REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2009, n. 18

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 48 del 12-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 14 del 29 aprile 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana

il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle
strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana.
Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia
di promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in
Toscana») ed in particolare l’art. 9;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 29 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n.
17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 174
del 16 marzo 2009;
Visto il parere delle Commissioni consiliari III e V espresso
nella seduta del 1° aprile 2009;
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso
nella seduta del 20 marzo 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2009, n.
293;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire uniformita’ di disciplina su tutto il
territorio della Regione e la qualita’ della promozione del
territorio, si ritiene necessario precisare nel regolamento che i
soggetti che possono costituire il comitato promotore si impegnino a
rispettare gli standards minimi di qualita’;
2. La disciplina uniforme della gestione della strada da parte
dei comitati e’ considerata una priorita’ per la realizzazione delle
finalita’ della legge, e’ necessario pertanto introdurre l’adozione
da parte di ciascun comitato di un regolamento di gestione;
3. Al fine di garantire la trasparenza ed un piu’ efficace
controllo sono previsti specifiche regole e determinati contenuti per
la elaborazione del regolamento di gestione;
4. L’immagine uniforme e coordinata di tutte le strade
riconosciute dalla Regione costituisce una delle finalita’ principali
della legge, pertanto e’ necessario definire con apposito atto il
logo-cornice e stabilire l’installazione della segnaletica lungo
tutto il percorso;

Si approva il presente regolamento
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all’art. 9
della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 10 (Disciplina delle strade
della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche
alla legge regionale 28 marzo 2000 n. 45 «Norme in materia di
promozione delle attivita’ nel settore dello spettacolo in Toscana»).

Art. 2

Standards minimi di qualita’ degli operatori economici

1. Gli operatori economici presenti nella zona geografica delle
strade di cui all’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 e che
partecipano al comitato promotore, devono produrre secondo gli
standards minimi di qualita’ previsti nel regolamento per la gestione
della strada e, se esiste un disciplinare di produzione, operare nel
rispetto di esso.

Art. 3

Standards minimi di qualita’ dei soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) legge regionale n. 10/2008

1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e)
della legge regionale n. 10/2008 presenti nella zona geografica della
strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a
esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e
sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 4 Standards minimi di qualita’ dell’attivita’ degli enti locali 1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall’itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a: a) svolgere un’attivita’ di comunicazione e promozione della strada; b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse ambientali e culturali della strada.

Art. 5 Domanda di riconoscimento della strada (art. 9, comma 2, lettere a) e b) legge regionale n. 10/2008) 1. La domanda di riconoscimento di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008 e’ presentata, di norma, con modalita’ telematiche dal comitato promotore alla competente struttura della Giunta regionale che provvede al riconoscimento con proprio atto entro il termine di sessanta giorni. 2. Le modalita’ telematiche sono disciplinate con atto della Giunta regionale, in forma standardizzata ed interoperabile con il sistema informativo regionale. 3. Alla domanda e’ allegato un progetto organico ed integrato predisposto ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2008 contenente: a) una relazione che evidenzia le finalita’ turistiche, culturali ed economiche e le modalita’ di realizzazione delle stesse; b) l’individuazione: 1) dei luoghi della produzione e commercializzazione; 2) dei luoghi di formazione degli operatori e degli artisti; 3) delle botteghe di scuola artigiane; 4) dei musei e delle raccolte; 5) dei centri di documentazione e degli archivi storici della produzione; 6) dei luoghi di esposizione permanente o temporanea; 7) del sito o dei siti di estrazione e produzione delle materie prime. 4. Alla domanda e’ allegata inoltre la seguente documentazione: a) una cartografia in scala non inferiore ad 1:50.000 che individua il percorso della strada e del territorio ad essa afferente; b) il regolamento per la gestione della strada di cui all’art. 8; c) una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal rappresentante legale del comitato promotore che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 4 della legge regionale n. 10/2008; d) l’elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore e relativa dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta; e) la bozza del logo della strada rispondente ai parametri previsti dalla Regione; f) il nome della strada.

Art. 6 Immagine coordinata delle strada (art. 9, comma 2, lettera f) legge regionale n. 10/2008) 1. L’immagine coordinata della strada si realizza mediante l’installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica. 2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, deve essere identificata ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), e dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Al fine di offrire un’immagine coordinata ed unitaria delle varie strade, il dirigente della competente struttura regionale definisce il logo-cornice, in armonia grafica con i loghi delle altre strade tematiche riconosciute dalla Regione.

Art. 7

Tipologie e caratteristiche dell’attivita’ di comunicazione

1. L’attivita’ di comunicazione comprende tutte le azioni
finalizzate a far conoscere i prodotti valorizzati dalla strada
insieme alle risorse ambientali culturali e sociali del territorio
della strada, anche attraverso la predisposizione di un centro
espositivo e di un centro di documentazione e di informazione.
2. L’attivita’ di comunicazione, in particolare, e’ finalizzata
alla realizzazione e alla diffusione di materiale
tecnico-informativo, sia cartaceo che telematico.
3. L’attivita’ di comunicazione puo’ essere svolta dal comitato
di gestione oppure da organismi legalmente rappresentanti di
associazioni di strade che perseguono lo scopo di promuovere e
valorizzare l’insieme delle strade della Toscana ed il relativo
territorio.

Art. 8 Regolamento per la gestione della strada 1. Il comitato promotore adotta il regolamento per la gestione della strada. il regolamento prevede: a) la descrizione dei prodotti della strada; b) le modalita’ di adesione e di esclusione; c) la definizione degli standards minimi di qualita’ previsti dall’art. 2; d) l’impegno a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualita’ previsti agli artt. 2, 3 e 4; e) l’obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti; f) l’obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti; g) le modalita’ di gestione degli spazi espositivi; h) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Art. 9
Modalita’ ed esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle
condizioni necessarie per il riconoscimento della strada (art. 9,
comma 2, lettera c) legge regionale n. 10/2008).
1. La Giunta regionale svolge la vigilanza ed il controllo sul
comitato di gestione e sul rispetto da parte dello stesso delle
condizioni per il riconoscimento della strada.
2. A tal fine il comitato di gestione invia alla competente
struttura della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una
relazione programmatica sulle attivita’ da svolgere nel corso
dell’anno corredata dall’elenco dei componenti aggiornato al 31
dicembre dell’anno precedente. La relazione e’, inoltre, corredata
dalla indicazione dei componenti degli organi del comitato di
gestione qualora siano intervenute delle variazioni rispetto alla
composizione originaria o alla precedente relazione.
3. Il comitato di gestione invia, entro il 31 maggio di ogni
anno, alla competente struttura della Giunta regionale una relazione
amministrativa e finanziaria delle attivita’ svolte nel corso
dell’anno precedente.

Art. 10
Contenuti e modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso
dei contributi, rendicontazione, controlli e revoca (art. 9, comma
2, lettere d) ed e) legge regionale n. 10/2008).
1. Le domande di contributo di cui all’art. 5 della legge
regionale n. 10/2008 sono presentate secondo le modalita’ previste
dagli appositi bandi che disciplinano anche le modalita’ di
rendicontazione.
2. Nei bandi sono specificati i casi e le modalita’ di revoca
totale o parziale in conformita’ al presente regolamento ed alla
legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi
regionali in materia di attivita’ produttive).
3. Gli ulteriori benefici economici cui puo’ accedere il comitato
di gestione, nel rispetto dei requisiti richiesti, sono previsti
dall’art. 8 della legge regionale n. 10/2008.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana..

Firenze, 22 aprile 2009

MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-12&task=dettaglio&numgu=48&redaz=009R0462&tmstp=1260865246976

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19 Disciplina del difensore civico regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 49 del 19-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto ed in conformita’ ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali. 2. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non e’ soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale. 3. Il difensore civico e’ dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Art. 2 Funzioni del difensore civico 1. Il difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall’art. 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialita’, trasparenza ed equita’. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l’intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati. 2. Il difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 3. Nella propria attivita’, il difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalita’ e collaborazione con le amministrazioni interessate.

Art. 3

Intervento nei confronti della Regione,
degli enti regionali e di altri soggetti

1. Il difensore civico interviene nei confronti della Regione,
degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a
partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli
organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla
vigilanza della Regione.
2. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti indicati
dall’art. 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunita’
montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il
difensore civico comunale o provinciale.
3. Il difensore civico puo’ intervenire, nei limiti e con le
modalita’ stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici
periferici dello Stato.

Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici 1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione. 2. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalita’ previste dalle leggi dello Stato. 3. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

Art. 5

Cattiva amministrazione – definizione

1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato oppure un’attivita’ sia
stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di
erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la
tutela degli utenti;
d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i
principi di buona amministrazione.

Art. 6

Intervento su richiesta

1. Il difensore civico puo’ intervenire su richiesta di singoli
ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un
caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli
articoli 3 e 4.
2. Il difensore civico puo’ altresi’ intervenire su richiesta di
comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in
relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di
cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3
e 4. Il difensore civico favorisce, anche mediante attivita’
d’informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior
numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in
questione.
3. La presentazione della richiesta non e’ soggetta a formalita’.
4. Se la richiesta non e’ presentata per iscritto, e’
verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in
caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni
dell’archiviazione.
6. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad
atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi
non esclude ne’ limita la facolta’ di presentare richieste al
difensore civico. La richiesta al difensore civico a tutela del
diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del
ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai
sensi e secondo la disciplina dell’art. 25, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 7

Intervento d’ufficio

1. Il difensore civico puo’ intervenire di propria iniziativa
qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attivita’ svolta
dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8 Istruttoria 1. Il difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari. 2. Il difensore civico puo’: a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonche’ acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali; b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l’intervento conciliativo ai sensi dell’art. 10; c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari; d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente. 3. Il responsabile del procedimento e’ tenuto a presentarsi per l’esame della pratica davanti al difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal difensore civico stesso. 4. Al difensore civico non puo’ essere opposto il segreto d’ufficio. 5. Con riferimento all’attivita’ dei comuni, province, comunita’ montane, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale, il difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’art. 14, commi 2 e 3.

Art. 9

Tutela della riservatezza e dei dati

1. Il difensore civico e’ tenuto al segreto sulle notizie di cui
sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate,
in conformita’ alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione
diversa da quella direttamente interessata e’ limitata ai casi in cui
cio’ sia nell’interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere
ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del
soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi
generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno
dell’amministrazione direttamente interessata e’ data in forma
statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in
forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che
potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.

Art. 10

Intervento conciliativo

1. Il difensore civico ricerca, per quanto possibile, una
risoluzione consensuale della questione a lui sottoposta.
2. Al fine di cui al comma 1 puo’ anche promuovere un accordo ai
sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Art. 11

Risultato degli interventi

1. Il difensore civico, esaurita l’istruttoria, formula i propri
rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli
3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del
procedimento.
2. L’amministrazione e’ tenuta a precisare gli elementi di fatto
e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto
o in parte, le osservazioni del difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga
pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2,
il difensore civico comunica l’inadempimento ai competenti organi
regionali. Chiede inoltre al presidente della giunta regionale
l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’art. 8,
comma 2, lettera d).
4. Il difensore civico informa gli interessati dell’andamento e
del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali
iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede
amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all’art.
6, comma 2, l’attivita’ informativa di cui al comma 4 e’ effettuata
anche nei confronti della collettivita’ dei possibili interessati.

Art. 12

Intervento a tutela del diritto di accesso

1. Il difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a
tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se
riconosce che l’accesso e’ stato illegittimamente rifiutato o
differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinche’
provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso e’ consentito se il soggetto che detiene gli atti
non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del difensore
civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il difensore civico interviene a tutela del diritto di
accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990,
anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato
istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni,
nei casi in cui non siano stati istituiti ne’ il difensore civico
comunale ne’ il difensore civico della rispettiva provincia.

Art. 13 Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio 1. Il difensore civico affianca e supporta, su loro richiesta, le persone che versano in situazioni di particolare disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, e li assiste nei procedimenti amministrativi cui abbiano interesse. Il difensore civico svolge la medesima attivita’ a favore degli immigrati. 2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di servizi pubblici, il difensore civico si adopera presso i soggetti di cui all’art. 3, affinche’ siano posti in essere tutte le disposizioni e i comportamenti atti a garantire, secondo criteri di sollecitudine, equita’ e adeguatezza, le prestazioni nei confronti degli immigrati e delle persone in condizione di disagio personale e/o sociale. 3. La costituzione di parte civile nell’ipotesi disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al difensore civico, se il comune o la provincia territorialmente competenti non hanno provveduto all’istituzione o alla nomina del proprio difensore civico. 4. L’Avvocatura regionale assiste il difensore civico in giudizio.

Art. 14

Collaborazione con il difensore civico

1. Le amministrazioni nei cui confronti il difensore civico
promuove l’intervento sono tenute a prestargli leale collaborazione e
ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalita’ della
presente legge.
2. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili
del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari
comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti della presente
legge, il difensore civico segnala il fatto all’amministrazione di
appartenenza ai fini della valutazione dei dirigenti o dell’eventuale
avvio del procedimento disciplinare.
3. L’esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione e’
comunicato al difensore civico.

Art. 15 Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie 1. In ambito sanitario e socio-sanitario la tutela non giurisdizionale dei diritti e’ garantita dagli organismi di tutela interna alle aziende sanitarie e, nelle forme previste dalla presente legge, dal difensore civico. La disciplina relativa e’ dettata con apposito regolamento della giunta regionale che prevede anche adeguate forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e tutela dei diritti del malato. La tutela non giurisdizionale dei diritti di cui al presente articolo si applica anche agli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale e agli organismi sanitari accreditati. 2. Il difensore civico ha facolta’ di chiedere chiarimenti anche a strutture private, indicando le violazioni eventualmente riscontrate agli organi competenti per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria e agli ordini ed ai collegi professionali di settore. 3. Il difensore civico informa gli interessati di tutte le forme di tutela attivabili.

Art. 16

Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale

1. I rapporti fra difesa civica regionale e sistema di tutela
interna alle aziende sanitarie sono improntati al principio della
integrazione e della collaborazione reciproca.
2. Per favorire l’integrazione, evitare la sovrapposizione degli
interventi, semplificare l’accesso agli strumenti di tutela da parte
degli assistiti, il difensore civico trasmette tutti i reclami in
materia sanitaria, alle competenti aziende, che provvedono ad
informarlo tempestivamente dell’esito delle relative istruttorie.
3. Il difensore civico puo’ in qualsiasi momento chiedere
informazioni sullo stato di avanzamento dell’istruttoria e
sollecitare l’azienda sanitaria in caso di inerzia o ritardi.

Art. 17

Competenze del difensore civico

1. Il difensore civico interviene:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal
regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le
conseguenti procedure interne;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di
responsabilita’ professionale degli operatori sanitari e l’utente non
sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda.
2. Le aziende trasmettono al difensore civico, dandone adeguata
informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto
ipotesi di responsabilita’ professionale e le relative risposte
fornite.
3. Il difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti
uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di
un sistema integrato di monitoraggio dell’attivita’ di tutela
complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere
adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del
personale.
4. Il difensore civico collabora con la Regione, le aziende
sanitarie, l’universita’, gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di
conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Art. 18

Gestione dei reclami tecnico-professionali

1. Il difensore civico, nell’istruttoria delle pratiche, oltre
all’esercizio dei poteri di cui all’art. 8:
a) chiede all’azienda una relazione sul caso oggetto del
reclamo;
b) puo’ approfondire la questione avvalendosi della
collaborazione tecnico-professionale di operatori sanitari, con
particolare riferimento ai medici legali dipendenti da azienda
diversa da quella coinvolta, anche attivando apposite convenzioni;
c) puo’ trasmettere, su delega dell’interessato, il reclamo
agli ordini e ai collegi professionali competenti nei confronti degli
operatori coinvolti, qualora ravvisi aspetti che possano avere un
rilievo sul piano deontologico.
2. Il difensore civico puo’ approfondire gli aspetti generali
emergenti dai reclami ricevuti, anche avvalendosi della
collaborazione dei sanitari di cui al comma 1, lettera b).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-19&task=dettaglio&numgu=49&redaz=009R0455&tmstp=1261385529104

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 28-12-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
luglio 2009 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito dell’esplosione e dell’incendio verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in
provincia di Lucca;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800
del 6 agosto 2009;
Considerata l’urgenza di provvedere immediatamente a porre in
essere ulteriori misure idonee a sostegno della popolazione colpita
dagli eventi sopra citati;
Considerata la necessita’ di favorire l’immediato rientro delle
persone nelle abitazioni distrutte o danneggiate, nonche’ la ripresa
delle attivita’ produttive nel territorio interessato dalla
esplosione e dall’incendio in rassegna;
Vista la nota del 25 agosto 2009 del Presidente della regione
Toscana, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si
chiede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti tributari in favore degli abitanti, degli esercenti le
attivita’ di impresa e professionali, nonche’ dei soggetti occupati
nelle attivita’ medesime, colpiti dal disastro ferroviario del 29
giugno 2009;
Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre
2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza
dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 luglio 2009;
Vista la nota del 12 ottobre 2009 del Presidente della regione
Toscana, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, con cui si
trasmette l’elenco, fornito dal comune di Viareggio, degli aventi
diritto alla sospensione degli adempimenti tributari;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il 3 novembre 2009, tra
rappresentanti della regione Toscana, il Presidente della Provincia
di Lucca, il Sindaco della citta’ di Viareggio e il Dipartimento
della protezione civile;
Viste le richieste della regione Toscana del 4 e 11 novembre 2009 e
del 2 dicembre 2009;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 4 dicembre 2009;
Acquisita l’intesa della Regione Toscana con nota del 21 dicembre
2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1
1. All’art. 1, comma 2, lettera a) dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il
seguente periodo: «nonche’ al rimborso delle spese straordinarie
sostenute dall’Asl 12 della Versilia per gli interventi sanitari ivi
compresi i maggiori oneri per lavoro straordinario del personale
medico e infermieristico della UOC emergenza, per attivita’ di
medicina legale, per farmaci, per dispositivi medici, per gestione
Centrale 118, per ricovero pazienti presso rianimazioni e Centri
ustioni di ospedali fuori il territorio regionale;».
2. All’art. 1, comma 4, lettera a) dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il
seguente periodo: «, tenuto conto della volonta’ espressa dai
residenti alla data dell’incidente. La coerenza edilizia e’ valutata
dal Commissario d’intesa con il comune sulla base delle
determinazioni adottate per la ridefinizione urbanistica dell’area;».
3. All’art. 1, comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, e’ aggiunto il seguente
periodo: «In alternativa al conferimento degli incarichi e negli
stessi limiti di durata e di numero, il Commissario puo’ rimborsare
le spese sostenute da parte della regione e del comune di Viareggio
per il reclutamento di personale mediante contratti a tempo
determinato finalizzato al rafforzamento degli uffici regionali e
comunali incaricati di collaborare all’attivita’ commissariale».
4. All’art. 1, comma 8 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo le seguenti parole:
«comune di Viareggio» e’ aggiunto il seguente periodo: «a titolo
gratuito all’atto dell’erogazione del contributo per l’acquisto di
unita’ immobiliare sostitutiva di quella distrutta o non
ripristinabile».
5. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, dopo il comma 8 e’ aggiunto il
seguente comma: «9. I contratti di surrogazione e cessione del
credito, stipulati tra il Commissario delegato o la Regione Toscana e
i soggetti beneficiari di contribuiti e/o rimborsi a valere sulle
risorse finanziarie di cui all’art. 7 della presente ordinanza, sono
esenti da imposte di bollo e registro. Limitatamente ai casi di
delocalizzazione degli immobili privati, i contratti di acquisto
stipulati dai soggetti interessati ed aventi ad oggetto nuovo
immobile sostitutivo di quello distrutto o non ripristinabile, sono
esenti da imposte relative alla quota di spettanza degli acquirenti.»
6. All’art. 8, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, sono aggiunte infine le
seguenti parole: «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art.
191 comma 3».

Art. 2
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante
dall’incidente ferroviario indicato in premessa, gli adempimenti ed i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti, nonche’ di quelli con contratto di lavoro collaborazione
coordinata e continuativa, sono sospesi, dal 29 giugno 2009 al 1°
luglio 2010, dovuti dai datori di lavoro privati, i lavoratori
autonomi-artigiani, commercianti, anche del settore agricolo e gli
iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti,
associanti in partecipazione), che alla data dell’evento esercitavano
attivita’ di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili
o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco della citta’
di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal comune di
Viareggio.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresi’
sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi
diritto, azione ed eccezione, nonche’ i termini relativi ai
procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di
cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori,
mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010.
4. Gli eventi del 29 giugno 2009 costituiscono causa di forza
maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla
possibilita’ di rinegoziazione dei mutui, dei leasing e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, oltre che
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, stipulati per l’acquisto di automezzi,
attrezzature, beni mobili aziendali ovvero per
l’acquisto/ristrutturazione di immobili, distrutti o gravemente
danneggiati. In ogni caso rimangono sospese fino al 31 luglio 2010 le
rate in scadenza entro la predetta data.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

Art. 3
1. Nei confronti delle persone fisiche residenti e dei soggetti
esercenti attivita’ di impresa o professionale in immobili inagibili
o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco della citta’
di Viareggio del 3 luglio 2009, nonche’ in favore dei soggetti
occupati nelle medesime attivita’ di impresa, come individuati dal
comune di Viareggio, sono sospesi dal 29 giugno 2009 al 31 dicembre
2010 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti delle
imposte IRPEG, IRES, IRPEF e IRAP scadenti nel medesimo periodo. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia’ versato.
2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli
adempimenti da porre in essere in qualita’ di sostituto d’imposta.
3. La ripresa della riscossione delle imposte non versate per
effetto della sospensione disposta ai sensi del comma 1 avviene,
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in diciotto rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Le
modalita’ per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non
eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi,
quantificati in 400.000 euro, si provvede a carico dell’articolo 7
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del
6 agosto 2009.
5. Il comune di Viareggio e’ autorizzato ad esonerare i soggetti di
cui al comma 1 dal pagamento dell’ICI fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4
1. Al fine di consentire l’espletamento dei lavori di bonifica
necessari sull’area di sedime risultante dallo smantellamento dei
binari della stazione ferroviaria della citta’ di Viareggio, e’
assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.500.000,00,
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, a valere sul capitolo 1841
UPB 1.7.2 -Progr. 18.9.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono posti a carico del fondo
istituito ai sensi dell’art. 33, comma 1-quater, del decreto-legge 31
dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
in deroga a quanto ivi previsto.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e’ autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilita’
speciale del Commissario delegato le risorse di cui al presente
articolo.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Milano, 22 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-28&task=dettaglio&numgu=300&redaz=09A15446&tmstp=1262160661734

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 30-12-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni per il superamento della fase di prima emergenza
connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella
regione Abruzzo attraverso la definizione dell’assetto di competenze
degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che la fase della
ricostruzione proceda di pari passo rispetto agli interventi di
assistenza alla popolazione;
Considerato che l’emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel
territorio della regione Campania scade il 31 dicembre 2009 e che, in
considerazione del complesso di attivita’ svolte, si rende necessario
definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel
regime ordinario, evitando altresi’ che le attivita’ di gestione dei
rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa
definizione delle attivita’ afferenti al passaggio di consegne;
Considerato che i numerosi eventi calamitosi in atto possono essere
adeguatamente fronteggiati soltanto attraverso l’immediato
rafforzamento della capacita’ operativa del Servizio nazionale di
protezione civile e che pertanto si rende necessario adottare
disposizioni urgenti per rendere piu’ incisivi gli interventi di
protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Ritenuta altresi’ la necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni
per l’adozione di misure straordinarie di carattere amministrativo,
atte a consentire la realizzazione di interventi urgenti nelle
situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico, anche al fine di
salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio
ambientale e culturale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa,
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in
relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita’ di cui all’articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a
decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di
emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il
contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e
di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi
eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del
progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e
scolastici (MUSP).
2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall’incarico il 31
gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato –
Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell’economia e
delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di
realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte
le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia della spesa, nonche’ la situazione analitica dei
debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il
superamento dell’emergenza, con l’indicazione della relativa
scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il
passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse
finanziarie e le modalita’ di controllo della spesa per la
ricostruzione del territorio abruzzese.

Art. 2 Costituzione della Unita’ stralcio e Unita’ operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una «Unita’ stralcio» e una «Unita’ operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unita’ si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui al comma 2. Le unita’ predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l’attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data del 31 gennaio 2011, termine che puo’ essere prorogato, per non piu’ di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresi’ individuate le contabilita’ speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie gia’ nella disponibilita’ del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell’energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonche’, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3 Unita’ stralcio 1. L’Unita’ stralcio di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l’accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attivita’ compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all’emergenza rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali». Per gli eventuali contenziosi derivanti dall’attuazione del presente articolo si applica l’articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione. 2. L’Unita’ accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalita’ e i termini per la presentazione all’Unita’ delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonche’ per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti. 4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l’Unita’ stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o piu’ piani di estinzione delle passivita’ sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell’economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorita’, in via graduata nell’ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilita’ del credito originario, nonche’ agli altri crediti in relazione alla data di esigibilita’. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unita’ stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, ne’ sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Art. 4 Unita’ operativa 1. L’unita’ operativa di cui all’articolo 2 attende: a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l’esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio; b) all’eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unita’ operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie; c) all’eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti; d) all’organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all’articolo 5; e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto. 2. L’unita’ operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l’anno 2010. 3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessita’ ed urgenza riconosciute tali dall’Unita’ operativa, possono richiedere alla Unita’ stessa ogni utile attivita’ di supporto, nonche’ l’adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all’organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilita’ a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate 1. Per le finalita’ di cui agli articoli 2, 3 e 4, e’ autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l’impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unita’, anche con i poteri di cui all’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unita’ operativa. Agli oneri conseguenti si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell’ambito dell’emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Art. 6 Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra 1. Ai fini dell’accertamento del valore dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprieta’, all’atto del trasferimento e’ riconosciuto al soggetto gia’ concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell’impianto. L’ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell’impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto gia’ concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell’impianto.

Art. 7

Trasferimento della proprieta’
del termovalorizzatore di Acerra

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e’ trasferita la proprieta’ del
termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con
la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale,
ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le
risorse finanziarie necessarie all’acquisizione dell’impianto.
2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al
comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito
provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell’impianto, all’atto del
trasferimento definitivo della proprieta’ ai sensi del comma 1, e’
riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai
sensi dell’articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei
dodici mesi antecedenti all’atto di trasferimento, delle somme
comunque anticipate, anche ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge n. 90 del 2008, nonche’ delle somme relative agli
interventi effettuati sull’impianto, funzionali al conseguimento
degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta’.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento
della proprieta’, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile mantiene la piena
disponibilita’, utilizzazione e godimento dell’impianto ed e’
autorizzata a stipulare un contratto per l’affitto dell’impianto
stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto
di affitto e’ subordinata alla prestazione di espressa fideiussione
regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte
della societa’ a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del
termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento
della proprieta’ dell’impianto, il debito che l’affittante ha nei
confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme
erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione
deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore
al beneficio di escussione. In deroga all’articolo 1957 del codice
civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del
creditore.
5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilita’, utilizzazione
e godimento dell’impianto, spettano altresi’ i ricavi derivanti dalla
vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. Sono fatti
salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario
delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto e’ stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il
contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del
trasferimento della proprieta’ di cui al comma 1. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui,
si fa fronte ai sensi dell’articolo 18.
7. Ove all’esito del collaudo, che dovra’ intervenire entro il 28
febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti
alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera
e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai
diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto,
l’importo del valore dell’impianto e’ proporzionalmente ridotto sulla
base di apposita valutazione da parte dell’ENEA, da effettuarsi con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con
autorita’ pubbliche.
8. L’esigibilita’ del canone di affitto, dovuto con cadenza
mensile, e’ condizionata all’esito positivo del collaudo definitivo,
nonche’ alla prestazione da parte del proprietario di apposita
garanzia dell’importo del 25 per cento del 10 per cento del valore
definito ai sensi dell’articolo 6. La garanzia e’ prestata con gli
strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo
75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione
civile, ed e’ svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’articolo 113,
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del
termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia,
con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2
dell’articolo 129 del decreto legislativo n. 163 del 2006, a favore
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione civile, per la responsabilita’ prevista della normativa
statale vigente quale costruttore o appaltatore dell’impianto, anche
per eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprieta’ ai sensi dell’articolo 8
il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all’assolvimento
alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia
elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella
regione Campania, e’ insuscettibile di alienazione, di altri atti di
disposizione, nonche’ impignorabile, ne’ puo’ essere assoggettato a
trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Art. 8 Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra 1. Il trasferimento della proprieta’ del termovalorizzatore di Acerra e’ condizionato all’esito positivo del collaudo. 2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all’articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell’impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalita’ per la presa in carico dell’impianto da parte del soggetto affidatario, nonche’ modalita’ e termini dell’affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell’impianto nelle more e durante le operazioni di collaudo. 3. All’esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all’articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione. 4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarita’ del territorio campano in tema di capacita’ di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell’impianto.

Art. 9

Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di
sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di
cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione
allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle
attivita’ di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre
2010, e’ assicurata la prosecuzione di attivita’ sostitutive di
presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica
antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente
comma, si provvede nel limite delle disponibilita’ delle contabilita’
speciali di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Nelle more della realizzazione dell’impianto di
termovalorizzazione di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 90 del
2008, l’ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria
funzionalita’ dell’impiantistica a servizio del complessivo ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e,
all’uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui
all’articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la
societa’ ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al
trattamento dei rifiuti prodotti nella citta’ di Napoli, assicurando
l’integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di
Napoli di cui all’articolo 11, all’uopo utilizzando il personale gia’
in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Art. 10

Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti

1. L’evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati
presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio
campano, e’ eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti,
con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all’articolo
2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e
recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel
corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in
deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate
nell’articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della
normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data
del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento
della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque
compiute.
2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di
tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del
decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti
attivi e passivi gia’ facenti capo alla predetta Struttura del
Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1 da parte delle
amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il
tramite delle societa’ provinciali di cui all’articolo 11. Le
province ovvero le societa’ provinciali possono provvedere, sempre
che in tal senso non abbia gia’ operato la richiamata struttura del
Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti
negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia
attraverso l’adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli
originari contraenti che mediante l’affidamento di interventi
realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere
esistenti, in termini di continuita’ rispetto a quanto operato dalla
Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma.
In fase di prima attuazione, si provvede all’adozione a regime delle
autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all’esercizio
degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo
integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le
eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti
successive alla cessazione dello stato emergenziale.
3. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo del territorio della
regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e
sanitarie, i siti e gli impianti di cui all’articolo 9 del
decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all’articolo 1 dell’ordinanza
di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi
nei territori adiacenti ricompresi nell’ambito di competenza di altri
enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere
accessorie, si provvede nel limite delle disponibilita’ delle
contabilita’ speciali di cui all’articolo 2, comma 2.
4. Per l’applicazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessita’ di
conseguire le finalita’ di cui all’articolo 1 del predetto decreto
legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010,
per l’intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla
determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20
ottobre 2009, fatto salvo l’esercizio, da parte della regione
Campania, delle competenze di cui all’articolo 6-bis, comma 5, del
decreto-legge n. 90 del 2008.
5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di
compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare
la propria autorizzata capacita’ ricettiva e di trattamento sino
all’8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all’uopo
adottate.
6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di
Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di
rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel
territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria
impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di
Salerno, anche per il tramite della societa’ provinciale di cui alla
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive
modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le
iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalita’ di
cui al presente comma, gia’ posti in essere sulla base della
normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.

Art. 11

Regione, province, societa’ provinciali e consorzi

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1°
gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga
agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti di programmazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per
ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti
delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, e tenuto
conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla
determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20
ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per
evitare soluzioni di continuita’ rispetto agli atti compiuti nella
fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche
per il tramite delle societa’ provinciali, che, in fase di prima
attuazione, possono essere amministrate anche da personale
appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei
contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in
tutto o in parte le attivita’ di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In
alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza,
nonche’ prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola
volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del
3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.
3. I costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza
delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura
economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza.
Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Societa’ provinciali
di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4,
agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa
integrata ambientale (TIA). Le dette Societa’ attivano adeguate
azioni di recupero degli importi evasi nell’ambito della gestione del
ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania
trasmettono alle province, per l’eventuale successivo inoltro alle
societa’ provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell’ambito
territoriale di competenza;
c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell’Anagrafe della
popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla
residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti.
Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a
cura dei medesimi comuni.
4. Le province, anche per il tramite delle societa’ provinciali,
accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai
contratti di erogazione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
ed ai contratti di locazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il
Prefetto provvede, in via d’urgenza e previa diffida, in sostituzione
dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito
Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui
all’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche
in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 198 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per le finalita’ di cui al presente articolo, fermo quanto
disposto dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 90 del
2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’
trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
proprieta’ degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo
dei rifiuti, all’uopo individuati dalla Unita’ operativa di cui
all’articolo 4.
7. La gestione dei siti per i quali e’ pendente contenzioso in
ordine alla relativa titolarita’, e’ assegnata alle province fino
all’esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla
gestione dei siti anche mediante le Societa’ provinciali ed a tal
fine sono assegnate alle province medesime, all’atto della
costituzione delle societa’ provinciali, risorse finanziarie nella
misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30
settembre 2010, a carico delle contabilita’ speciali di cui
all’articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unita’
stralcio di cui all’articolo 3. Sono fatte salve le azioni di
ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare
all’esito del predetto contenzioso.
8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia,
Casalduni e Pianodardine di cui all’articolo 6 del richiamato
decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni
tecnico-amministrative funzionali all’esercizio degli impianti
stessi, e’ trasferito, previa assunzione con contratto a tempo
indeterminato, alle competenti societa’ provinciali, senza
instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali societa’.
Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse
alla scopo finalizzate, tale personale e’ assegnato, con contratto a
tempo determinato, alle province.
9. Al fine di consentire l’assolvimento urgente delle obbligazioni
di cui al presente articolo, e’ assegnata in via straordinaria, a
favore delle province, per la successiva assegnazione alle societa’
provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente
nell’ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle
disponibilita’ delle contabilita’ speciali di cui all’articolo 2,
comma 2.
10. Al fine di assicurare alla societa’ provinciale l’occorrente
dotazione finanziaria per l’esercizio dei compiti di cui al presente
decreto, il Presidente della provincia e’ autorizzato con i poteri di
cui al comma 1, e nel limite massimo pari all’importo di cui al comma
9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla
concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al
patrimonio della societa’ provinciale.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad
assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle societa’
provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale
eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione
Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni, in caso di
inerzia dell’amministrazione provinciale.

Art. 12

Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti
nell’ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei
confronti dei comuni, e’ autorizzata la conclusione tra le parti di
transazioni per l’abbattimento degli oneri accessori dei predetti
crediti. Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 32-bis della
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive
modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania,
con i poteri di cui all’articolo 11, comma 1, nominano, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
un soggetto liquidatore per l’accertamento delle situazioni
creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle
relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti
territoriali di competenza e per la successiva definizione di un
apposito piano di liquidazione.
2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di
Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 in
relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante
riduzione dei trasferimenti erariali, nonche’ in sede di erogazione
di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la
devoluzione del gettito d’imposta RC auto. A tale fine, i crediti
vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla
competente Missione ai fini dell’attestazione della relativa
esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per l’applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma.

Art. 13

Personale dei consorzi

1. In relazione alle specifiche finalita’ di cui all’articolo 11,
il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta,
sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre
venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
propria dotazione organica in relazione alle attivita’ di competenza,
definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica e’
approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il
consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in
servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31
dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa
data, dando priorita’ al personale gia’ risultante in servizio alla
data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di
competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di
assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima
attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa nel limite
massimo di cinque milioni di euro per l’anno 2010, cui si fa fronte
ai sensi dell’articolo 18.
2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che
risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga
all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando
l’attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione
dell’accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio
2009.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, i consorzi delle
province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle
rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono
all’assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a
copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente,
ovvero definita con le modalita’ di cui al comma 1, dando priorita’
all’assunzione del personale gia’ in servizio alla data del 31
dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

Art. 14 Personale del Dipartimento della protezione civile 1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operativita’ del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalita’ di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all’assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonche’ dal personale gia’ destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006. 2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalita’ valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalita’ specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonche’ sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 e’ mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse. 3. Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all’articolo 10, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all’articolo 4, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all’articolo 28, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma e’ mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede: a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell’ambito dello stanziamento gia’ previsto per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15 Disposizioni in materia di protezione civile 1. Fino al 31 dicembre 2010 e’ preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l’applicazione delle previsioni normative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 173.000 euro per l’anno 2010, cui si provvede ai sensi dell’articolo 18. 2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell’individuazione delle competenze in ordine all’esercizio delle attivita’ di allertamento, soccorso e superamento dell’emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell’organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. 3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali gia’ eventualmente costituiti statuiscono in conformita’.

Art. 16 Attivita’ di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile 1. Al fine di garantire economicita’ e tempestivita’ agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento e’ costituita una societa’ per azioni d’interesse nazionale denominata: «Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma. 2. Il capitale sociale iniziale della Societa’ e’ stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le azioni della Societa’ sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell’azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. 3. La Societa’, che e’ posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonche’ l’acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Societa’ sono regolati da un apposito contratto di servizio. 4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita’ della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attivita’ di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ autorizzato il subentro della Societa’ di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso. 5. La Societa’ puo’ assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attivita’ strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa’ a capitale interamente pubblico. La Societa’ e’ tenuta ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e puo’ avvalersi dell’ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. 6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Societa’ ed e’ approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E’ consentita la delega dei poteri dell’organo amministrativo ad uno o piu’ dei suoi membri. 7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede: a) la proprieta’ esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell’intero Consiglio di amministrazione; c) le modalita’ per l’esercizio del controllo analogo sulla Societa’; d) le modalita’ per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l’obbligo dell’esercizio dell’attivita’ societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 8. Gli utili netti della Societa’ sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall’organo amministrativo della societa’ previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Societa’ non puo’ sciogliersi se non per legge. 9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa’ previsti dalla normativa vigente. 10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Societa’ e’ disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalita’, i termini e le condizioni per l’utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo’ essere trasferito alla Societa’. 11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita’ relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 12. La Societa’ e’ sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 17

Interventi urgenti nelle situazioni a piu’ elevato rischio
idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
alla necessita’ di intervenire nelle situazioni a piu’ elevato
rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di
prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a piu’ elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre
i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed
i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate,
possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, con riferimento agli interventi da
effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del
territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli
interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e
privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i
provvedimenti e curano tutte le attivita’ di competenza delle
amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al
citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del
2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle
dipendenze di un’amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico e’
collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il
trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella
dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso
indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell’incarico,
una relazione sulla propria attivita’.
2. L’attivita’ di coordinamento delle fasi relative alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, nonche’ quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite
dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della protezione civile, sono curate dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento
della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie
strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e’
preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due
dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero,
con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all’attuale
dotazione organica, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai
sensi dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30
giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a
definire l’articolazione dell’Ispettorato generale, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante
dall’istituzione dell’Ispettorato generale e’ compensata mediante
soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal
punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del
conferimento dei due incarichi ai sensi dell’articolo 19, comma 10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rende
indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per
tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di
livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario,
individuate tra quelle resesi disponibili nell’anno di conferimento
di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte,
nell’ambito delle facolta’ assunzionali dello stesso Ministero
consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del
personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell’anno precedente.

Art. 18

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro
30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari
a euro 5.000.000 per l’anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per
l’anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 35.173.000 per l’anno 2010 e ad euro 30.000.000
per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota
assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno
dell’economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l’anno
2010 ed euro 30.000.000 per l’anno 2011, nonche’, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, per un importo di euro 14.900.000 per l’anno 2010. Il fondo di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, e’ contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di
euro 5.273.000 per l’anno 2011 e di euro 35.273.000 per l’anno 2012.
Tali disponibilita’ di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in
sede di assegnazione delle singole annualita’ delle risorse del Fondo
strategico per il paese a sostegno dell’economia reale;
b) quanto a euro 30.000.000 annui dall’anno 2012 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo.

Art. 19 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione il legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Maroni, Ministro dell’interno Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0208&tmstp=1262593690495