Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2011, n. 27204 Procedimento e punizioni disciplinari

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di D.G.A., proposta nei confronti dell’Agenzia del Territorio, avente ad oggetto la declaratoria d’illegittimità dei provvedimenti, emessi in data 17 giugno 2005, con i quali l’Amministrazione, di cui era dipendente, aveva rispettivamente dichiarato di recedere dal contratto di lavoro per aver il D.G. svolto attività libero professionale di geometra ed irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento per aver il D.G. arbitrariamente variato la rendita catastale di un immobile agevolando dei privati per ottenere in cambio un profitto personale a danni dell’erario.

La predetta Corte riteneva, innanzitutto, infondata la questione della mancata affissione del codice disciplinare relativamente alla causale del recesso per esercizio di attività libero professionale e tanto sul presupposto che il relativo divieto derivava direttamente dall’ordinamento (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53) e dal rapporto d’impiego pubblico. Accertava, poi, la Corte del merito che la riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale, non conteneva nuove e diverse contestazioni di fatto, ma una mera puntualizzazione della contestazione già effettuata in data 28 luglio 2003. La Corte del merito, inoltre, riteneva che la lettura dell’atto di contestazione confermava, sotto il profilo motivazionale, l’asserita specificità degli addebiti non rilevando il richiamo alla L. n. 241 del 1990 trattandosi di atto di autonomia privata. Nè la Corte territoriale reputava tardiva la contestazione relativa all’esercizio dell’attività libero professionale in considerazione della circostanza che l’Amministrazione nel 2005 aveva proceduto, non ad una nuova contestazione, ma alla riattivazione del procedimento disciplinare che era stato sospeso nel 2003. Dopo aver accertato, in base agli elementi istruttori, la fondatezza dei vari addebiti, la predetta Corte considerava pienamente giustificato il licenziamento attesa la gravita della condotta, come qualificata dalla durata del tempo della condotta e dalla molteplicità degli incarichi professionali assunti.

Avverso questa sentenza il D.G. ricorre in cassazione sulla base di dodici censure, precisate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 pone il seguente quesito di diritto: "se la mancata affissione del codice disciplinare impedisca la necessaria individuazione e specificità dei comportamenti suscettibili d’integrare un illecito disciplinare".

La censura è infondata.

Invero è giurisprudenza consolidata che la preventiva pubblicità del codice disciplinare, di cui al primo comma del citato art. 7 della L. n. 300 del 1970, è richiesta solo quando il licenziamento venga intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o da quella validamente predisposta dal datore di lavoro, non anche, pertanto, ove faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso in termini direttamente contemplati dalla legge (Cfr. per tutte ex plurimus Cass. S.U. 1 febbraio 1998 n. 935).

Orbene la Corte del merito ha rilevato che gli addebiti mossi al dipendente costituiscono violazione di divieti posti dall’ordinamento (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53) e dal rapporto d’impiego pubblico.

E’ quindi corretta sotto il profilo denunciato la sentenza impugnata.

Con la seconda critica il ricorrente, allegando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 1 in relazione al principio d’immodificabilità della contestazione e violazione dell’art. 25 del CCNL Ministeri e dell’art. 68 CCNL Agenzie fiscali, pone il seguente quesito di diritto: "se le successive modificazioni e integrazioni delle contestazioni disciplinari violino il principio di unitarietà ed immediatezza del procedimento disciplinare con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore".

La critica è infondata.

Invero il ricorrente a fronte dell’accertamento condotto dalla Corte del merito, in base al quale la riattivazione del procedimento disciplinare non contiene nuove e diverse contestazioni di fatto, per correttamente investire questa Corte del relativo sindacato di legittimità avrebbe dovuto precisare, in adempimento del principio di autosufficienza, il contenuto dell’originaria contestazione e di quella successiva onde consentire a questa Corte la valutazione dell’osservanza del principio d’immodificabilità della contestazione. Non avendo il ricorrente fornito alcuna precisazione al riguardo è consequenzialmente impedito qualsiasi sindacato di legittimità in proposito.

Con la terza censura il ricorrente prospetta omessa motivazione in punto di tardività ed illegittima estensione della contestazione disciplinare.

Con il quarto motivo il ricorrente allega omessa motivazione in ordine alla censura per violazione dei limiti di efficacia della sentenza penale e violazione degli artt. 129, 529 e 531 c.p.p..

Con la quinta critica il ricorrente denuncia omessa motivazione sull’eccepita violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 e dell’art. 1375 c.c..

Con la sesta censura il ricorrente deduce n insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata valutazione delle prove.

Con il settimo motivo il ricorrente assume omessa motivazione sulla violazione della proporzionalità tra addebito e sanzione.

Le censure sono inammissibili per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti non può ritenersi soddisfi la prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. la mera indicazione del fatto su cui sì appunta la critica concernente il vizio di motivazione, atteso che oltre al mero fatto il ricorrente deve indicare, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (Cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Orbene nella specie manca in ciascun dei motivi in esame la predetta sintesi riassuntiva.

A tanto va aggiunto che in ordine ai punti in relazione ai quali si assume l’omessa motivazione la Corte di Appello, contrariamente a quanto prospettato nelle rispettive censure, fornisce una specifica argomentazione, di guisa che andavano specificate, in una sintesi riassuntiva, le ragioni per le quali la relativa motivazione del giudice del merito era inadeguata non essendo sufficiente l’allegazione di una omessa motivazione.

Lo stesso dicasi per la prospetta insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle prove.

Con l’ottavo motivo il ricorrente, denunciando violazione del principio di unicità del procedimento disciplinare e tardività della contestazione, nonchè violazione dell’art. 24 e dell’art. 64 del CCNL Ministeri e 66 Agenzie fiscali, pone il seguente quesito di diritto: "se la tardività della contestazione violi il principio della unitarietà del procedimento disciplinare al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa".

La censura inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo preciso di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso ( Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis epe deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Nella specie rileva la Corte che, relativamente alla dedotta violazione di legge, la formulazione del relativo quesito di diritto o del principio di cui si chiede l’applicazione, prescinde del tutto dall’indicazione, come si desume dalla su riportata trascrizione dello stesso, sia della diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata, sia di quella di cui si chiede l’affermazione, sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base del solo quesito, se dall’accoglimento del motivo possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Con il nono motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 662 del 1996 nonchè violazione dell’art. 25 e dell’art. 64 del CCNL Ministeri e 67 Agenzie fiscali, formula il seguente quesito di diritto:"se sia consentita l’applicazione della norma collettiva pur in assenza di una specifica previsione con applicazione di una sanzione più affittiva rispetto a quella prevista per un comportamento più grave".

Anche tale censura, per come articolato il quesito di diritto, è inammissibile per genericità del quesito.

Valgono in proposito le osservazioni svolte relativamente all’esame del precedente motivo.

Con il decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di censura il ricorrente prospetta vizio di motivazione in ordine rispettivamente:

alla mancanza dei requisiti della professionalità, continuità e prevalenza ai fini della presunta incompatibilità, alla ritenuta applicazione dell’art. 67 CCNL ed alla sussistenza dei fatti contestati.

Tutte le richiamate censure sono prive della relativa sintesi riassuntiva e come tali non sono conformi alla prescrizione di cui all’art. 366 bis epe, nel senso innanzi indicato.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00(tremila/00) per onorario oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-08-2011, n. 31379

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Taranto deliberava nei confronti di C.D.P. il riconoscimento – agli effetti della recidiva e dell’esecuzione della pena nello Stato, sulla base alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati – della sentenza del Tribunale di Wuzburg (Germania), determinando alla data del 9 febbraio 2009 la pena da eseguire in anni uno, mesi uno e giorni ventitre di reclusione.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il C., chiedendone l’annullamento, per violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione al computo della pena da eseguire, che non risulterebbe corretto, in quanto tra l’altro alla data del 29 ottobre 2010 la pena residua da scontare in Italia risulterebbe già totalmente eseguita nello Stato di detenzione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2. Quanto all’errore incorso dai giudici nel calcolo della pena, il motivo appare del tutto generico, non illustrando le ragioni del dedotto vizio.

La sentenza impugnata appare al contrario aver correttamente determinato la pena che deve essere eseguita nello Stato, nella misura, alla data del 9 febbraio 2009, di anni uno, mesi uno e giorni 23. Il procedimento attraverso il quale i Giudici di merito sono pervenuti a tale risultato è chiaramente esposto in sentenza (dalla pena inflitta dal giudice tedesco di anni due e mesi nove di detenzione sono stati detratti i periodi di carcerazione già sofferta comunicati dalle autorità tedesche).

3. La circostanza che la pena da eseguire nello Stato risulti medio tempore già scontata all’estero non comporta vizi della sentenza impugnata denunciabili in sede di legittimità, dovendo ogni questione al riguardo essere risolta nella fase esecutiva.

L’art. 738 c.p.p., prevede infatti che la pena espiata nello Stato di condanna sia computata ai fini dell’esecuzione. A tal fine, l’art. 6 della Convenzione sul trasferimento dei condannati fa obbligo allo Stato di condanna di comunicare la "durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna". 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 06-10-2011, n. 636 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con decreto n. 467/06, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 171/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del D.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 467/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di:

– dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 467/06, provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato;

b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta;

con vittoria di spese e compensi.

Con apposita memoria ha replicato la difesa erariale, per le amministrazioni intimate, deducendo, preliminarmente, la sola competenza del T.A.R. a decidere sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Ha poi eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese azionate dai ricorrenti, per cui l’Amministrazione avrebbe correttamente dato esecuzione al d.P.Reg. in epigrafe indicato, avendola asseritamente eccepita nel procedimento, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Ufficio legislativo e legale con parere n. 409 del 12 gennaio 2006.

L’omesso pronunciamento, sia da parte del C.G.A. in sede consultiva, che da parte del Presidente della Regione, sull’eccezione di prescrizione eccepita nei termini suddetti, non avrebbe potuto costituire motivo di impugnazione per revocazione del decreto decisorio, come ritenuto dal C.G.A., per cui l’Amministrazione non disporrebbe di rimedi utili al fine di far valere, in quella sede, le proprie ragioni sull’argomento.

La difesa erariale ha quindi sostenuto la legittimità della disposta liquidazione degli emolumenti spettanti agli odierni ricorrenti nei limiti del termine quinquennale di prescrizione, stante l’obbligo dell’Amministrazione di eccepirla in applicazione del principio dell’irrinunciabilità della stessa ai sensi dell’art. 3 del R.D.Lgs. n. 295/1939.

Ha conclusivamente chiesto, in caso di ritenuta ammissibilità del gravame, di dichiarare l’incompetenza del C.G.A. ed, in ogni caso, respingere nel merito, in quanto infondato, il ricorso in epigrafe, con vittoria di spese.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di dover, preliminarmente, respingere l’eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata, secondo cui la competenza a decidere sul ricorso in epigrafe spetti al T.A.R. ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010.

Invero, nel sistema delineato al riguardo dalle nuove norme del c.p.a., la decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato (e quindi il Decreto del Presidente della Regione Siciliana) si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b) dell’art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 e, pertanto, il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi del successivo art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato (ovvero dinanzi al C.G.A.), nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta" (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2065/2011).

Nel merito, osserva il Collegio che le parti hanno versato note esplicative di opposto contenuto. In particolare, parte ricorrente, rilevando che la P.A. ha disatteso la decisione straordinaria di cui al citato d.P.Reg. n. 467/06, chiede di darvi integrale esecuzione ovvero di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata ritiene, invece, legittima l’applicazione della prescrizione quinquennale ai crediti vantati dai ricorrenti, prescrizione che avrebbe già eccepito in sede di ricorso straordinario.

Le pretese dei ricorrenti, salvo la limitazione di cui in appresso, sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che, in sede di esecuzione, non può essere eccepita la prescrizione. Tale eccezione, invero, non formulata nel giudizio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Infatti, nonostante l’affermazione dell’Amministrazione intimata, secondo cui la stessa avrebbe ritualmente sollevato tale eccezione nel procedimento, va rilevato, tuttavia, che agli atti del processo non risulta sollevata alcuna eccezione di prescrizione da parte della resistente Amministrazione.

Viene respinta l’istanza di parte ricorrente volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che la stessa ha già dimostrato di voler dare esecuzione al decreto di cui in epigrafe, salvo che per la parte ritenuta prescritta.

Conclusivamente, il Collegio accoglie in parte qua il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 467/06 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo a ciascun ricorrente i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 171/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. Reg. n. 467/06.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza dei ricorrenti, che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, come da superiore parte motiva, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al d.P.Reg. n. 467/06 entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’esecuzione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’Economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5819 Professori universitari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ tornato all’esame del Collegio l’atto di appello n. 9929/10, riferito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, n. 5108/2009 del 30.9.2009, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal professor F. G. (attuale appellante) avverso il diniego di riconoscimento (con decreto n. 19448 del 22.6.2006) della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "ipoacusia prevalentemente neurosensoriale a sinistra, di tipo misto a destra".

A tale riguardo, con sentenza interlocutoria n. 2932/11 del 13.5.2011 era stata disposta una verificazione in contraddittorio, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, al fine di accertare la sussistenza o meno della predetta infermità, in contraddittorio con il soggetto interessato, eventualmente assistito da un proprio medico di fiducia, in base ad esame diretto del paziente nonché ad ogni altra documentazione prodotta in giudizio o fornita dalle parti, anche in relazione alle pregresse condizioni di lavoro dell’interessato, quali risultanti dagli atti.

Agli accertamenti sopra indicati era stato delegato il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con facoltà di designazione di un esperto nella patologia in precedenza indicata, con rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza in data odierna.

In data 4.8.2011 è stata comunicata la nomina quale consulente di parte, per la seconda Università degli Studi di Napoli, del prof. Giuseppe Costa, ma nessuna comunicazione è pervenuta da parte dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con conseguente necessità di reiterazione dell’istruttoria, con assegnazione dell’ulteriore termine di giorni 40 (quaranta) e rinvio per l’ulteriore trattazione della causa al 10 gennaio 2012, con le modalità precisate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando, rinnova la designazione del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con facoltà di delega ad un esperto della patologia precisata in motivazione, affinché provveda agli accertamenti di cui alla sentenza interlocutoria n. 2932/11.

Assegna al medesimo un termine di giorni 40 (quaranta), decorrenti dalla data di recezione della comunicazione relativa all’avvio delle operazioni di verificazione, per il deposito, presso la Segreteria della sezione, di un’apposita relazione sulle operazioni poste in essere e sulle risultanze delle medesime;

Fissa in Euro. 1.500,00 l’anticipo per le spese all’organo verificatore, con onere provvisoriamente a carico della parte appellante.

Autorizza le parti a partecipare alle operazioni di verifica con propri consulenti, con facoltà di darne notizia alla Segreteria della sezione fino alla data comunicata di inizio della verificazione.

Assegna alle medesime parti il termine di giorni 20 dalla scadenza del termine per il deposito della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, per depositare osservazioni scritte alla predetta relazione.

Dispone che copia della presente sentenza, nonché della precedente decisione interlocutoria n. 2932/11, sia comunicata, a cura della Segreteria, oltre che alle parti, al citato Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Fissa per il prosieguo l’udienza del 10 gennaio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.