Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.48/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 338/93 presentato da:

– Ciccarone Annamaria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriana Ciccarone e Augusto Conte ed elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br), presso lo studio del secondo, alla Piazza della Resistenza 11;

contro

– il Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Grazia Vitale ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Ponzo, alla via Schipa 35;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 1.12.92, prot. n. 19771, con il quale il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica revocava la concessione edilizia n. 4712 del 12.5.92 “limitatamente all’ampliamento del locale deposito già esistente sul terrazzo, prescrivendo il rigoroso rispetto della ristrutturazione dello stesso da effettuarsi con le prescrizioni stabilite dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali” con nota n. 17248 del 12.10.90;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e udito l’Avv. Zacà in sostituzione di Vitale.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 la sig.ra Ciccarone, proprietaria di un fabbricato sito in Ceglie Messapica, otteneva il 20.8.90 la concessione edilizia n. 4429 per l’ampliamento e la ristrutturazione dello stesso.

1.2 A seguito di alcuni esposti di un vicino, peraltro, il Sindaco dapprima ordinava la sospensione dei lavori di demolizione di due muri perimetrali del locale al piano attico (ord. n. 19448 dell’8.11.90) e poi, in data 15.11.90, la sospensione di tutti i lavori (ord. n. 19963).

1.3 Determinatesi alcune infiltrazioni di acqua piovana, quindi, la Ciccarone, che aveva più volte sollecitato l’A.C. ad autorizzarla ad effettuare una copertura, chiedeva il parere della Soprintendenza, la quale riteneva, sia pur a determinate condizioni, che la demolizione e ricostruzione del vano in parola non comportava “pregiudizio al contesto del centro storico” (nota del 13.12.90).

1.4 La ricorrente, dunque, rielaborava il progetto in conformità alle indicazioni ministeriali, ottenendo una nuova concessione per l’ampliamento e la ristrutturazione del fabbricato (conc. n. 4712 dell’11.5.92).

1.5 In data 1.12.92, peraltro, con ordinanza n. 19771, il Sindaco revocava detta concessione limitatamente all’ampliamento richiesto per la realizzazione di un servizio igienico e di un vano caldaia.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti e contraddittorietà di comportamenti.

B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. E), del Piano di recupero della zona “A” del P.F., in relazione all’art. 4 l. 47/85 ed agli artt. 1 e 4 l. 77/10. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

3.- Alla camera di consiglio del 25.2.93 questo T.a.r., con ordinanza n. 242, accoglieva la formulata istanza cautelare.

La stessa veniva poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4564 del 31.8.93.

4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.

4.1 Deve sottolinearsi, in specie, che:

– l’impugnato provvedimento di revoca era motivato in modo del tutto generico, sulla base di un affermato contrasto fra l’ampliamento del deposito e la “normativa vigente”;

– anche facendo riferimento alle previsioni del Piano di recupero della Zona “A” del P.F. di Ceglie -previsioni che le parti pongono a base dell’atto di revoca-, peraltro, il Collegio rileva per un verso che l’ampliamento era destinato a ospitare un servizio igienico ed un vano caldaia, in conformità al dettato dell’art. 5, lett. e), del Piano, e per altro verso che la superficie dell’ampliamento rispettava le proporzioni prescritte (non più del 15% della superficie coperta lorda e comunque non più di 10 + 5 mq.).

Né il Comune dimostrava l’assenza dell’ulteriore requisito indicato dalla norma e dedotto dalla ricorrente -e cioè l’inadeguatezza del servizio igienico esistente.

5.- In ragione di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto.

6.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 338/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.47/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 741/93 presentato da:

– Pupillo Immacolata, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliata in Brindisi, presso lo studio del difensore;

contro

– il Comune di San Pancrazio Salentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Brancasi ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Palumbo, alla via Manifattura dei Tabacchi 1;

e nei confronti

– di Lapolla Pancrazio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cataldo Lolli e Lelio Lolli ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Martucci, alla via Matteo da Lecce 6;

per l’annullamento

– del provvedimento in data 23.12.92, n. 3299, con il quale il Sindaco del Comune di San Pancrazio S.no comunicava, facendolo proprio, il parere espresso dalla C.E.C. sulla domanda di concessione edilizia presentata dalla ricorrente il 5.5.92;

– del silenzio rigetto e/o rifiuto formatosi a seguito dell’inutile decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e messa in mora notificato al Sindaco l’11.1.93.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato intimato.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Massari e Brancasi.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 la sig.ra Pupillo è proprietaria di un lotto di terreno sito in San Pancrazio Salentino alla via Galvani, posizionato tra le proprietà Lapolla/De Gioia e Tedesco.

1.2 Sia i primi che il secondo, peraltro, realizzavano le proprie abitazioni violando le n.t.a. vigenti, le quali imponevano la costruzione in aderenza al confine o ad una distanza minima da esso di 5 metri.

1.3 In data 5.5.92, quindi, la ricorrente presentava istanza di concessione edilizia relativamente ad un progetto che prevedeva la costruzione in aderenza.

1.4 Difettando, tuttavia, la distanza minima di 10 metri dalle abitazioni antistanti richiesta dal R.E.C. per le zone “C1”, il Comune respingeva l’istanza.

1.5 Analoga sorte aveva la domanda di riesame presentata il 4.12.92 dalla Pupillo, avendo rilevato dapprima la C.E.C. e poi il Sindaco la “mancanza delle distanze legali tra costruzioni” (provv. del 23.12.92).

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame.

3.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.

4.- Quanto, anzitutto, alle questioni preliminari poste dalle parti, deve osservarsi che:

– sussiste la giurisdizione di questo T.a.r., come precisato dal costante indirizzo della giurisprudenza secondo il quale la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una concessione edilizia -o del “corrispondente” diniego- che si assume illegittima per violazione delle norme sulle distanze legali non attiene ad un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti, ma, invece, al rapporto pubblicistico con l’ente territoriale ed è intentata a garanzia di una posizione di interesse legittimo (cfr. fra le altre, T.a.r. Sicilia Catania, I, 10 luglio 2007, n. 1194; T.a.r. Basilicata Potenza, 21 febbraio 2007, n. 59; T.a.r. Liguria Genova, I, 13 luglio 2006, n. 823).

– il ricorso è ricevibile, posto che l’atto impugnato, del 23.12.92, non aveva carattere meramente confermativo di quello precedente del 30.6.92, che d’altronde dal secondo non veniva neppure richiamato, ma presupponeva invece un esame nuovo ed ulteriore dell’istanza di concessione, anche da parte della Commissione Edilizia Comunale.

– nessun rilievo rispetto alla ricorrente -anche quanto al cd. principio della prevenzione- aveva la concessione in sanatoria in precedenza rilasciata al controinteressato Lapolla (“La concessione edilizia rilasciata in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 produce effetti esclusivamente nei rapporti tra privato costruttore e p.a., senza incidere sui diritti dei terzi eventualmente pregiudicati dall’attività edificatoria”: fra le altre, Cassazione civile, II, 18 gennaio 2008, n. 992. Ed ancora: “il condono edilizio interessa i rapporti fra la p.a. ed il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali, restando però impregiudicati i diritti dei terzi, che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive”: fra le altre, Consiglio Stato, IV, 30 dicembre 2006, n. 8262).

4.2 Esaminando, infine, il merito del ricorso, il Tribunale ritiene che lo stesso debba essere, come già scritto, accolto, posto che le valutazioni che la p.a. poneva a base delle concessioni rilasciate ai controinteressati, in specie laddove reputava -pur se implicitamente- il mancato rispetto delle distanze previste dal R.E.C. compatibile con lo stato dei luoghi e con gli interessi che la normativa di settore tende a tutelare, non possono che valere anche rispetto alla Pupillo, la quale subiva, incolpevolmente, la predetta violazione: il Comune dovrà dunque compiere sul punto, come già fatto rispetto ai Lapolla/De Gioia ed ai Tedesco, una valutazione in concreto dell’accoglibilità dell’istanza, tenendo dunque conto delle specifiche e particolari condizioni dell’area e dei fabbricati -oltre che delle decisioni dell’A.G.O., pure “interessata” alla vicenda dalla stessa Pupillo-, ed applicando criteri di giudizio analoghi a quelli in precedenza usati rispetto alle domande dei vicini confinanti.

5.- In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi precisati, il ricorso va pertanto accolto.

6.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del caso in oggetto, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 741/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce N.46/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Componente

Ettore Manca Componente – relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2407/93 presentato da:

– Cannoletta Ubaldo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pantaleo Cannoletta e Luigi Lomonaco ed elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dei difensori;

contro

– il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l’annullamento

– dell’Ordinanza del Sindaco di Lecce n. 177 del 23.4.93;

– di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Designato alla pubblica udienza del 16 luglio 2008 il relatore Dr. Ettore Manca.

Osservato quanto segue:

fatto e diritto

1.- Nel ricorso si espone che:

1.1 il sig. Cannoletta è proprietario, lungo la via Lecce – San Cataldo, di un’azienda agricola, al cui interno insiste un fabbricato rurale costruito nel 1960 circa.

1.2 In data 25.11.92 il Comando Stazione Forestale di Lecce rilevava nei suoi confronti, con comunicazione di reato n. 588, l’abusiva realizzazione all’interno della predetta azienda di alcune stalle.

1.3 Il Cannoletta, quindi, presentava istanza di concessione edilizia in sanatoria -n. 43662 del 30.12.92.

1.4 Successivamente, peraltro, i VV.UU. di Lecce riscontravano l’abusività anche del preesistente fabbricato rurale, del quale poi, con ordinanza n. 177 del 23.4.93, il Sindaco ordinava la demolizione.

2.- L’ordinanza appena citata veniva dunque impugnata con il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Violazione di generali principi in tema di concessione edilizia. Falsa applicazione e violazione delle norme di legge sull’abusivismo edilizio e, in particolare, dell’art. 31 l. 47/85.

B) Eccesso di potere per erroneità e falsità del presupposto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

3.- Alla camera di consiglio del 9.11.95 questo T.a.r., con ordinanza n. 912, accoglieva la formulata istanza cautelare.

4.- Tanto premesso in fatto, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si indicheranno.

4.1 Deve sottolinearsi, in specie, che:

– il fabbricato risaliva, secondo quanto sostenuto dal ricorrente e non smentito dal Comune, al 1960, ed era ubicato, come emerge dagli atti della causa, al di fuori dal centro abitato (e com’è noto solo dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell’art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150, l’obbligo di premunirsi della licenza edilizia è stato esteso a tutto il territorio comunale e, quindi, anche alle zone fuori del centro abitato; cfr., fra le molte, T.a.r. Basilicata Potenza, 22 agosto 2006, n. 526; T.a.r. Lazio Roma, II, 6 giugno 2005, n. 4485).

– dalla relazione tecnica che accompagnava l’istanza di sanatoria emergeva come quest’ultima riguardasse anche il fabbricato rurale, sicchè, avendolo il Comune ritenuto abusivo, avrebbe comunque dovuto, prima di ordinarne la demolizione, provvedere sull’istanza medesima (l’Autorità Comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell’eventuale sussistenza della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data: in definitiva, una volta presentata un’istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, l’Autorità urbanistica è tenuta a delibare l’istanza medesima prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive; cfr., fra le molte, T.a.r. Lazio Roma, II, 9 giugno 2008, n. 5656).

5.- In ragione di quanto fin qui esposto il ricorso va dunque accolto.

6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma di 1.000 euro, oltre agli accessori di legge.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie il ricorso n. 2407/93 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di 1.000 euro oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, all’udienza del 16 luglio 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Ettore Manca – Relatore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce sentenze : 130/2009

composto dai Signori:

Aldo Ravalli Presidente, Relatore

Luigi Viola Consigliere

Massimo Santini Referendario

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso 2321/1998 proposto da:

L’ASSAINATO MICHELE

ALO’ MARIA

rappresentato e difeso da:

CECINATO LUIGI

con domicilio eletto in LECCE

VIA F.SCO RUBICHI 23

presso

SEGRETERIA TAR
contro

COMUNE DI TARANTO

rappresentato e difeso da:

CLARY CLAUDIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA PIEMONTE, 8

presso TERMINI FRANCESCO

per l’annullamento

dell’ingiunzione di demolizione n. 254 del 17 aprile 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del giudizio del Comune di Taranto;

Vista la memoria depositata dal ricorrente il 7 novembre 2008;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 19 novembre 2008 il relatore Pres. Aldo Ravalli e udito l’Avv. Calsolaro, in sostituzione di Cecinato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata ingiunzione n. 254 del 17 aprile 1998, il Sindaco di Taranto ha disposto la demolizione di una costruzione per abitazione di mq. 120 circa realizzata senza concessione edilizia in località Lido Torricella.

Da ciò il ricorso proposto dai proprietari della costruzione il 26.9.1998.

Il ricorrente il 7 novembre 2008 ha depositato copia della domanda di sanatoria presentata il 29.12.2004 ai sensi della L. n. 326 del 2003, chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile.

Ciò stante, il Collegio ritiene che nella fattispecie possa farsi riferimento a quella giurisprudenza secondo la quale la presentazione della domanda di sanatoria fa venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro l’ordinanza di demolizione dell’abuso (T.A.R. Lecce I 28.5.2004 N. 3302, 29.6.2007 n. 2635 e 10.9.2007 n. 3142 fra le tante, T.A.R. Napoli IV 22.11.2004 n. 16.925 e 9.5.2005 n. 5672, T.A.R. Veneto II 8.10.2004 n. 3611; Cons. St. V 12.10.2004 n. 6513 e 6.7.2007 n. 3855). Si ritiene, infatti, che se il rilascio della concessione in sanatoria produce evidentemente la improcedibilità del ricorso, uguale effetto si produce in caso di diniego di sanatoria, concentrandosi l’interesse nel contestare con apposito ricorso l’eventuale provvedimento di diniego della sanatoria, nei termini ed, in ipotesi, nei limiti in cui essa è stata richiesta o concessa.

Il ricorso, in conclusione, va dichiarato improcedibile.

Spese compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2321/98, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 19. novembre 2008.

Aldo RAVALLI – Presidente – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 30 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it