Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12715 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Lecce ha respinto il reclamo proposto dal sig. F.L.S., con ricorso depositato l’11 ottobre 2008, avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento pronunziata il (OMISSIS) dal Tribunale della stessa città su istanza della Banca Xx s.p.a..
La Corte, disattesa l’eccezione di tardività del reclamo sollevata dalla curatela, ha osservato nel merito, in risposta ai motivi di gravame:
– che la rag. B.V., autrice, in nome della banca, della procura ad litem per l’istanza di fallimento, era ritualmente investita del relativo potere essendo stata nominata direttore generale della banca stessa e aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione delega a rappresentare in giudizio la società;
– che lo stato d’insolvenza del F. era dimostrato dai rilevanti debiti rimasti inadempiuti, dalla mancanza di fiducia presso il sistema bancario con conseguente situazione di illiquidità, dalla crisi del settore tessile in cui operava, dalla cessazione dell’attività, dall’incapienza patrimoniale.
Il sig. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. La Banca Xx e il curatore del fallimento hanno resistito con distinti controricorsi, il secondo dei quali – quello del curatore – contiene altresì ricorso incidentale per un motivo. La banca ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. e vizio di motivazione, viene ribadita la nullità dell’istanza di fallimento proposta dalla banca per difetto di legittimazione processuale. Si osserva che il potere di rappresentanza processuale può essere conferito soltanto a chi sia investito anche di poteri rappresentativi sostanziali in ordine al rapporto dedotto in giudizio, e si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che la contestazione del potere rappresentativo della rag. B., immediatamente proposta dal F. davanti al Tribunale, imponeva alla banca l’onere – rimasto inottemperato – di fornire la prova di quel potere non direttamente discendente dallo statuto societario.
1.1. – Il motivo non può essere accolto.
Come accertato anche dalla Corte d’appello, lo statuto della Banca Sella Sud Arditi Calati prevede che "il consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della società" (art. 26, comma 3), e con Delib. 3 giugno 2008 il consiglio di amministrazione aveva nominato la rag. B. direttore generale riconoscendole altresì il potere "di rappresentare in giudizio la Banca in tutte le liti attive e passive che coinvolgono la stessa innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria". Va da sè che i poteri rappresentativi sostanziali sono insiti nella preposizione institoria tipica del direttore generale di un’impresa.
2. – Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando violazione della L. Fall., art. 5, si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente lo stato d’insolvenza del F. sulla base del passivo accertato, senza considerare: a) il momento in cui i crediti erano sorti e in cui ne era stato richiesto il pagamento; b) l’esistenza di contestazioni dei crediti medesimi; c) le poste attive del patrimonio, sufficienti a far fronte ai pagamenti; d) i dati contabili da cui emergeva l’assenza di alienazioni di beni iscritti a patrimonio e l’assenza di debiti verso i fornitori e verso l’erario;
e) le opposizioni ai decreti ingiuntivi pendenti, e in particolare l’opposizione al decreto emesso su richiesta della Banca Xx per Euro 318.219,26.
2.1. – Il motivo è inammissibile attesa la genericità dei rilievi e la non decisività, in particolare, di quello sub (d).
3. – Il ricorso principale va dunque respinto.
Va conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale, necessariamente condizionato, della curatela fallimentare totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, benchè abbia ad oggetto la questione pregiudiziale della inammissibilità del reclamo, espressamente decisa dal giudice a quo (cfr. Cass. Sez. Un. 5456/2009 e successive conformi).
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ognuna delle parti controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2012, n. 14685

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato, per difetto del requisito sanitario, la domanda proposta da S.M. A. ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, condividendo le conclusioni dell’ausiliare tecnico secondo cui le patologie riscontrate a carico dell’appellante avevano determinato un grado di invalidità pari al 70%, inferiore, quindi, a quello indennizzabile.

Per la cassazione di questa sentenza la S. ha proposto ricorso fondato su due motivi e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo con deduzione di vizio di motivazione in relazione alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, nonchè di violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle critiche rivolte alla c.t.u., per essere quest’ultima affetta da carenze diagnostiche, da affermazioni scientificamente errate, dalla mancata valutazione di alcune patologie. Inoltre, il giudice d’appello non avrebbe preso in esame le deduzioni relative alla valutazione della "capacità semispecifica" (così privando l’interessata dell’aumento al 75% del grado di invalidità) e non avrebbe verificato di ufficio, ex art. 149 citato, se, nel corso del processo, le patologie di cui era portatrice la ricorrente avessero subito un peggioramento tale da determinarne la situazione di invalidità richiesta ai fini del diritto al beneficio reclamato.

2. Il motivo non è fondato.

3. Al riguardo è sufficiente rilevare che: 1) nell’aver deciso di disporre una nuova indagine tecnica era implicito, da parte della Corte territoriale, un giudizio di rilevanza delle critiche mosse dalla S. alla consulenza precedente (vedi Cass. n. 334 del 1998); 2) secondo il costante insegnamento di questa Corte, il controllo del giudice di merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se assistito da motivazione sufficiente; 3) nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali, l’accertamento della insussistenza del requisito sanitario, fondato sul recepimento della consulenza tecnica è censurabile, sotto il profilo della insufficienza o illogicità della motivazione, solo se e in quanto sia evidenziata l’esistenza nell’indagine tecnica di affermazioni in palese, comprovato contrasto con le nozioni correnti della scienza medica, mentre non rileva che la parte valuti l’incidenza del dato patologico in modo difforme rispetto a quella ritenuta corretta dal giudice, configurando tale difforme valutazione un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile richiesta di revisione del merito (cfr., fra tante, Cass. n. 569 del 2011, n. 8417 del 2010, nn. 10222, 9988 e 4254 del 2009, n. 9869 del 2004); 4) del pari irrilevante è la denuncia di omessa diagnosi di alcune patologie allorchè non ne venga evidenziato, con il supporto di adeguate argomentazioni medico – legali, il decisivo valore invalidante (Cass. n. 15318 del 2001); 5) il giudice non ha alcun dovere di disporre di ufficio accertamenti sanitari ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti (e documentati) dalla parte; si che è onere di quest’ultima, allorquando abbia censurato la sentenza per violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., dimostrare di aver dedotto e documentato l’esistenza di aggravamenti o di nuove infermità di determinante valore invalidante, in modo da rendere palese che la loro positiva valutazione avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio (cfr. Cass. n. 23160 del 2011, n. 21151 del 2010, n. 14968 del 2003).

4. Nella specie, le censure mosse dalla ricorrente rientrano in pieno tra quelle da giudicare inammissibili alla stregua degli indicati principi giurisprudenziali.

Invero, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la sentenza impugnata ha risposto alle osservazioni formulate dalla S. nei confronti della c.t.u., sottolineandone la genericità per non essere supportate da nuovi probanti elementi obiettivi rispetto a quelli già valutati dall’ausiliare tecnico e ritenendole, quindi, inidonee ad inficiarne il giudizio diagnostico, espresso sulla base della documentazione sanitaria allegata oltre che di un’accurata visita personale. Senza nulla specificamente obiettare a questa valutazione, la ricorrente si limita a riproporre in questa sede le osservazioni alla c.t.u. asseritamente formulate all’udienza del 20.1.2006 (e, dunque, già oggetto del vaglio critico operato dal giudice d’appello), ovvero ad esprimere un diverso apprezzamento della gravita di alcune patologie (ipertensione arteriosa, artrosi osteofitica con discopatie cervicali e lombari, sindrome del tunnel carpale), ovvero, ancora, a segnalare il mancato esame di alcune affezioni (vedi varici varicose) senza, tuttavia, dimostrare la decisiva incidenza di tale omissione sul conclusivo giudizio medico- legale, e, infine, ad addebitare alla Corte territoriale di non aver proceduto di ufficio (ammettendo la ricorrente di non aver formulato alcuna documentata richiesta in tal senso) ad eseguire accertamenti tecnici ulteriori al fine di verificare se il complessivo quadro patologico si fosse aggravato dopo l’espletamento della consulenza tecnica.

5. Quanto alla denuncia di omessa valutazione della "capacità semispecifica" è sufficiente osservare indipendentemente dal rilievo che il ricorso, in violazione del principio dell’autosufficienza, non contiene la trascrizione del verbale dell’udienza del 20.1.2006, nella quale la questione sarebbe stata posta – che si tratta di censura inammissibile perchè inidonea ad evidenziare la decisività dell’asserita omissione, nessuna indicazione essendo stata fornita dalla ricorrente in ordine all’avvenuta allegazione e prova, in sede di merito, del possesso dei requisiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass., nn. 4802/2012, 9807/2008; 1079/1998), consentono di variare in aumento, fino a un massimo di cinque punti percentuali, il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione della tabella approvata dal D.M. 5 febbraio 1992, nè, tantomeno, delle ragioni che imponevano quell’aumento massimo.

6. Nel secondo motivo, sempre con denuncia di violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e di vizio di motivazione, si osserva che la sentenza impugnata non ha eseguito una valutazione globale delle affezioni e ha omesso di rapportare le stesse ad una "attività lavorativa intesa in senso fisico ed economico", tale, cioè, da far conseguire all’interessata un reddito idoneo a garantirle una vita dignitosa.

7. Anche questo motivo è privo di fondamento, risolvendosi nella mera trascrizione di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della interpretazione delle disposizioni normative relative alla prestazione assistenziale oggetto di causa senza, tuttavia, che siano formulate censure idonee ad evidenziarne l’avvenuta violazione da parte del giudice d’appello.

8. In conclusione il ricorso va rigettato.

9. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Giudice di Pace di Siracusa – 3.10.2008 – dott.ssa Licia Fantastico Proponibilità dell’azione contro l’assicuratrice – facoltatività del risarcimento per indennizzo diretto (2009-04-17)

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al O 699/2008 R.G. e promossa da:

… … nato … elettivamente domiciliato in Siracusa in viali Santa Panagia n. 81/E presso lo studio dell’avv. Francesco Adamo,che lo rappresenta e difende come da procura in atti – attore-

contro

… … residente in … – convenuta contumace

Alfa s.r.1. in persona del legale Rappresentante p.t con sede in Roma via G.G.Viola n°74, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda ed Alessandro Boccadifuoco, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio di quest’ultimo in Siracusa viale Santa Panagia n.90, come d procura in atti – convenuta costituita-

… ASSICURAZIONI s.p.a in persona del legale Rappresentante p.t., con sede in S.Donato Milanese (lviii) via Unione Europea 3/B rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda ed Alessandro Boccadifuoco, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio di quest’ultimo in Siracusa viale Santa Panagia n.90, come da procura in atti – convenuta costituita-

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni: all’odierna udienza del 03/10/2008 sono state precisate le conclusioni, come da dichiarazioni formalizzate nel verbale d’udienza in pan data e che in questa sede si intendono integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle forme di legge, … … conveniva davanti a questo Giudice di Pace la sig.ra … …, 1’ Alfa Italiana s.r.1. in persona del legale rappresentante p.t. e la … Assicurazioni s.p.a, in persona del

Tale norma non prevede condizioni di sorta, addirittura aggiunge al comma 2 che “per l‘intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre ai danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell ‘assicurato ai risarcimento del danno… “. ed al comma 3 “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno “.

Alla luce delle richiamate e riportate disposizioni di legge, l’azione nei confronti della compagnia assicuratrice del mezzo utìlizzato prevista dall’ art, 149 avrebbe carattere facoltativo [ “] disciplinata comunque dal Legislatore per l’encomiabile

motivazione di cercare di evitare lungaggini, di snellire le procedure con l’obiettivo di cui all’art. 14 del Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto approvato con D.P.R. 18/7/2006 N che così recita: ‘ Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare i ‘impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno informa spec con contestuale riduzione del premìo per l’assicurato”

2. L’azione aquiliana cx art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile non è stata abrogata.

La vigenza ditale norma trova conferma esplicita nel riferimento ad essa contenuto nell’art. 122 del cod. ass. che così dispone: “I veicoli a motore senza guida di rotaie… non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equ se non siano coperti dall ‘assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile

Ne trova conferma ulteriore il fatto che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che nel caso di azione risarcitoria promossa a sensi dell’art. 2054 cc. nei confronti del proprietario e del conducente, il Giudice possa ordinare cx art. 107 c p.c. l’intervento dell’ impresa assicuratrice che copre la responsabilità dell’autore dell’illecito (Cass. 13955/2007) legale Rappresentante p.t., per ottenere condanna al risarcimento dei danni subiti nei sinistro del …/2007 alle ore 13,10.

All’uopo esponeva:

1. che quei giorno ed a quell’ora, giunto alla guida del proprio ciclomotore all’intersezione tra il viale … con la via …, veniva investito da un …, di proprietà della Alfa Italiana s.r.l. e condotto dalla sig.ra … …, per non essersi quest’ultima fermata al segnale di STOP;

2. che rovinando a terra riportava danni sia materiali al mezzo che alla persona;

3. che sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani della Polizia Municipale di Siracusa;

4. che sebbene avesse richiesto il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 145 e 148 del C.d.A, alla … Assicurazioni s.p.a, non aveva ottenuto da questa alcun riscontro,

All’udienza fissata per la comparizione delle parti:

– non era presente la sig.ra … …, pur ritualmente citata a comparire;

ne veniva,pertanto, dichiarata la contumacia.

-Erano presenti, a mezzo dei loro difensori, i convenuti Alfa Italiana s.r. 1. e … Ass.ni s.p.a., che insistevano in tutto quanto richiesto, dedotto d eccepito nella comparsa di costituzione e di risposta depositata in Cancelleria in data 05/03/2008

In particolare, nel fare presente:

5. che il veicolo … targato … era un’autoambulanza;

6. che, al momento dell’impatto per cui è causa, l’autoambulanza aveva il dispositivo acustico e luminoso attivato, dovendo trasportare un malato nel locale nosocomio;

7. che la conducente di detta autoambulanza, giunta all’intersezione tra via … e viale … aveva comunque rallentato la propria corsa in ottemperanza al segnale di STOP e aveva ripreso la marcia, una volta accertatasi che tutti i mezzi in prossimità dell’intersezjone si erano arrestati o disimpegnato l’incrocio;

8. che il …, noncurante di tutto questo, aveva superato i mezzi fermi andando a collidere con il …;

9. che non risultava essere stata formalizzata alla Compagnia ass,ce del … alcuna richiesta di risarcimento;

10. che non era stata allegata alla richiesta- irritualmente rivolta all’…- nessuna certificazione o documentazione, attestante la sussistenza dei pretesi danni fisici per i quali si richiedeva il ristoro;

diiedevano:

– in via preliminare

3. Con ordinanza 13 giugno 2008 n.205 la Corte Costituzionale ha preso in

esame le prime eccezioni di incostituzionalità sollevate in merito all’art. 141, 143,

144,148, 149. 150 del D.Lgs 209/2005..

Il giudizio della Corte è in realtà un giudizio di inammissibilità delle eccezioni sollevate dai Giudici di Pace di Pavullo del Frignano e di Montepulciano. Tale inammissibilità deriverebbe dal fatto che quei Giudici di Merito non avrebbero ricercato una “interpretazione costituzionalmente orientata” delle norme impugnate. Secondo la Corte Costituzionale tale interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe partire dal presupposto fondamentale che le nonne del codice delle

assicurazioni sono intese a rafforzare la posizione del danneggiato, in Quanto soggetto più debole,legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia ass.ce del veicolo “senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obb1i nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso “.

Ad avviso di questo Decidente, nell’ effettuare un’ interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice di merito non può non tenere conto delle direttive della Comunità Europea in particolare dell’ultima Direttiva 2005/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’il maggio 2005, che all’art. 4 quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Il principio generale desumibile dalle citate Direttive, vigenti al tempo della codificazione, è che l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile è a litisconsorzio integro nel senso che prendono parte al giudizio tutti i soggetti

interessati in relazione al fatto illecito, da accertarsi in comunanza di causa.

Orbene, la procedura disciplinata dall’ art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non è a litisconsorzio integro, perché esclude una delle imprese interessate e comunque il responsabile civile ed il conducente antagonista.

4. Da ultimo non appare ultroneo porre in evidenza il fatto che molti Giudici di merito si sono orientati nel v&utare come facoltativa la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni: cfr. Giudice di

11. venisse disposta la conversione del rito da ordinario in quello speciale del lavoro ex art. 3 della legge 102/2006;

12. venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva, posto che, secondo la vigente normativa in fatto di c.d. “risarcimento diretto”, la domanda del … andava ritualmente proposta alla propria Compagnia assicurativa (“SAI”) e non a quella della controparte;

– nel merito

13. venisse rigettata la domanda attrice, per essere il … venuto meno agli obblighi previsti dalla vigente normativa, con condanna cx art.96 c.p.c.;

14. venisse dichiarata l’inammissibilità della pretesa risarcitoria in ordine ai quantwn, per essere i danni lamentati descritti e motivati solo vagamente;

in via istruttoria:

15. venisse ammessa prova per testi con la persona della sig.ra … … di – – Siracusa.

‘Disposta la conversione dei rito, da quello ordinario a quello speciale del lavoro, poiché da parte convenuta si insisteva perché venisse decisa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva a suo tempo formalizzata, prima che venissero prese in considerazione le richieste istruttorie formalizzate dall’istante, all’odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione sul punto, dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza emessa.

Motivi della decisione

1. il nuovo Codice delle assicurazioni private, approvato con D.Lg.vo 7/09/2005 n.

209 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede all’art. 149 comma 6 :“In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all ‘art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”

Mentre l’art. 144 stesso codice così recita: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione, ha azione diretta per il ri del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata I ‘assicurazione “.

ottobre 2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 19.11.2007 n° 10623; cfr. Giudice di Pace di Sorrento 19/12/2007; cfr. Giudice di Pace di Torino 28/11/ 2007 11011700/07). Si condivide tale orientamento alla luce delle argomentazioni innanzi riportate, avendo come obiettivo quello di garantire un maggior approfondimento della vicenda e verosimilimente un esito più corretto della controversia.

P.Q.M.

11 Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:

1. dichiara la proponibilità dell’azione promossa da … … con l’atto introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, rigetta l’eccezione preliminare formulata dalle convenute Alfa s.r.l. ed … Assicurazioni s.p.a;

2. rimette sul ruolo la causa, e dispone per il proseguo come da ordinanza separata in pari data;

3. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza non definitiva sia notificata alla parte non costituita sig.ra … ….

Siracusa 03 ottobre 2008

Il Giudice di Pace

dott.ssa Fantastico Licia

Cass. civ., sez. Unite 23-11-2006, n. 24862 Accertamento medico della disabilità – Controversie relative – Giurisdizione del giudice ordinario

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Svolgimento del processo

La Ca di Firenze, con sentenza 451/03, confermando la decisione del primo giudice, ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice amministrativo, a conoscere della domanda proposta dalla sig.ra Lucia C. contro la ASL di Firenze, volta a far dichiarare irritualmente adottato, in violazione degli articoli 7, 8 e 10 legge 241/90, l’accertamento della commissione sanitaria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, ultimo periodo, legge 68/1999, circa l’impossibilità di essa disabile a proseguire l’attività nel contesto lavorativo della Spa Cremonini.

Il giudice d’appello ha dato atto della giurisprudenza di queste Su secondo cui la valutazione della capacità lavorativa costituisce un atto di certazione, e sulla conseguente natura di diritto soggettivo della pretesa azionata e della giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione Su 13665/02). Ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie l’azione promossa dalla C. si caratterizza, sia a livello di causa petendi che di petitum, quale domanda intesa esclusivamente alla invalidazione dell’atto amministrativo costituito alla valutazione espressa dalla commissione medica dell’Asl di Firenze, da cui solo in via eventuale e riflessa può configurarsi il ricorso alla tutela giurisdizionale di un diritto soggettivo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la C., con cinque motivi.

La ASL intimata si è costituita con controricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con i primi quattro motivi la ricorrente investe la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 409 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), in particolare per non avere rilevato l’interesse ad agire della C. nel vedere dichiarare la illegittimità dell’accertamento della commissione medica e per la contraddittorietà tra le premesse, nelle quali la sentenza impugnata dichiara di aderire alla giurisprudenza di questa Corte, e le conclusioni della stessa, con cui se ne discosta.

I quattro motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Il giudice d’appello ha citato, ma mal interpretato la giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia.

La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (articoli 24 Costituzione, 2907 Cc, 99, 278 c.p.c.), i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (articolo 2697 Cc) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.

Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza. Ad es., per quanto riguarda i diritti previdenziali, non può formare oggetto di domanda l’accertamento di un fatto nocivo, come di una malattia professionale, di grado tale da non costituire presupposto sufficiente per la nascita di un diritto previdenziale (Cassazione Su 6468/88).

Tuttavia, in casi predeterminati per legge, l’ordinamento consente che dei fatti siano accertati separatamente dal diritto che la parte pretende di fondare su di essi, in considerazione dell’ interesse generale o del privato (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: articolo 696 c.p.c., la verità di un documento: articolo 220 c.p.c. sulla verificazione di scrittura privata e articolo 221 c.p.c. sulla querela di falso).

Il caso presente è uno di questi.

I fatti di causa sono avvenuti sotto la vigenza della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

l’articolo 10, comma 3, di detta legge, ripetendo analoga disposizione della abrogata legge 482/68, prevede che il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.

l’accertamento è svolto dalla commissione di cui all’articolo 4 legge 104/92, e cioè la stessa commissione, opportunamente integrata, prevista dall’articolo 1, comma 1, legge 295/90; tale norma stabilisce che la commissione medica operante nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale effettua gli accertamenti sanitari necessari non solo ai fini dell ?attribuzione di pensioni, assegni, o indennità a carico d pubbliche amministrazioni, ma anche ?per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati?. Ed il comma 8 del medesimo articolo 1 dispone che contro gli accertamenti della commissione medica della unità sanitaria locale è ammesso ricorso al ministero del Tesoro, che decide sentita la commissione medica centrale, e contro questa decisione è ammessa tutela giurisdizionale avanti al giudice ordinario.

Con questa disposizione il legislatore sancisce che la valutazione dello stato sanitario operato dalla commissione è un bene giuridico in sé autononomamente tutelabile, sia da parte del disabile, il quale ha interesse al corretto accertamento, per qualsiasi effetto riflesso sui propri diritti, da chiedere eventualmente e successivamente in sede amministrativa, o per le prestazioni pecuniarie, o per gli aspetti occupazionali; sia, correlativamente, del datore di lavoro, che ha analogo interesse, a norma dell’articolo 10, comma 3, citato, all’accertamento, per basarvi provvedimenti rientranti nel potere datoriale giustificato.

La competenza delle commissioni mediche ad accertare le minorazioni fisiche, non soltanto ai fini di corresponsione di prestazioni in denaro, fu confermata con la legge 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, allo scopo di. assicurare la massima autonomia possibile alla persona minorata ed il suo recupero funzionale e sociale (articolo 1), previde l’integrazione delle commissioni stesse con un operatore sociale e con un esperto dei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali (articolo 4).

Ulteriore conferma venne dall’articolo 11 della legge 537/93 (interventi correttivi in materia di finanza pubblica), il quale (comma 1, lett. b) distinse fra il procedimento di accertamento sanitario, ossia di accertamento della minorazione, e procedimento ?per la concessione delle provvidenze? ossia per il riconoscimento del diritto (estraneo alla materia qui controversa) a prestazioni assistenziali pecuniarie, ma mantenne per il primo la competenza de qua. attribuendo ai prefetti la competenza per il secondo.

Dalle norme citate la giurisprudenza di queste Su ha desunto che le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma ottavo, della legge 295/90, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 118/71 e 18/1980), ma anche quando l’interessato, deduca l’esistenza della propria condizione invalidante quale presupposto per il riconoscimento di ulteriori diritti, come ai fini del collocamento obbligatorio (Cassazione Su, 591/99; 522/00; 13665/02).

Le stesse Su hanno rilevato, da un lato, che a suddette commissioni compete una discrezionalità tecnica, non amministrativa, ossia non spetta alcun potere autoritativo a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato, tutelabile solo attraverso la giurisdizione amministrativa; dall’altro lato, che una siffatta attività di mero accertamento e valutazione puramente tecnica, svolta dalle commissioni, è ontologicamente sempre la medesima sia che serva al riconoscimento o alla negazione del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, ecc., sia che si configuri come strumentale ad altri benefici, quale il collocamento obbligatorio ex legge 482/68 (ora legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Da tali principi, nei quali i profili di giurisdizione e di interesse ad agire sono strettamente connessi, consegue, per quanto riguada la specificità del caso presente, che ?Le controversie in materia di accertamento della possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) investendo un atto di certazione della commissione medica di cui all’articolo 1, commi 1 e 8 legge 295/90, con riflessi sul diritto soggettivo alla stabilità del collocamento obbligatorio, promosse sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario?.

La sottile distinzione posta dalla sentenza impugnata non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, all’interesse sotteso all’azione della ricorrente, e si risolve in un inutile aggravio della sollecita definizione del processo, anche alla luce del nuovo testo dell’articolo 111, comma 2, della Costituzione.

l’accoglimento dei primi quattro motivi assorbe i! quinto, attinente agli aspetti procedurali dell’accertamento.

La eccezione sollevata dalla Asl di Firenze, di difetto della propria legittimazione passiva che spetterebbe alla Provincia di Firenze, attiene al merito.

Il ricorso va pertanto accolto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata cassata, e gli atti restituiti al primo 94udice (Tribunale di Firenze, sezione lavoro), a norma dell’articolo 382 c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Firenze, sezione lavoro.

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