Benefìcium cedendàrum actiònum [cfr. artt. 1949-1950 c.c.]
Beneficio che veniva concesso al fideiussore. Richiesto dal creditore del pagamento. Il fideiussore aveva diritto alla cessione dell’azione spettante al creditore. Questo avveniva contro il debitore principale. L’istituto è tuttora presente e disciplinato dal nostro ordinamento (artt. 1949-1950 c.c.).