Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce 1937/2008

Seconda Sezione
ANNO 2008

Composto dai Signori Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Componente est.

Giuseppe Esposito Componente

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1937/2008 presentato dal Sig. Berloco Antonio, in qualità di titolare dell’omonima impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacomo Marchitelli e Gianfranco Cascella ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Lecce presso la Segreteria di questo T.A.R.,

contro

il Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,

per l’annullamento

della nota prot. n° 31715 del 17 Novembre 2008 del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Ginosa, di differimento del diritto di accesso alla documentazione riguardante l’esclusione dalla gara dell’impresa ricorrente all’approvazione della graduatoria definitiva;

e per la declaratoria e il riconoscimento

del diritto dell’impresa ricorrente a detto accesso e per il conseguente ordine all’Amministrazione Comunale intimata di esibizione della documentazione predetta e comunque:

* del verbale o dei verbali della Commissione di gara relativi alla procedura aperta per l’appalto dell’intervento: “Potenziamento delle infrastrutture e degli impianti turistici – realizzazione degli accessi al mare – P.O.R. Puglia 2000/2006 – FESR – ASSE IV – P.I.S. n° 13 HABITAT RUPESTRE – Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico Mis. 4.16 – C.I.G. 02133069AB”, nella parte in cui – e limitatamente ad essa – esclude (o escludono) l’impresa ricorrente dalla partecipazione alla gara;
* del provvedimento (o dei provvedimenti) del Responsabile del procedimento relativi alla gara di che trattasi, nella parte in cui sanzionano con l’esclusione la partecipazione dell’impresa ricorrente;
* di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento connesso, preordinato e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e udito, altresì, l’Avv. Giacomo Marchitelli per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente – titolare dell’omonima ditta di costruzioni che ha partecipato presentando un plico (contenente l’offerta economica e la documentazione) alla procedura aperta d’appalto indetta dal Comune di Ginosa, relativa all’affidamento dei lavori di “Potenziamento delle infrastrutture e degli impianti turistici; realizzazione di accessi al mare; P.O.R. Puglia 2000/2006; FESR; ASSE IV; P.I.S. n. 13 HABITAT RUPESTRE; Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico; Mis. 4.16; C.I.G. 02133069AB” (criterio di aggiudicazione: maggior ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara) – impugna la nota prot. n° 31715 del 17 Novembre 2008 del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Ginosa, di differimento del diritto di accesso fino all’approvazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 13 comma 2° lett. c) del Decreto Lgs. n° 163/2006, in relazione alla richiesta di accesso presentata in data 12 Novembre 2008. Chiede altresì la declaratoria e il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione riguardante la disposta sua esclusione dalla gara e il conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione predetta e comunque: del verbale o dei verbali della Commissione di gara relativi alla procedura aperta di cui sopra nella parte in cui esclude (o escludono) l’impresa ricorrente dalla partecipazione alla gara; del provvedimento del Responsabile del procedimento relativo alla gara di che trattasi che sanziona con l’esclusione la partecipazione dell’impresa ricorrente; di ogni altro eventuale atto connesso.

A sostegno del ricorso è stato formulato il seguente articolato motivo di gravame.

1) Violazione ed errata applicazione della Legge n° 241/1990 ed in specie degli artt. 22 e seguenti – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 secondo comma lett. c) del Decreto Lgs. n° 163/2006 – Violazione ed errata applicazione del Decreto Lgs. n° 163/2006 ed in specie dell’art. 79 – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed in specie per sviamento di potere, perplessità dell’azione amministrativa, malgoverno dei presupposti, non corretto perseguimento dell’interesse pubblico – Violazione di legge (art. 3 della Legge n° 241/1990) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa ostensiva azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa.

Alla Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva il Collegio che l’impugnato provvedimento fa errata applicazione dell’istituto del differimento del diritto di accesso contemplato dall’art. 13 secondo comma lettera c) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

E’ agevole rilevare, infatti, che la richiesta di accesso inoltrata dall’impresa ricorrente in data 12 Novembre 2008 si riferisce, evidentemente, non già alle offerte presentate dagli altri partecipanti alla procedura aperta di che trattasi, bensì ai verbali redatti della Commissione di gara e al conseguente provvedimento del Comune di Ginosa nella (sola) parte in cui dispongono l’esclusione dell’offerta presentata dall’impresa istante.

Il differimento dell’accesso (“fino all’approvazione dell’aggiudicazione”) previsto dal richiamato art. 13 secondo comma lettera c) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (“in relazione alle offerte”) non riguarda assolutamente i verbali della Commissione e i provvedimenti della stazione appaltante nella parte in cui sanciscono l’esclusione dalla procedura di gara di una impresa concorrente, come è (implicitamente) confermato – peraltro – dall’art. 79 quinto comma lettera b) del medesimo Codice degli appalti pubblici statuente che: “ In ogni caso l’Amministrazione comunica di ufficio ….. l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione”.

Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va accolto con il conseguente ordine al Comune intimato di esibire i predetti documenti richiesti dal ricorrente nell’istanza di accesso in questione.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ginosa di esibire i documenti richiesti dal ricorrente nell’istanza di accesso del 12 Novembre 2008, nei sensi precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00 (Settecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009.

Dr. Luigi Costantini – Presidente

Dr. Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore ed Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce 1846/2008

Seconda Sezione
ANNO 2008

Composto dai Signori Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Componente est.

Giuseppe Esposito Componente

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1846/2008 presentato dal Sig. Villani Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliato,

contro

il Comune di Sternatia, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,

per l’esatta e completa ottemperanza

al giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Puglia Sezione staccata di Lecce n° 1903 del 23 Maggio 2002 e n° 6518 del 20 Settembre 2004 (rese inter partes).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e udita, altresì, l’Avv.ssa Valeria Pellegrino per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente chiede l’esatta e completa ottemperanza del Comune di Sternatia alle sentenze di questo T.A.R. n° 1903 del 23 Maggio 2002 e n° 6518 del 20 Settembre 2004.

Espone che, con sentenza n° 1903 del 23 Maggio 2002 (passata in giudicato), questa Sezione ha stabilito che gli competono, per l’intero periodo nel quale ha prestato la propria attività lavorativa in favore del Comune di Sternatia (dal 23 Settembre 1980 al 1° Luglio 1992), le differenze retributive tra quanto concretamente percepito (a titolo di corrispettivo per l’apparente rapporto convenzionale) e quanto normativamente spettante ai dipendenti comunali di ruolo “laureati professionali” di VIII qualifica funzionale di cui al D.P.R. n° 347/1983, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e la regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale per l’intero servizio.

Con la successiva sentenza n° 6518 del 20 Settembre 2004, in accoglimento di un primo ricorso per ottemperanza, la Sezione ha ordinato al Comune di Sternatia di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza n° 1903 del 23 Maggio 2002, entro il termine di sessanta giorni, nominando Commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’Amministrazione Comunale, il Rag. Nicola Giordano.

Ora, il ricorrente – assumendo il perdurante inadempimento dell’Amministrazione Comunale intimata, posto che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sternatia, con nota prot. n° 2387 del 4 Giugno 2008, ha riscontrato la richiesta inviata in data 20 Maggio 2008 dal Commissario ad acta al predetto Comune (di “restituire, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente, una copia con l’indicazione dei capitoli di bilancio su cui graveranno le spese che saranno qui di seguito riepilogate nonché il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000”), significando che “questo Comune si sta attivando per ottenere le somme necessarie per onorare il pagamento di quanto dovuto, pertanto, allo stato, la sottoscritta è impossibilitata a dare copertura finanziaria alle somme prospettate nel Vs. schema di determinazione” – attiva un incidente di esecuzione chiedendo l’adozione di ogni provvedimento ritenuto necessario ai fini dell’esatta e completa ottemperanza alla citata sentenza n° 1903/2002 (resa inter partes), con l’ordine al Commissario ad acta, già nominato con la sentenza n° 6518/2004, di provvedere direttamente in merito (compreso il reperimento dei fondi comunali necessari all’adempimento), procedendo all’immediata liquidazione delle differenze retributive de quibus e all’assolvimento degli oneri assistenziali e previdenziali, con l’attualizzazione delle somme dovute a titolo di profili monetari accessori.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Sternatia.

Alla Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009, su richiesta di parte, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio, premesso che notoriamente (in ragione della specifica natura del giudizio di ottemperanza, mista di esecuzione e di cognizione insieme) il ricorrente può attivare incidenti di esecuzione al fine di fare esaminare dal giudice dell’ottemperanza gli atti che la Pubblica Amministrazione richiami a giustificazione del suo inadempimento, fermo restando che i limiti della cognizione sono funzionali allo scopo di stabilire se l’Amministrazione intimata abbia adempiuto o meno al comando contenuto nella sentenza passata in giudicato (Consiglio di Stato, IV Sezione, 11 Aprile 2007 n° 1572), osserva che le difficoltà finanziarie, compresa l’eventuale incapienza di bilancio, non possono configurare, per l’Ente Locale, causa di legittimo impedimento all’ottemperanza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendo l’Ente comunque porre in essere tutte le iniziative possibili per operare il tempestivo pagamento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (Cfr: Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 Maggio 2002 n° 2439; VI Sezione, 25 Giugno 2002 n° 3484).

Pertanto – accertata la natura elusiva del giudicato della predetta nota comunale prot. n° 2387 del 4 Giugno 2008 – l’istanza proposta dal ricorrente, in sede di incidente di esecuzione, va accolta con il conseguente ordine al Comune di Sternatia di provvedere immediatamente all’esatta e completa ottemperanza alla citata sentenza n° 1903/2002 (resa inter partes), e – in caso di persistente inadempimento – con l’ordine al Commissario ad acta, già nominato con la sentenza n° 6518/2004, di provvedere direttamente a tutti gli adempimenti dovuti (compreso il reperimento dei fondi comunali necessari all’integrale ottemperanza), procedendo alla tempestiva liquidazione delle differenze retributive di che trattasi e all’assolvimento degli oneri assistenziali e previdenziali per l’intero servizio, con l’attualizzazione delle somme dovute a titolo di profili monetari accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, a partire dalla maturazione e sino al soddisfo).

Le spese processuali della presente fase di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Sternatia e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sull’incidente di esecuzione attivato con il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Sternatia di provvedere immediatamente all’esatta e completa ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n° 1903/2002, e – in caso di persistente inadempimento – ordina al Commissario ad acta, già nominato con la sentenza n° 6518/2004 (Rag. Nicola Giordano), di provvedere direttamente a tutti gli adempimenti dovuti (compreso il reperimento dei fondi comunali necessari all’integrale ottemperanza), procedendo alla tempestiva liquidazione delle differenze retributive di che trattasi e all’assolvimento degli oneri assistenziali e previdenziali per l’intero servizio, con l’attualizzazione delle somme dovute a titolo di profili monetari accessori, nei sensi precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Sternatia, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali della presente fase di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 700,00 (Settecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009.

Dr. Luigi Costantini – Presidente

Dr. Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore ed Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce 478/2008

Seconda Sezione
ANNO 2008

Composto dai Signori Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Componente est.

Giuseppe Esposito Componente

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 478/2008 presentato da Laboratorio Analisi Dott.ssa G. Modeo & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante Dott.ssa Giovanna Modeo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Nilo e Michele Perrone ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria n° 9, presso lo Studio del Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani,

contro

l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Dirttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanna Corrente,

per l’annullamento

* della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n° 2682 del 18 Dicembre 2007, affissa e pubblicata dal 19 Dicembre 2007 sino al 3 Gennaio 2008 nell’Albo pretorio della stessa A.S.L., avente per oggetto: “Tetti di spesa definitivi anno 2007 per assistenza medico-specialistica ambulatoriale da parte di Professionisti e Strutture provvisoriamente e istituzionalmente accreditati nella branca di Patologia Clinica”;
* della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n° 1206 del 9 Maggio 2007 di determinazione dei tetti di spesa provvisori dell’anno 2007;
* della nota della A.S.L. di Taranto con cui è stata comunicata alla ricorrente l’avvenuta approvazione della determinazione definitiva dei tetti di spesa e conseguentemente comunicato l’obbligo di sottoscrizione del relativo contratto per adesione e la comminatoria della revoca dell’accreditamente in caso di mancata stipula;
* del contratto stipulato tra le parti;
* di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Luigi Nilo per la Società ricorrente e l’Avv. Giovanna Corrente per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La Società ricorrente – accreditata (dal 2006) con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale relative alla branca specialistica di “Patologia Clinica”, operante sul territorio della Azienda Sanitaria Locale di Taranto e che nel 2007 assume di aver erogato prestazioni sanitarie per un importo complessivo di Euro 160.000,00 – impugna: 1) la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n° 2682 del 18 Dicembre 2007, recante la fissazione dei tetti di spesa definitivi dell’anno 2007 per assistenza medico-specialistica ambulatoriale da parte di professionisti e strutture provvisoriamente e istituzionalmente accreditati nella branca di Patologia Clinica; 2) la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Taranto n° 1206 del 9 Maggio 2007 di determinazione dei tetti di spesa provvisori dell’anno 2007 (sino all’approvazione da parte della Giunta Regionale Pugliese del D.I.E.F. 2007); 3) la nota della A.S.L. di Taranto con cui le è stato comunicato il tetto definitivo di spesa “montante” (cioè a tariffa intera) dell’anno 2007, pari ad Euro 44.077,68 (oltre tale limite è previsto il pagamento delle prestazioni erogate al 30 per cento della tariffa in vigore), nonché l’allegato contratto per adesione per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali (da essa sottoscritto con riserva). Chiede, altresì, il riconoscimento del suo diritto alla remunerazione per l’intero anno 2007 di tutte le prestazioni effettivamente erogate e, in via gradata, alla corretta applicazione dei tetti come determinati dal D.I.E.F. 2007.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione del principio di programmazione annuale preventiva – Violazione del provvedimento per la determinazione dei tetti di spesa – Violazione dell’art. 8 quinquies del Decreto Lgs. n° 502/1992 e dell’art. 25 Legge Regionale n° 28/2000 – Violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa e di affidamento e buona fede nei rapporti con la P.A. (art. 97 Costituzione) – Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi – Violazione dell’art. 2 terzo comma della Legge n° 241/1990 – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia.

2) Violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies del Decreto Lgs. n° 502/1992 – Fissazione unilaterale dei tetti di spesa ed omissione del procedimento previsto dal Decreto Lgs. n° 502/1992 per la formazione degli accordi contrattuali.

3) Eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia manifeste – Violazione dell’art. 17 Legge Regionale 4 Agosto 2004 n° 14.

4) Violazione del principio dell’indebito arricchimento.

5) Violazione delle norme in materia di concorrenza, antitrust e violazione del divieto di abuso di posizione dominante e del divieto di abuso di dipendenza economica.

6) Erronea e falsa applicazione dei principi del D.I.E.F..

7) Nullità del contratto stipulato.

La struttura ricorrente, dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, concludeva chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e del contratto e per l’effetto il riconoscimento del suo diritto alla remunerazione per l’intero anno 2007 di tutte le prestazioni effettivamente erogate e, in via gradata, alla corretta applicazione dei tetti come determinati dal D.I.E.F. per l’anno 2007.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 17 Aprile 2008.

Alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione

Osserva il Collegio che è possibile prescindere da ogni questione preliminare di ammissibilità, poiché il ricorso è infondato nel merito e va respinto, dovendosi solo segnalare che la contestazione della congruità delle tariffe ministeriali (fissate per le singole prestazioni di Patologia Clinica) è manifestamente inammissibile per la mancata intimazione in giudizio del Ministero della Salute.

In primo luogo, non sono condivisibili le censure formulate dalla ricorrente incentrate sulla violazione dell’art. 2 terzo comma della Legge n° 241 del 1990 e dei principi generali in tema di irretroattività degli atti amministrativi e di tutela della buona fede e dell’affidamento (nonché su svariati altri concomitanti profili) per la dedotta tardività della fissazione, da parte della Azienda Sanitaria Locale resistente, del tetto di spesa aziendale e individuale dell’anno 2007 relativo alla branca specialistica di “Patologia Clinica”.

Il Tribunale – sottolineato che nel caso di specie l’inoppugnato D.I.E.F. dell’anno 2007 è stato approvato dalla Regione Puglia nell’Agosto 2007 e che, notoriamente, i termini previsti dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. per la conclusione dei procedimenti amministrativi hanno carattere meramente sollecitatorio dell’azione amministrativa, onde la loro mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale – in conformità all’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, rileva che non può nemmeno sostenersi che la retroattività dell’atto di determinazione della spesa vale ad impedire alle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore della loro attività.

Anzi, è evidente che in un sistema nel quale è fisiologica (in ragione della complessità del procedimento contemplato dalla normativa vigente) la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati devono avere riguardo – fino a quando non risulti adottato il provvedimento determinativo del c.d. “tetto di spesa” – all’entità delle somme fissate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie nell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria prevista dalle norme finanziarie dell’anno in corso, sicchè non ha pregio argomentare di indebito arricchimento della Azienda Sanitaria Locale per la mancata integrale remunerazione delle prestazioni (medio tempore) effettivamente erogate oltre il limite del tetto di spesa.

Tale linea interpretativa rappresenta, d’altra parte, la sola che consente di conciliare il raggiungimento dell’obiettivo di carattere primario e fondamentale del settore sanitario che è la garanzia di quello che Corte Costituzionale chiama “nucleo irriducibile” del diritto alla salute, con il rispetto delle correlate risorse finanziarie pubbliche effettivamente disponibili (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 Maggio 2006 n° 8; T.A.R. Puglia Lecce, II Sezione, 20 Giugno 2008 n° 1839).

Anche gli ulteriori motivi di gravame formulati dalla Società ricorrente appaiono privi di giuridico fondamento.

Occorre sottolineare, da un lato, che l’art. 25 della Legge Regionale Pugliese 22 Dicembre 2000 n° 28 stabilisce che i limiti di remunerazione per le prestazioni interessanti l’assistenza specialistica erogate dai soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale sono determinati annualmente nell’ambito del D.I.E.F. (Documento di Indirizzo Economico Funzionale) costituente l’atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia (nella fattispecie, peraltro, non impugnato dalla ricorrente che, quindi, non può genericamente invocare il diritto di libera scelta degli assistiti e le norme in materia di concorrenza) e che alle Aziende Sanitarie Locali compete invece (nel rigoroso rispetto delle linee e dei limiti fissati dalla programmazione regionale) la stipulazione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati; e, dall’altro, che il D.I.E.F. 2007 approvato dalla Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 1400 del 3 Agosto 2007 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 117 del 23 Agosto 2007) prevede, per la branca di Patologia Clinica, che: “Le tariffe sono quelle regionali del 1998 con lo sconto del 20 per cento; il tetto di spesa complessivo viene conseguentemente rideterminato nella misura effettivamente e complessivamente liquidata nell’anno 2006 per ciascuna U.S.L. provinciale ridotta del 20 per cento; a livello di singola struttura, abolito il tetto montante riferito al 1998 da cui partivano le regressioni, si prende come unico tetto il liquidato 2006 ridotto del 20 per cento; per le nuove strutture accreditate istituzionalmente il liquidato, se riferito a frazione di anno, viene rapportato a dodici mesi e rappresenta il limite massimo contrattualizzabile; le Aziende utilizzano parte della riduzione dei tetti per le seguenti finalità: a) 2,5 per cento del liquidato per la copertura dei contratti con i soggetti nuovi accreditati perseguendo l’obiettivo del riequilibrio dei tetti fra vecchi e nuovi accreditati; b) 2,5 per centro del liquidato per garantire il mantenimento del liquidato 2006 senza la riduzione del 20 per cento alle strutture con volume remunerato non superiore a Euro 100.000,00, nonché per limitare al 10 per cento la riduzione del tetto per le strutture con volume remunerato non superiore a Euro 150.000,00”.

Rammentato ciò, il Tribunale rileva che nella determinazione del tetto di spesa “montante” (cioè a tariffa intera) definitivo per l’anno 2007 della struttura ricorrente – alla stregua dei soprariportati criteri previsti dal D.I.E.F. 2007 (approvato con la menzionata delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 1400 del 3 Agosto 2007, rimasta inoppugnata), esattamente interpretati – l’Azienda Sanitaria Locale resistente ha fatto corretto riferimento al fatturato effettivo della Società ricorrente (che non è un nuovo accreditato nell’anno 2007) relativo all’anno 2006 (Ottobre-Dicembre 2006), rapportato a dodici mesi, tenendo però (doverosamente) presente il tetto di spesa fissatole per detto anno e riconoscendo alle prestazioni specialistiche da essa erogate oltre il limite fissato per il 2006 (sempre rapportate a dodici mesi) solo il (previsto) 40 per cento della tariffa nazionale (senza operare la ulteriore riduzione del 20 per cento, trattandosi di struttura con volume remunerabile inferiore a Euro 100.000,00), in tal modo ottenendo il rispetto dei limiti del tetto di spesa complessivo aziendale 2007, pari all’importo effettivamente liquidato dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto nell’anno 2006 in favore di tutte le strutture accreditate per la branca specialistica di “Patologia Clinica” ridotto del 20 per cento (criterio principale previsto dal D.I.E.F. 2007).

Infine, il Collegio ritiene manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della Legge Regionale Pugliese n° 14 del 2004, contemplate il sistema delle regressioni tariffarie per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate con il Servizio Sanitario Regionale oltre il tetto di spesa.

Infatti, la Consulta ha ripetutamente concluso per l’infondatezza di siffatte eccezioni, inerenti la remunerazione delle prestazioni specialistiche sanitarie (eccedenti il tetto invalicabile di spesa) con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta Regionale, rilevando sia che il riferimento ai volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza, sia che anche nella legislazione sanitaria statale si rinvengono norme fondamentali che assumono a riferimento il sistema di determinazione della spesa sanitaria sulla base del dato storico rappresentato dall’esborso effettuato in anni precedenti a quello preso in considerazione (Corte Costituzionale, 6 Luglio 2007 n° 257; 18 Marzo 2005 n° 111).

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi (la complessità delle questioni oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009.

Dr. Luigi Costantini – Presidente

Dr. Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore ed Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 186/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 186/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 3932/1994 proposto dalle Dott.sse Iole Carpentieri e Maria Assunta Stefanelli, rappresentate e difese dall’avv. Antonio P. Nichil ed elettivamente domiciliate in Lecce alla Piazza Mazzini n. 72,

contro

– l’Unità Sanitaria Locale BR/4 di Brindisi, in persona del legale rappresentante Commissario Straordinario p.t., non costituita,

– la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita,

per l’annullamento

del provvedimento del Commissario Straordinario dell’U.S.L. BR/4 prot. n. 2500 del 3/10/1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, e in particolare, ove occorra, del silenzio rifiuto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 19/9/1994,

nonché per la declaratoria

del diritto delle ricorrenti a ottenere l’inquadramento nei ruoli nominativi regionali, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, con la ricostruzione della posizione giuridica ed economica della carriera e il pagamento delle somme spettanti, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Viste le ordinanze n. 179 del 9 febbraio 1995 e n. 1128 del 4 ottobre 1995, con cui è stata accolta l’istanza cautelare ed è stato ordinato di darvi esecuzione;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il Relatore Ref. Giuseppe Esposito e udito altresì, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2009, l’avv. Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Antonio P. Nichil.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

Le ricorrenti espongono di aver fatto parte (rispettivamente, come psicologa e pedagogista) dell’èquipe per il servizio di assistenza scolastica socio-psicopedagogica, attivato nel 1979 dal Comune di Brindisi in regime di convenzione.

Quest’ultima veniva rinnovata sino al 1984, allorquando l’Ente deliberava (con atto commissariale del 22/6/1985 n. 1837) il trasferimento del servizio alla Unità Sanitaria Locale BR/4.

La delibera veniva annullata dal CO.RE.CO, ma tuttavia questo Tribunale accoglieva il ricorso avverso l’atto dell’organo di controllo (sentenza del 15 giugno 1990 n. 614); sicché veniva riconosciuto legittimo il trasferimento del servizio in questione dal Comune di Brindisi all’USL.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 14 maggio 1985, n. 207, le ricorrenti chiedevano di essere inquadrate nei ruoli nominativi regionali, ai sensi degli artt. 1, 3 e 14 della legge.

Rimasta inerte l’USL BR/4, con atto di diffida notificato in data 19/9/1994 intimavano di provvedere al chiesto inquadramento ed alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica.

Con nota del 3/10/1994 prot. n. 2500, il Commissario Straordinario rispondeva che non era possibile estendere alle ricorrenti gli effetti dell’ordinanza cautelare di questo TAR del 20/12/83 (recte, 93) n. 1658, resa nel giudizio promosso da altre componenti dell’èquipe del servizio transitato all’USL.

Le ricorrenti hanno impugnato tale nota, unitamente al silenzio rifiuto serbato sull’istanza del 19/9/1994, chiedendo la declaratoria del loro diritto all’inquadramento nei ruoli nominativi regionali ex legge n. 207/85, con la ricostruzione giuridica ed economica della carriera e il pagamento delle somme derivanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel ricorso hanno dedotto l’illegittimità del silenzio, per violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/90 (primo motivo), nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 14 della legge n. 207/85, spettando loro il diritto a ottenere l’inquadramento in ruolo (secondo motivo).

Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 179 del 9 febbraio 1995 è stata accolta l’istanza cautelare, sussistendo l’obbligo di concludere il procedimento con l’esame delle istanze per l’inquadramento ex artt. 1 e 3 della legge n. 207/85; con ordinanza n. 1128 del 14 ottobre 1995, è stato poi ordinato all’U.S.L. BR/4 di darvi esecuzione.

All’udienza pubblica del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso è in parte fondato.

La P.A. ha l’obbligo, normativamente imposto, di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Nel caso di specie, è indubbio l’interesse qualificato delle ricorrenti ad ottenere una pronuncia definitiva sulle loro domande di inquadramento nei ruoli nominativi regionali, che, come risulta dalla deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 1837 del 22/6/1985, sono state formulate in data 10/6/1985, dopo l’entrata in vigore della legge 14 maggio 1985, n. 207.

Appare così del tutto evidente che la pretesa azionata non è ictu oculi infondata, così da escludere (in sola tale ipotesi) la sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Pertanto, ricorrono tutte le condizioni affinché sia riconosciuto illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente (palesandosi la nota del 3/10/1994 elusiva dell’obbligo imposto dalla legge) e, conseguentemente, debba essere dichiarato l’obbligo di provvedere sulle menzionate istanze.

Dovendosi circoscrivere a tale ambito la pronuncia, non può trovare ingresso la richiesta delle ricorrenti di declaratoria del loro diritto all’inquadramento, in ordine al quale spetta all’Amministrazione la valutazione dell’istanza e l’adozione dei consequenziali provvedimenti, compresi i profili attinenti alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica, con il pagamento di eventuali emolumenti e accessori del credito.

2. – Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, in difetto di costituzione della parte intimata e sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1) accoglie il ricorso, limitatamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze delle ricorrenti di inquadramento nei ruoli nominativi regionali e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di pronunciarsi espressamente sulle relative domande delle ricorrenti;

2) dichiara irripetibili le spese, i diritti e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it