T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-12-2011, n. 1087

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Francesco Corsaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso n. 827 del 2011, notificato il 25 luglio 2011 e depositato il successivo 19 agosto, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone l’annullamento o comunque dichiarare il ricorso improcedibile per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in quanto prima della proposizione del ricorso medesimo è stata presentata, in data 21 luglio 2011, domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 d.p.r. 380/2001. Ed invero "la presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria, con la necessità, in caso di rigetto – espresso o tacito ex art. 13 comma 2, l. n. 47 del 1985 – dell’adozione di una nuova misura demolitoria. Da ciò consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto o contestualmente o dopo la presentazione della predetta istanza, esso è inammissibile per carenza di interesse ab origine"- T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 maggio 2007, n. 3973).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-11-2011) 05-12-2011, n. 45311 Cause di non punibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19/1/2010 il G.I.P. del Tribunale di Chieti dichiarava n.d.p, perchè il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 425 c.p.p. nei confronti di D.B.F. e D.M. in ordine al reato di cui all’art. 372 c.p., a ciascuno ascritto.

I predetti, deponendo come testi nel giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la moglie, avevano negato di essere a conoscenza dei maltrattamenti subiti dal coniuge ad opera del figlio.

In motivazione il G.I.P., pur riconoscendo la sussistenza della condotta ascritta agli imputati, riteneva applicabile nel caso in esame la regola di cui all’art. 249 c.p.c., che prevede la facoltà di astensione, non comunicata ai testimoni.

Di diverso avviso era il P.M., che ricorre per cassazione chiedendo l’annullamento della decisione, deducendo che nel novero dei soggetti, che possono avvalersi della facoltà di astensione nel processo civile non erano compresi i genitori, o meglio che non vi è presunzione di astensione operante in tutti i casi, giacchè essa è ravvisabile solo in presenza di un interesse nella causa. Richiamava all’uopo la sentenza della Corte Cost., che aveva dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del cit. art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile. Di conseguenza non poteva invocarsi l’esimente de qua nè quella ex art. 384 c.p., comma 1, essendo evidente la riferibilità del danno allo stesso soggetto agente.

Il ricorso è fondato.

Ed invero secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, che questo collegio condivide, ai fini della esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 384 c.p.p., u.c., commessa in una causa civile, l’interesse che rende una persona incapace a deporre si identifica, secondo quanto dispone l’art. 246 c.p.c., con l’interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddirsi, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente, per cui non è rilevante un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile (Cass. Sez. 6, 30/4/75-11/2/76 n.1963 Rv.132300; 18/6-27/6/08 n.26005 Rv.240566; 10/10-31/10/08 n.40975 Rv.241523).

Alla stregua di tale principio, appare errata la motivazione a sostegno della sentenza impugnata, che, pur dando atto della sussistenza della condotta ascritta agli imputati, ravvisa la causa di giustificazione della punibilità nel mancato esercizio della facoltà di astensione dei prossimi congiunti dal deporre nella causa civile ai sensi dell’art. 249 c.p.c., trascurando invece che la incapacità a testimoniare nella causa civile discende dall’interesse in capo al teste, che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio ai sensi dell’art. 246 c.p.c.. Ma ciò non si verifica nella fattispecie, in cui nessun concreto interesse nella causa di separazione in corso tra M.F. e D.B.A. potevano avere i genitori di quest’ultimo.

La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al medesimo Tribunale di Chieti che procederà ad una nuova deliberazione alla stregua del principio summenzionato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Chieti per nuova deliberazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 222

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 4 ed il 6 maggio 2010 e depositato il giorno 6 il Comune di Cerreto Sannita ha appellato la sentenza succintamente motivata 25 marzo 2010 n. 1612 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da A.N. soc. coop., seconda graduata con punti 73 nella procedura negoziata mediante cottimo fiduciario indetta con avviso pubblico del 27 novembre 2009 per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del centro urbano e servizi collaterali, sono stati annullati l’aggiudicazione definitiva in favore dell’unica altra concorrente ammessa, soc. coop. G. che aveva conseguito punti 82,31, e gli atti presupposti, tra cui il disciplinare di gara. A sostegno dell’appello ha dedotto:

1.a.- Irricevibilità.

Col primo motivo la ricorrente contestava l’inserimento nei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare di elementi inerenti la qualificazione tecnica o economica dei concorrenti. Il TAR ha respinto la relativa eccezione di irricevibilità, sollevata dall’Ente resistente, ed ha accolto il motivo per violazione dell’invocato "fondamentale precetto (…), con conseguente illegittimità dell’intera lex specialis". La sentenza è errata innanzitutto nella parte in cui ha respinto l’eccezione, giacché l’immediata lesività non è limitata alle clausole concernenti i requisiti di partecipazione, dovendo essere estesa anche a situazioni, qual è quella in questione, in cui l’applicazione della clausola non possa che avvenire in senso pregiudizievole, sicché il termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

1.b.- Inammissibilità per carenza di interesse.

A.N. non ha interesse a dolersi del punteggio conseguito per i punti c) ed e), per i quali ha ottenuto il punteggio massimo previsto dalla lex specialis. Neppure ha interesse circa il punto d), per il quale ha ottenuto 4 punti sul massimo di 10, dal momento che la differenza tra le due offerte è pari a 9,31 punti, superiore al divario di 6 tra il punteggio conseguito e quelle massimo attribuibile.

1.c.- Nel merito, il TAR non ha considerato che il principio in questione va applicato "cum grano salis" nelle procedure di appalto di servizi, in cui l’offerta tecnica consiste in un facere che può essere valutato solo con criteri qualiquantitativi, fra i quali ben può rientrare la pregressa esperienza dell’operatore o la solidità ed estensione della sua organizzazione d’impresa, quali indici significativi, come gli elementi indicati nella specie, della qualità delle prestazioni e dell’affidabilità che il concorrente può garantire, dunque idonei ad "illuminare la qualità dell’offerta". Inoltre il TAR non ha considerato che tali elementi non erano preponderanti, né limitavano la platea dei possibili partecipanti, non trattandosi di requisiti di ammissione.

2.- Il TAR ha accolto anche il secondo motivo, di insufficienza ai fini motivazionali del punteggio solo numerico pari a zero assegnato per tre delle quattro voci di valutazione del progetto tecnico, pur recando il disciplinare criteri di valutazione sufficientemente dettagliati. Ciò è erroneo, stante la legittimità dei punteggi numerici di dettaglio, idonei di per sé a dare contezza delle valutazioni compiute e ad assolvere all’obbligo di motivazione in presenza, come nella specie, di criteri sufficientemente specifici. Peraltro, la Cooperativa non ha mai contestato il deficit motivazionale così come ritenuto dal TAR, il quale ha altresì omesso di considerare che si tratta di affidamento in economia tramite cottimo fiduciario ex art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale esclude una generale applicabilità delle regole del codice proprie dell’evidenza pubblica. Del resto, le ragioni del punteggi attribuito si evincono chiaramente dal progetto tecnico della ricorrente, carente di qualsiasi indicazione richiesta dalla lex specialis per le voci in parola.

In data 11 maggio 2010 la coop. A.N. si è costituita in giudizio ed ha svolto ampie controdeduzioni.

L’Ente ha a sua volta illustrato ulteriormente le proprie tesi e richieste con memorie del 26 novembre e 3 dicembre 2010.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
Motivi della decisione

Com’è esposto nella narrativa che precede, si discute della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario e col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del centro urbano e servizi collaterali, indetta dall’appellante Comune di Cerreto Sannita con avviso pubblico del 27 novembre 2009 ed alla quale sono state ammesse le offerte della soc. coop. Il G., aggiudicataria con punti 82,31, e della soc. coop. A.N., ricorrente in primo grado, seconda graduata con punti 73 e quindi con una differenza di punteggio di 9,31 rispetto all’aggiudicataria.

Con la sentenza appellata l’intera procedura è stata annullata in accoglimento della censura di violazione del principio del divieto di commistione tra criteri di valutazione delle offerte e requisiti di ammissione del concorrente concernenti la sua capacità tecnica ed economica, con riferimento ai criteri valutativi previsti dall’art. 9 del disciplinare di gara ai punti c) ("curriculum delle attività svolte nell’ultimo triennio con descrizione delle stesse"), d) ("storicità: anzianità di iscrizione ai registri e altri albi previsti dalle normative vigenti") ed e) ("volume degli affari"). E’ stata inoltre ritenuta fondata l’ulteriore censura concernente l’assegnazione di punteggio solo numerico, privo di specifica motivazione.

La prima censura, condivisa – giova ribadirlo – limitatamente alle predette voci c), d) ed e) e non anche alle voci b) ("presenza sedi operative") ed a.2 ("descrizione dettagliata… dei prodotti, delle attrezzature, dei macchinari impiegati e dei dispositivi di sicurezza individuati") senza che sia stato proposto appello incidentale, era invece da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, poiché per le ridette voci c) ed e) entrambe le concorrenti hanno ottenuto il punteggio massimo previsto di 10 e, rispettivamente, di 4, mentre per la voce d) la soc. coop. A.N. ha ottenuto punti 4 e la soc. coop. Il G. punti 10, quindi con una differenza di punti 6 insufficiente a colmare il divario di complessivo di punti 9,31, sicché non risulta superata la prova di resistenza.

Si rivela pertanto fondato il secondo motivo d’appello, inteso appunto a far valere siffatto profilo di inammissibilità.

Non senza dire che per la voce b) la ricorrente aveva ottenuto il punteggio massimo di 6 a fronte dei 5 punti conseguiti dalla controinteressata, mentre la voce a.2, inserita dal disciplinare nell’ambito della valutazione del parametro a) "progetto tecnico" e la cui dizione completa è "Metodologie tecniche operative: Descrizione dettagliata delle modalità tecniche di prestazione, dei prodotti, delle attrezzature, dei macchinari impiegati e dei dispositivi di sicurezza individuati", è chiaramente attinente alle caratteristiche oggettive dell’offerta tecnica e non a profili soggettivi dell’offerente.

L’ulteriore censura accolta è invece infondata nel merito, come dedotto nell’ambito del secondo motivo d’appello.

La Sezione ha già avuto modo ripetutamente di precisare che il solo punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere ritenuto idoneo a configurare motivazione sufficiente quando i prefissati criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, siano estremamente dettagliati; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806 e 11 maggio 2007 n. 2355, nonché 9 aprile 2010 n. 1999, richiamata dall’appellante).

Non è dubbio che, nella specie, si verte in tale ipotesi, stante la puntualità dei criteri di valutazione previsti dal già citato art. 9 del disciplinare di gara, il quale ripartisce i 60 punti riservati all’offerta tecnica in 5 elementi, a loro volta articolati in vari sottoparametri per ciascuno dei quali è stabilito il punteggio massimo. In particolare, il parametro "progetto tecnico", oggetto specifico della contestazione di cui qui si discute e per il quale è previsto il punteggio massimo di 30, è suddiviso in quattro voci minuziosamente descritte, sicché per comprendere le ragioni dell’attribuzione alla soc. coop. A.N. del punteggio di "zero" per tre di esse è sufficiente il mero raffronto tra le corrispondenti descrizioni e l’offerta tecnica da essa presentata, estremamente scarna quanto a "metodologie tecniche operative" (cit. voce a.2), "verifica del servizio" (voce a.3) e "proposte migliorative" (voce a.4).

Per le considerazioni sin qui esposte l’appello non può che essere accolto, con assorbimento di ogni altra doglianza non esaminata.

Di conseguenza, la sentenza appellata dev’essere riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.

Tuttavia, nella peculiarità della fattispecie si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2013) 06-06-2013, n. 24995

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Svolgimento del processo

1. Questa Corte sezione 6, con sentenza n. 5899/13 del 9/1/2013.

dichiarava inammissibile il ricorso proposto da P.M., ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza di questa Corte sezione 5^ in data 5/12/2012, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza emessa da questa Corte sezione in data 5/6/2012, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso la decisione di questa Corte in data 20/5/2011, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45 c.p.p., proposta nell’interesse di P.M., quale persona offesa in un procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Perugia.

2. Avverso tale sentenza P.M. propone, nuovamente, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., per errore di fatto, essendo la sezione 6^ incompatibile a giudicare, in quanto il ricorso traeva origine dal procedimento nell’ambito del quale il ricorrente aveva ricusato l’intero collegio.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Difatti il rimedio straordinario previsto dall’art. 625 bis c.p.p., è ammissibile esclusivamente per le tassative ipotesi previste nella suddetta norma costituite dalla correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione e può essere proposto solo dal condannato, intendendosi per tale il soggetto nei cui confronti la decisione impugnata ha reso definitiva una sentenza di condanna (sez. U n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221281). Ciò comporta che al ricorrente, quale persona offesa in un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Perugia, non compete la legittimazione a ricorrere avverso la decisione sopra indicata. Le ragioni sopra imposte, che impediscono un esame del merito dell’impugnazione proposta, impongono di respingere la richiesta avanzata in via preliminare di acquisire il fascicolo esistente presso la Procura della Repubblica di Perugia.

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchè al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
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