Tempus ad usucapionem

Nell’ambito della possessio ad usucapionem della “res habilis” vi era un tempo minimo che poteva allungarsi.
Giustiniano lo quantificò in:
1) 3 anni per la usucapione delle “res mobiles” ;
2) 10 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario delle “res” abitavano nella stessa città;
3) 20 anni per la “præscriptio longi temporis” di “res immobiles” quando l’usucapiente e il proprietario abitavano in due città diverse.

Tèmpus ad deliberandum [Tempo per decidere]

I creditori ereditari richiedevano al pretore di stabilire un tempus ad deliberandum, onde evitare che l’acquisizione del bene non tardasse.
Durante questo tempo si decideva se accettare o no l’eredità, se autorizzare la “interrogatio in iure” del “vocatus” cui veniva chiesto se fosse o non fosse erede.
Un’altra modalità per evitare ritardi nell’acquisizione del bene furono la “heredis institutio cum cretione” e la “repudiatio hereditatis” cioè la rinuncia all’acquisto ereditario.