È un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, in base al quale appartiene al proprietario del fondo qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sotto o sopra di esso. Ciò avviene automaticamente e senza la necessità di una manifestazione di volontà del soggetto acquirente. Requisito necessario per l’acquisto della proprietà è la definitiva incorporazione dell’opera al suolo, così che il materiale adoperato venga a perdere la propria individualità. Tale acquisto si verifica, in omaggio al principio della prevalenza, sempre a favore del proprietario della cosa principale (accessorium sequitur principale).
Fattispecie di (—) tipicamente previste riguardano:
— opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (art. 935 c.c.). In questo caso l’acquisto si verifica se la separazione non è chiesta, entro 6 mesi dalla notizia dell’incorporazione, dal proprietario dei materiali o se essa non può farsi senza grave danno. Il proprietario del suolo, in caso di acquisto, è tenuto al pagamento del valore dei materiali nonché, in ogni caso, al risarcimento dei danni derivanti da colpa grave;
— opere fatte da un terzo con materiali propri (art. 935 c.c.). In questo caso il proprietario del suolo può decidere di ritenere le opere eseguite, restando obbligato al pagamento, a sua scelta, del valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera ovvero dell’aumento di valore recato al fondo. Il proprietario del suolo, entro 6 mesi dal giorno della notizia dell’incorporazione, può chiedere la rimozione delle opere, a spese dell’autore, a meno che esse siano state fatte a sua scienza e senza opposizione ovvero siano state realizzate dal terzo in buona fede;
— opere fatte da un terzo con materiali altrui (art. 937 c.c.). In questo caso l’acquisto per (—) opera se il proprietario dei materiali non li rivendica, entro 5 mesi dal giorno della notizia dell’incorporazione, o se la separazione comporterebbe un grave danno. In caso di acquisto, il terzo che ha fatto uso dei materiali e il proprietario del suolo in malafede sono tenuti al pagamento di un’indennità pari al valore dei materiali.
Si distinguono, inoltre, le seguenti ipotesi di (—):
— di mobile a immobile (artt. 935-938 c.c.);
— di immobile a immobile, che ricorre nelle ipotesi di alluvione e avulsione (artt. 941-947 c.c.);
— di mobile a mobile, ad esempio nella ipotesi di unione e commistione (art. 939 c.c.).
(—) invertita
Si tratta di un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che opera in modo inverso a quello dell’accessione, e dunque in deroga alla regola generale secondo cui qualunque costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo (quod inaedificatur solo cedit).
Si verifica l'(—) invertita quando nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo ed il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione (art. 938 c.c.). In tal caso, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è, però, tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni.
(—) invertita della Pubblica Amministrazione
La giurisprudenza ha elaborato la figura dell’accessione invertita (o occupazione appropriativa), che ricorre quando la pubblica amministrazione occupa sine titulo (per difetto originario del provvedimento di occupazione o per sua scadenza) un suolo di proprietà di un privato realizzandovi un’opera di pubblico interesse (scuole, impianti sportivi etc.). L’acquisto della proprietà da parte della P.A. avviene nel momento in cui si ha l’irreversibile trasformazione del suolo. Si parla di accessione invertita perché non è l’edificio che accede al suolo, ma il suolo che accede all’edificio (ossia, che diventa di proprietà della pubblica amministrazione proprietaria dell’opera pubblica).
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2000, ha ritenuto l’ (—) invertita contrastante con il principio di legalità, poiché un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto, aggiungendo che anche in caso di realizzazione dell’opera pubblica non impedisce la restituzione, al proprietario, dell’area illegittimamente espropriata.
La tesi della Corte europea è stata accolta dal d.P.R. 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni). L’art. 43 del T.U., infatti, riconosce all’autorità amministrativa il potere di acquisire un bene occupato senza titolo, purché ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo e con il riconoscimento al privato del risarcimento del danno.
L’atto di acquisizione ha valore sanante dell’illegittimità della procedura espropriativa (si parla, infatti, di acquisizione sanante), ed è l’unica modalità con la quale l’amministrazione può acquistare la proprietà del suolo. Ne consegue che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area al proprietario è l’emanazione di un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43, in assenza del quale il suolo dovrà essere restituito al proprietario e l’amministrazione non potrà addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica come impedimento alla restituzione.
(—) del possesso
[Possesso].
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Accertamento (Verification)
In questo negozio ,le parti accertano una situazione giuridica preesistente in modo da eliminare lo stato d’incertezza sulla sua effettiva consistenza, e fissare l’ambito e gli effetti.
In realtà il potere accertativo è esclusivo del giudice e non delle parti.
Ma le parti hanno la facoltà di precludere, con l’accertamento, eventuali controversie dovute ad una incertezza sulla situazione esistente tra loro.
Dopo che si è verificato l’accertamento le parti sono obbligate a non rimettere in discussione il rapporto definito.
L’accertamento si limita a fotografare la situazione precedente in modo da precludere altre contestazioni.
La transazione permette alle parti di eliminare una lite attuale o potenziale, e di modificare un rapporto preesistente grazie a reciproche concessioni.
L’accertamento può essere distinto in dell’attivo e del passivo.
Durante la procedura fallimentare si esegue un accertamento dell’attivo e del passivo per stabilire quanti creditori esistono, i crediti ammessi al concorso e quelli di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili in possesso del fallito ma nelle mani di terzi estranei al fallimento.
Il curatore deposita le domande di ammissione al passivo, e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.
Il giudice delegato nell’udienza per l’esame dello stato passivo, accoglie in tutto o in parte, o respinge le domande di ammissione al passivo.
Il giudice stesso esamina tutte le domande, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto che viene depositato in cancelleria.
L’accertamento giudiziale della paternità e maternità è una dichiarazione vera e prorpia di paternità e maternità.
L’accertamento tecnico è l’insieme delle operazioni che permettono al giudice di acquisire cognizioni tecniche sui fatti di causa, o a fornire elementi di supporto nella valutazione di prove già assunte.
IN questo modo si evita di disperdere le prove utilizzabili a posteriori in giudizio. In questo modo le stesse prove vengono assunte prima che vengano deteriorate o modificate.
Potrebbe essere necessario usare particolari investigazioni a seconda della materia in esame:
a) esistono accertamenti tecnici urgenti su luoghi, cose o persone. essi sono di competenza della polizia giudiziaria;
b) ci sono inoltre accertamenti che può effettuare il P.M.; essi non sono ripetibili e devono essere realizzati prima che vengano inquinate le prove.
c) quelli che vengono realizzati durante lo svolgimento dell’indagine; essi sono suscettibili di reiterazione.
Accertamenti tecnici non ripetibili (d. proc. pen.) (Technical Investigation not repeatable)
Si tratta di accertamento che, non può essere ripetuto a causa della possibilità di modificazioni che subisce l’oggetto dell’investigazione .
L’atto investigativo entra a far parte del fascicolo del dibattimento ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione.
Dal momento che si tratta di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede un meccanismo che garantisce il normale contraddittorio.
L’indagato, la persona offesa e i difensori devono essere avvisati, senza ritardo, della necessità di tale accertamento.
Se gli accertamenti vengono svolti in un procedimento allo stato contro ignoti, sono inapplicabili le garanzie difensive previste dall’art. 360.
I rilievi irripetibili rappresentano un’attività meramente prodromica all’effettuazione di accertamenti tecnici non ripetibili.
Consistono nella constatazione o nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova.
La loro attuazione non deve avvenire con l’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p.
Rientra fra gli accertamenti tecnici non ripetibili la perizia su soluzione di lavaggio di attrezzi destinati allo spaccio di sostanze stupefacenti .
Tale atto infatti non può essere ripetuto in quanto determina una modifica dello stato delle cose.
Abusivismo (d. pen.; d. amm.) (Unfairness)
L’abusivismo è un fenomeno illegale cioè la costruzione di edifici e manufatti edilizi in mancanza o in difformità dalla legge.
La normativa vigente prevede quattro tipi di sanzioni :
1) sanzioni amministrative, per rimuovere gli effetti conseguenti all’offesa all’interesse pubblico 2) sanzioni civili, finalizzate a limitare la circolazione di edifici e parti di essi illegittimamente costruiti;
3)sanzioni penali con le quali si puniscono le inosservanze di norme urbanistico-edilizie
4)sanzioni accessorie in aggiunta a quelle penali, civili ed amministrative per scoraggiare ulteriormente l’abusivismo.
Le sanzioni amministrative comprendono sanzioni pecuniarie, per le ipotesi di minore gravità, e la demolizione coattiva per gli abusi più gravi:
1) le sanzioni pecuniarie vengono emesse per difformità parziale, cioè per costruzione su concessione annullata o per ristrutturazione in mancanza di concessione;
2) la sospensione dei lavori viene realizzata per costruzioni e per lottizzazioni abusive;
3) la demolizione avviene per difformità parziale ma anche per difformità totale e per assenza di concessione edilizia/permesso di costruire;
4)la confisca ed acquisizione al patrimonio comunale avviene quando la Giunta giudichi il mantenimento dell’immobile abusivo di interesse pubblico;
5) per decadenza dai benefici fiscali a favore dei costruttori.