Forma di tutela prevista dall’antico costume e dalla legge delle XII Tavole degli impuberes il cui pater fosse morto o càpite deminùtus.
Si distingueva nella tutela impuberum:
1) la tutela legitima che ha fondamento nella legge: tùtor legitimus era necessariamente l’adgnàtus proximus;
2) la tutela testamentaria, con fondamento nel testamento.
A partire dal III sec. a.C. una lex Atilia impose al pretore la nomina del tutore (tutor Atiliànus o dativus o decretàlis) per coloro che ne fossero sprovvisti.
Anche i governatori ebbero la stessa competenza per le rispettive province e, in concorrenza con il pretore romano, per i duoviri e quattuorviri iure dicundo dei municipi e delle colonie.
La tutela aveva una funzione protettiva di un soggetto incapace di gestire adeguatamente le sue attività-
Il Tutor dativus solo in alcuni casi poteva essere dispensato da questo incarico e doveva avere la carica di civis, sui iuris e pubere per svolgere questo incarico.
I suoi poteri erano: gestione degli affari dell’impubere
integrazione della capacità del pupillo attraverso l’autorizzazione.
Se il pupillo era vicino alla pubertà poteva, sotto guida ed approvazione del tutore, compiere i suoi atti giuridici.
Il tutore alla fine del suo mandato doveva dare rendimento dei conti e veniva punito con actio rationibus distrahendis se aveva fatto una cattiva gestione.
Alla fine dell’età repubblicana fu introdotta una azione generale detta actio tutelæ che venive richiesta quando il tutore si sottraeva ai doveri collegati al suo officium.
Le cause di estinzione della tutela, nel diritto romano, erano:
1) la càpitis deminùtio maxima o media del tutore;
2) la rimozione del tutore sospetto (remòtio tutòris);
3) la pazzia del tutore;
4) la capitis deminutio (maxima, media o minima) del pupillo;
5) l’abdicàtio tutelæ da parte del tutor testamentarius;
6) il raggiungimento della pubertas da parte del pupillo;
7) l’in iùre cèssio tutelæ operata dal tutor legitimus.
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Tutela [cfr. artt. 343-389 c.c.] (Protection)
Essa era una forma di assistenza per particolari categorie di soggetti sui iùris incapaci di agire.
Solo i soggetti di sesso maschile ed età superiore ai 25 anni erano considerati capaci di agire.
Il tutor svolgeva l’assistenza a quelli incapaci.
La tuttela salvaguardava gli interessi della famiglia, infatti il tutor aveva una vis ac potèstas sul pupillo.
Solo successivamente la tutela divenne un istituto di protezione dell’incapace.
In epoca classica vi furono due figure di tutela:
1) la tutela impùberis (o impuberum), per l’infante;
2) la tutela mulìerum, per la donna sui iuris.
Tuscia
La Tuscia era un’antica provincia romana e corrisponde all’attuale Lazio settentrionale. Essa comprende i monti Cimini, Sabatini e Vulsini.
Turpitùdo [lett. “bassezza morale”]
La turpitudo era motivo di riprovazione, a causa di incapacità di diritto pubblico.
Nel diritto privatistico, l’aver commesso delle azioni riprovevoli determinava:
1) la legge delle XII Tavole definiva incapace a fare da lìbripens o teste in una mancipàtio, chi, avesse commesso una bassezza morale;
2) una lex Iulia de adultèriis stabilì l’impossibilità al matrimonio con un ingenuus per l’adultera sorpresa in flagranza;
3) la legislazione imperiale stabilì che doveva essere sottratta l’amministrazione dei beni dei figli al pater familias che avesse avuto un cattivo comportamento.