T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 18-11-2011, n. 2143 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato i giorni 13 e 15 novembre 2010 e depositato il giorno 26 seguente, la società A.I. s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, gli atti e la presupposta norma regolamentare, indicati in epigrafe, in forza dei quali le è stato negato il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto per la distribuzione di carburante, self service e lubrificanti, da ubicare in Trapani, località Kinisia, lungo la strada provinciale n. 21, direttrice Trapani Marsala, lato sinistro, per la seguente ragione: "… si comunica che la domanda va presentata secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i..Infatti, l’art. 3 del Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12/luglio 2010, ha stabilito che "la realizzazione di nuovi impianti è altresì consentita nelle zone destinate a verde agricolo previa approvazione di variante urbanistica". La condizione imprescindibile per la realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburanti, sopra indicato, è l’ottenimento del provvedimento unico autorizzativo in variante allo strumento urbanistico vigente, così come previsto dal sopra citato art. 5 del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i."

Al riguardo ha dedotto i seguenti motivi:

"1.Violazione per mancata e/o falsa applicazione di legge; eccesso di potere", in quanto il Comune potrebbe denegare la concessione di che trattasi soltanto in uno dei casi previsti tassativamente dall’art. 6 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97 "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";

"2. Violazione e falsa applicazione di legge; incompetenza; eccesso di potere", poiché il Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12 luglio 2010, laddove impone, con l’art. 3, 2° comma, ult. periodo, l’adozione di una variante urbanistica per l’allocazione degli impianti da realizzare in zona destinata a verde agricolo, si porrebbe in contrasto con le fonti normative di rango superiore, ossia, le norme nazionali, regionali, come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, nonché il P.R.G., in particolare, l’art. 118 delle norme tecniche di attuazione, che, invece, tale variante non richiederebbe per la tipologia di concessione oggetto di lite;

"3. Violazione e falsa applicazione di legge; incompetenza; eccesso di potere", dato che il Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per suolo pubblico, allegato alla Delibera di C.C. n. 104 del 12 luglio 2010, è stato adottato, ed è divenuto efficace, dopo la presentazione della domanda di rilascio delle concessione edilizia, che sarebbe avvenuta il 16 giugno 2010, dovendosi, pertanto, escludere la sua applicabilità al caso di specie.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Trapani, che con memoria ha controdedotto specificamente e diffusamente avverso le tesi di parte avversa.

La domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è stata respinta con ordinanza n. 91/2011, confermata dal C.G.A., in sede di appello (ordinanza n. 466/2011).

Con memoria depositata il 20 settembre 2011, e la successiva di replica del 30 settembre 2011, parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a proposito del presunto contrasto della norma regolamentare impugnata (art. 3) con l’ordinamento vigente che consentirebbe l’installazione degli impianti di distribuzione del carburante in tutte le zone territoriali omogenee, tranne la zona "A", non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali, e, dunque, anche in zona agricola, come nel caso di specie.

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, su conforme richiesta delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il tema fondamentale ai fini della decisione, posto all’attenzione del giudicante, è se col passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per quanto concerne il sistema di distribuzione dei carburanti, basato sull’entrata in vigore del D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i., che ha demandato ai Comuni di determinare i criteri per l’insediamento di detti impianti, aggiungendo che la individuazione delle aree di localizzazione degli stessi non comporta una procedura di variante bensì un mero adeguamento del P.R.G. in tutte le zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A", sia, comunque, consentito al Comune di imporre la previa adozione di una variante urbanistica al P.R.G., laddove si tratti di localizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in zona destinata a verde agricolo.

Tale questione, introdotta nell’odierno giudizio con il secondo motivo di ricorso, va risolta in senso negativo alla stregua dei principi elaborati dalla recente giurisprudenza amministrativa sul punto, che giova richiamare brevemente.

E, invero, la disciplina prevista dagli artt. 1 e 2 del D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, emanato al fine specifico di razionalizzare il sistema di distribuzione dei carburanti, riguarda non solo la disciplina dell’attività commerciale di vendita dei carburanti, ma anche quella urbanistica ed edilizia. La compatibilità dell’impianto di distribuzione del carburante con l’atto di programmazione sulla installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 2 del D.lgs. n.32 del 1998 è condizione necessaria e sufficiente per il rilascio delle autorizzazioni e permessi a valenza urbanistico – edilizia; la funzione di concentrazione dei poteri pubblici incidenti sulla installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, assolta dalla pianificazione di cui all’articolo 2 del predetto decreto, infatti, fa sì che tutte le condizioni ed i presupposti per il rilascio (autorizzazione commerciale e titolo edilizio), siano definite proprio in quell’unica sede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945).

Da tale premessa la giurisprudenza fa discendere l’ulteriore corollario secondo cui la destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all’installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando tali impianti tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale, non precludendo, di conseguenza, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi. Ne consegue che gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, possono essere ubicati in ogni zona del P.R.G.: quindi, per la loro installazione in zona destinata a verde agricolo, non è necessaria l’adozione di apposita variante al P.R.G. (v. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 192).

Ora, se è vero che alla stregua delle norme richiamate così come interpretate dalla giurisprudenza appena richiamata, che Collegio ritiene di potere condividere riguardo al caso in esame, il Comune non avrebbe potuto, in sede di adozione del nuovo piano carburanti, introdurre un divieto indiscriminato di localizzazione degli impianti nella zona suindicata, è altrettanto coerente con tale assunto che neanche attraverso la previsione di una variante allo strumento urbanistico, tale divieto potrebbe essere legittimamente introdotto in via indiretta con effetto sostanzialmente elusivo del principio liberalizzatore della riforma, così come in concreto ha fatto il Comune di Trapani con la norma contenuta nell’art. 3 del proprio piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso pubblico.

A conferma di quanto testé osservato, il comma 3 del citato art. 2 del D. lgs. n. 32 del 1998, stabilisce che il Comune individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada: ciò significa che la compatibilità deve essere puntualmente verificata con le singole destinazioni d’uso previste dal codice della strada e non con altre destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.

In altre parole, attraverso la norma regolamentare impugnata, il Comune di Trapani ha riassoggettato il rilascio del titolo autorizzatorio/edilizio alla procedura di variante urbanistica – mediante la conferenza di servizi disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sulla proposta della quale, poi, deve pronunciarsi definitivamente il Consiglio Comunale – che appare priva di funzionalità sotto il profilo urbanistico/edilizio e non coerente con il sistema di liberalizzazione vigente che, al contrario, nessun ostacolo frappone alla detta localizzazione, consistendo questa, si ribadisce, in un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali, che non risultano essere stati rilevati dal Comune di Trapani riguardo alla fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7377; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 marzo 2008, n. 1535).

La fondatezza di tale dirimente censura comporta l’accoglimento del ricorso, con assorbimento dei motivi non esaminati, e il conseguente annullamento in parte qua dell’art. 3, comma 2°, del Regolamento del Piano urbano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso pubblico approvato con deliberazione n. 104 del 12 luglio 2010 del Consiglio Comunale di Trapani, nonchè dei conseguenziali atti applicativi impugnati.

La particolarità della fattispecie e il diverso esito della fase cautelare impongono l’eccezionale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7268 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente controversia trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare instaurata innanzi al Tribunale di Siracusa dal Credito Fondiario e Industriale s.p.a. in danno di B.S., nella quale sono intervenuti altri creditori in epigrafe indicati come parte intimata.

Proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., da B. S. avverso l’ordinanza in data 07.05.2008 con la quale il G.E. aveva reso esecutivo il piano di riparto in esito a una c.t.u. contabile, con sentenza emessa ex art. 281 sexies all’udienza del 12.03.2010 il Tribunale di Siracusa rigettava l’opposizione, compensando interamente le spese dell’opposizione tra le parti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. S. svolgendo tre motivi, illustrati anche da memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5). Al riguardo parte ricorrente – premesso che aveva contestato dal punto di vista giuridico-contabile il piano di riparto reso esecutivo dal G.E., redatto dal c.t.u. sulla base della pedissequa accettazione dei conteggi elaborati dal creditore procedente – deduce che solo i motivi dalla lett. e) alla lett. i) sono stati in qualche modo esaminati dal giudice dell’opposizione e lamenta che, invece, nessun cenno sia stato fatto nell’impugnata sentenza ai motivi dalla lett. a) alla lett. d) e che neppure sia stata esaminata la richiesta di c.t.u. formulata da esso opponente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3), assumendo che il giudice a quo ha ignorato il complesso thema decidendum, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. I suddetti motivi vanno esaminati congiuntamente, perchè esprimono un’unica sostanziale censura e, cioè, che il giudice a quo non abbia esaminato una serie di argomentazioni, essenzialmente concernenti la misura degli interessi e il loro computo, esposte nelle "osservazioni" formulate dal c.t.p. in merito al piano di riparto, che si erano tradotte in altrettanti motivi di opposizione avverso l’ordinanza che aveva approvato il piano in questione: motivi sui quali, parte ricorrente, ritiene che il giudice dell’opposizione non si sia pronunciato affatto.

2.1. Va, innanzitutto, osservato che la violazione dei doveri decisori di cui all’art. 112 cod. proc. civ., è ravvisabile qualora sia mancata da parte del giudice la statuizione sulla domanda o eccezione proposta in giudizio, mentre rientra nel vizio previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il silenzio del medesimo giudice in ordine ad una ovvero ad alcune delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o eccezione (Cass. 7 aprile 2004, n. 6858). Inoltre l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 375 del 2005; n. 14003 del 2004; n. 604 del 2003; n. 9707 del 2003; n. 11260 del 2000).

Nel caso all’esame la denuncia di omessa considerazione di alcuni dei motivi di opposizione – nei termini in cui è prospettata da parte ricorrente – prefigura l’esistenza di un error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Ne consegue l’inammissibilità della stessa censura per erronea individuazione della tipologia del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto, non già come vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e neppure come error in iudicando a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, bensì in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, solo in tal modo attivandosi il potere-dovere di questa Corte, quale giudice del "fatto processuale", di esaminare gli atti di causa.

2.2. A prescindere dalle pur assorbenti considerazioni che precedono, appare opportuno osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il giudice a quo ha preso in esame i motivi di opposizione di cui trattasi, allorchè ha evidenziato l’insussistenza di ragioni di nullità con riferimento al computo degli interessi rappresentati dal creditore e rilevato l’inidoneità delle deduzioni peritali di parte a ridimensionare la misura delle ragioni del creditore procedente, anche con riguardo alla sorte capitale maturata e al rango ipotecario correlato.

Inoltre la motivazione, per quanto estremamente succinta, è adeguata ai canoni di cui all’art. 281 sexies cod. proc. civ., di cui si dirà di seguito, lasciando intravedere la ratio decidendi, attraverso l’implicito, ma chiaro, rinvio alle risultanze della c.t.u. in base alla quale venne redatto il piano; laddove, per converso, parte ricorrente si limita a ripetere pedissequamente i contenuti dell’opposizione, riproducendo il testo dei motivi di opposizione e apoditticamente denunciando l’omessa pronuncia sugli stessi motivi.

Sotto quest’ultimo profilo i motivi di ricorso all’esame si rivelano privi di correlazione con le ragioni della decisione, incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità, per difetto di specificità. 3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 e art. 118 att. cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Al riguardo parte ricorrente deduce che nella sentenza impugnata manca lo "svolgimento del processo" ed è carente l’esposizione dei motivi.

2.2. Il motivo è infondato.

Innanzitutto dall’intestazione della sentenza risulta che si tratta di decisione emessa a seguito di trattazione orale, dopo che le parti erano state "invitate ex art. 281 sexies c.p.c. a precisare le conclusioni e a discutere la causa con l’illustrazione delle rispettive difese". La norma di riferimento della correttezza formale della sentenza va, dunque, individuata nel cit. art. 281 sexies cod. proc. civ., il quale detta forme particolarmente semplificate, prevedendo che il giudice dia lettura, ai sensi della norma cit., del dispositivo e della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Non è prevista, dunque, una parte espositiva dedicata allo "svolgimento del processo" e neppure la formale riproduzione delle conclusioni delle parti, che sono, evidentemente, quelle precisate nel corso della stessa udienza in cui viene letta la sentenza (da "incorporarsi" nel verbale di udienza), nè tantomeno è prevista l’esposizione degli argomenti posti dalle parti a sostegno delle domande o eccezioni. Si tratta, infatti, di una modalità di "accelerazione" della fase decisionale, in relazione alla quale è necessario e sufficiente che siano identificabili nella motivazione i presupposti minimi (di fatto e di diritto) per l’identificazione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

Peraltro – come avvertito nell’incipit della sentenza impugnata, pronunciata all’udienza del 12.03.2010 – nella fattispecie risultava immediatamente applicabile il "nuovo" n. 4 dell’art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, in relazione all’art. 58 comma 2 cit. stessa legge). Anche in forza di detta disposizione il riferimento alla vicenda processuale risulta eliminato, essendo necessaria e sufficiente, in base a detta norma, in comb. disp. con il novellato art. 118 att. cod. proc. civ. (come modificato dalla cit. L. n. 69, art. 52, comma 5), la "succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-06-2012, n. 9387 Espropriazione forzata contro il terzo proprietario

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 5 settembre 2003, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione proposta dal curatore del fallimento della Vega Immobiliare S.r.l. avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Banca di Roma S.p.a. nei confronti della terza proprietaria Immobiliare Romagnoli S.r.l. per un debito garantito da ipoteca derivante da un contratto di finanziamento in divisa estera concluso dalla società fallita il (OMISSIS).

2. – L’impugnazione proposta dal curatore è stata accolta con sentenza del 30 settembre 2010. con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato estinta l’obbligazione di restituzione derivante dal contratto di finanziamento, con la conseguente estinzione dell’ipoteca, escludendo pertanto il diritto della Banca di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo proprietario, e dichiarando nulli gli atti esecutivi compiuti.

A fondamento della decisione, la Corte ha affermato che il debito derivante dal contratto di finanziamento assistito da garanzia ipotecaria era stato estinto attraverso l’utilizzazione della disponibilità accordata all’opponente mediante un’apertura di credito concessa dalla stessa Banca; quest’ultima, infatti, a seguito dell’infruttuosa scadenza del termine per il rimborso del finanziamento, aveva fornito alla correntista la somma necessaria per l’estinzione del debito mediante un’operazione di acquisto di divisa estera, registrando a debito del conto il relativo importo in Lire.

Tale registrazione, secondo la Corte, non poteva essere considerata come un’operazione meramente contabile, ma corrispondeva ad un’effettiva anticipazione della Banca, essendo stata effettuata su un conto privo di disponibilità, il cui saldo debitore era stato girato a sofferenza solo cinque mesi dopo, si da potersi escludere che l’iscrizione a sofferenza riguardasse direttamente il credito per il rimborso del finanziamento. L’estinzione era pertanto qualificabile come pagamento, la cui natura di atto giuridico in senso stretto rendeva superflua una specifica indagine in ordine alle intenzioni dei funzionari della Banca: peraltro, anche a volervi ravvisare una novazione, avrebbe dovuto riconoscersi la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo, emergendo dalla documentazione prodotta il conferimento alla Banca dell’incarico di acquistare la divisa estera, con finalità solutoria, nonchè l’esecuzione dell’incarico da parte della Banca con imputazione del ricavato ad estinzione del debito originario. La Corte ha infine escluso la possibilità di desumere elementi in contrario dall’intimazione di pagamento rivolta dalla Banca ai debitori, osservando che la stessa aveva ad oggetto il saldo debitore del conto, e precisando che il riferimento alle garanzie in essa contenuto, riconducibile all’erronea convinzione di potersi avvalere dell’ipoteca anche per il recupero del predetto credito, non trovava conforto nel contratto di finanziamento, il quale si limitava ad estendere la garanzia agli accessori del credito.

3. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria, l’Unicredit Credit Management Bank S.p.a., in qualità di mandataria della Unicrcdit S.p.a., succeduta per incorporazione alla Capitalia S.p.a., a sua volta mandataria di Trevi Finance S.p.a.. ces-sionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento. Resiste con controricorso il curatore del fallimento. Non hanno invece svolto attività difensiva la terza proprietaria Immobiliare Romagnoli e la Je.Ma.Ar. S.a.s.. acquirente degl’immobili ipotecati e dante causa dell’Immobiliare Romagnoli.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell’interpre-tazione del contratto di finanziamento, la Corte d’Appello non ha tenuto conto del collegamento negoziale intercorrente tra lo stesso ed il conto corrente, in conseguenza della previsione dell’accreditamento della somma erogata sul fido estero accordato alla Vega Immobiliare e del rimborso della stessa in unica soluzione mediante addebito sul conto corrente. A tale disciplina essa ricorrente si è puntualmente attenuta, avendo disposto la revoca del fido lo stesso giorno dell’intimazione di pagamento, ed avendo differito di quattro mesi solo il giroconto a sofferenza.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ., affermando che erroneamente la Corte d’Appello ha ravvisato nel giroconto la comune intenzione delle parti di estinguere l’obbligazione originaria, trattandosi di un’operazione meramente contabile prevista dal contratto di finanziamento, e consistente nell’azzeramento del fido estero con addebito del relativo importo sul conto corrente.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del contratto di finanziamento, ribadendo che era proprio il contratto di finanziamento a prevedere che l’addebito e l’accredito avrebbero avuto luogo sul conto corrente intestato alla Vega Immobiliare.

4. – Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2809 c.c., e art. 2878 c.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto estinta l’obbligazione di restituzione derivante dal contratto di finanziamento, sebbene non fosse stata dedotta nè provata la volontà della debitrice di estinguere il finanziamento, e risultasse evidente che l’addebito dell’importo sul conto corrente di servizio rappresentava esclusivamente una modalità di contabilizzazione del debito.

5. – Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 del contratto di finanziamento, sostenendo che dallo stesso emergeva l’unicità del contratto di finanziamento, assistito da garanzia ipotecaria, con la conseguenza che, non essendosi estinta l’obbligazione. non poteva ritenersi estinta nemmeno l’ipoteca.

6. – Le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti la comune problematica della ricostruzione della volontà delle parti, ai fini della qualificazione del rapporto tra le stesse intercorso.

Nell’iter logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata, l’interpretazione del contratto di finanziamento stipulato tra la Vega Immobiliare e la Banca di Roma assume una portata assolutamente marginale e comunque non difforme da quella invocata dalla ricorrente, avendo la Corte di merito ritenuto sostanzialmente pacifica la lettura accolta dal Giudice di primo grado, secondo cui il contratto prevedeva espressamente che gli accrediti e gli addebiti relativi al finanziamento avessero luogo sul conto corrente intestato alla società debitrice. in tal modo istituendo un collegamento tra i due rapporti. Ai fini dell’accertamento in ordine all’avvenuta estinzione del debito relativo alla restituzione del finanziamento, la sentenza impugnata ha conferito invece rilievo alla volontà delle parti emergente dal comportamento dalle stesse tenuto in concreto, affermando che, indipendentemente dalle pattuizioni originariamente intervenute, la Banca aveva provveduto. alla scadenza del termine previsto dal contratto, a dare esecuzione ad un ordine impartitole dalla correntista, fornendo a quest’ultima la disponibilità della somma necessaria per l’estinzione del debito, mediante un’operazione di acquisto di divisa estera, e registrando a debito del conto il corrispondente importo in Lire.

Le censure sollevate dalla ricorrente appaiono eccentriche rispetto alla predetta ratio decidendo imperniata non già sulla negazione dell’esistenza in astratto di un collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di conto corrente, ma sull’esclusione della sua operatività in concreto, in ossequio al principio secondo cui le clausole contrattuali, pur spiegando effetti vincolanti tra le parti, possono ben essere superate da un comportamento successivo delle stesse, tale da evidenziare una chiara e comune volontà di non darvi esecuzione, regolando i rapporti derivanti dal contratto in modo diverso da quello originariamente previsto. Tale condotta, risolvendosi in un accordo modificativo del precedente regolamento d’interessi, da infatti luogo ad un assetto negoziale distinto ed autonomo, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali, che impone di qualificare il rapporto in base alle prestazioni effettivamente rese ed al concreto atteggiamento delle parti, idoneo a togliere rilevanza alle intenzioni originarie (cfr. Cass. Sez. lav. 2 aprile 2001, n. 4841).

La qualificazione nella specie adottata non appare d’altronde scalfita dalle critiche della ricorrente, la quale si limita ad insistere nel proprio convincimento. senza essere in grado di individuare vizi logici o giuridici del percorso argomentativo seguito ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione e della violazione di legge e del contratto (quest’ultima neppure contemplata dall’art. 360 cod. proc. civ. tra i possibili motivi di ricorso per cassazione), una rivisitazione dell’apprezzamento compiuto nella sentenza impugnata, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito d’individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass.. Sez. lav., 18 marzo 2011. n. 6288; 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass., Sez. 3, 9 agosto 2007. n. 17477).

7. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. Non occorre invece provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con le altre intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

Non può infine trovare accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, non risultando sufficiente, a tal fine, la mera dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma occorrendo la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. (cfr.

Cass. Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25831; Cass., Sez. 2 18 gennaio 2010. n. 654).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna l’Unicrcdit Credit Management Bank S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 14.200.00, ivi compresi Euro 14.000.00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-07-2012, n. 11467 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La RAI chiede l’annullamento parziale della sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 17 settembre 2008, che ha rigettato il suo appello contro la sentenza con la quale il "tribunale di Roma aveva accolto in parte la domanda di D.F..

Il Tribunale, a fronte di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti a partire dal 2001, aveva dichiarato la nullità delle clausole di apposizione del termine dei contratti stipulati con tra il 4 settembre 2003 e il 31 gennaio 2005, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto la cui clausola è stata dichiarata nulla (quindi dal 4 settembre 2003), con qualifica di redattore di prima nomina. Aveva poi condannato la RAI ad assegnare il dipendente a mansioni corrispondenti a detta qualifica e al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora, individuata nel 28 ottobre 2005, sino al ripristino del rapporto, nonchè al pagamento di differenze retributive per i periodi lavorati, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte ha confermato la decisione, rigettando gli appelli proposti dalle parti.

Il ricorso per cassazione "parziale" della sentenza proposto dalla RAI è articolato in nove motivi. D.F. si è difeso con con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. assumendo che la sentenza della Corte sarebbe viziata per ultrapetizione nella parte in cui ha rilevato la violazione del decreto legislativo 368 del 2001. il motivo è infondato perchè confonde il concetto di ultrapetizione con il principio "iura novit curia".

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, comma 2, nella parte in cui la sentenza assume che la ultrattività (derivante dall’art. 11 cit.) dei contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell’art. 23 cit. è limitata ai contratti collettivi nazionali e non anche agli accordi aziendali. Anche questo motivo è infondato perchè la sentenza si limita ad affermare quanto la norma sancisce. Ed infatti l’art. 11 cit. dispone "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la L. 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, la L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8-bis, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nonchè tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo". Il comma 2, aggiunge: "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro". Quindi, è la norma che limita la ultrattività ai "contratti collettivi nazionali".

Con il terzo motivo si denunzia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto costituito dal carattere nazionale o aziendale dell’accordo sindacale RAI-Usigrai del 22 ottobre 2001. Con il quarto motivo si denunzia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, perchè, secondo la ricorrente, anche se fosse fondata la tesi della inapplicabilità della L. del 1987, art. 23 a causa del D.Lgs. del 2001, art. 11, la Corte avrebbe dovuto procedere ad accertare nel merito se nella fattispecie ricorressero o meno i presupposti per la stipula di contratti a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Con il nono ed ultimo motivo si denunzia omessa o insufficiente motivazione circa un fatto costituito dal diritto o meno del D. a fruire della indennità di qualificazione professionale e della indennità cd. di doppia testata per i periodi lavorati e già retribuiti dalla RAI. I primi tre motivi ed il nono motivo sono inammissibili, perchè l’oggetto del vizio di motivazione, per espressa previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere un "fatto", mentre i vizi prospettati attengono alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e concernono parti della motivazione in diritto ("Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo" (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 29 luglio 2011, n. 16655).

I motivi dal quinto al settimo riguardano le conseguenze sanzionatone della violazione della normativa sul contratto a termine ed, in particolare, i temi della idoneità della domanda giudiziale a costituire in mora la RAI e dell’indagine sull’aliunde perceptum.

La proposizione di questi motivi, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, ha impedito il passaggio in giudicato della decisione sul punto e quindi, a causa della emanazione della L. n. 183 del 2010 (applicabile anche ai giudizi in corso per consolidata giurisprudenza di questa Corte), la sentenza deve essere cassata nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine e la conversione del contratto (parti che rimangono intangibili), ha deciso in ordine al risarcimento dei danni. Il giudice di merito, cui la causa viene rinviata, dovrà pronunciarsi su tale specifico punto, dando applicazione all’art. 32 cit..

Infondato è, infine, l’ottavo motivo, che denunzia violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 21, convertito nella L. n. 133 del 2008, norma nelle more dichiarata incostituzionale.
P.Q.M.

La Corte rigetta i motivi dal primo al quarto, nonchè l’ottavo e nono. Pronunciandosi sui motivi dal quinto al settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

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