IL termine res utendum datum dare riguardava la res immobiles, mentre commodare riguardava il comodato della res mobiles.
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Ususfrùctus [Usufrutto; cfr. artt. 978 ss. c.c.]
Si tratta del diritto reale di godimento su cosa altrui e dei suoi frutti .
L’oggetto del diritto era una res fruttifera e inconsumabile.
Nel III sec. a.C. svolgeva una funzione alimentare: il testatore imponeva all’erede, di lasciar percepire periodicamente i frutti di una cosa fruttifera alla vedova a cui era stato legato da matrimonium sine manu.
Essa infatti non poteva succedere ab intestato al marito.
In seguito esso poteva essere costituito mortis causa con il legatum per vindicationem.
L’usufructus inizialmente si poteva costituire solo a favore di persone fisiche.
Nel periodo classico il beneficiario poteva essere anche una persona giuridica.
Espressioni fondamentali dell’istituto erano:
1) il rapporto con la destinazione economica della cosa: l’usufruttuario non poteva cambiare la destinazione del bene, né disporre dello stesso;
2) era connesso con la persona dell’usufruttuario:il diritto si estingueva con la morte o con la càpitis deminùtio dello stesso;
3) la temporaneità: l’usufrutto si estingueva con la morte dell’usufruttuario.
Esso si poteva estinguere per consolidatio per remissio e per non usus.
Usus sine fructu [Uso; cfr. artt. 1021 ss. c.c.]
Si tratta di diritto reale assoluto in senso improprio su cosa altrui.
Esso consisteva nell’usare una cosa altrui entro i limiti dei propri bisogni o dei bisogni della propria famiglia, senza percepirne i proventi.
Soltanto in alcuni casi, e cioè quando l’usus era costituito su fondi rustici, si poteva avere i frutti della cosa.
Qunidi l’usuario, diversamente dall’ususfructuarius, non aveva diritto a tutti i frutti normali della cosa.
Usus maritàlis
L’usus maritas era, insieme alla coëmptio [vedi] ed alla confarreàtio [vedi], una forma di costituzione della manus maritalis nel matrimonium cum manu.
L’Usus maritalis era un’applicazione dell’usucapione.
Il marito o il pater familias acquistava la manus maritalis sulla donna dopo la coabitazione protratta per almeno un anno.
La donna allontanandosi dalla casa del marito per un periodo di tre notti poteva interrompere l’usus maritalis.
L’isituto era tipico dell’età arcaica, pertanto era già scomparso in età classica.