei presupposti richiesti dal Legislatore ricorrerebbe nel caso dedotto, in quanto sulla sua proprietà non esisterebbe né un’opera pubblica né un’opera privata di interesse pubblico ma, all’opposto, essa sarebbe stata utilizzata fin dall’acquisto, avvenuto nel 1990, come parcheggio privato di pertinenza dell’abitazione;
II – “carenza assoluta di motivazione”, perché il provvedimento impugnato sarebbe del tutto immotivato limitandosi solamente ad affermare la sussistenza dei requisiti di legge;
III – “insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 31 della legge provinciale n. 6 del 1993 e conseguente erronea applicazione della legge stessa”, in quanto nel 1991 il deducente avrebbe realizzato a propria cura e spese la pavimentazione in porfido della p.f. 27 che successivamente sarebbe stata utilizzata come parcheggio e per depositarvi materiale;
IV – “ancora violazione di legge (articolo 31 della legge provinciale n. 6 del 1993) insussistenza dei presupposti – carenza di istruttoria – carenza assoluta di motivazione”: censure riferite alla determinazione del Segretario comunale di Capriana che ha attivato il procedimento espropriativo.
4. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.
5. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
1. Al signor Giuliano Capovilla è stata notificata la determinazione del Dirigente del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia autonoma di Trento n. 168 del 10 marzo 2008 con la quale gli è stata espropriata, su richiesta e a favore del Comune di Capriana, la proprietà della p.f. 27 di mq. 66, in applicazione dell’articolo 31 della legge provinciale sugli espropri 19.2.1993, n. 6.
Detta particella consiste nell’area antistante l’abitazione dello stesso ricorrente, tavolarmente individuata dalla p.ed. 72 situata in Piazza Roma a Capriana, assuntamente come pertinenza dell’edificio fin dall’anno 1990 quando – con atto di compravendita stipulato in data 15.11.1990 davanti al notaio Poti di Cavalese, di repertorio n. 8713, G.N. 121/91 – l’isante acquistò le due realità dal signor Augusto Zanin.
L’anno successivo l’Amministrazione comunale ha rilasciato al ricorrente la concessione di edificare n. 23 di data 9.8.1991, autorizzando lavori di restauro e di risanamento conservativo sull’immobile. In quell’occasione, dopo aver sfruttato la piccola area davanti all’edificio per posizionarvi la gru utilizzata per i lavori di ristrutturazione, il deducente afferma di avervi posizionato un nuovo selciato per l’intera estensione, di averne delimitato la proprietà con elementi lapidei di colore chiaro e di aver successivamente usato l’area in questione come parcheggio a servizio dell’edificio, ma anche come deposito di vario materiale, quale legname.
Con il ricorso in esame egli ha impugnato le determinazioni del Segretario comunale e del Dirigente del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia autonoma di Trento, che hanno rispettivamente attivato e concluso il particolare procedimento espropriativo previsto dal citato articolo 31 della legge provinciale n. 6 del 1993, contestando sia le modalità con le quali si è svolta detta procedura che la sussistenza dei presupposti per potervi dare corso.
2. L’Amministrazione comunale sostiene, all’opposto, che verso la metà degli anni settanta, quando sarebbe stata sistemata Piazza Roma, vale a dire il principale foro del paese, la citata particella sarebbe stata accorpata ad essa e ne sarebbe divenuta parte integrante; che pertanto, dagli anni 1974 – 1975 fino ad oggi, sull’area tavolarmente corrispondente alla nominata particella insisterebbe parte della pubblica Piazza, adibita a parcheggi utilizzati da tutti i cittadini.
3. Entrambe le parti processuali hanno depositato la documentazione ritenuta utile per la decisione del Tribunale ed hanno altresì avanzato istanza che sia ammessa la prova testimoniale su individuate circostanze. Inoltre, nell’odierna discussione, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Collegio valuti l’opportunità che sia disposta una verificazione dello stato dei luoghi.
4. Così riassunti i prolegomeni della vicenda, il Collegio reputa che, quanto alle suddette domande istruttorie, la documentazione depositata agli atti di causa sia completa e sufficiente ai fini della decisione e che, su tale scorta, il ricorso meriti di essere accolto.
4a. Si osserva in proposito che, dai documenti di causa, emergono i seguenti dati incontroversi:
a) il precedente proprietario della particella di cui si discute e dell’edificio del quale la stessa è tavolarmente classificata come pertinenza, tale signor Augusto Zanin, in data 5.9.1974, in occasione di lavori di ristrutturazione dell’immobile, ebbe a stipulare con il Sindaco pro tempore Ciro Zanel un “compromesso” con il quale, per “soddisfare le esigenze pubbliche di ampliamento della piazza”, manifestava la volontà di cedere “in godimento temporaneo … parte della p.f. 27 … al Comune”. Contestualmente, chiariva che la “proprietà del bene” era “conservata a se medesimo” fino al completamento “dei lavori di sistemazione ed ampliamento dell’immobile sovrastante”, solo a seguito del completamento dei quali, “previo accordo sull’importo da liquidarsi in base alla valutazione del momento … al prezzo commerciale corrente” il Comune avrebbe potuto procedere, “a proprie spese … alla intavolazione del bene”;
b) nello stesso anno 1974 l’Amministrazione comunale appaltò i lavori di sistemazione e di pavimentazione di Piazza Roma. L’approvazione dello stato finale degli stessi, il loro collaudo e la liquidazione furono disposti con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 20.10.1978. Dalla documentazione che accompagna tale provvedimento emerge che i lavori erano stati consegnati il 16.8.1974 e ultimati il 14.9.1974, e che la nominata Piazza è stata pavimentata con cordonate e cubetti in porfido. Dal rilievo planimetrico allegato al libretto delle misure risulta che la nuova pavimentazione è giunta fino al muro perimetrale della p.ed 72, ricomprendendo quindi la superficie della p.f. 27;
c) al compromesso sopra citato alla lettera a), stipulato tra il signor Zanin e l’Amministrazione comunale, non ha mai fatto seguito il contratto di compravendita, atto che è invece intervenuto nel 1990 tra lo stesso Zanin e l’odierno ricorrente. Con il documento G.N. 121/91 le parti venditrici Zanin Augusto per la nuda proprietà e Lazzeri don Giuseppe per il diritto di abitazione, e quindi solidalmente per l’intero, hanno, infatti, venduto al ricorrente il diritto di proprietà della p.ed. 72, casa d’abitazione, e della p.f. 27, pertinenza della stessa, garantendo espressamente la libertà da pesi, vincoli, oneri e diritti di terzi (salvo quelli nominati a carico della p.ed 72);
d) il successivo anno 1991 il ricorrente eseguiva importanti lavori per il restauro e risanamento conservativo dell’immobile e sulla piccola area di pertinenza antistante lo stesso installava la gru utilizzata per l’esecuzione delle opere;
e) dal verbale di un agente del Servizio associato di polizia municipale Fiemme risulta che, in occasione di un sopralluogo tenutosi il 21.11.2007, sulla p.f. 27 erano collocato quattro paletti amovibili in plastica color bianco e rosso e che a terra, fra i cubetti, vi erano quattro mattonelle in pietra, riportanti incisa la scritta “P.Privata”, disposte con modalità significativamente intese ad indicare termini di confine;
f) con la determinazione n. 2 del 4.2.2008 il Segretario comunale di Capriana, richiamata la deliberazione n. 56 del 1978 di approvazione dello stato finale dei lavori di pavimentazione di Piazza Roma, e “considerato che la situazione descritta … l’opera pubblica … esiste da oltre 20 anni”, ha chiesto alla Provincia l’emanazione del decreto di esproprio gratuito ai fini della regolarizzazione tavolare;
g) il successivo 10.3.2008, con determinazione n. 168, preso atto che la determinazione del Segretario comunale aveva ribadito la sussistenza dei requisiti di legge, il Dirigente del servizio espropriazione della Provincia ha adottato l’impugnato provvedimento finale.
4b. Quanto alle argomentazioni prospettate dalla difesa dell’Amministrazione comunale a sostegno della propria tesi, il Collegio osserva che la stessa fonda il proprio fondamento in fatto su due presupposti: l’avvenuta pavimentazione in porfido della Piazza, nel 1974, che ha riguardato anche la superficie della p.f. 27 inglobandola in un unico contesto, e la manifestazione di volontà formalizzata nello stesso anno dall’allora proprietario del bene con la quale si era impegnato a cedere in godimento temporaneo al Comune parte della stessa particella per l’ampliamento della Piazza fino alla conclusione di un formale contratto di compravendita, che però non è mai stato stipulato.
Da allora, l’Amministrazione asserisce di aver sempre provveduto alla manutenzione e alla pulizia del luogo che è divenuto parte integrante della Piazza e utilizzato da tutta la collettività per il passaggio con mezzi e a piedi, oltre che per parcheggiare autoveicoli. Afferma anche che il signor Capovilla, dopo la ristrutturazione dell’edificio, avrebbe provveduto al rifacimento della pavimentazione della particella solo dove la stessa si presentava rovinata a causa della temporanea presenza del cantiere.
4c. A parere del Collegio, peraltro, tali affermazioni non possono essere condivise, non essendo associate ad alcuna prova circa l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per attivare il procedimento di regolarizzazione tavolare, ossia l’esistenza di un’opera pubblica o di un’opera privata di interesse pubblico per più di venti anni.
Va premesso, al riguardo, che l’art. 31 della citata legge provinciale n. 6 del 1993 – il quale disciplina lo speciale procedimento della “regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze”, dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato a favore di enti pubblici e con oggetto “immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico” e sempreché le stesse “esistano da più di venti anni” – si caratterizza per due aspetti: a) l’espressa esclusione delle garanzie procedimentali proprie dell’istituto espropriativo ordinario, b) la mancata previsione del pagamento di qualsiasi indennità. E tale sanatoria di situazioni consolidatesi in via di fatto per il decorso di un lasso temporale ultra ventennale è giustificata dal presupposto espresso nel comma 3 del citato art. 31, ossia dal fatto che la corresponsione di qualsiasi indennizzo si sia già prescritta.
In altri termini, con l’introduzione di tale norma il Legislatore provinciale ha inteso proteggere un valore consolidatosi a favore della collettività dopo la scadenza del precritto periodo ventennale (in termini, T.R.G.A., Trento, 26.2.2009, n. 64), che deve presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto.
Questo Tribunale ha già avuto occasione di esprimesi sull’interpretazione di tale normativa, reputando che “in tale contesto … tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., sentenze 11.12.2007, n. 192 e 10.11.2008, n. 286).
4d. Tornando ora agli atti di causa, deve essere rilevato che la manifestazione di volontà del signor Zanin datata 1974, e volta a permettere che il Comune utilizzasse la sua proprietà per l’ampliamento della Piazza, riguardava innanzitutto solo una generica e non individuata “parte” della particella 27 e che il permesso di godimento fu espressamente definito “temporaneo”, perché collegato alla previsione di un contratto di compravendita peraltro non stipulato, non avendo l’Amministrazione comunale assunto alcuna iniziativa in tale senso. Il che trova conferma nel fatto che, sedici anni dopo, il signor Zanin ha venduto la stessa particella 27 all’odierno ricorrente, garantendola libera da ogni peso e come pertinenza della casa di abitazione.
Successivamente ai lavori di ristrutturazione dell’acquisito immobile, il signor Capovilla asserisce di aver realizzato a proprie spese una nuova pavimentazione sulla superficie dell’area antistante lo stesso e di averne segnato i confini con pietre di colore chiaro sia sul fronte verso la piazza che sui fianchi. A comprova di tali argomentazioni, egli ha depositato agli atti una serie di fotografie (documenti n. 3 dell’elenco di data 1 luglio 2008), l’attento esame delle quali convince il Collegio che egli affermi il vero. Si evince, infatti, chiaramente da queste ultime che le caratteristiche delle due pavimentazioni sono obiettivamente diverse: mentre sulla superficie della piazza la posizione dei cubetti di porfido ad arco contrastante segue una determinata orditura, all’interno della superficie della pertinenza di cui si discute essi sono posizionati con lo stesso sistema, ma secondo un’orditura che segue un diverso orientamento. Si ricava, altresì, che sul perimetro della particella verso la piazza i cubetti sono posti l’uno accanto all’altro, disegnando un cordolo a raso, parallelo all’edificio, identificando una separazione lineare tra le due diverse orditure (fotografia 3C). Sui tre lati liberi sono poi visibili le quattro mattonelle in pietra, di colore chiaro e di dimensione maggiore rispetto a quella di un cubetto di porfido, collocate per delimitare l’area di proprietà.
La pacifica esistenza di detta differenziata pavimentazione, che per la sua omogeneità non può considerarsi come un reintegro di porzioni danneggiate della precedente, e fondatamente attribuibile all’attività posta in essere dall’istante all’inizio degli anni novanta dopo i lavori di ristrutturazione del contiguo immobile, porta dunque ad escludere che sulla particella insista da più di venti anni “un’opera pubblica”.
Dopo averne acquisito la proprietà, averla ripavimentata e chiaramente delimitata, il signor Capovilla afferma poi di aver utilizzato la zona antistante la sua abitazione come parcheggio di pertinenza, oltre che come deposito occasionale di materiale vario e di legname.
Nulla in contrario è, tuttavia, stato provato dall’Amministrazione, che si limita ad affermare l’esistenza di un uso pubblico. Per giurisprudenza consolidata, però, l’esistenza dell’uso pubblico non può essere meramente affermata, ma esige di essere dimostrata tramite la concreta dimostrazione dell’uso e della pubblica utilità, alla luce di un approfondito esame della condizione effettiva in cui si trova il bene.
Né rileva al proposito il fatto che la zona in questione sia stata utilizzata sporadicamente da terzi per parcheggiare autoveicoli. Tale circostanza, peraltro non disconosciuta dallo stesso ricorrente, non aggiunge alcunché alle tesi delle parti in causa: da un lato è dimostrata solo una civica tolleranza da parte del proprietario del bene che ha consentito un modesto e saltuario godimento del proprio bene e, da altro lato, non è comunque sufficiente per concludere che sulla particella possa insistere “un’opera privata di interesse pubblico”, così come non può nemmeno condurre a ritenere che sul bene privato si sia consolidato un uso pubblico.
4. In conclusione, per tutte le argomentazioni sopra espresse il ricorso è fondato per i dedotti profili di violazione di legge e, previo assorbimento delle questioni non espressamente esaminate, deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 172 del 2008, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione comunale di Capriana al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.800,00 (tremilaottocento) (di cui € 3.000 per onorari ed € 800 per diritti), oltre a I.V.A. e C.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari a titolo di spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Francesco Mariuzzo – Presidente
dott. Lorenzo Stevanato – Consigliere
dott.ssa Alma Chiettini – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 6 marzo 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N. 72/2009 Reg. Sent.
N. 172/2008 Reg. Ric.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it