Abrogazione della legge (d. cost.) art. 75 Cost.; art. 15 disp. prel. (Repeal of the law)
È la cessazione dell’efficacia della norma giuridica o di un atto di valore legislativo. Si può realizzare per dichiarazione del legislatore manifesta o tacita, per referendum popolare o cause intrinseche. In questo caso la legge viene emanata solo per un certo periodo di tempo o in particolari circostanze .