Accèssio (diritti reali)

Quando una cosa accessoria si univa ad una principale in modo da formare una cosa sola si otteneva l’accessio.
Il principio che regolò questi casi fu detto “accessorium sequitur principale”.
Il proprietario della cosa principale che presentava maggiore autonomia acquistava la proprietà della cosa accessoria.
Una cosa veniva considerata accessoria quando presentava minor valore, o minore minor rilevanza sociale.
Si distinguevano due forme di accessio:
1) di cosa mobile a cosa immobile. In virtù di questo principio il proprietario del suolo poteva acquistare tutto ciò che era sopra o sotto lo stesso.
2) di cosa mobile a cosa mobile.
Si trattava dell’acquisto di una cosa altrui da parte del proprietario della cosa di maggior valore economico. Vi rientravano la ferruminatio , la pictura, la textura la tinctura e la scriptura ;

Actiònes ædilìciæ (Azioni ædilìciæ)

Azioni accordate dagli edili curuli nei commerci che si realizzavano nei pubblici mercati, per evitare dispute.
Per questo i venditori di schiavi e di animali erano obbligati a denunciare ai compratori eventuali vizi della cosa, soprattutto se non manifesti.
Quando venivano violati tali obblighi, erano accordate al compratore le due actiones aediliciae cioè:
1)l’actio quanti minòris anche detta æstimatoria.
2) l’actio redhibitòria.