Abusi familiari (d. civ.; d. pen.) (Family Abuse)

La legge 154/2001 contro le violenze familiari contiene numerose norme per prevenire la commissione o reiterazione di abusi e violenze familiari.
Il primo comma dell’art. 342bis definisce l’abuso familiare come la condotta del coniuge o di altro convivente responsabile di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o convivente.
Il giudice civile, grazie all’art. 736bis c.p.c., può ordinare, al coniuge o convivente di cessare la condotta pregiudizievole e di allontanarsi dalla casa familiare, di versare un assegno periodico, di non avvicinarsi al luogo di residenza di altri congiunti ed al luogo di istruzione dei figli.
Il provvedimento in tal caso ha una durata di sei mesi ma può anche essere prorogato.
Se il coniuge costituisce reato, il giudice penale può allontanarlo dalla casa familiare,
in modo da prevenire il pericolo del consumarsi di violenze in seno alla famiglia.
Nei casi di maggiore gravità il giudice può anche obbligare l’imputato a non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari .

Aborto (d. pen.) (Abortion)

L’aborto in medicina, è l’interruzione spontanea o provocata della gravidanza in un periodo in cui il feto manca ancora di vitalità, e cioè entro il 180 giorno dal concepimento
Quando il feto viene espulso, anche morto, dopo tale periodo e prima del compimento del nono mese di gravidanza, si parla di parto prematuro.
Per il diritto penale, esso è l’interruzione intenzionale e violenta del processo fisiologico della gravidanza dal momento del concepimento fino al parto.
E’ possibile l’interruzione volontaria entro 90 giorni dal concepimento solo se la prosecuzione della gravidanza comporti un serio pericolo per la salute fisico-psichica della madre.
condizioni che possono mettere in pericolo tale salute sono economiche, sociali, familiari, le circostanze del concepimento, o anomalie o malformazioni del concepito.
L’interruzione volontaria dopo i 90 giorni, è ammessa solo se vi è grave pericolo per la vita della partoriente o per la sua salute fisico-psichica, cioè se sono accertati processi patologici.
L’art. 19 L. 22-5-1978, n. 194 incrimina chiunque induce interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità prescritte negli art. 5-8 L. 194/78.
La norma incrimina e persegue tutti i casi di interruzione della gravidanza praticati al di fuori delle ipotesi consentite, al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate e delle procedure previste.
Soggetto attivo può essere chiunque, anche la donna in gravidanza.
Il dolo è previsto quando vi è la coscienza e volontà del fatto.
la Pena è la reclusione fino a 3 anni

Abitualità criminosa (d. pen.) (Habitual criminal)

È la condizione di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquistato un’ attitudine a commettere reati.
Qundi si tratta di una forma specifica di pericolosità sociale.
Il legislatore ha previsto due specie di abitualità crminosa: quella presunta e quella ritenuta dal giudice.
Per quanto riguarda le contravvenzioni l’abitualità non è mai presunta ma deve essere dichiarata dal giudice.
Se un soggetto, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa tipologia, riporti condanne per un’altra contravvenzione, dello stesso genere viene considerato dedito al reato.
In seguito alla dichiarazione di abitualità criminosa il soggetto può essere sottoposto a misura di sicurezza.