È una causa di conservazione soggettiva dell’atto amministrativo.
Essa dipende da un comportamento con cui il soggetto privato dimostra, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d’accordo con l’operato della Pubblica Amministrazione
In questo modo si preclude la possibilità di impugnare sia in via amministrativa che giurisdizionale il provvedimento amministrativo, riconoscendo la legittimità dell’operato.
Nel processo civile l’acquiescenza è il comportamento con il quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare la sentenza.
Vi deve essere una esplicita dichiarazione in tal senso oppure può essere tacita, in caso di comportamento incompatibile con la volontà di impugnare .
L’acquiescenza espressa o tacita che sia, può riguardare l’intera sentenza, quindi essere definita totale, oppure solo alcuni capi quindi essere definita parziale.
Si parla anche di acquiescenza tacita impropria o qualificata
Quando la sentenza è composta da più capi il soccombente può impugnarne soltanto alcuni.
In tal caso, l’impugnazione parziale comporta l’acquiescenza tacita alle parti della sentenza non impugnate.
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Accrescimento diritto di (d. civ.) (Growth right)
È un istituto della successione ereditaria.
Nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione se una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande.
Perchè si abbia l’accrescimentio occorre però che i coeredi siano chiamati a succedere congiuntamente, ossia con uno stesso testamento e senza determinazione di parti o in parti uguali .
Nel legato, invece, l’accrescimento avviene semplicemente se lo stesso oggetto sia stato donato a più persone , anche se in base a separate disposizioni.
Tale istituto è presente anche nella donazione con più donatari.
Se il donante inserisce un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri viene applicato l’istituto dell’accrescimento.
Un’altra ipotesi di accrescimento si ha nel caso di usufrutto congiuntivo.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (d. fall.) (Agreements on the restructuring of debts)
Gli accordi di ristrutturazione sono una novità introdotta nella legge fallimentare, cioè una applicazione del concordato preventivo.
Consistono nella possibilità di risoluzione della crisi dell’impresa attraverso la conclusione di accordi stragiudiziali tra l’imprenditore e parte dei suoi creditori per permettere la ristrutturazione dell’impresa e la prosecuzione dell’attività.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, depositando la documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco analitico-estimativo delle attività etc.
Tale accordo permette di ottenere almeno il 60% dei crediti.
L’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
I creditori e altri interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione possono proporre opposizione.
Il decreto del tribunale può essere reclamato alla Corte di appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Accollo (d. civ.) (Accolla)
Si tratta di un contratto mediante il quale il debitore ed un terzo stabiliscono che l’accollante assuma il debito dell’accollato.
L’accollo può essere esterno ed interno. L’accollo esterno riguarda il creditore.
L’accollo interno (o semplice), produce effetti solo rispetto alle parti cioè il debitore originario e terzo accollante.
L’accollo può essere anche cumulativo, liberatorio o rpivativo.
Nel primo caso il creditore accollatario aderisce all’accollo, ma non libera il debitore, che resta obbligato insieme all’accollante;
Nel secondo caso il debitore originario viene liberato dall’obbligazione.
L'(—) può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà delle parti (contratto), anche nella legge (cd. (—) legale: es.: art. 967, co. 1 c.c.; art. 2112, co. 2 c.c.; art. 2560, co. 2 c.c.).
L’accollo si differenzia dall’espromissione e delegazione.
L’espromissione è un negozio tra il creditore ed un terzo.
.Il terzo promette di pagare un debito altrui e il debitore rimane estraneo al patto;
La delegazione, intercorre, come l’accollo tra debitore e terzo, perchè è l’incarico di pagare il creditore o di obbligarsi verso di lui all’adempimento di un’obbligazione però instaura un vero e proprio rapporto contrattuale tra il creditore ed il delegato.