Normalmente è causa di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo.
L’alontanamento potrebbe essere fonte d’inadempimento di un obbligo di vigilanza.
Da qiesto potrebbe derivare un pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
La Cassazione ha ritenuto in questo caso legittima l’irrogazione del licenziamento per giusta causa.
Nelle leggi sull’igiene e sicurezza del lavoro l’abbandono del posto di lavoro costituisce in determinate circostanze un diritto-dovere del lavoratore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di attuare i provvedimenti e dare le istruzioni necessarie affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato e inevitabile, possano abbandonare urgentemente il posto di lavoro e mettersi al sicuro.
Il lavoratore allontanandosi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non puo’ subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa .
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Abbandono di minori o incapaci (d. pen.) art. 591 c.p. (Abandonment of minors or incapacitated)
Chi abbandona una persona minore di 14 anni o incapace di intendere e di volere della quale abbia la custodia, commette questo delitto.
Allo stesso modo il soggetto che abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato per ragioni di lavoro, commette questo delitto.
All’abbandono deve seguire pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato.
Quando la vittima del reato non è un minore, l’incapacità del soggetto passivo deve essere accertata in concreto.
Viene commesso il reato anche quando l’abbandono è temporaneo.
La condotta può essere anche omissiva.
Se da questa condotta ne deriva la morte o lesioni, esse devono essere involontarie altrimenti si realizza l’ipotesi di omicidio e lesioni volontarie.
La pena consiste nella reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se dal fatto ne deriva una lesione personale, la pena è compresa tra 1 e 6 anni.
Se dal fatto ne deriva la morte, la pena è compresa tra 3 e 8 anni.
Le pene vengono aumentate se il fatto viene commesso dal genitore, , dal tutore, dal figlio,dal coniuge, dall’adottato e dall’adottante.
Istituti processuali di competenza sono il Tribunale monocratico;
la procedibilità avviene di ufficio e l’ arresto è facoltativo.
Il fermo è consentito solo in caso di morte.
Abbandono di domicilio (Abandonment of domicile)
Esso consiste nell’allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare.
Questo avviene senza una giusta causa e con il rifiuto di ritornarvi, pena la sospensione del diritto alla assistenza morale e materiale.
Il giudice, a seconda delle circostanze, ordina il sequestro dei beni del coniuge che si allontana, in modo da garantire l’adempimento degli obblighi e bisogni della famiglia e di mantenimento, educazione, istruzione dei figli.
Secondo il diritto penale è una delle modalità che determina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque abbandonando il domicilio domestico o realizzando una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.
Abbandono della difesa (d. p. pen.) art. 24 Cost.; art. 105 c.p.p. (Abandonment of Defense)
Consiste nell’assenza del difensore che determina una diminuzione o privazione del diritto di difesa della parte assistita, in ogni momento.
Il codice di procedura penale ribadisce che esso come del resto il rifiuto della difesa di ufficio costituisce un illecito del difensore, sanzionato disciplinarmente dal Consiglio dell’ordine forense.