T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 02-11-2011, n. 8350 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la signora E.G. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – l’ordinanza n."78/19807": con la quale i competenti organi del Comune di Rocca di Papa le hanno ingiunto di provvedere (nei 90 giorni dalla notifica di tale atto: avvenuta l’8.7.2009) alla demolizione di un manufatto realizzato su di un terreno individuato, nel locale Catasto, al foglio 12; particella 463.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: l’esser stata, l’opera in questione, posta in essere in assenza del necessario titolo abilitativo.

In presenza di una simile circostanza, non si vede come l’Amministrazione intimata avrebbe potuto esimersi dall’assumersi una determinazione quale quella di cui è causa: determinazione che, in quanto espressione di un potere intrinsecamente vincolato, non è certo annullabile (ex art.21 octies della legge n.15/2005) per vizi di natura esclusivamente formale. (Sul punto, cfr. – "ex multis" – C.d.S., VI, n.7129/2010; Tar Lombardia, Bs., n.1041/2005; Tar Campania, Na, n, 2562/2011).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio: se non che la domanda di "sanatoria" è stata presentata – nel caso di specie – successivamente all’adozione di detto provvedimento (e che questo – per giurisprudenza consolidata – non deve contenere alcuna valutazione sulla sussistenza, o meno, di un interesse privato ostativo alla demolizione), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-10-2011, n. 37892

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Svolgimento del processo

R.G.P. propone ricorso contro l’ordinanza del 23 febbraio 2010 con la quale il tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza resa dal GIP di Milano il 1 febbraio 2011, con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente lamenta il mancato approfondimento della affermata gravità indiziaria e della cogenza delle esigenze cautelari. Mancherebbe, poi, motivazione in ordine all’efficacia causale della condotta con riferimento alla data di fallimento, che sarebbe intervenuto molto tempo dopo ed inoltre non sarebbe specificato il ruolo nell’associazione a delinquere svolto dall’indagato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; senza soffermarsi sulla genericità delle censure mosse, ad esempio, con riferimento all’art. 416 c.p., si deve comunque rilevare che l’ordinanza impugnata risulta correttamente ed adeguatamente motivata sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per i reati contestati al R., sia in ordine alle esigenze cautelari (per le quali l’ordinanza spende ben tre pagine, da 10 a 12).

Anche con riferimento alla contestata associazione a delinquere, il tribunale, dopo avere correttamente ricostruito i fatti, da conto dei motivi per cui ritiene sussistente questa compartecipazione da parte del R. (si vedano, in particolare, le pagine 9 e 10 dell’ordinanza).

In generale, l’impianto motivazionale è correttamente sviluppato ed assai approfondito, procedendo ad una dettagliata descrizione dei fatti ed alla ricostruzione dei rapporti e dei ruoli dei vari indagati, nonchè al non facile districamento dei rapporti tra le varie società che i predetti utilizzavano per commettere i reati contestati.

Poichè il provvedimento impugnato risulta correttamente e logicamente motivato, non è consentito a questa corte di legittimità di valutare, o rivalutare, gli elementi indiziari al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, trattandosi di un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Consegue, a quanto detto, l’infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7347 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

La società I.C.A. – Imposte Comunali Affini – srl ricorre nei confronti del sig. S.F., titolare della ditta individuale Bar Ristorante Albergo Eliseo, con sede in (OMISSIS), con ricorso notificato anche al Comune di Gallicano, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato due avvisi di accertamento emessi dall’I.C.A. – nella qualità di concessionario del Comune di Gallicano per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – per imposta sulla pubblicità 2008.

Con detti avvisi di accertamento l’I.C.A. aveva richiesto il pagamento dell’imposta sulla pubblicità con riferimento a taluni cartelli stradali indicatori della direzione del locale, apposti sulle strade del comune di Gallicano, ritenendo che detti cartelli assolvessero ad una funzione di pubblicizzazione del locale e non di mera agevolazione della circolazione stradale.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui interessa, ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento, disposto in primo grado, con la seguente motivazione: "in effetti una causa analoga alla precedente, riguardante le stesse parti ma relativa ad un diverso anno d’imposta, è già stata decisa da questa Sez. 13 della C.T.R. di Firenze. Si tratta della sentenza numero 38/13/2008 depositata il 30.6.08. Questa Commissione ritiene di non doversi discostare dall’orientamento espresso nella predetta sentenza e, pertanto, conferma la sentenza di primo grado".

Il ricorso dell’I.C.A. si fonda su due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28.2.12, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso – rubricato: "Inesistenza e/o nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione.

Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 161 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)" – la ricorrente lamenta l’inesistenza della motivazione sul capo di merito della sentenza gravata, sottolineando come il giudice territoriale si sia limitato a richiamare un proprio precedente, senza in alcun modo dar conto degli argomenti ivi esposti e delle ragioni dell’appellante.

Con il secondo motivo del ricorso – rubricato: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 507 del 1993, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3)." – la ricorrente afferma che la statuizione del giudice territoriale che ha negato la soggezione dei cartelli stradali de quibus all’imposta sulla pubblicità – evidentemente giudicandoli privi di efficacia pubblicitaria – violerebbe la norma richiamata, nell’interpretazione giurisprudenziale secondo cui anche i cartelli stradali sono soggetti all’imposta sulla pubblicità, in quanto, oltre ad agevolare la circolazione stradale, sono obbiettivamente idonei a far conoscere il nome ed il prodotto di un’azienda ad una pluralità indistinta di utenti. 11 primo motivo va giudicato fondato. E’ vero, infatti, che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione (sentenze nn. 13937/02, 979/09, 3367/11 e altre); ma è parimenti vero che, per poter ritenere che la motivazione per relationem sia idonea soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 è necessario che stessa dia conto delle argomentazioni delle parti e della identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio per relationem. Nella specie, la sentenza gravata risulta completamente priva:

a) sia della esposizione delle ragioni per cui le parti affermavano o, rispettivamente, negavano l’idoneità dei cartelli stradali de quibus a veicolare messaggi pubblicitari;

b) sia dell’esposizione degli argomenti di merito spesi al riguardo dal giudice di primo grado (a cui la sentenza gravata opera soltanto un criptico richiamo, a rigo 9 di pagina 2, riferito ad una non meglio specificata "attestazione rilasciata dalla Polizia municipale del Comune di Gallicano", delle quale non si riporta il contenuto);

c) sia dell’indicazione delle censure mosse nell’appello dell’I.C.A. agli argomenti spesi dal primo giudice.

Il rinvio al precedente costituito da altra sentenza della stessa Commissione, senza alcun riferimento ai termini delle questioni ivi trattate, si appalesa pertanto inadeguato a soddisfare l’obbligo di motivazione della sentenza, perchè non consente l’individuazione del tema del decidere, nè, quindi, la verifica della sua identità con il tema affrontato nella sentenza di riferimento (vedi, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007).

La sentenza gravata va quindi giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61) e all’art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato). Si deve quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassare la sentenza gravata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9249 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30.9.2005 F. e T.T. proponevano opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Rovereto aveva loro ingiunto il pagamento in favore della Cassa Rurale di Rovereto di Euro 14.088,41 oltre accessori, in relazione a scoperto di conto corrente assistito da apertura di credito, di cui il primo era intestatario ed il secondo fideiussore.

Il Tribunale rigettava l’opposizione con decisione che veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Trento. In particolare, sui diversi profili sottoposti al suo esame la Corte territoriale rilevava: a) che risultava inammissibile la censura concernente la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, poichè meramente ripropositiva di quella già prospettata con esito negativo in primo grado; b) che correttamente erano stati riconosciuti gli interessi anatocistici dall’1.7.2000, alla luce del disposto del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 120 Testo Unico Bancario, comma 2 (per il quale il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio – CICR – stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati) e di quello dell’art. 7 della connessa deliberazione CICR ora richiamata (che prevede un meccanismo di adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche);

c) che per le medesime ragioni indicate sub a) appariva inammissibile la doglianza concernente l’errato computo della valuta per la registrazione in conto di operazioni attive con "valuta d’uso cosiddetta fittizia";

d) che era valida la clausola relativa alla previsione delle "cc.dd.

commissioni di massimo scoperto". In tal senso avrebbero deposto l’identificabilità della relativa causa negoziale nel parziale ristoro della banca per la minore redditività subita a causa della necessità di tenere a disposizione somme liquide, nonchè il disposto del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2010. La detta disposizione ha infatti limitato la nullità della clausola in questione alle ipotesi di risultanza negativa del saldo del cliente per un periodo inferiore a trenta giorni, e di avvenuta utilizzazione di somme in assenza di fido; e) che comunque l’applicazione della commissione in questione non avrebbe inciso negativamente sulla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla disciplina sull’usura, risultando a questi inferiore il tasso effettivo globale medio, pur se calcolato con il computo della detta commissione; f) che non ricorrevano infine le condizioni per dare corso ad una nuova consulenza tecnica.

Avverso la decisione T.F. proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui resisteva la Cassa Rurale di Rovereto con controricorso poi illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.5.2012.

Motivi della decisione

Con i sette motivi di impugnazione T. ha denunciato violazione "di norme di legge e dei principi di diritto" e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

1) l’eccezione concernente la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sarebbe stata puntualmente riproposta;

2) analogamente sarebbero state puntualmente censurate le risultanze della espletata consulenza tecnica;

3) l’art. 7 della delibera CICR sarebbe stato travolto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, e la clausola avente ad oggetto la previsione dell’anatocismo sarebbe nulla;

4) la doglianza relativa alla valuta sarebbe stata male interpretata, atteso che la stessa sarebbe semplicemente consistita nell’apprezzamento della sua influenza sul tasso effettivo globale, e quindi sul giudizio in ordine all’eventuale usurarietà del tasso concretamente applicato;

5) la commissione per il massimo scoperto sarebbe stata a torto applicata, atteso che per le somme messe a disposizione del cliente la banca percepirebbe comunque un interesse passivo;

6) a torto la Corte di Appello aveva affermato che le commissioni di massimo scoperto non dovessero essere comprese nel calcolo per la determinazione del tasso effettivo medio;

7) ugualmente a torto la stessa Corte aveva negato l’avvenuto superamento della soglia di usura. Il ricorso è infondato.

Ed infatti, sul primo motivo si osserva che la doglianza è incentrata sull’errata lettura degli atti processuali da parte della Corte di Appello, cha a torto avrebbe rilevato l’assenza di specifiche censure avverso la decisione con la quale il tribunale aveva rigettato l’eccezione concernente "la mancanza dei requisiti per la pronuncia del decreto ingiuntivo". Tuttavia il ricorrente si è limitato a sostenere di aver riproposto l’eccezione con il richiamo alle pagine dell’atto di appello in cui " si spiegano i motivi per i quali il d.i. doveva essere revocato-annullato ", sicchè il motivo risulta per un verso generico e, per un altro, calibrato sulla pretesa fondatezza del proprio assunto, anzichè sull’affermata erroneità della decisione impugnata.

Comunque il rilievo è inconsistente anche sotto altro profilo, e cioè in quanto il giudizio di opposizione da in ogni modo luogo ad una valutazione nel merito della pretesa azionata, indipendentemente dall’esistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto di ingiunzione (C. 95/1052, 94/9708, 92/12278, 89/1690). E’ poi inammissibile per difetto di autosufficienza il secondo motivo, con il quale T. ha lamentato la non rispondenza al vero dell’affermazione secondo cui non sarebbero state sollevate critiche alla CTU, laddove viceversa sarebbero stati elencati "tutta una serie di errori" compiuti dal consulente, e ciò per la duplice ragione che non è stata censurata l’affermazione della Corte di Appello secondo cui l’appellante, nel riproporre l’istanza di rinnovazione della CTU, si sarebbe limitato "ad indicare il contenuto della perizia tecnico contabile eseguita su suo incarico da un’associazione di consumatori", e comunque poichè non è stata fornita alcuna precisazione in ordine al contenuto dei rilievi formulati ed alla sede della relativa rappresentazione.

A conclusioni identiche a quelle indicate per il primo motivo deve poi pervenirsi per quanto concerne il terzo motivo.

Come si desume, infatti, dal contenuto del quesito a tal fine prospettato, la censura formulata dal T. avverso la parte della statuizione in cui è stato ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 7 della delibera CICR è incentrato sulla circostanza che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 detto articolo sarebbe stato "travolto", e non potrebbe conservare efficacia in ragione del disposto del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 120, comma 2, Testo Unico Bancario -T.U.B. – (D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25).

Sotto tale riflesso la censura è dunque priva di pregio, non essendovi motivo per non ritenere applicabile l’art. 7 in questione alle pattuizioni aventi ad oggetto il riconoscimento di interessi anatocistici formulate in epoca successiva al 22.4.2000 (mentre quella in oggetto risale all’1.3.2000, come precisato a p. 9 della sentenza impugnata), data di entrata in vigore della detta delibera (in tal senso specificamente C. 10/24418).

E’ inammissibile il quarto motivo relativo al computo della valuta, atteso che la pronuncia con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che l’assunto difensivo dedotto in primo grado fosse stato semplicemente riproposto (di qui l’inammissibilità del relativo motivo) è stata censurata in ragione di un’asserita mancata comprensione della doglianza formulata peraltro semplicemente affermata – e con una sollecitazione ad una valutazione nel merito del tutto autonoma rispetto al contenuto sul punto della sentenza contestata.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per il quinto motivo di impugnazione, concernente il riconoscimento delle commissioni di massimo scoperto.

Al riguardo la Corte aveva infatti ritenuto che la detta commissione fosse stata legittimamente richiesta in ragione dell’esistenza di una clausola pattizia in tal senso, clausola di cui sosteneva dovesse essere affermata la validità.

Detto rilievo non è stato tuttavia contestato, non essendo stata negata l’esistenza della detta clausola, nè essendo state indicate ragioni idonee a sostenere l’assunto per il quale la clausola, anzichè valida, avrebbe dovuto essere ritenuta nulla.

Ne consegue la non pertinenza della censura rispetto alla ragione posta a base della contestata decisione sul punto.

Il quinto ed il sesto motivo devono infine essere trattati congiuntamente, perchè fra loro connessi, e sono infondati.

Al riguardo va osservato che la questione concernente l’applicabilità della commissione per il massimo scoperto, una volta ritenuto valida la relativa clausola, rileverebbe esclusivamente sotto il profilo del suo eventuale computo ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuto superamento o meno del tasso usurario.

In proposito tuttavia la Corte di Appello ha maturato un convincimento negativo, e ciò sulla base dei motivati e condivisi rilievi svolti dal consulente tecnico in primo grado, contrastati dal ricorrente con la prospettazione di difformi valutazione fatto, senza l’indicazione dei profili che a suo dire, se considerati con la necessaria correttezza di giudizio, avrebbero dovuto determinare una diversa decisione. Si tratta dunque di censure rilevanti esclusivamente sul piano del merito che, a fronte di motivazione della Corte di Appello sufficiente ed immune da vizi logici, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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