T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 879 Lavoro subordinato

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sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 201 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25103 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 05.11.2010 il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, mentre assolveva N.A. dal reato di cui al capo A (illegale detenzione di una carabina marca "Diana", ritenuta non classificabile come arma comune da sparo), lo dichiarava colpevole della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (TULPS) per avere omesso di ripetere la denuncia del possesso di un’arma comune da sparo (in particolare marca "Smith & Wesson" cal. 38, matricola n. (OMISSIS)), fatto descritto come commesso in (OMISSIS), così condannandolo alla pena di Euro 100 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: per gli stesi fatti era stato assolto con sentenza 19.11.2010 del Tribunale di Roma.

3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

Ed invero la sentenza del Tribunale di Roma invocata dal ricorrente, prodotta dalla difesa, non riguarda assolutamente il reato contestato e riconosciuto nell’impugnata sentenza (afferente l’omesso rinnovo, dovuto ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (TULPS), della denuncia del possesso della pistola in questione, come sopra identificata, dopo il trasferimento), ma la detenzione della stessa in Roma, prima del suo trasferimento. E’ di tutta evidenza, pertanto, che non vi è identità di fatto giudicato nelle due sentenze, riguardando le stesse due condotte distinte, nei tempi e nei luoghi, oltre che nel contenuto ontologico della condotta ascritta, l’omessa denuncia del possesso, in un caso, l’omessa denuncia del successivo trasferimento, nell’altro.

Non si verte, dunque, nell’ipotesi di cui all’art. 649 c.p. che pretende assoluta identità di fatto.

L’unico motivo del ricorso, infondato in modo manifesto, deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso proposto in termini del tutto infondati (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente N.A. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-07-2011, n. 6280 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo

Con il ricorso notificato in data 4.11.2010 e tempestivamente depositato, l’istante, che gestisce la casa di cura Santa Famiglia, provvisoriamente accreditata e riorganizzata al fine di adeguarsi ai requisiti di cui alla l. reg. n. 4 del 2003 e alla DGR n. 424/2006, esponeva di aver appena concluso il processo di adeguamento richiesto in forza delle citate disposizioni ed a seguito dei decreti nn. 25 e 43 del 2008, con una riconversione approvata all’inizio del 2009. La stessa censurava, pertanto, il decreto commissariale n. 56 del 2010 che imponeva alla struttura, inquadrata come UOP di II livello di adeguarsi a nuovi e diversi requisiti entro il termine del 31.12.2010, disponendo, peraltro, una riduzione di posti letto a 27 di ostetricia e 8 di neonatologia, con un unico articolato motivo di gravame:

eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, difetto di partecipazione al procedimento e di comunicazione.

In particolare evidenziava, per un verso, l’esiguità del termine imposto e, per altro verso, che la decisione relativa alla rimodulazione dei posti letto era stata assunta senza il coinvolgimento della struttura interessata.

Si costituiva la Regione Lazio eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso a seguito del sopravvenire del decreto commissariale n. 80 del 2010, avente ad oggetto la "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale", che ha recepito le intese di riconversione di cui al decreto del Commissario ad acta n. 5/09, in forza del quale (in particolare dell’allegato D) erano attribuiti alla casa di cura ricorrente 45 posti letto per ostetricia e ginecologia e 2 per neonatologia.

Con l’ordinanza n. 5462 del 2010 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare per quanto concerne il termine fissato per l’adeguamento.

All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1 – Osserva il Collegio che il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile, poichè – come precisato già in sede cautelare ed evidenziato dalla difesa dell’amministrazione – con riferimento alla censura mossa avverso la riduzione dei posti letto assegnati alla casa di cura ricorrente, è sopravvenuto il decreto commissariale n. 80 del 2010, sopra menzionato, che ha assegnato all’istante 45 posti letto per ostetricia e ginecologia e 2 per neonatologia.

2 – Con riferimento al restante capo di domanda, deve rilevarsi come nel sistema sanitario, delineato dal d.lgs. n. 502 del 1992, successivamente modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, l’accreditamento delle strutture private e la conseguente destinazione di somme a carico del bilancio pubblico comporta la fissazione di requisiti connessi a parametri di efficienza e buona amministrazione cui ancorare il rilascio dell’accreditamento in ragione della programmazione effettuata a livello sanitario e dei vincoli di bilancio esistenti per la spesa sanitaria della Regione. A fronte di ciò deve evidenziarsi che le censure mosse dalla ricorrente, relativamente ai nuovi requisiti fissati dalla Regione, si attestano in relazione al mutamento di impostazione rispetto a quanto sancito precedentemente ed al nuovo assetto organizzativo raggiunto dalla Casa di cura ed approvato nel 2009, nonché al tempo esiguo assegnato per l’adeguamento. Eppure, non appaiono analiticamente smentiti i risultati dell’analisi avviata con il Piano di riorganizzazione, confermato dagli studi dell’ASP, che attengono peraltro a profili tecnicodiscrezionali sindacabili in questa sede nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché del travisamento dei fatti, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza.

3 – Tuttavia, come già evidenziato in sede cautelare e proprio in ragione dell’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale della struttura accreditata e della necessità di operare una programmazione dell’attività e dell’assetto finanziario, risulta manifestamente illogico disporre la revoca dell’accreditamento a causa del mancato adeguamento della struttura ricorrente, che risulta in linea con quanto precedentemente stabilito in termini di requisiti, con un effetto pertanto retroattivo dei nuovi parametri. Altresì, appare viziato sotto il medesimo profilo la fissazione di un termine così breve – peraltro ormai trascorso senza effetti in forza della sospensione operata in sede cautelare.

Per quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua, con riferimento alla previsione della revoca dell’accreditamento relativo alla Casa di cura ricorrente in caso di mancato adeguamento nel tempo stabilito e con riguardo, dunque, alla fissazione del termine del 31.12.2010, salvi restando gli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà assumere dal punto di vista attuativo della disposizioni programmatiche relative alla riorganizzazione della Rete dell’assistenza perinatale contenuta nell’allegato al provvedimento in oggetto.

In ragione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in parte qua, come sopra specificato. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6835 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Ciampino in data 12 novembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre, espone l’interessata di essere proprietaria di un immobile in Ciampino, ma di non detenerne il possesso, essendo questo affidato al Sig. M.M., in qualità di promissario acquirente dal 2004. Poiché quest’ultimo non addiveniva alla compravendita veniva convenuto in giudizio dalla ricorrente ed il Tribunale ordinario di Velletri con sentenza 345/08 pubblicata in data 6 ottobre 2008 dichiarava la risoluzione del contratto preliminare, sottoscritto in data 6 novembre 2004, per l’inadempimento della parte promissaria acquirente.

Prima di detta pronuncia, la ricorrente, venuta a conoscenza che sul suolo erano state realizzate opere senza titolo, chiedeva un sopralluogo all’Amministrazione comunale che lo effettuava in data 9 marzo 2006, constatando la realizzazione di ampliamenti di preesistente immobile senza permesso a costruire, del che l’ingiunzione a demolire, impugnata con altro ricorso al n. reg. 279/2008.

Espone altresì l’interessata di avere avviato un ulteriore procedimento al n. 160/09 innanzi al Tribunale Civile chiedendo di rientrare nel possesso dell’immobile.

Nelle more di tali procedimenti giurisdizionali, la ricorrente si vedeva notificare l’ordinanza di demolizione al momento gravata unitamente all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.010,00 così come prevista dall’art. 15, comma 3 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.

Avverso tali atti deduce:

1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R, n. 380/2001 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione; illegittimità derivata in riferimento all’atto di acquisizione di opere abusive; illegittimità per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, carenza di potere per avere disposto l’acquisizione di un immobile appartenente a persona estranea alla realizzazione dell’abuso.

Conclude chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ciampino l’istanza cautelare è venuta in trattazione alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 alla quale è stata accolta.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è solo in parte fondato come di seguito precisato.

Con esso la ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire "un manufatto in legno situato a ridosso del confine del lotto ed utilizzato come ricovero cani…un locale wc ubicato al di sotto del vano scala di collegamento tra il giardino ed il piano interrato…un locale wc al piano sottotetto", realizzati senza titolo; e l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.010,00 ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15.

2. In punto di fatto va precisato che la vicenda rappresentata dalla ricorrente e conclusasi con la sentenza della sezione n. 381 del 18 gennaio 2011 nulla ha a che vedere con l’ordinanza di demolizione e l’ingiunzione al pagamento della sanzione al momento in esame. Le opere colpite dalla ordinanza di demolizione gravata con ricorso n. 279/2008 dall’interessata citata sono altre (cambiamento di destinazione di uso di un locale cantina con annesso bagno e garage e portico stabilmente infisso al suolo) ancorché realizzate anche quelle dal possessore del suolo Sig. Mei, realizzatore altresì anche delle opere sopra riportate e colpite dalla ordinanza di demolizione attualmente in esame.

3. Ciò premesso, riguardo alla ridetta ordinanza di demolizione sebbene la ricorrente, con la prima censura, lamenti che, malgrado abbia posto in essere tutti gli accorgimenti che la legge le fornisce per rientrare in possesso del suolo sul quale abusivamente il possessore ha realizzato i manufatti di che trattasi, tuttavia non vi è ancora riuscita, risultando pendente il giudizio relativo alla reimmissione nel possesso del bene, sicché non le si può imputare la responsabilità nella edificazione di opere che ella non ha contribuito a realizzare, non può che concordarsi con quanto sostenuto nella sentenza n. 381 del 18 gennaio 2011.

E cioè che "La legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione del provvedimento di demolizione è espressamente prevista dall’art. 31 comma 2° d.p.r. n. 380/01 ("il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione") ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria fatti salvi i rapporti interni con il responsabile in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute (TAR Lazio, sezione I quater n. 381/2011 e analogamente sempre della stessa sezione n. 38200 del 22 dicembre 2010).

Per la stessa ragione va anche rigettata la censura di difetto di istruttoria prospettata per seconda dalla ricorrente che ha rilevato come il Comune avrebbe dovuto effettuare una più compiuta istruttoria al fine di reperire il realizzatore dell’abuso, atteso che non può essere ritenuto responsabile un soggetto da esso diverso, come, invece, accade nel caso in esame.

Poiché la citata norma di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 espressamente richiama sia il proprietario sia il responsabile dell’abuso, nessun’altra indagine in ordine al soggetto al quale comminare la demolizione competeva al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale nel predisporre la relativa sanzione demolitoria, dal momento che la norma individua quali soggetti della stessa il proprietario ed il responsabile dell’abuso.

Invece, le censure di difetto di motivazione e di istruttoria vanno accolte in ordine all’ingiunzione che, sul presupposto della non intervenuta ottemperanza rilevata con verbale del 17 dicembre 2009 ha ingiunto ad entrambi, la ricorrente ed il possessore, il pagamento della somma di Euro 2.010,00 a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R.Lazio n. 15 del 2008. Va infatti accolto l’aspetto della doglianza per cui l’inottemperanza alla demolizione non può ricadere su persona estranea all’abuso nè in termini di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime né in termini di pagamento della sanzione pecuniaria. (risalente, ma condivisibile cfr.: Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 1991, n. 720)

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte accolto e per l’effetto va annullata l’ingiunzione n. 016/10 in data 16 luglio 2010 nella parte in cui il Comune di Ciampino ingiunge alla ricorrente M.E. il pagamento della sanzione pecuniaria in essa stabilita e per il resto va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione della resistente amministrazione comunale ed anche nella considerazione della soccombenza solo parziale della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ingiunzione n. 016/10 in data 16 luglio 2010 nella parte in cui il Comune di Ciampino ingiunge alla ricorrente M.E. il pagamento della sanzione pecuniaria in essa stabilita e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.